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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2540/2025 R.G.
TRA
con Avv.to Francesco Ioele Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Controparte_2
Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.06.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un unico contratto a tempo determinato dal 24/11/2020 al 31/08/2021, deduceva di non aver beneficiato in tale annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] In
1 via principale e nel merito • previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi
121, 122 e 124 Legge 107/2015, dell'art. 2 DPCM del 23/09/2015 e/o dell'art. 3 DPCM del 28/11/2016, per violazione della Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico (c.d. “Carta docenti”) di €. 500,00 per l'A.S. 2020/2021, da corrispondersi tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 Legge n. 107/2015, e per l'effetto • condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata • previo accertamento e relativa declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €. 500,00 per l'A.S. 2020/2021 – da corrispondersi tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 Legge n.
107/2015, condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€. 500,00 o di quella, minore o maggiore, ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.[..]”.
Il si costituiva in giudizio concludendo “Si Controparte_1 aderisce alla domanda di carta elettronica con compensazione delle spese di lite”.
Fissata l'udienza del 16.09.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che, in punto di fatto, l'incarico di docenza indicato in ricorso non è contestato ed è documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
2 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione
3 della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente di ruolo - è stata destinataria di un unico contratto a tempo determinato, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per l'anno scolastico indicato in ricorso (2020/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico indicato in ricorso (2020/2021) e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
condanna il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 21,50 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2540/2025 R.G.
TRA
con Avv.to Francesco Ioele Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa , Dott.ssa Roberta Travia e Dott. Controparte_2
Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 13.06.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un unico contratto a tempo determinato dal 24/11/2020 al 31/08/2021, deduceva di non aver beneficiato in tale annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] In
1 via principale e nel merito • previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi
121, 122 e 124 Legge 107/2015, dell'art. 2 DPCM del 23/09/2015 e/o dell'art. 3 DPCM del 28/11/2016, per violazione della Clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni di cui in narrativa, il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico (c.d. “Carta docenti”) di €. 500,00 per l'A.S. 2020/2021, da corrispondersi tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 Legge n. 107/2015, e per l'effetto • condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata • previo accertamento e relativa declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €. 500,00 per l'A.S. 2020/2021 – da corrispondersi tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 Legge n.
107/2015, condannarsi il al pagamento della somma di Controparte_1
€. 500,00 o di quella, minore o maggiore, ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.[..]”.
Il si costituiva in giudizio concludendo “Si Controparte_1 aderisce alla domanda di carta elettronica con compensazione delle spese di lite”.
Fissata l'udienza del 16.09.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Premesso che, in punto di fatto, l'incarico di docenza indicato in ricorso non è contestato ed è documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
2 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione
3 della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente di ruolo - è stata destinataria di un unico contratto a tempo determinato, deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accreditamento su detta Carta elettronica della somma € 500,00 annua per l'anno scolastico indicato in ricorso (2020/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico indicato in ricorso (2020/2021) e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso;
condanna il Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di euro 21,50 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 17 settembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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