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Sentenza 23 dicembre 2021
Sentenza 23 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/12/2021, n. 47101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47101 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SO EL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 4/2/2020 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AS Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. AS Ferrari, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47101 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4/2/2020, la -Corte di appello di Milano confermava la sentenza resa in primo grado dal tribunale di Como il 30/11/2018, con la quale EL SO era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di appropriazione indebita. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione spendendo i motivi in appresso sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1-2-3. Con i primi tre motivi si deduce, nelle sue diverse forme di manifestazione, il vizio della motivazione per travisamento della prova dichiarativa (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), avendo la Corte equivocato in ordine alla prova della concreta disponibilità in capo al conduttore dell'appartamento locato fino alla data del 2 settembre 2015, laddove invece era evidente che il conduttore aveva lasciato l'appartamento prima della fine del mese di luglio precedente ed il successivo ritardo del locatore nella presa di possesso dell'immobile (2 settembre) avrebbe permesso a chiunque di entrare nell'appartamento (lasciato aperto con le chiavi riposte all'interno) ed appropriarsi degli elementi di arredo e servizio sottratti;
né tra le parti erano pattuite particolari formalità nelle modalità di rilascio dell'immobile, talché la deduzione circa l'identificazione dell'agente nel conduttore è frutto di mera illazione, non essendo la condotta in alcun modo dimostrata in capo all'imputato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ancora il vizio di motivazione, per omissione, in ordine ai motivi di gravame proposti in tema di mancata dimostrazione della condotta tenuta dall'imputato e sua rilevanza causale sull'evento appropriativo ritenuto, con la conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della causa di proscioglimento per la particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis cod. pen., in relazione al concreto valore degli elementi di arredo e servizio sottratti. 2.6. Ancora violazione della legge penale in ordine alla dimensione sanzionatoria applicata in misura immotivatamente severa e distante dal minimo edittale;
2.7. La medesima censura caratterizza il successivo motivo di ricorso svolto in relazione al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.8. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale, per non avere la Corte ammesso la richiesta rinnovazione della istruzione dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.), essenziale al fine di escludere dal perimetro della imputazione la appropriazione anche del lavabo, che era stato 2 smontato e stivato in cantina dal conduttore con l'ausilio dei testi non ammessi nella sede di impugnazione di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Neppure il ricorrente dubita che ci si trovi in presenza di una c.d. "doppia pronuncia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Il che, come anche il ricorrente riconosce, comporta notevoli limitazioni alla deducibilità dei vizi di motivazione dedotti. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
non può infatti esser demandata al momento della verifica di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) atteso il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto- sentenza e non frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto 3 alla complessiva tenuta logico argomentativa della decisione. Sono infatti inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale, diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni. Né è denunciabile ‘ con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è infatti devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per verificare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria risolversi, 4 consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e -cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). Attraverso il diaframma di tali lenti biconvesse va scansionato l'odierno ricorso. 1-2-3-. Manifestamente infondati sono i primi tre motivi. