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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Seconda Sezione Civile
N.R.G. 159/2022 in persona della Giudice NA TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. CARACENI Parte_1 C.F._1
MARIA LAURA;
PARTE ATTRICE
(c.f. ), con l'avv. ADAMI SOTERO e Controparte_1 C.F._2
l'avv. MONTANARI PAMELA;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro sciistico;
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bolzano, respinta ogni contraria richiesta, dichiarare e riconoscere, ovvero se del caso accertare la responsabilità esclusiva del sig.
[...] in ordine all'infortunio sciistico occorso in danno della parte attrice, il CP_1
20.1.2020, in loc. Badia (BZ).
Accertare l'ammontare delle spese e dei danni conseguenti al sinistro e, per l'effetto, condannare parte convenuta al pagamento in favore della sig.ra della Parte_1
somma di € 19.475, 00, ovvero della diversa somma che sa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni per lesioni personali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 8 Con ulteriore e conseguente condanna del sig. alla rifusione per Controparte_1 intero delle spese e delle competenze legali del presente giudizio, nonché delle competenze legali relative al procedimento di negoziazione, da liquidarsi in base ai parametri del DM 55/2011.
Parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte di cui in atti,
IN VIA PRELIMINARE
- disporre la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., dovendosi preliminarmente accertare l'eventuale commissione del reato di falsa testimonianza da parte dei testi di parte attrice;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO rigettare integralmente la domanda attorea, con vittoria integrale di spese e competenze di causa, comprensive di rimborso forfettario al 15% e accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
Con atto di citazione d.d. 10/12/2021, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 38.467,00 a titolo di
[...]
risarcimento del danno da sinistro sciistico, oltre rivalutazione ed interessi. Esponeva
l'attrice di essere stata investita il 21/01/2020 da tergo dal sig. mentre CP_1
percorreva una pista sciistica in loc. Badia (BZ). Dalla somma richiesta avrebbe già detratto gli importi liquidati dalla propria assicurazione (€ 6.700,00 a titolo di indennizzo per il danno da invalidità temporanea;
€ 4.997,00 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate).
Costituitosi in giudizio con comparsa d.d. 22/04/2022, non ha Controparte_1 contestato la propria esclusiva responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, eccependo però l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per intervenuta rinuncia da parte dell'attrice. Deduceva, in particolare, che il fratello dell'attrice, il giorno stesso dell'incidente presso la stanza dell'albergo ove l'attrice alloggiava, avrebbe più volte pagina 2 di 8 affermato che la propria sorella non aveva alcuna intenzione di perseguire il sig. per il risarcimento del danno e la sig.ra l'avrebbe confermato. In CP_1 Parte_1
subordine, il convenuto ha contestato la quantificazione del danno nonché il nesso di causalità tra sinistro e danno.
La causa veniva istruita attraverso l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti.
Veniva dunque esperita CTU medico legale. Alla luce delle risultanze della CTU,
l'attrice ha precisato l'ammontare della richiesta risarcitoria in € 19.475,00.
2. Decisione
2.1 L'an debeatur
Non è contestata la responsabilità esclusiva del convenuto in ordine alla causazione del sinistro subito dall'attrice. La presunzione ex art. 19 legge n. 363/2003 – applicabile ratione temporis – si ritiene dunque pacificamente superata (art. 115 c. 1 ultima parte c.p.c.).
Per quanto riguarda invece la presunta rinuncia ex art. 1236 c.c., va evidenziato che la
Cassazione ritiene una rinuncia ammissibile soltanto in relazione a diritti già maturati e determinati nel loro contenuto: “infatti, premesso che la rinunzia può avere effetto abdicativo di un diritto in quanto risulti specificamente che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su di esso (cfr. Cass. n. 18094 del
2015) e che la stessa rinunzia è ammissibile in riferimento a diritti già maturati e dal contenuto determinato (v. Cass. n. 3064 del 2013; Cass. n. 12561 del 2006; Cass. n.
