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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 656/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELE MASSIMO
Attore/opponente
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Jessica De Benedetto CP_1 P.IVA_2
Convenuto/opposto
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2019 del Tribunale di Paola,
[...] con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.856,00 oltre spese e compenso.
A sostegno dell'opposizione assumeva;
che la fattura di cui all'ingiunzione afferiva a lavori di pubblicità commissionati da essa opponente;
che tuttavia sussisteva un grave inadempimento dell'opposta come da missiva di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e che tale missiva veniva contestata in data 01.02.2018, ove contestualmente il pagamento della fattura n.
213/17; che invero i lavori avente ad oggetto pubblicità per il periodo natalizio e per il periodo dell'epifania, tanto per notiziare il pubblico degli eventi organizzati dalla Sala ricevimenti
[...]
non venivano eseguiti dall'opposta la quale neanche chiedeva presso le competenti Parte_3 amministrazioni locali le necessarie autorizzazione all'installazione dei cartelli pubblicitari. Tanto premesso instava per la revoca del Decreto opposto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e conferma del Decreto
Ingiuntivo con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa concessa la provvisoria esecuzione, acquisita documentazione ed assunta prova testi, precisate le conclusioni con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Tanto premesso in punto di fatto occorre rilevare che l'assunto dell'opponente in ordine alla mancata esecuzione dei lavori di pubblicità risulta destituito di fondamento siccome riferito dal teste escusso dalla medesima addotto che tuttavia riveste la qualità di dipendente della medesima;
quindi se la testimonianza risulta astrattamente ammissibile le dichiarazioni dello stesso devono essere adeguatamente soppesate unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie. Infatti dalla documentazione depositata dall'opposta con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 nr 2 c.p.c. deposita in data 4.12.2019 è possibile evincere l'effettiva apposizione dei cartelloni pubblicitari tanto da far ritenere verosimile la circostanza che la mancata richiesta dell'autorizzazione presso le rispettive amministrative locali trova la ragion d'essere nella locazione degli spazi pubblicitari da parte di soggetti già autorizzati.
Ciò posto ad avviso del giudicante risulta assorbente la seguente considerazioni;
preso atto dell'effettiva esistenza dei cartelloni pubblicitari, ogni contestazione afferente al tardivo, inesatto, parziale adempimento dell'esecuzione degli stessi doveva essere da parte dell'opponente, come sottoscritto dalle parti all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, “Il committente deve denunciare l'eventuale inadempimento totale o parziale della entro e non oltre giorni CP_1 otto dalla data fissata per l'inizio dell'esposizione dei manifesti pubblicitari;
…, da inviare a mezzo fax o mediante raccomandata con avviso di ricevimento …”; atteso che la contestazione del committente, odierna opponente, veniva effettuata con diffida del 24.1.2018 la stessa deve ritenersi inammissibile siccome tardiva.
In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 120/2019, proposta dal nei riguardi della con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i Parte_1 Controparte_2
procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 120/19 emesso dal Tribunale di Paola il 15.3.2019 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 7.5.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 656/2019 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GRECO Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELE MASSIMO
Attore/opponente
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Jessica De Benedetto CP_1 P.IVA_2
Convenuto/opposto
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2019 del Tribunale di Paola,
[...] con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5.856,00 oltre spese e compenso.
A sostegno dell'opposizione assumeva;
che la fattura di cui all'ingiunzione afferiva a lavori di pubblicità commissionati da essa opponente;
che tuttavia sussisteva un grave inadempimento dell'opposta come da missiva di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e che tale missiva veniva contestata in data 01.02.2018, ove contestualmente il pagamento della fattura n.
213/17; che invero i lavori avente ad oggetto pubblicità per il periodo natalizio e per il periodo dell'epifania, tanto per notiziare il pubblico degli eventi organizzati dalla Sala ricevimenti
[...]
non venivano eseguiti dall'opposta la quale neanche chiedeva presso le competenti Parte_3 amministrazioni locali le necessarie autorizzazione all'installazione dei cartelli pubblicitari. Tanto premesso instava per la revoca del Decreto opposto con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e conferma del Decreto
Ingiuntivo con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa concessa la provvisoria esecuzione, acquisita documentazione ed assunta prova testi, precisate le conclusioni con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Considerato l'oggetto del contendere, occorre premettere, innanzitutto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente. All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n.
6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, infatti, come un ordinario procedimento di cognizione il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto monitorio, ma si estende all'accertamento della fondatezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Sicché, il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni ex adverso proposte, ancorché il decreto monitorio sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge, non potendo limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto. Quindi,
l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno, al momento della decisione, della pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria (cfr. in questo senso, tra le altre,
Cass. civ. n. 15026/2005; Cass. civ. n. 15186/2003; Cass. civ. n. 6663/2002); sicché il diritto del preteso creditore (convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) deve essere congruamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 20613/2011).
E', poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte (nella specie, la parte opposta) deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento. Invece, il debitore convenuto (nella specie, la parte opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento
(derivando quest'ultimo dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Tanto premesso in punto di fatto occorre rilevare che l'assunto dell'opponente in ordine alla mancata esecuzione dei lavori di pubblicità risulta destituito di fondamento siccome riferito dal teste escusso dalla medesima addotto che tuttavia riveste la qualità di dipendente della medesima;
quindi se la testimonianza risulta astrattamente ammissibile le dichiarazioni dello stesso devono essere adeguatamente soppesate unitamente alle ulteriori emergenze istruttorie. Infatti dalla documentazione depositata dall'opposta con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 nr 2 c.p.c. deposita in data 4.12.2019 è possibile evincere l'effettiva apposizione dei cartelloni pubblicitari tanto da far ritenere verosimile la circostanza che la mancata richiesta dell'autorizzazione presso le rispettive amministrative locali trova la ragion d'essere nella locazione degli spazi pubblicitari da parte di soggetti già autorizzati.
Ciò posto ad avviso del giudicante risulta assorbente la seguente considerazioni;
preso atto dell'effettiva esistenza dei cartelloni pubblicitari, ogni contestazione afferente al tardivo, inesatto, parziale adempimento dell'esecuzione degli stessi doveva essere da parte dell'opponente, come sottoscritto dalle parti all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, “Il committente deve denunciare l'eventuale inadempimento totale o parziale della entro e non oltre giorni CP_1 otto dalla data fissata per l'inizio dell'esposizione dei manifesti pubblicitari;
…, da inviare a mezzo fax o mediante raccomandata con avviso di ricevimento …”; atteso che la contestazione del committente, odierna opponente, veniva effettuata con diffida del 24.1.2018 la stessa deve ritenersi inammissibile siccome tardiva.
In merito è sufficiente richiamare il principio enunciato dalla S.C. con la nota sentenza n.13533 del
2001 resa dalla Cassazione a Sezioni Unite, per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 120/2019, proposta dal nei riguardi della con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i Parte_1 Controparte_2
procuratori delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto Ingiuntivo n. 120/19 emesso dal Tribunale di Paola il 15.3.2019 dichiarandone l'esecutorietà;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre spese generai iva e cpa come legge.
Paola, 7.5.2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli