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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 110/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giovanni Aloisio ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Ricorrenti nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 09.09.1995 nel comune di San ER d'ZO (GO), registrato anno 1995, n. 4, parte 2, serie C e, per l'effetto, ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze di legge;
1
2. Confermarsi le condizioni di cui all'omologa d.d. 17.04.2012, ad esclusione dei punti 1, 5, 9 e 10 del ricorso di separazione personale in quanto superati dal presente procedimento;
3. Dare atto, in ogni caso, che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente, a qualunque titolo, con riferimento ai pregressi rapporti personali e patrimoniali, rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche pro futuro, relativa al vincolo matrimoniale;
4. Dare atto, segnatamente, che l'abitazione familiare resta in proprietà esclusiva al SI. in quanto Parte_1 acquistata prima del matrimonio e di sua esclusiva proprietà;
5. Dare atto che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non essere titolari di quote sociali
e/o di depositi finanziari;
6. Dare atto che le somme di cui al c/c banc. cointestato n. 7346/2210 BNL restano di esclusiva proprietà della
SI.ra ed il conto corrente predetto sarà prontamente estinto su accordo delle parti con devoluzione del saldo Parte_2 interamente alla medesima SI.ra ; Parte_2
7. Dichiarare compensate le spese legali;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in San ER d'ZO in data
09/09/1995 (anno 1995, atto n. 4, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie C) e si sono separati consensualmente con verbale in data 04/04/2012 omologato con decreto del 17/04/2012.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/01/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/09/1995 in San ER
d'ZO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San ER d'ZO (anno
1995, atto n. 4, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, Serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San ER d'ZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 110/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giovanni Aloisio ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_1
Ricorrenti nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 09.09.1995 nel comune di San ER d'ZO (GO), registrato anno 1995, n. 4, parte 2, serie C e, per l'effetto, ordinare al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze di legge;
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2. Confermarsi le condizioni di cui all'omologa d.d. 17.04.2012, ad esclusione dei punti 1, 5, 9 e 10 del ricorso di separazione personale in quanto superati dal presente procedimento;
3. Dare atto, in ogni caso, che i coniugi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente, a qualunque titolo, con riferimento ai pregressi rapporti personali e patrimoniali, rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche pro futuro, relativa al vincolo matrimoniale;
4. Dare atto, segnatamente, che l'abitazione familiare resta in proprietà esclusiva al SI. in quanto Parte_1 acquistata prima del matrimonio e di sua esclusiva proprietà;
5. Dare atto che i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non essere titolari di quote sociali
e/o di depositi finanziari;
6. Dare atto che le somme di cui al c/c banc. cointestato n. 7346/2210 BNL restano di esclusiva proprietà della
SI.ra ed il conto corrente predetto sarà prontamente estinto su accordo delle parti con devoluzione del saldo Parte_2 interamente alla medesima SI.ra ; Parte_2
7. Dichiarare compensate le spese legali;”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in San ER d'ZO in data
09/09/1995 (anno 1995, atto n. 4, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, serie C) e si sono separati consensualmente con verbale in data 04/04/2012 omologato con decreto del 17/04/2012.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 10/01/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09/09/1995 in San ER
d'ZO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San ER d'ZO (anno
1995, atto n. 4, reg. Atti di Matrimonio, parte 2, Serie C), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San ER d'ZO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Stefano Bergonzi Dott. Riccardo Merluzzi
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