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua, priva di vizi logico-giuridici e senza travisare le emergenze probatorie, ha infatti riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che il locatore, ottenuto (solo con lo spirare del mese di agosto, così come indicato nel provvedimento di convalida dello sfratto) il 2 settembre 2015 il rilascio dell'immobile locato all'imputato, aveva constatato come fossero stati divelti dal muro ed asportati gli oggetti di arredo e servizio dettagliatamente indicati in imputazione. Vero è che l'immobile si presentava non chiuso a chiave (le chiavi erano state lasciate sul pavimento dell'ingresso, all'interno di un contenitore di plastica, dal coniuge del conduttore), ma il giudice del merito ha argomentato nel senso che nessun altro aveva interesse e modo di asportare gli arredi ed i servizi divelti se non il conduttore, che aveva anche lasciato nella incertezza il locatore circa la data di effettiva consegna delle chiavi, poi lasciate sul pavimento dell'immobile con evidente manifestazione di iattanza. Tale ricostruzione fattuale non è contestata dal ricorrente, che si duole solo delle errate convinzioni tratte da tale cronologia. Nel giudizio di merito non sarebbe stata infatti presa in considerazione la verosimiglianza della alternativa ipotesi che la sottrazione degli oggetti indicati in imputazione fosse avvenuta ad opera di terzi, soggetti estranei al rapporto contrattuale, atteso che l'appartamento era rimasto aperto ed accessibile a chiunque per un notevole intervallo di tempo dal momento del rilascio di fatto (31 luglio) a quello della immissione in possesso del locatore (2 settembre). I primi tre motivi tendono dunque a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di 5 merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso-esauriente e plausibile: Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 4. Aspecifico è il quarto motivo. Il ricorrente si duole di un mancato accertamento della condotta corrispondete al "tipo" incriminato, senza tener conto del fatto che nel merito è rimasto accertato il fatto che l'unico interessato ad appropriarsi degli arredi e servizi sottratti fosse il conduttore, unico peraltro in possesso delle chiavi dell'appartamento, cui poteva accedere senza destare il sospetto di alcuno. 4.1. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 7 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 4.2. Nel merito della doglianza, si osserva come il giudizio di merito, dopo aver premesso che è preciso obbligo del conduttore quello di restituire, al termine della locazione, l'immobile nelle medesime condizioni in cui lo aveva ricevuto - e, nella specie, completo degli arredi e degli altri beni ivi presenti - ha riconosciuto la ricorrenza degli elementi materiali e psicologici del reato in contestazione in capo allo luso, in presenza di una indiscutibile coscienza e volontà di appropriarsi delle possedute cose mobili altrui, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sé o per altri una legittima utilità. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che il godimento del conduttore di un immobile - e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale - è limitato dalle clausole contrattuali relative all,é uso della cosa ed alle sue modalità. La disponibilità dei mobili costituenti arredamento o posti al servizio del bene locato da parte del conduttore non eccede i limiti segnati 6 dall'uso; ma, se lo stesso conduttore sottrae tali mobili distogliendoli dalla loro originaria destinazione, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito domino, da cui deriva una interversione del titolo del possesso, indipendentemente dalla formale cessazione del rapporto di locazione. Talché, non occorre da parte del locatore la previa richiesta di restituzione ovvero una diffida in tal senso, in quanto la volontà di interversione del titolo del possesso si è già manifestata - come avvenuto nella fattispecie - con la asportazione dei detti beni (Sez. 2, n. 4958 del 22/12/2011, dep. 2012, Accosta, Rv. 251807; Sez. 2, n. 23176, del 9/4/2019, Rv. 276329). 5. Altrettale aspecificità, oltre che manifesta infondatezza caratterizza il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale, con valutazione di merito discrezionale, assistita da non manifesta illogicità, ha ritenuto che il valore intrinseco (poche migliaia di euro) dei beni asportati e divelti dall'immobile fosse tale da escludere l'applicazione della particolare tenuità dell'offesa ex art. 131 bis cod. pen. A fronte di tali argomentate conclusioni, il ricorrente si limita ad invocare una particolare tenuità dell'offesa che non è dato apprezzare in imputazione. 6. La medesima sorte processuale avvince il sesto motivo di ricorso, atteso che la Corte ha spiegato come la modesta entità della sanzione (calibrata in misura largamente corrispondente al quinto del massimo edittale, previsto al momento del fatto, e poi ridotta per le attenuanti generiche) fosse parametrata alla dimensione del danno provocato con la condotta appropriativa. Tale valutazione, congruamente argomentata sfugge anch'essa alla censura di legittimità. 7. Generico, anche perché privo del necessario corredo documentale (certificato penale del casellario giudiziario) e, comunque, manifestamente infondato è il settimo motivo. La Corte territoriale ha correttamente negato accesso alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena in presenza di una biografia criminale composta da ben tre precedenti ed in presenza di una condotta che non induce certo a percorrere una favorevole prognosi recidivante. A fronte di ciò, il motivo deduce, senza allegare il certificato del casellario, la remota datazione e il ridotto valore ponderale (in termini di disvalore penale) dei precedenti valorizzati dalla Corte di merito;
