Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.