CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/11/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alessandra Piliego
Consigliere
dott. Leonardo Nota
UD AU RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
, nato in [...] il [...], ivi residente ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Bari al C.so Giuseppe Mazzini n.67, presso lo studio dell'avv. Ettore Gorini, giusta procura in atti
appellante
Contro
, con l'avv. Nicola Pappalepore CP_1
appellata
pagina 1 di 8 Nonché
, con l'avv. Andrea D'Agosto Controparte_2
appellato
Nonché
Controparte_3
appellati, contumaci
^^^
Oggetto: appello avverso sentenza n.3369/2023, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 18/8/2023, pubblicata in data 4/9/2023, a definizione del giudizio n.92000705/2009 r.g. promosso dall'odierno appellato, , in Controparte_2 danno dell'odierno appellante e degli altri appellati, ed avente ad oggetto “responsabilità professionale”
Conclusioni: revocate quelle originarie dalle parti costituite, con congiunta dichiarazione di rinuncia all'appello e contestuale accettazione degli appellati costituiti e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio
Svolgimento del processo
Con citazione del 6/10/2009 il conveniva in giudizio il dott. Controparte_2 Parte_1
, il e la
[...] Controparte_3 Controparte_4
per ivi sentire, previa acquisizione della CTU medica espletata in precedente
[...] procedimento di ATP, emettersi ordinanza anticipatoria di condanna ex art.186 quater c.p.c. al pagamento dei 4/5 del richiesto o della diversa misura ritenuta equa dal imputare al risarcimento determinato nella sentenza definitiva e condannarsi, per l'effetto, i convenuti tutti, in via solidale, al risarcimento dei danni dovuti a loro responsabilità e determinanti le lesioni colpose permanenti riportate dall'attore per omessa prestazione sanitaria ex artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c. e quindi condannarsi i convenuti al pagamento della complessiva somma di €496.278,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A supporto delle richieste predette, assumeva l'attore di essere stato ricoverato, in data
5/6/2002, presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del presidio Umberto I di Altamura pagina 2 di 8 e sottoposto ad intervento chirurgico di “exeresi della neoformazione ossea” in data
7/6/2002, e successivamente dimesso con la diagnosi “esostosi III prossimale tibia sx”, con successivo referto istologico redatto dal dott. , anatomopatologo e Parte_1 responsabile del C.B.M. e relativo all'esame di quanto asportato in sede di intervento chirurgico, si confermava la diagnosi di “esostosi osteocartilaginea”.
A seguito di successivi interventi chirurgici a causa di una tumefazione ossea che gli veniva asportata ed analizzata dallo stesso presso il , con conferma Pt_1 Controparte_3 della precedente diagnosi, in data 14/9/2003 e successivo del 14/2/05, a causa di una seconda recidiva, presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva e successivi accertamenti specialistici presso l'istituto Rizzoli di Bologna, il , in data 2/12/2008, proponeva CP_2 ricorso per ATP finalizzato ad accertare l'entità dei danni subiti ed il nesso causale tra l'errata diagnosi ed i danni dedotti, per concludersi la stessa ATP con il riconoscimento della sussistenza di un danno biologico permanente nella misura del 35%, danno biologico temporaneo di 10 gg. al 100% e 30 gg. al 50% e l'ulteriore danno del 10% quale perdita di chance.
Sulla scorta della predetta “errata diagnosi”, l'attore allegava l'inadempimento del per aver erroneamente interpretato il vetrino di laboratorio del 14/6/2002, oltre Pt_1
[... che del , del quale il era dipendente e della ASL Controparte_3 Pt_1 che aveva inviato il suddetto reperto per farlo analizzare e, per l'effetto, invocava CP_4 una tutela risarcitoria che quantificava in €496.278,94.
Con successiva comparsa del 21/12/2009,si costituiva il predetto , Controparte_5 odierno appellante, sollevando eccezione d'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Bari ed eccependo la propria legittimazione passiva in assenza di rapporto contrattuale con il paziente, contestava la rilevanza dell'ATP cui non aveva partecipato, rivendicava la correttezza del proprio operato da valutarsi ex artt.1176 e 2236 c.c., dichiarando, infine di voler chiamare in causa la propria assicurazione, Controparte_6
(odiernamente ) per essere dalla stessa manlevato.
