Art. 3. 1. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione delle predette sezioni devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.
Versione
17 agosto 1991
17 agosto 1991