CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 265/21 del Tribunale di Larino, pubblicata in data 30/6/2021 nell'ambito del procedimento n. 1014/18 R.G., tra
, nato a [...] il [...], residente a S. Giacomo degli Schiavoni Parte_1
(CB) via Torino 26/C, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c. appellante e
(Cod. Fisc. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Renato Potente (Cod. Fisc.:
, elettivamente domiciliato nel suo studio in Campobasso alla Traversa Via C.F._1
Crispi n. 70/A ( PEC: Email_1 appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza depositata il 25/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 265/21 il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda proposta da , con la Parte_1 quale è stato chiesto l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera assembleare adottata dal in data 15/9/18. Controparte_1
Ha proposto appello , censurando i diversi passaggi motivazionali della sentenza. Parte_1
1. Insufficiente indicazione del punto 3 dell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione
Sostiene l'appellante che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenesse una insufficiente indicazione dell'ordine del giorno descritto al punto 3. Avrebbe infatti omesso di informare i condomini del contenuto delle sentenze di annullamento delle delibere assembleari. Ciò vizierebbe la delibera dell'assemblea adottata in data
15/9/18.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Ai sensi dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., l'avviso di convocazione contiene “specifica indicazione dell'ordine del giorno”.
Nel caso specifico la convocazione era sufficientemente analitica. Il punto 3 dell'ordine del giorno menzionava
(e ne indicava gli estremi) la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, l'intervenuto annullamento di quattro delibere assembleari (di cui venivano riportati gli estremi) ad opera della sentenza della Corte e sollecitava i “provvedimenti conseguenziali”.
Va quindi disatteso il motivo di impugnazione.
2. Lesione del diritto di intervento del appellante CP_1
Afferma l'appellante che l'assemblea gli avrebbe impedito di reiterare il suo intervento successivamente alla deliberazione intervenuta in merito al punto 3 dell'ordine del giorno.
Dal verbale in data 15/9/18 emerge che illustrò ai condomini le proprie argomentazioni relative al Parte_1 punto 3 dell'ordine del giorno ed il suo intervento fu verbalizzato. Seguì la delibera assembleare, che revocò le delibere annullate dalla sentenza del giudice. Soltanto dopo tale delibera chiese di poter Parte_1 nuovamente intervenire sul medesimo argomento ma non gli venne consentito di reiterare il suo intervento, in quanto l'assemblea già si era pronunciata.
Dalla lettura del verbale si evince che non è configurabile alcuna lesione del diritto di intervenire, riconosciuto al condomino . Egli illustrò la sua posizione e il suo intervento fu ampiamente verbalizzato. Seguì Parte_1 la delibera assembleare che chiuse definitivamente ogni discussione in merito al punto posto all'ordine del giorno.
Va perciò respinto il motivo di impugnazione.
3. Eccesso di potere “in contrasto con l'autorità delle decisioni giudiziarie” Sostiene l'appellante la nullità o annullabilità della delibera in data 15/9/18, in quanto avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle motivazioni delle sentenze divenute definitive, incentrate sul vizio di “eccesso di potere”.
L'assemblea non si sarebbe pertanto conformata alle decisioni dell'autorità giudiziaria.
Come chiarito dal giudice di legittimità, “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Sez. U, Sentenza n. 4806 del 7/3/2005).
Le censure mosse dall'appellante non configurano alcuno dei vizi idonei a rendere la delibera nulla o annullabile.
Peraltro non risulta affatto che l'assemblea dei condomini avesse ignorato le sentenze. Prese atto del loro contenuto e “revocò” le delibere.
Non va infine ignorato che “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20135 del 17/8/2017;
Sez. 2, Ordinanza n. 15320 del 13/5/2022).
Va conseguentemente rigettato l'appello.
