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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2024, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3543/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Francesco Lupia Presidente dott.ssa Rosa Maria Bova Giudice rel. ed est. dott. ssa Chiara Pulicati Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.09.2023 tra:
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Bosso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avvocati Antonella Gentile e Alfonso Gentile RESISTENTE
con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.09.2024
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1 1. con ricorso depositato in data 20.09.2023, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 13 settembre 1993 a Roma, Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 1993, atto n. 900, parte II, serie A, successivamente variato nel 1996 con atto n. 745, che dall'unione erano nati due figli, il 13 agosto 1994 e il 2 giugno 1999, ha adìto il Persona_1 Persona_2
Tribunale di Tivoli al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto
2) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento
3) Il sig. verserà direttamente al figlio un importo di € 500,00 Parte_1 Per_2
mensili
4) Il sig. liquiderà il 33% della società Logica Pianoforti alla signora pari ad Pt_1 CP_1
€ 10.000 o in alternativa le spettanze da liquidazione della società,
5) I coniugi resteranno vincolati al pagamento del mutuo fondiario per un importo proporzionale alle proprietà ricevute calcolato in base ai millesimi di proprietà degli immobili e cederanno reciprocamente le proprie quote degli immobili al fine di far acquistare
l'un l'altro la piena proprietà nel modo come indicato: al andrà la piena proprietà dei seguenti immobili: CP_2
- Appartamento in Zagarolo via Aldo Moro 4 al piano secondo identificato al f. 4 p. 266
Sub 516
- Appartamento in Zagarolo via Aldo Moro 4 piano secondo int. 7 identificato al f. 4 p.
266 Sub 517
- Locale Negozio in Zagarolo via G.B. Pergolesi 26 piano terra identificato al F. 4 p.
266 sub 2
- Locale Garage in Zagarolo via A. Moro 4/6 al piano seminterrato identificato al f. 4 p.
266 sub 506
- Locale negozio in Zagarolo al piano terra identificato al f. 4 p. 266 sub 1
- Proprietà sulle parti comuni in ragione del valore millesimale.
Alla signora andrà la piena proprietà dei seguenti immobili: CP_1
- Appartamento piano Terra identificato al F. 4 p.lla 266 sub 507
2 - Appartamento al piano terra identificato al F. 4 p. 266 sub 3
- Appartamento al piano primo identificato al F. 4 p. 266 sub 511
- Appartamento al piano primo identificato al F. 4 p, 266 sub 512
- Appartamento al piano primo identificato al f. 4 p. 266 sub 513
- Appartamento al piano secondo identificato al f. 4 p. 266 sub 515
- Proprietà sulle parti comuni in ragione del valore millesimale”
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione, Controparte_1
ma contestava le domande avversarie, sollevando eccezione di inammissibilità della domanda di divisione del patrimonio immobiliare e di scioglimento della comunione societaria in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, - in via preliminare e pregiudiziale rigettare la domanda di divisione immobiliare promossa dal sig. in quanto illegittima e Controparte_3
inammissibile per impossibilità di cumulo con la domanda di separazione e improcedibile per omesso esperimento della procedura di mediazione;
- ancora in via preliminare e pregiudiziale, rigettare la domanda avente ad oggetto la liquidazione della
[...]
in quanto illegittima e inammissibile per Controparte_4
impossibilità di cumulo con la domanda di separazione. - Con condanna del sig. Parte_1 al pagamento delle spese di lite. In via principale, voglia l'Ill.mo Tribunale adito
[...]
pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
alle seguenti CONDIZIONI 1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La casa familiare di proprietà della famiglia della sig.ra è attribuita in godimento CP_1
esclusivo alla stessa. Il marito se ne è allontanato nel mese di gennaio dell'anno 2020 asportando i propri beni ed effetti personali.
3. Il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese con versamento sul conto corrente intestato alla sig.ra
Tale somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT utilizzando per CP_1
riferimento il mese di inizio della contribuzione.
4. Il sig. verserà alla moglie, a titolo Pt_1
di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente e convivente con la madre, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00). Le spese straordinarie relative a sono poste a carico dei genitori nella misura del 50% Per_2
cadaun 5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
3 All'udienza del 20 settembre 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, i coniugi, sentiti separatamente alla presenza dei rispettivi difensori, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dichiarato di accettare la seguente proposta conciliativa delle condizioni di separazione avanzata dal
Giudice con rinuncia ai termini: “corresponsione a carico del ricorrente della somma di euro
650,00 di cui 350,00 per il figlio e 300,00 per la moglie, oltre spese straordinarie al 100% che il ricorrente corrisponderà direttamente al figlio. Nel periodo in cui sarà a Madrid o Per_2
comunque non vivrà a casa con la signora per esigenze di studio, il sig. non CP_1 Pt_1
dovrà corrispondere alla signora la somma di euro 350,00, al mese, in quanto CP_1
corrisponderà direttamente a quanto necessario per il suo mantenimento. Resta Per_2
ferma la divisione dei canoni di locazione degli appartamenti in comproprietà secondo le rispettive quote di appartenenza e così anche in relazione al pagamento del mutuo”. La causa veniva, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione senza termini per note difensive.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c., tanto che il ricorrente si è allontanato dalla casa coniugale ben prima dell'introduzione del ricorso.
La separazione va dunque pronunciata alle condizioni formulate dal giudice delegato con la proposta conciliativa, accettate in udienza da entrambe le parti, in quanto conformi ai principi di cui all'art. 337 bis e seguenti c.c.
3. In ragione dell'esito della lite, vanno integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 13 settembre 1993 a Roma, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune, anno 1993, n. 900, parte II, serie A;
- dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente la somma mensile di euro 650,00 di cui
350,00 per il figlio e 300,00 per la moglie;
le spese straordinarie saranno al 100% a carico del ricorrente e versate direttamente al figlio. Nel periodo in cui sarà a Madrid o Per_2
4 comunque non vivrà a casa con la signora per esigenze di studio, il sig. anziché CP_1 Pt_1
corrispondere alla signora la somma mensile di euro 350,00, dovrà versare direttamente CP_1
a quanto necessario per il suo mantenimento. Resta ferma la divisione dei canoni di Per_2
locazione degli appartamenti in comproprietà secondo le rispettive quote di appartenenza e così anche in relazione al pagamento del mutuo;
- compensa interamente le spese di lite;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 6 dicembre 2024, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Rosa Maria Bova
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova Dott. Francesco Lupia
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