il motivo difetta pertanto della necessaria specificità, per difetto di autosufficienza, non consentendo al Collegio (in assenza di idonea allegazione del certificato del casellario) di apprezzare la fondatezza della deduzione. 8. Quanto al rifiuto della Corte di merito di accedere alla richiesta rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) deve ancora una volta ribadirsi che allorquando la Corte della revisione nel merito abbia offerto congrua motivazione circa la ritenuta superfluità della rinnovata istruttoria, avendo ritenuto irrilevante la dimostrazione della condotta di occultamento del preesistente lavabo 7 asseritannente stipato in cantina dal conduttore con l'ausilio dei testi pretermessi, il vizio non è deducibile nella sede di legittimità. Trattandosi infatti di evidenze dichiarative, cronologicamente non sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado, né etint2 di evidenze preesistenti ad esso ma rinvenute postume, versiamo comunque nel campo di applicazione disciplinato dal comma 1 dell'art. 603 del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalità, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis, nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado. Il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito, in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dai ricorrenti e non apprezzate dal giudice del merito (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620). 9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AS RR AT MI rt,c.co Z--e-c) '04
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AS Perrotti;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. AS Ferrari, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47101 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4/2/2020, la -Corte di appello di Milano confermava la sentenza resa in primo grado dal tribunale di Como il 30/11/2018, con la quale EL SO era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di appropriazione indebita. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione spendendo i motivi in appresso sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1-2-3. Con i primi tre motivi si deduce, nelle sue diverse forme di manifestazione, il vizio della motivazione per travisamento della prova dichiarativa (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), avendo la Corte equivocato in ordine alla prova della concreta disponibilità in capo al conduttore dell'appartamento locato fino alla data del 2 settembre 2015, laddove invece era evidente che il conduttore aveva lasciato l'appartamento prima della fine del mese di luglio precedente ed il successivo ritardo del locatore nella presa di possesso dell'immobile (2 settembre) avrebbe permesso a chiunque di entrare nell'appartamento (lasciato aperto con le chiavi riposte all'interno) ed appropriarsi degli elementi di arredo e servizio sottratti;
né tra le parti erano pattuite particolari formalità nelle modalità di rilascio dell'immobile, talché la deduzione circa l'identificazione dell'agente nel conduttore è frutto di mera illazione, non essendo la condotta in alcun modo dimostrata in capo all'imputato. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ancora il vizio di motivazione, per omissione, in ordine ai motivi di gravame proposti in tema di mancata dimostrazione della condotta tenuta dall'imputato e sua rilevanza causale sull'evento appropriativo ritenuto, con la conseguente insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento della causa di proscioglimento per la particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis cod. pen., in relazione al concreto valore degli elementi di arredo e servizio sottratti. 2.6. Ancora violazione della legge penale in ordine alla dimensione sanzionatoria applicata in misura immotivatamente severa e distante dal minimo edittale;
2.7. La medesima censura caratterizza il successivo motivo di ricorso svolto in relazione al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.8. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale, per non avere la Corte ammesso la richiesta rinnovazione della istruzione dibattimentale (art. 603 cod. proc. pen.), essenziale al fine di escludere dal perimetro della imputazione la appropriazione anche del lavabo, che era stato 2 smontato e stivato in cantina dal conduttore con l'ausilio dei testi non ammessi nella sede di impugnazione di merito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Neppure il ricorrente dubita che ci si trovi in presenza di una c.d. "doppia pronuncia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Il che, come anche il ricorrente riconosce, comporta notevoli limitazioni alla deducibilità dei vizi di motivazione dedotti. La rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa;