Le spese processuali, analiticamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
9/22 R.G., sull'appello proposto con citazione da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
di avverso la sentenza n. 265/21 del Tribunale di Larino in composizione
[...] CP_1 monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
1) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 18/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 9/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 265/21 del Tribunale di Larino, pubblicata in data 30/6/2021 nell'ambito del procedimento n. 1014/18 R.G., tra
, nato a [...] il [...], residente a S. Giacomo degli Schiavoni Parte_1
(CB) via Torino 26/C, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c. appellante e
(Cod. Fisc. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Renato Potente (Cod. Fisc.:
, elettivamente domiciliato nel suo studio in Campobasso alla Traversa Via C.F._1
Crispi n. 70/A ( PEC: Email_1 appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza depositata il 25/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 265/21 il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda proposta da , con la Parte_1 quale è stato chiesto l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera assembleare adottata dal in data 15/9/18. Controparte_1
Ha proposto appello , censurando i diversi passaggi motivazionali della sentenza. Parte_1
1. Insufficiente indicazione del punto 3 dell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione
Sostiene l'appellante che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenesse una insufficiente indicazione dell'ordine del giorno descritto al punto 3. Avrebbe infatti omesso di informare i condomini del contenuto delle sentenze di annullamento delle delibere assembleari. Ciò vizierebbe la delibera dell'assemblea adottata in data
15/9/18.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Ai sensi dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., l'avviso di convocazione contiene “specifica indicazione dell'ordine del giorno”.
Nel caso specifico la convocazione era sufficientemente analitica. Il punto 3 dell'ordine del giorno menzionava
(e ne indicava gli estremi) la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, l'intervenuto annullamento di quattro delibere assembleari (di cui venivano riportati gli estremi) ad opera della sentenza della Corte e sollecitava i “provvedimenti conseguenziali”.
Va quindi disatteso il motivo di impugnazione.
2. Lesione del diritto di intervento del appellante CP_1
Afferma l'appellante che l'assemblea gli avrebbe impedito di reiterare il suo intervento successivamente alla deliberazione intervenuta in merito al punto 3 dell'ordine del giorno.
Dal verbale in data 15/9/18 emerge che illustrò ai condomini le proprie argomentazioni relative al Parte_1 punto 3 dell'ordine del giorno ed il suo intervento fu verbalizzato. Seguì la delibera assembleare, che revocò le delibere annullate dalla sentenza del giudice. Soltanto dopo tale delibera chiese di poter Parte_1 nuovamente intervenire sul medesimo argomento ma non gli venne consentito di reiterare il suo intervento, in quanto l'assemblea già si era pronunciata.
Dalla lettura del verbale si evince che non è configurabile alcuna lesione del diritto di intervenire, riconosciuto al condomino . Egli illustrò la sua posizione e il suo intervento fu ampiamente verbalizzato. Seguì Parte_1 la delibera assembleare che chiuse definitivamente ogni discussione in merito al punto posto all'ordine del giorno.
Va perciò respinto il motivo di impugnazione.
3. Eccesso di potere “in contrasto con l'autorità delle decisioni giudiziarie” Sostiene l'appellante la nullità o annullabilità della delibera in data 15/9/18, in quanto avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle motivazioni delle sentenze divenute definitive, incentrate sul vizio di “eccesso di potere”.
L'assemblea non si sarebbe pertanto conformata alle decisioni dell'autorità giudiziaria.
Come chiarito dal giudice di legittimità, “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Sez. U, Sentenza n. 4806 del 7/3/2005).
Le censure mosse dall'appellante non configurano alcuno dei vizi idonei a rendere la delibera nulla o annullabile.
Peraltro non risulta affatto che l'assemblea dei condomini avesse ignorato le sentenze. Prese atto del loro contenuto e “revocò” le delibere.
Non va infine ignorato che “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20135 del 17/8/2017;
Sez. 2, Ordinanza n. 15320 del 13/5/2022).
Va conseguentemente rigettato l'appello.
Le spese processuali, analiticamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
9/22 R.G., sull'appello proposto con citazione da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
di avverso la sentenza n. 265/21 del Tribunale di Larino in composizione
[...] CP_1 monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
1) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 18/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)