[...] CP_1
Con separata comparsa si costituiva il , aderendo alla Controparte_3 sollevata eccezione di incompetenza territoriale ed alle ulteriori eccezioni già sollevate dal
. Pt_1
pagina 3 di 8 Integrato il contradittorio processuale nei confronti della Compagnia assicuratrice, la stessa si costituiva con comparsa del 23/7/2010, spiegando difese analoghe a quelle del proprio assicurato.
Infine, con comparsa depositata all'udienza del 23/9/2010, si costituiva la Pt_2 instando, in via principale, per il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata il concorso di responsabilità tra convenuti ex art.2055 c.c. con conseguente ripartizione a carico di ciascuno in valore percentuale, con compensazione delle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con una ammessa c.t.u., prova per interpello ed acquisite informative circa l'attività lavorativa dell'attore.
Nel corso del giudizio, la Compagnia assicurativa chiamata in causa depositava, un atto di quietanza con cui l'attore dichiarava di aver accettato la somma di €125.000,00 in via transattiva e definitiva e alla successiva udienza del 20/1/15 l'attore dichiarava di accettare l'ulteriore somma di €125.000,00 offerta dalla comunque ritenuta CP_7 insufficiente a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale dallo stesso concretamente subiti.
Tanto premesso in fatto, rilevava il Tribunale che le deduzioni attoree, sia in ordine all'indicazione del nesso causale quanto dei profili di colpa, trovava riscontro nelle conclusioni del designato CTU, conseguendone la riconoscibilità, in favore dell'attore, dei danni nei termini indicati dal CTU.
Tuttavia, evidenziava il primo giudice che, in virtù delle due transazioni di cui innanzi, il aveva rinunciato all'azione proposta in danno del , dell' e della CP_2 Pt_1 CP_1 CP_7
[...
definendo ogni controversia relativa al fatto dedotto in giudizio rispetto ai ridetti convenuti ed accettando di ricevere la complessiva somma di €250.000,00 in via transattiva e definitiva per ogni titolo di danno, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, conseguendone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Residuava, pertanto la sola regolamentazione della pretesa risarcitoria attorea nei confronti del in quanto parte esclusa dalle ridette Controparte_3 transazioni e responsabile oggettivamente della prestazione sanitaria errata di un proprio dipendente. pagina 4 di 8 A tale riguardo, tuttavia, valutata, a norma delle vigente tabelle milanesi in ordine al danno biologico, quello effettivamente subito dall'attore oltre al danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa dello stesso, già ampiamente soddisfatta da quanto riscosso in via transattiva, siccome maggiore di quanto gli sarebbe spettato in applicazione delle richiamate tabelle milanesi, riteneva il Tribunale non potersi accogliere la ulteriore pretesa risarcitoria, pur fondata nell'an, non potendosi configurare la stessa suscettibile di comportare un incremento della somma già percepita transattivamente.
Regolamentava, infine il Tribunale le spese processuali, ravvisando le stesse già incluse nelle intercorse transazioni, ponendo a carico esclusivo del solamente le spese Pt_1 di ctu e tanto in ragione dell'evidenziato errore diagnostico allo stesso ascrivibile, con doverosa manleva, anche di tali oneri, a carico della terza chiamata Compagnia assicurativa.
Concludeva, pertanto il Tribunale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'attore ed i convenuti;
per il rigetto della domanda attorea nei confronti del nulla per le spese del giudizio in Controparte_3 relazione ai rapporti tra l'attore ed i convenuti , e ,, compensando Pt_1 CP_1 CP_7 integralmente le spese tra l'attore ed il;
ponendo, in via definitiva, le Controparte_3 spese di CTU già liquidate in corso di causa, a carico del con dichiarazione di Pt_1 obbligo di manleva delle stesse a carico dell' . CP_1
Con successivo gravame del 16/10/2023, contestava il la predetta statuizione, Pt_1 oggetto della presente fase di riesame, supportando lo stesso sulla scorta di molteplici motivi, allegando, in particolare, con il primo motivo, una prospettata errata valutazione del contenuto dell'atto transattivo, operandosi, in tesi, una violazione degli artt.1362 e
1363 c.c..
A tale riguardo allegava l'appellante la ravvisata necessità di proseguire il giudizio per fronteggiare la richiesta formulata in suo danno da parte del , CP_3 CP_3 individuando un proposto nuovo schema dei rapporti processuali tra le parti.
Ulteriore censura atteneva ad una eccepita nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, nonché alla contestata omessa condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese di resistenza ex art.1917 c.c.,
pagina 5 di 8 concludendo, tuttavia, il gravame in esame con la formulazione di una proposta conciliativa nei termini ivi indicati.
