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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
MANCINI CO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aquino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00035024 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00035024 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00035024 TASI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---------------
Resistente/Appellato: -----------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 2024/00035024 del 01/08/2024 emessa dalla TRE ESSE S.r.l., avente ad oggetto atti esecutivi relativi a tributi locali, notificata a mezzo raccomandata in data 23/08/2024, nonché degli Atti Esecutivi suddivisi per Imposte e Anni: IMU 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; TARI 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020; TASI 2016, 2017, 2018, 2019.
Il contribuente proponeva ricorso avverso la suddetta comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca chiedendo l'annullamento dell'atto de quo per asserita Violazione del principio del legittimo affidamento ex
Art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'Art. 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), dell'Art. 3, della L. n. 241/1190 e dell'art. 42,
Co. 2, del D.P.R. n. 600/193 – Carenza di istruttoria e Difetto di motivazione;
** *** ** Si costituiva la Tre Esse Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante P.T. impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto con il ricorso e chiedendone il rigetto,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato,
Va in primo luogo osservato che la comunicazione preventiva Ipotecaria n. 2024/00035024 del 01/08/2024 impugnata nel presente giudizio fa seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento N. 202400067284 del
18.11.2024 prot. n. U24/5732 del 18/11/2024, ed ancor prima degli avvisi di accertamento innanzi specificati.
Trattandosi, pertanto, la comunicazione preventiva di ipoteca di atto successivo all'Intimazione ed agli avvisi, sostanzialmente si configura come comunicazione preventiva di avvio delle procedure di garanzia del credito e non integra, quindi, un nuovo ed autonomo atto impositivo. Appare quindi evidente come nel presente giudizio si possano contestare solo ed esclusivamente vizi propri ad essa e non anche vizi propri dell'avviso di accertamento. In questo senso dispone chiaramente anche l'articolo 19 d.lgs. 546/92 nella parte in cui prevede che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. La giurisprudenza a riguardo ha precisato che “l'ingiunzione/intimazione non può essere impugnata per motivi di merito ma solo per vizi propri, atteso il chiaro dettato dell'Art. 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992”
Gli avvisi di accertamento e la successiva intimazione di pagamento emessi e posti ad oggetto della presente intimazione non sono impugnati, pertanto la pretesa tributaria è divenuta definitiva.
Le eventuali questioni di merito (tipicamente ascrivibili ai prodromici avvisi di accertamento) devono perciò considerarsi inammissibili, siccome non ascrivibili ai vizi propri dell'atto autonomamente impugnabile.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli atti presupposti all'intimazione, poiché inerenti atti regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente inammissibilità delle eccezioni agli stessi inerenti poiché non più proponibili in questa sede. Risultano inoltre tardive e inammissibili le doglianze relative alla legittimità degli avvisi di accertamento sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca.
Quanto alla prescrizione del credito, oltre a quanto sopra osservato, la xstessa si fonda sulla asserita mancata notifica degli atti presupposti.
Tutta via lo stesso odierno ricorrente, come emerge ex actis, in data 4 marzo 2022, presentava istanza di accertamento con adesione in relazione agli avvisi di accertamento TARI ed IMU inoltre, in data 04.03.2024, lo stesso formalizzava regolare istanza di accesso gli atti con il quale chiedeva copia di tutti gli att, tutti debitamente notificati come emerge dalle allegate ricevute di avvenuta notifica di tutti gli atti prodromici alla comunicazione oggi impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Tre Esse Italia Srl, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00 oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI CO RI, Relatore
MANCINI CO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aquino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Tre Esse Italia Srl - 01625840606
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00035024 IMU
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00035024 TARI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00035024 TASI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---------------
Resistente/Appellato: -----------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 2024/00035024 del 01/08/2024 emessa dalla TRE ESSE S.r.l., avente ad oggetto atti esecutivi relativi a tributi locali, notificata a mezzo raccomandata in data 23/08/2024, nonché degli Atti Esecutivi suddivisi per Imposte e Anni: IMU 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; TARI 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020; TASI 2016, 2017, 2018, 2019.
Il contribuente proponeva ricorso avverso la suddetta comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca chiedendo l'annullamento dell'atto de quo per asserita Violazione del principio del legittimo affidamento ex
Art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente); Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'Art. 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), dell'Art. 3, della L. n. 241/1190 e dell'art. 42,
Co. 2, del D.P.R. n. 600/193 – Carenza di istruttoria e Difetto di motivazione;
** *** ** Si costituiva la Tre Esse Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante P.T. impugnando e contestando quanto dedotto e prodotto con il ricorso e chiedendone il rigetto,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato,
Va in primo luogo osservato che la comunicazione preventiva Ipotecaria n. 2024/00035024 del 01/08/2024 impugnata nel presente giudizio fa seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento N. 202400067284 del
18.11.2024 prot. n. U24/5732 del 18/11/2024, ed ancor prima degli avvisi di accertamento innanzi specificati.
Trattandosi, pertanto, la comunicazione preventiva di ipoteca di atto successivo all'Intimazione ed agli avvisi, sostanzialmente si configura come comunicazione preventiva di avvio delle procedure di garanzia del credito e non integra, quindi, un nuovo ed autonomo atto impositivo. Appare quindi evidente come nel presente giudizio si possano contestare solo ed esclusivamente vizi propri ad essa e non anche vizi propri dell'avviso di accertamento. In questo senso dispone chiaramente anche l'articolo 19 d.lgs. 546/92 nella parte in cui prevede che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. La giurisprudenza a riguardo ha precisato che “l'ingiunzione/intimazione non può essere impugnata per motivi di merito ma solo per vizi propri, atteso il chiaro dettato dell'Art. 19 comma 3 del d.lgs. 546/1992”
Gli avvisi di accertamento e la successiva intimazione di pagamento emessi e posti ad oggetto della presente intimazione non sono impugnati, pertanto la pretesa tributaria è divenuta definitiva.
Le eventuali questioni di merito (tipicamente ascrivibili ai prodromici avvisi di accertamento) devono perciò considerarsi inammissibili, siccome non ascrivibili ai vizi propri dell'atto autonomamente impugnabile.
Parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli atti presupposti all'intimazione, poiché inerenti atti regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente inammissibilità delle eccezioni agli stessi inerenti poiché non più proponibili in questa sede. Risultano inoltre tardive e inammissibili le doglianze relative alla legittimità degli avvisi di accertamento sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca.
Quanto alla prescrizione del credito, oltre a quanto sopra osservato, la xstessa si fonda sulla asserita mancata notifica degli atti presupposti.
Tutta via lo stesso odierno ricorrente, come emerge ex actis, in data 4 marzo 2022, presentava istanza di accertamento con adesione in relazione agli avvisi di accertamento TARI ed IMU inoltre, in data 04.03.2024, lo stesso formalizzava regolare istanza di accesso gli atti con il quale chiedeva copia di tutti gli att, tutti debitamente notificati come emerge dalle allegate ricevute di avvenuta notifica di tutti gli atti prodromici alla comunicazione oggi impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Tre Esse Italia Srl, delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.100,00 oltre accessori dovuti per legge.