9747 del 2005), la sentenza impugnata si pone in contrasto con il seguente principio ancora di recente ribadito da questa Corte: "Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325
c.c., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato"
(Cass. n. 23087 del 2015; conf. a Cass. n. 4822 del 2005)” (Cass., Sez. L, Ordinanza n.
14510/2019).
pagina 3 di 8 Orbene, applicando detti principi al caso concreto, pare evidente che la sig.ra la Parte_1 sera del sinistro non aveva contezza del danno subito e, in particolare, della sua entità.
Non poteva dunque validamente rinunciare al credito risarcitorio e un'eventuale rinuncia sarebbe stata nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Per tali ragioni, pare superfluo procedere alla valutazione dell'attendibilità delle contrapposte testimonianze in ordine alla dedotta rinuncia, essendo il convenuto in ogni caso tenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
2.2 Il quantum debeatur
Ciò posto, le risultanze della CTU d.d. 20/11/2023 vengono interamente fatte proprie da questo Tribunale, in quanto supportate da un corretto e logico iter motivazionale e, peraltro, non contestate dalle parti.
In sede di liquidazione – in virtù del principio della compensatio lucri cum damno – si terrà inoltre conto degli importi liquidati dall'assicurazione dell'attrice in data
24/08/2020 (doc. 8 attrice).
a) Il danno non patrimoniale
Il consulente ha confermato la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate
(ovvero un “trauma contusivo distorsivo arto inferiore sx con lesione del muscolo vasto laterale con infarcimento emorragico ed edema, frattura postero laterale del piatto tibiale esterno del ginocchio sx trattata conservativamente”) e il sinistro per cui è causa
(CTU d.d. 20/11/2023, p. 8).
Tanto stabilito, la CTU ha riconosciuto alla sig.ra un'invalidità temporanea Parte_1
totale per 8 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 25% per
20 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 10% per 58 giorni, nonché un danno biologico permanente pari all'8% (CTU d.d. 20/11/2023, pp. 9-12).
Al fine di garantire l'uniformità della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno biologico (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408/2011, Rv. 618048 - 01), “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al
pagina 4 di 8 momento della liquidazione” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33770/2019, p. 3). Si applica dunque la tabella del 2024.
Per un giorno di inabilità temporanea assoluta, la tabella del 2024 riconosce al danneggiato l'importo di € 115,00. Tale somma comprende la sofferenza soggettiva media che si presume. Poiché l'attrice non ha allegato e provato peculiarità del caso concreto, non è necessario procedere ad un aumento personalizzato.
Il danno derivante da inabilità temporanea va dunque liquidato come segue:
- inabilità temporanea totale per 8 giorni: € 920,00;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni: € 2.587,50;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 60 giorni: € 3.450,00;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 20 giorni: € 575,00;
- inabilità temporanea parziale al 10% per 58 giorni: € 667,00.
Per l'inabilità temporanea vanno dunque riconosciuti complessivi € 8.199,50.
Al fine di poter calcolare gli interessi compensativi, il danno liquidato tramite le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione deve essere devalutato – per quanto riguarda l'inabilità temporanea – alla data del sinistro. Su tale somma si calcolano poi rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza.
Devalutando, pertanto, il danno di € 8.199,50 alla data del sinistro del 21/01/2020, si ricava l'importo di € 6.936,97. Da tale somma deve essere detratto l'importo di €
6.700,00, liquidato dall'assicurazione dell'attrice per l'inabilità temporanea in data
24/08/2020 (doc. 8 attrice). Si ritiene, in particolare, di non dover rendere i crediti omogenei prima di procedere alla detrazione, poiché la rivalutazione nell'anno 2020 era quasi inesistente. Rimane dunque un danno per l'inabilità temporanea pari ad € 236,97 (€
6.936,97 - € 6.700,00 = € 236,97) che dovrà essere risarcito.
Applicando su tale somma rivalutazione ed interessi compensativi dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza, il danno per l'inabilità temporanea va liquidato nell'importo finale di € 309,27.
pagina 5 di 8 Per quanto riguarda invece l'invalidità permanente dell'8%, il Tribunale ritiene di non poter riconoscere il danno morale, poiché né allegato né provato: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico- legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
9006/2022, Rv. 664553 - 01).
Non va neanche riconosciuta la personalizzazione, poiché l'attrice non ha né allegato né provato “conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
14246/2020, p. 7). Infatti, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31681/2024, Rv. 672983 -
01).
Poiché l'attrice aveva 55 anni alla data del sinistro, vanno dunque riconosciuti €
13.222,00 a titolo di danno biologico/ dinamico-relazionale. Tale importo va devalutato alla fine del periodo di inabilità temporanea (15/07/2020) ad € 11.139,01. Applicando su tale somma rivalutazione ed interessi compensativi fino alla data della presente sentenza, il danno per l'invalidità permanente va liquidato nell'importo finale di € 14.593,22.
In definitiva, il danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra va liquidato Parte_1
nell'importo complessivo di € 14.902,49 (€ 309,27 + € 14.593,22 = € 14.902,49), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
pagina 6 di 8 b) Il danno patrimoniale
La CTU ha ritenuto congrue e pertinenti spese mediche di complessivi € 5.441,85 (CTU
d.d. 20/11/2023, pp. 12-13). Da tale importo va però detratto la somma di € 4.997,00, liquidata dall'assicurazione dell'attrice in data 24/08/2020 (doc. 8 attrice). Poiché tutte le fatture e anche la liquidazione da parte dell'assicurazione risalgono al 2020 (anno nel quale la rivalutazione era quasi inesistente), si ritiene di non dover rendere detti crediti omogenei prima di procedere alla detrazione.
Rivalutando dunque il danno residuo di € 444,85 (€ 5.441,85 - € 4.997,00 = € 444,85) dalla data intermedia del 15/06/2020 alla data della presente sentenza, si arriva all'importo finale di € 582,22 per spese mediche.
Anche le spese di assistenza legale stragiudiziale, va ribadito, “hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16990/2017, Rv. 644917 - 01).
L'attività professionale svolta in sede di negoziazione assistita risulta provata dalla documentazione allegata (docc.
9-10 attrice) e deve presumersi essere stata prestata a titolo oneroso. Va dunque riconosciuto l'importo di complessivi € 1.930,42 per le fasi di attivazione e negoziazione (accessori già inclusi). Non avendo l'attrice provato la data di pagamento, rivalutazione e interessi compensativi non vanno riconosciuti in parte qua.
All'attrice spetta dunque, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, l'importo complessivo di € 2.512,64 (€ 582,22 + € 1.930,42 = € 2.512,64), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
c) EP
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di € 17.415,13 (€ 14.902,49 + € 2.512,64 = € 17.415,13), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
pagina 7 di 8 La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM
n. 55/14: tabella n. 2, scaglione 5.200,01-26.000,00, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.
Le spese di CTU vanno poste a carico della parte convenuta, con conseguente sua condanna a rifondere all'attrice quanto dalla stessa eventualmente già corrisposto al consulente, in virtù del decreto di liquidazione d.d. 08/02/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto in Controparte_1
ordine alla causazione del sinistro subito dall'attrice in data 21/01/2020 Parte_1 su una pista sciistica in località Badia (BZ);
2. condanna a pagare all'attrice a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno l'importo di € 17.415,13, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3. condanna la parte convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1 Parte_1
a titolo di spese di lite, € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese
[...]
forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 911,00 per spese esenti e spese CTP, e successive necessarie;
4. pone le spese della CTU medico-legale, come liquidate nel corso del presente processo con decreto d.d. 08/02/2024, definitivamente a carico di e lo condanna Controparte_1
a rifondere all'attrice quanto da quest'ultima pagato al consulente tecnico d'ufficio.
19/12/2025
La Giudice
NA TA
(firma digitale)
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