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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2592 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16454 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Enrico Fioretti ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in via F. Civinini n. 105, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale.
Conclusioni del ricorso: “ 1) I coniugi vivranno separati, serbando il reciproco mutuo rispetto;
2) il marito – in considerazione della rilevante disparità tra le rispettive capacità economiche ed alla luce delle rinunce professionali effettuate dalla moglie in costanza di matrimonio per soddisfare i bisogni della famiglia - corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento mensile di Euro 800,00=
(Ottocento/00), con decorrenza a partire dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese sulle coordinate che saranno a tal fine comunicate dalla Sig.ra Tale contributo sarà rivalutato Parte_1 automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
3) i figli e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Persona_2 continueranno a vivere con la madre nell'abitazione familiare sita in Roma, Via Neive nr.4, di proprietà di quest'ultima. Il Sig. se ne è già allontanato, asportando i propri effetti personali;
4) i Parte_2 coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Cerveteri (RM) il 5.10.1996 in regime di separazione dei beni, che dal matrimonio sono nati i figli (9.12.1999) e (11.05.2004), maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti economicamente, che è venuto meno l'affectio maritalis, che la moglie ha sacrificato le proprie aspettative imprenditoriali per favorire la realizzazione del marito, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso, di non volersi riconciliare e di non voler comparire in udienza.
***
La domanda sullo status merita accoglimento.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cerveteri (RM) agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cerveteri in data 05.10.1996, in regime di separazione dei beni;
matrimonio trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 122, parte 2, serie A, anno 1996.
Le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale delle parti, su domanda congiunta delle parti.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, salvo specificare, stante il tenore letterale delle condizioni concordate, che i due figli, maggiorenni e pertanto capaci di agire, ben potranno decidere dove vivere.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 16454 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Parte_2 coniugati in Cerveteri (RM) il 05.10.1996, alle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe, salvo quanto specificato in parte motiva.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 122, parte 2, serie A, anno 1996);
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerveteri per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16454 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Enrico Fioretti ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in via F. Civinini n. 105, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale.
Conclusioni del ricorso: “ 1) I coniugi vivranno separati, serbando il reciproco mutuo rispetto;
2) il marito – in considerazione della rilevante disparità tra le rispettive capacità economiche ed alla luce delle rinunce professionali effettuate dalla moglie in costanza di matrimonio per soddisfare i bisogni della famiglia - corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento mensile di Euro 800,00=
(Ottocento/00), con decorrenza a partire dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese sulle coordinate che saranno a tal fine comunicate dalla Sig.ra Tale contributo sarà rivalutato Parte_1 automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
3) i figli e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Persona_2 continueranno a vivere con la madre nell'abitazione familiare sita in Roma, Via Neive nr.4, di proprietà di quest'ultima. Il Sig. se ne è già allontanato, asportando i propri effetti personali;
4) i Parte_2 coniugi prestano il loro reciproco benestare al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario in Cerveteri (RM) il 5.10.1996 in regime di separazione dei beni, che dal matrimonio sono nati i figli (9.12.1999) e (11.05.2004), maggiorenni ed Per_1 Per_2 autosufficienti economicamente, che è venuto meno l'affectio maritalis, che la moglie ha sacrificato le proprie aspettative imprenditoriali per favorire la realizzazione del marito, hanno chiesto di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso, di non volersi riconciliare e di non voler comparire in udienza.
***
La domanda sullo status merita accoglimento.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Cerveteri (RM) agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Cerveteri in data 05.10.1996, in regime di separazione dei beni;
matrimonio trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Cerveteri al n. 122, parte 2, serie A, anno 1996.
Le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale delle parti, su domanda congiunta delle parti.
In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, salvo specificare, stante il tenore letterale delle condizioni concordate, che i due figli, maggiorenni e pertanto capaci di agire, ben potranno decidere dove vivere.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 16454 del 2024 V.G., così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Parte_2 coniugati in Cerveteri (RM) il 05.10.1996, alle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe, salvo quanto specificato in parte motiva.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 122, parte 2, serie A, anno 1996);
3. Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerveteri per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 07.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi