Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 669-1/2025
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
Il collegio composto da:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 669/2025 promossa
DA con l'Avv. FRANCESCHET LUCA Parte_1
- ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, con l'Avv. PROFITA LUCA,
[...]
- resistente ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata presentata da Parte_1
sentito il Consigliere Istruttore designato il quale, dopo aver sentito le parti in sede monocratica, ha riferito a questo Collegio;
dato atto che, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. -nella nuova formulazione a seguito della riforma del
D.Lgs n. 149/2022- il giudice d'appello per concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado deve valutare il fumus boni juris, da individuare nella manifesta fondatezza dell'impugnazione, ovvero la sussistenza di un periculum, quale
“pregiudizio grave ed irreparabile” che potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza;
ritenuto allo stato che, nell'ambito della valutazione anticipata e necessariamente sommaria che caratterizza questa fase del giudizio, seppur nella sentenza impugnata non si ravvisano macroscopici errori o palesi incongruenze logiche tali da giustificare l'adozione del richiesto provvedimento, considerati i motivi d'appello dedotti, si ritiene, tuttavia, che meriti un adeguato approfondimento la statuizione in punto di condanna al pagamento della penale contrattuale come riconosciuta dal primo giudice;
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ritenuto di contro che, allo stato, dall'esame degli elementi addotti e dalla documentazione allegata non vi sono elementi concreti atti a dimostrare l'esistenza del rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile che possa giustificare la chiesta integrale sospensione della pronuncia condannatoria di primo grado, atteso – tra l'altro- che la procedura avviata nei confronti della società ha avuto esito negativo e che riguardo ai soci illimitatamente responsabili non sono state addotte ragioni di pregiudizio concreto potrebbero derivare dall'avviata procedura esecutiva immobiliare;
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'istanza proposta, limitatamente ed esclusivamente al capo di condanna al pagamento della penale di € 23.800,00, dispone la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.132/25 emessa dal Tribunale di Varese, pubbl. il
20/02/2025, sino alla misura di € 11.900,00 (pari al 50% dell'importo stabilito con la condanna al pagamento a carico di a titolo di penale contrattuale nel Parte_1 dispositivo della sentenza).
Manda in Cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Così deciso in Milano, il 15 aprile 2025
Il Consigliere istr.est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
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