Si costituivano, dei quattro convenuti originari, solamente la Compagnia assicurativa ed il , rimanendo contumaci sia la che il Controparte_2 CP_7 Controparte_3
, contestando gli appellati costituiti, il fondamento dell'avverso gravame del
[...] quale chiedevano l'integrale rigetto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19/1/2024, il designato consigliere istruttore, fissava, ai sensi del novellato art.352 c.p.c. l'udienza decisoria, con concessione dei termini a ritroso previsti dalla norma, per quella del 31/10/2025.
Nelle more della predetta udienza, le parti, evidentemente pervenivano a definire bonariamente i residui rapporti sostanziali e processuali, tant'é che, con le prescritte note di trattazione in vista dell'udienza decisoria di cui innanzi, l'appellante dichiarava formalmente di rinunciare al gravame ed i due appellati costituiti l'accettazione della suddetta rinuncia, tanto determinando, all'esito dell'udienza di cui innanzi, la riserva in decisione della causa per l'emissione della sentenza di rito.
Motivazione della decisione
Le allegate note di trattazione pervenute dalle parti costituite ,consentono di acclarare l'avvenuta, presumibile, accettazione della proposta transattiva pervenuta dall'appellante con conseguente e doverosa presa d'atto dell'intercorso accordo transattivo e di poter accogliere l'invocata richiesta di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione stragiudiziale predetta.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto è oramai consolidata nel ritenere che l'ordinanza collegiale con cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello abbia il contenuto decisorio di una sentenza, conseguendone a pena di nullità insanabile, la sottoscrizione congiunta del relatore oltre che del Presidente, potendo siffatto provvedimento essere sottoposto ai mezzi d'impugnazione correlati alla sua natura di sentenza con vizio di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 2614/2020; conf. Cass. 3128/08).
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art.310 ult.co.c.p.c. pagina 6 di 8
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando circa l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n.3369/2023 resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 18/8/2023, pubblicata il successivo 4/9/2023, così provvede:
1)Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2)Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 31/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il UD AU estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alessandra Piliego
Consigliere
dott. Leonardo Nota
UD AU RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
, nato in [...] il [...], ivi residente ed elettivamente domiciliato Parte_1 in Bari al C.so Giuseppe Mazzini n.67, presso lo studio dell'avv. Ettore Gorini, giusta procura in atti
appellante
Contro
, con l'avv. Nicola Pappalepore CP_1
appellata
pagina 1 di 8 Nonché
, con l'avv. Andrea D'Agosto Controparte_2
appellato
Nonché
Controparte_3
appellati, contumaci
^^^
Oggetto: appello avverso sentenza n.3369/2023, resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 18/8/2023, pubblicata in data 4/9/2023, a definizione del giudizio n.92000705/2009 r.g. promosso dall'odierno appellato, , in Controparte_2 danno dell'odierno appellante e degli altri appellati, ed avente ad oggetto “responsabilità professionale”
Conclusioni: revocate quelle originarie dalle parti costituite, con congiunta dichiarazione di rinuncia all'appello e contestuale accettazione degli appellati costituiti e conseguente declaratoria di estinzione del giudizio
Svolgimento del processo
Con citazione del 6/10/2009 il conveniva in giudizio il dott. Controparte_2 Parte_1
, il e la
[...] Controparte_3 Controparte_4
per ivi sentire, previa acquisizione della CTU medica espletata in precedente
[...] procedimento di ATP, emettersi ordinanza anticipatoria di condanna ex art.186 quater c.p.c. al pagamento dei 4/5 del richiesto o della diversa misura ritenuta equa dal imputare al risarcimento determinato nella sentenza definitiva e condannarsi, per l'effetto, i convenuti tutti, in via solidale, al risarcimento dei danni dovuti a loro responsabilità e determinanti le lesioni colpose permanenti riportate dall'attore per omessa prestazione sanitaria ex artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c. e quindi condannarsi i convenuti al pagamento della complessiva somma di €496.278,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A supporto delle richieste predette, assumeva l'attore di essere stato ricoverato, in data
5/6/2002, presso l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del presidio Umberto I di Altamura pagina 2 di 8 e sottoposto ad intervento chirurgico di “exeresi della neoformazione ossea” in data
7/6/2002, e successivamente dimesso con la diagnosi “esostosi III prossimale tibia sx”, con successivo referto istologico redatto dal dott. , anatomopatologo e Parte_1 responsabile del C.B.M. e relativo all'esame di quanto asportato in sede di intervento chirurgico, si confermava la diagnosi di “esostosi osteocartilaginea”.
A seguito di successivi interventi chirurgici a causa di una tumefazione ossea che gli veniva asportata ed analizzata dallo stesso presso il , con conferma Pt_1 Controparte_3 della precedente diagnosi, in data 14/9/2003 e successivo del 14/2/05, a causa di una seconda recidiva, presso l'Ospedale Miulli di Acquaviva e successivi accertamenti specialistici presso l'istituto Rizzoli di Bologna, il , in data 2/12/2008, proponeva CP_2 ricorso per ATP finalizzato ad accertare l'entità dei danni subiti ed il nesso causale tra l'errata diagnosi ed i danni dedotti, per concludersi la stessa ATP con il riconoscimento della sussistenza di un danno biologico permanente nella misura del 35%, danno biologico temporaneo di 10 gg. al 100% e 30 gg. al 50% e l'ulteriore danno del 10% quale perdita di chance.
Sulla scorta della predetta “errata diagnosi”, l'attore allegava l'inadempimento del per aver erroneamente interpretato il vetrino di laboratorio del 14/6/2002, oltre Pt_1
[... che del , del quale il era dipendente e della ASL Controparte_3 Pt_1 che aveva inviato il suddetto reperto per farlo analizzare e, per l'effetto, invocava CP_4 una tutela risarcitoria che quantificava in €496.278,94.
Con successiva comparsa del 21/12/2009,si costituiva il predetto , Controparte_5 odierno appellante, sollevando eccezione d'incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Bari ed eccependo la propria legittimazione passiva in assenza di rapporto contrattuale con il paziente, contestava la rilevanza dell'ATP cui non aveva partecipato, rivendicava la correttezza del proprio operato da valutarsi ex artt.1176 e 2236 c.c., dichiarando, infine di voler chiamare in causa la propria assicurazione, Controparte_6
(odiernamente ) per essere dalla stessa manlevato.
[...] CP_1
Con separata comparsa si costituiva il , aderendo alla Controparte_3 sollevata eccezione di incompetenza territoriale ed alle ulteriori eccezioni già sollevate dal
. Pt_1
pagina 3 di 8 Integrato il contradittorio processuale nei confronti della Compagnia assicuratrice, la stessa si costituiva con comparsa del 23/7/2010, spiegando difese analoghe a quelle del proprio assicurato.
Infine, con comparsa depositata all'udienza del 23/9/2010, si costituiva la Pt_2 instando, in via principale, per il rigetto della domanda attorea ed in via subordinata il concorso di responsabilità tra convenuti ex art.2055 c.c. con conseguente ripartizione a carico di ciascuno in valore percentuale, con compensazione delle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con una ammessa c.t.u., prova per interpello ed acquisite informative circa l'attività lavorativa dell'attore.
Nel corso del giudizio, la Compagnia assicurativa chiamata in causa depositava, un atto di quietanza con cui l'attore dichiarava di aver accettato la somma di €125.000,00 in via transattiva e definitiva e alla successiva udienza del 20/1/15 l'attore dichiarava di accettare l'ulteriore somma di €125.000,00 offerta dalla comunque ritenuta CP_7 insufficiente a risarcire tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale dallo stesso concretamente subiti.
Tanto premesso in fatto, rilevava il Tribunale che le deduzioni attoree, sia in ordine all'indicazione del nesso causale quanto dei profili di colpa, trovava riscontro nelle conclusioni del designato CTU, conseguendone la riconoscibilità, in favore dell'attore, dei danni nei termini indicati dal CTU.
Tuttavia, evidenziava il primo giudice che, in virtù delle due transazioni di cui innanzi, il aveva rinunciato all'azione proposta in danno del , dell' e della CP_2 Pt_1 CP_1 CP_7
[...
definendo ogni controversia relativa al fatto dedotto in giudizio rispetto ai ridetti convenuti ed accettando di ricevere la complessiva somma di €250.000,00 in via transattiva e definitiva per ogni titolo di danno, diretto ed indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, conseguendone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Residuava, pertanto la sola regolamentazione della pretesa risarcitoria attorea nei confronti del in quanto parte esclusa dalle ridette Controparte_3 transazioni e responsabile oggettivamente della prestazione sanitaria errata di un proprio dipendente. pagina 4 di 8 A tale riguardo, tuttavia, valutata, a norma delle vigente tabelle milanesi in ordine al danno biologico, quello effettivamente subito dall'attore oltre al danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa dello stesso, già ampiamente soddisfatta da quanto riscosso in via transattiva, siccome maggiore di quanto gli sarebbe spettato in applicazione delle richiamate tabelle milanesi, riteneva il Tribunale non potersi accogliere la ulteriore pretesa risarcitoria, pur fondata nell'an, non potendosi configurare la stessa suscettibile di comportare un incremento della somma già percepita transattivamente.