non può infatti esser demandata al momento della verifica di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; b) atteso il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto- sentenza e non frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione della sentenza, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., può altresì emergere dalla lettura di un atto del processo. In tal caso, per il rispetto del principio di autosufficienza dell'impugnazione, è onere della parte procedere alla allegazione dell'atto specificato che viene messo in comparazione con la motivazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); d) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto 3 alla complessiva tenuta logico argomentativa della decisione. Sono infatti inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965); e) il vizio di manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione di principi della logica formale, diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero all'invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni. Né è denunciabile ‘ con ricorso in cassazione, la violazione di norme penali processuali sotto il profilo della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., essendo tale disposizione attinente ai soli casi di erronea applicazione di norme penali sostanziali, e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Va ancora osservato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazione dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è infatti devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve altresì richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad una esame globale degli elementi certi, per verificare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria risolversi, 4 consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e -cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Taglio e altro, Rv. 271593). Attraverso il diaframma di tali lenti biconvesse va scansionato l'odierno ricorso. 1-2-3-. Manifestamente infondati sono i primi tre motivi. La Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua, priva di vizi logico-giuridici e senza travisare le emergenze probatorie, ha infatti riconosciuto come l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che il locatore, ottenuto (solo con lo spirare del mese di agosto, così come indicato nel provvedimento di convalida dello sfratto) il 2 settembre 2015 il rilascio dell'immobile locato all'imputato, aveva constatato come fossero stati divelti dal muro ed asportati gli oggetti di arredo e servizio dettagliatamente indicati in imputazione. Vero è che l'immobile si presentava non chiuso a chiave (le chiavi erano state lasciate sul pavimento dell'ingresso, all'interno di un contenitore di plastica, dal coniuge del conduttore), ma il giudice del merito ha argomentato nel senso che nessun altro aveva interesse e modo di asportare gli arredi ed i servizi divelti se non il conduttore, che aveva anche lasciato nella incertezza il locatore circa la data di effettiva consegna delle chiavi, poi lasciate sul pavimento dell'immobile con evidente manifestazione di iattanza. Tale ricostruzione fattuale non è contestata dal ricorrente, che si duole solo delle errate convinzioni tratte da tale cronologia. Nel giudizio di merito non sarebbe stata infatti presa in considerazione la verosimiglianza della alternativa ipotesi che la sottrazione degli oggetti indicati in imputazione fosse avvenuta ad opera di terzi, soggetti estranei al rapporto contrattuale, atteso che l'appartamento era rimasto aperto ed accessibile a chiunque per un notevole intervallo di tempo dal momento del rilascio di fatto (31 luglio) a quello della immissione in possesso del locatore (2 settembre). I primi tre motivi tendono dunque a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Invero, le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni: tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di 5 merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso-esauriente e plausibile: Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 4. Aspecifico è il quarto motivo. Il ricorrente si duole di un mancato accertamento della condotta corrispondete al "tipo" incriminato, senza tener conto del fatto che nel merito è rimasto accertato il fatto che l'unico interessato ad appropriarsi degli arredi e servizi sottratti fosse il conduttore, unico peraltro in possesso delle chiavi dell'appartamento, cui poteva accedere senza destare il sospetto di alcuno. 4.1. Invero, la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 7 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 4.2. Nel merito della doglianza, si osserva come il giudizio di merito, dopo aver premesso che è preciso obbligo del conduttore quello di restituire, al termine della locazione, l'immobile nelle medesime condizioni in cui lo aveva ricevuto - e, nella specie, completo degli arredi e degli altri beni ivi presenti - ha riconosciuto la ricorrenza degli elementi materiali e psicologici del reato in contestazione in capo allo luso, in presenza di una indiscutibile coscienza e volontà di appropriarsi delle possedute cose mobili altrui, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sé o per altri una legittima utilità. