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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10648/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Natale ed Angela De Giorgi Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V.M. Marinelli e S. CP_1
Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 24.01.2021 l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la CP_1 somma di € 4.873,05 a titolo di ratei di pensione (cat. INVCIV n. 07905070) relativi al periodo gennaio-dicembre 2020, per ragioni reddituali.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già trattenuto su altra pensione.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva che l'indebito era esistito solo dal punto di CP_1 vista contabile, senza l'esecuzione di alcuna trattenuta;
che con provvedimento emanato in sede di autotutela il 03.05.2021, lo stesso era stato annullato. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va premesso che il provvedimento di autotutela menzionato dall' non è stato prodotto CP_1 in allegato alla memoria difensiva, né in prosieguo di giudizio per cui non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 Nel merito, la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del
2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo inviato dall' si evince che CP_1
l'indebito oggetto di recupero trae origine dalla erogazione dei ratei di prestazione di invalidità civile non spettanti sulla scorta della situazione reddituale del pensionato per l'anno
2020.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui
“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n.
1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità
2 per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n.
537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nella specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il
3 dolo del pensionato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07905070 percepiti nel 2020, con condanna dell' a restituire quanto già eventualmente recuperato a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.873,05 a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV
n. 07905070 relativi al periodo gennaio-dicembre 2020, con condanna dell a restituire CP_1 quanto già eventualmente recuperato a tale titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in CP_1
€ 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10648/2022 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Antonio Natale ed Angela De Giorgi Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti V.M. Marinelli e S. CP_1
Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.10.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che con provvedimento del 24.01.2021 l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato la CP_1 somma di € 4.873,05 a titolo di ratei di pensione (cat. INVCIV n. 07905070) relativi al periodo gennaio-dicembre 2020, per ragioni reddituali.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma CP_ chiesta in restituzione, con condanna dell' al pagamento di quanto già trattenuto su altra pensione.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva che l'indebito era esistito solo dal punto di CP_1 vista contabile, senza l'esecuzione di alcuna trattenuta;
che con provvedimento emanato in sede di autotutela il 03.05.2021, lo stesso era stato annullato. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Va premesso che il provvedimento di autotutela menzionato dall' non è stato prodotto CP_1 in allegato alla memoria difensiva, né in prosieguo di giudizio per cui non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 Nel merito, la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del
2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, dal provvedimento amministrativo inviato dall' si evince che CP_1
l'indebito oggetto di recupero trae origine dalla erogazione dei ratei di prestazione di invalidità civile non spettanti sulla scorta della situazione reddituale del pensionato per l'anno
2020.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui
“in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n.
1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità
2 per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n.
537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Ciò posto, nella specie, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il
3 dolo del pensionato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non ravvisandosi una situazione di dolo, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07905070 percepiti nel 2020, con condanna dell' a restituire quanto già eventualmente recuperato a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.873,05 a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV
n. 07905070 relativi al periodo gennaio-dicembre 2020, con condanna dell a restituire CP_1 quanto già eventualmente recuperato a tale titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in CP_1
€ 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione.
Lecce, 26.03.2025
Il Giudice del Lavoro
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