Regolamentava, infine il Tribunale le spese processuali, ravvisando le stesse già incluse nelle intercorse transazioni, ponendo a carico esclusivo del solamente le spese Pt_1 di ctu e tanto in ragione dell'evidenziato errore diagnostico allo stesso ascrivibile, con doverosa manleva, anche di tali oneri, a carico della terza chiamata Compagnia assicurativa.
Concludeva, pertanto il Tribunale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'attore ed i convenuti;
per il rigetto della domanda attorea nei confronti del nulla per le spese del giudizio in Controparte_3 relazione ai rapporti tra l'attore ed i convenuti , e ,, compensando Pt_1 CP_1 CP_7 integralmente le spese tra l'attore ed il;
ponendo, in via definitiva, le Controparte_3 spese di CTU già liquidate in corso di causa, a carico del con dichiarazione di Pt_1 obbligo di manleva delle stesse a carico dell' . CP_1
Con successivo gravame del 16/10/2023, contestava il la predetta statuizione, Pt_1 oggetto della presente fase di riesame, supportando lo stesso sulla scorta di molteplici motivi, allegando, in particolare, con il primo motivo, una prospettata errata valutazione del contenuto dell'atto transattivo, operandosi, in tesi, una violazione degli artt.1362 e
1363 c.c..
A tale riguardo allegava l'appellante la ravvisata necessità di proseguire il giudizio per fronteggiare la richiesta formulata in suo danno da parte del , CP_3 CP_3 individuando un proposto nuovo schema dei rapporti processuali tra le parti.
Ulteriore censura atteneva ad una eccepita nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, nonché alla contestata omessa condanna dell'assicuratore al pagamento delle spese di resistenza ex art.1917 c.c.,
pagina 5 di 8 concludendo, tuttavia, il gravame in esame con la formulazione di una proposta conciliativa nei termini ivi indicati.
Si costituivano, dei quattro convenuti originari, solamente la Compagnia assicurativa ed il , rimanendo contumaci sia la che il Controparte_2 CP_7 Controparte_3
, contestando gli appellati costituiti, il fondamento dell'avverso gravame del
[...] quale chiedevano l'integrale rigetto.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 19/1/2024, il designato consigliere istruttore, fissava, ai sensi del novellato art.352 c.p.c. l'udienza decisoria, con concessione dei termini a ritroso previsti dalla norma, per quella del 31/10/2025.
Nelle more della predetta udienza, le parti, evidentemente pervenivano a definire bonariamente i residui rapporti sostanziali e processuali, tant'é che, con le prescritte note di trattazione in vista dell'udienza decisoria di cui innanzi, l'appellante dichiarava formalmente di rinunciare al gravame ed i due appellati costituiti l'accettazione della suddetta rinuncia, tanto determinando, all'esito dell'udienza di cui innanzi, la riserva in decisione della causa per l'emissione della sentenza di rito.
Motivazione della decisione
Le allegate note di trattazione pervenute dalle parti costituite ,consentono di acclarare l'avvenuta, presumibile, accettazione della proposta transattiva pervenuta dall'appellante con conseguente e doverosa presa d'atto dell'intercorso accordo transattivo e di poter accogliere l'invocata richiesta di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione stragiudiziale predetta.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto è oramai consolidata nel ritenere che l'ordinanza collegiale con cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello abbia il contenuto decisorio di una sentenza, conseguendone a pena di nullità insanabile, la sottoscrizione congiunta del relatore oltre che del Presidente, potendo siffatto provvedimento essere sottoposto ai mezzi d'impugnazione correlati alla sua natura di sentenza con vizio di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 2614/2020; conf. Cass. 3128/08).
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art.310 ult.co.c.p.c. pagina 6 di 8
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando circa l'appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n.3369/2023 resa dal Tribunale ordinario di Bari, in composizione monocratica, in data 18/8/2023, pubblicata il successivo 4/9/2023, così provvede:
1)Dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
2)Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 31/10/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il UD AU estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8