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che il godimento del conduttore di un immobile - e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale - è limitato dalle clausole contrattuali relative all,é uso della cosa ed alle sue modalità. La disponibilità dei mobili costituenti arredamento o posti al servizio del bene locato da parte del conduttore non eccede i limiti segnati 6 dall'uso; ma, se lo stesso conduttore sottrae tali mobili distogliendoli dalla loro originaria destinazione, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito domino, da cui deriva una interversione del titolo del possesso, indipendentemente dalla formale cessazione del rapporto di locazione. Talché, non occorre da parte del locatore la previa richiesta di restituzione ovvero una diffida in tal senso, in quanto la volontà di interversione del titolo del possesso si è già manifestata - come avvenuto nella fattispecie - con la asportazione dei detti beni (Sez. 2, n. 4958 del 22/12/2011, dep. 2012, Accosta, Rv. 251807; Sez. 2, n. 23176, del 9/4/2019, Rv. 276329). 5. Altrettale aspecificità, oltre che manifesta infondatezza caratterizza il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale, con valutazione di merito discrezionale, assistita da non manifesta illogicità, ha ritenuto che il valore intrinseco (poche migliaia di euro) dei beni asportati e divelti dall'immobile fosse tale da escludere l'applicazione della particolare tenuità dell'offesa ex art. 131 bis cod. pen. A fronte di tali argomentate conclusioni, il ricorrente si limita ad invocare una particolare tenuità dell'offesa che non è dato apprezzare in imputazione. 6. La medesima sorte processuale avvince il sesto motivo di ricorso, atteso che la Corte ha spiegato come la modesta entità della sanzione (calibrata in misura largamente corrispondente al quinto del massimo edittale, previsto al momento del fatto, e poi ridotta per le attenuanti generiche) fosse parametrata alla dimensione del danno provocato con la condotta appropriativa. Tale valutazione, congruamente argomentata sfugge anch'essa alla censura di legittimità. 7. Generico, anche perché privo del necessario corredo documentale (certificato penale del casellario giudiziario) e, comunque, manifestamente infondato è il settimo motivo. La Corte territoriale ha correttamente negato accesso alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena in presenza di una biografia criminale composta da ben tre precedenti ed in presenza di una condotta che non induce certo a percorrere una favorevole prognosi recidivante. A fronte di ciò, il motivo deduce, senza allegare il certificato del casellario, la remota datazione e il ridotto valore ponderale (in termini di disvalore penale) dei precedenti valorizzati dalla Corte di merito;
il motivo difetta pertanto della necessaria specificità, per difetto di autosufficienza, non consentendo al Collegio (in assenza di idonea allegazione del certificato del casellario) di apprezzare la fondatezza della deduzione. 8. Quanto al rifiuto della Corte di merito di accedere alla richiesta rinnovazione istruttoria (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) deve ancora una volta ribadirsi che allorquando la Corte della revisione nel merito abbia offerto congrua motivazione circa la ritenuta superfluità della rinnovata istruttoria, avendo ritenuto irrilevante la dimostrazione della condotta di occultamento del preesistente lavabo 7 asseritannente stipato in cantina dal conduttore con l'ausilio dei testi pretermessi, il vizio non è deducibile nella sede di legittimità. Trattandosi infatti di evidenze dichiarative, cronologicamente non sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado, né etint2 di evidenze preesistenti ad esso ma rinvenute postume, versiamo comunque nel campo di applicazione disciplinato dal comma 1 dell'art. 603 del codice di rito, che attribuisce al giudice una forma di discrezionalità, nella ammissione, legata al solo parametro della ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il legislatore privilegia nella fattispecie le esigenze di speditezza nel procedere ex actis, nella presunzione di completezza della istruttoria di primo grado. Il giudice di legittimità non ha pertanto accesso alla valutazione del merito, in ordine alle necessità istruttorie ravvisate dai ricorrenti e non apprezzate dal giudice del merito (Sez. 6, n. 48093, del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 5, n. 23580, del 19/2/2018, Rv. 273326; Sez. 3, n. 7680, del 13/1/2017, Rv. 269373; Sez. 3, n. 47963, del 19/9/2016, rv. 268657; Sez. 6, n. 8936, del 13/1/2015, Rv. 262620). 9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente AS RR AT MI rt,c.co Z--e-c) '04