Articolo 48 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 47Articolo 49
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20 febbraio 1963
Art. 48. Procedimento disciplinare

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignita' professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignita' dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare e' iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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