Art. 35. Arrotondamento
A decorrere dal 1 gennaio 1976 il primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento".
A decorrere dal 1 gennaio 1976 il primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' sostituito dal seguente:
"L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento".