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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 31/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice, Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2024 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palma Campania (NA), via Nuova Nola, n. 273, presso lo studio dell'avv.to Cinzia Nunziata che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E
, registrata in Inghilterra al n. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e difensa dagli Email_1 avvocati Francesco Maruffi e Lorenzo De Martinis, come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società
, esponendo: Controparte_1
-che in data 5/02/2008 aveva stipulato il finanziamento n. 0664173 con la LI S.p.a. (poi ceduta alla convenuta), avente a oggetto l'erogazione del capitale lordo pari a euro 22.080,00, da rimborsare in 96 rate mensili da 230,00 euro, mediante cessione del quinto dello stipendio;
-che la quota di interessi pattuita in tale finanziamento ammontava a euro 3.174,99 con TAN contrattuale pari al 3,950%;
-che al momento della liquidazione del capitale era stato detratto l'importo pari a euro 6.917,78 a titolo di costi del credito, con conseguente erogazione all'attore della somma netta di euro 11.987,23;
-che il TEG era pari all'11,920% e il TAEG al 18,520% (o, comunque, calcolando il TEG secondo le istruzioni, al 18,493%), valutati anche i costi delle assicurazioni, con pagina 1 di 6 conseguente superamento del tasso soglia antiusura pari al 15,51% e applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma II, c.c.;
-che aveva richiesto la restituzione di tutti i costi sostenuti alla controparte, la quale aveva dato riscontro negativo;
-che, quindi, aveva incardinato il procedimento di mediazione, senza esito;
-che la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. doveva essere riferita ad ogni onere correlato al contratto, fatta eccezione in via esclusiva per le imposte e le tasse;
-che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari erano tenuti a rispettare la disciplina vigente, alla stregua del quale al calcolo del TEG (funzionale alla determinazione del costo reale del credito) devono essere aggiunte tutte le spese assicurative connesse all'erogazione del credito al fine di ottenere il TAEG privo degli oneri erariali, verificando il mancato superamento del tasso soglia antiusura da parte di ogni voce di spesa contenuta nei contratti di finanziamento;
-che, pertanto, l'attore aveva diritto ex art. 1815 c.c. alla restituzione degli interessi (per euro 3.174,99) e dei costi sostenuti (euro 6.917,78), per complessivi euro 10.092,77. Ciò premesso, chiedeva, previo accertamento del superamento del tasso soglia antiusura, la restituzione di detto importo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi il favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, limitare la condanna in via esclusiva al pagamento di quanto corrisposto dall'attore a titolo di interessi. A sostegno della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che la perizia di parte non forniva prova del superamento del tasso soglia antiusura;
-che la questione dell'inclusione dei costi di assicurazione nel calcolo del TEG era fortemente discussa nella giurisprudenza di merito;
-che nel caso di specie dovevano essere applicate le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla BA d'IA e dall'Ufficio IAno dei cambi fino al 2007 -trattandosi di fonte normativa sulla cui base le banche in maniera necessitata determinano e valutano la correttezza dei tassi di interesse, venendo in rilievo un contratto stipulato nel febbraio 2008, le quali prevedevano che il TEGM applicabile al trimestre in cui il negozio era stato concluso era pari al 10,34%, ragion per cui, a fronte dell'aumento della metà, il tasso soglia antiusura era pari al 15,51%;
-che, pertanto, il TEG indicato in contratto nella misura dell'11,92% era rispettoso del tasso soglia antiusura;
-che le Istruzioni di BA d'IA del 2006 espressamente escludevano i costi assicurativi dal calcolo del TEG e del TEGM derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, come nel caso di specie, in cui nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza, come avvenuto nel caso in esame, richiamando sul punto un orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito;
-che, in particolare, la ratio legis andava individuata nella tutela del cliente, normativamente prevista, sulla base di considerazioni di carattere pubblicistico, tali da trascendere la volontà delle parti e, in particolare, quella del mutuante, il quale non acquisiva i pagina 2 di 6 proventi, così da rendere assimilabile il costo assicurativo alle imposte e tasse, escluse dal computo per espresso disposto normativo;
-che il carattere vincolante delle istruzioni per gli operatori rispondeva all'esigenza, logica e metodologica, di fornire alle banche e agli intermediari dati omogenei di confronto nel rispetto, appunto, del principio di omogeneità (espressamente avallato dalle Sezioni Unite, con decisione n. 16303/2018 e ribadito da Cass., sempre a Sezioni Unite, n. 19597/2020), che impone simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale;
-che, in denegata ipotesi di accertamento del superamento del tasso soglia antiusura, la domanda di restituzione poteva trovare accoglimento esclusivamente in relazione agli interessi, al netto degli abbuoni effettuati nel conteggio estintivo, e non anche per gli ulteriori costi, stante l'inequivoco disposto dell'art. 1815 c.c. e, comunque, tenuto conto della considerazione di carattere logico in merito allo stravolgimento del sinallagma contrattuale nell'ipotesi di diversa interpretazione.
Alla prima udienza del 26/09/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 9/01/2024 e, all'esito di tale udienza, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 22/01/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito al CTU nominato alla data del 28/02/2024. A tale udienza, conferito l'incarico, il giudice rinviava per esame dell'elaborato alla data del 10/09/2024. Quindi, a quest'ultimo udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 24/09/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/12/2024 e, all'esito della stessa, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, non si condividono le doglianze espresse dalla società convenuta nelle memorie di replica con riferimento alla CTU. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche sollevate, alla cui pagina 3 di 6 lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Al riguardo, si evidenzia che, contrariamente alle doglianze della convenuta, l'ausiliario del giudice ha correttamente chiarito di aver utilizzato la formula indicata a pag. 4 con i dati indicati a pag. 3 e 4, ragion per cui sono individuati in maniera specifica i parametri utilizzati. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che le generiche contestazioni svolte dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale in ordine alla stipula del contratto da parte di LI S.p.a. e non da parte della società convenuta sono infondate in fatto in quanto non corrisponde al vero che l'attore abbia allegato di aver stipulato il finanziamento con la convenuta, posto che lo stesso sin dall'atto introduttivo ha chiaramente rappresentato di aver stipulato il negozio con LI S.p.a., depositando il contratto, e deducendo la cessione all'odierna società convenuta (v. pag. 1 dell'atto di citazione: “Che nel mese di febbraio del 2008 (5/02/2008) stipulava un contratto di finanziamento (pratica n. 0664173), con la LI S.p.a. ceduta a ”). Controparte_1
Dunque, quanto affermato nella comparsa conclusionale dalla società convenuta (v. pag. 3: “In particolare l'attore insiste nel sostenere che il Sig. ha sottoscritto con Parte_1 CP_1
un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Così non è.
[...] CP_1 non ha mai sottoscritto con il Sig. alcun contratto di finanziamento. Come rilevato Parte_1 nel corso del giudizio, in data 5/02/2008 il Sig. sottoscriveva con Euro Fiditalia il Parte_1 contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio”) è smentito dalla lettura dell'atto di citazione. Occorre osservare che, a fronte della chiara allegazione attorea in ordine alla titolarità della situazione giuridica in capo alla convenuta, la società convenuta nulla ha dedotto sul punto nella prima difesa utile, ossia in sede di comparsa. Al riguardo, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Ne consegue che la tardiva e generica contestazione, accennata nella comparsa conclusionale in fatto e reiterata in maniera espressa anche se sempre generica nella memoria di replica della società convenuta (“Fermo quanto esposto in punto di difetto di prova della legittimazione passiva e/o titolarità di , v. pag. 2 della memoria di replica), non consente di CP_1 introdurre alcun elemento di segno contrario in ordine al rispetto della legittimazione ad opera di parte attrice nell'individuazione quale suo interlocutore nel presente giudizio della società convenuta. Ciò chiarito, pacifica tra le parti la stipula del contratto di finanziamento, oltre che documentalmente provata, nonché l'individuazione del tasso soglia antiusura applicabile alla fattispecie in esame, nel merito la controversia tra le parti investe esclusivamente due questioni. La prima riguarda l'inclusione dei costi assicurativi ai fini del computo nella valutazione del superamento del tasso soglia antiusura. La seconda investe, nel caso di superamento del tasso soglia antiusura, la portata oggettiva dell'obbligo restitutorio ossia se lo stesso debba riguardare esclusivamente la restituzione degli pagina 4 di 6 interessi ovvero se debba estendersi a tutti i costi che rilevano ai fini della integrazione dell'usura. Ebbene, quanto alla prima questione, va richiamato in diritto l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte , la quale, da ultimo, ha osservato di aver esaminato in “ormai -numerosissime pronunce l'usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con cessione del quinto e stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma IV, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
come stabilito da questa norma, infatti, nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice;
la "centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla BA d'IA” (Cass., n. 5593 del 3/03/2025, in motivazione;
v. anche Cass., n. 2600 del 29/01/2024, che in motivazione richiama i numerosi precedenti conformi: Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI- 1, 1° febbraio 2022, n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160). Né le istruzioni difformi, a suo tempo adottate da BA d'IA, applicabili alla fattispecie in esame ratione temporis, che notoriamente non contemplavano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG, consentono di addivenire a diverse conclusioni nella misura in cui, in primo luogo, si tratta di fonti normative secondarie non vincolanti l'attività interpretativa del giudice e, in secondo luogo, secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite, n. 16303/2018 in tema di mancata inclusione della c.m.s. sino all'anno 2008, detta esclusione rileva esclusivamente ai fini della verifica di conformità dei decreti alla legge quali provvedimenti amministrativi, stante la rilevazione dai medesimi operata senza tenere in considerazione tutti i fattori che la legge impone invece di valutare, di talché la mancata inclusione dei costi assicurativi non giustifica l'omessa valutazione ai fini del superamento del tasso soglia antiusura ma, piuttosto, impone di disapplicare i decreti che detta omissione contengono (Cass., n. 20699 del 25/07/2024, sempre in motivazione). La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che al centro del sistema si pone la definizione di usura ex art. 644 c.p., senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa vanificarne la portata precettiva, posto che tale principio non costituisce principio regolatore della struttura complessiva della disciplina dell'usura (Cass., n. 29501 del 24/10/2023). Dunque, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, nel rispetto dell'art. 644 c.p., essendo unico requisito necessario a tale fine il collegamento con la concessione del credito, che può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è da ritenersi presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento (Cass., n. 29501, cit.).
pagina 5 di 6 Da tali considerazioni in diritto, discende in fatto che corretto appare l'operato del CTU nominato che, in aderenza del quesito formulato, ha computato anche i costi assicurativi nella verifica demandata, venendo in rilievo il carattere contestuale tra tale esborso ed erogazione del finanziamento (v. contratto di finanziamento in atti), ed ha accertato il superamento del tasso soglia antiusura (v. pag. 6 della CTU: “Il tasso medio su base annua rilevato dal D.M. in vigore per il I trimestre 2008 per la categoria è pari al 10,34%. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. Il Tasso Soglia Usura pertanto, risulta essere pari al 15,51%. Il TEG ricalcolato è 15,6219%. Il tasso applicato è pertanto usurario”). Passando all'esame del secondo profilo (portata oggettiva dell'obbligo restitutorio), la tesi della convenuta in merito alla restituzione esclusivamente degli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma II, c.c., non appare condivisibile nella misura in cui, posto che come sopra detto il dato normativo vigente impone la considerazione globale ai fini dell'usura di ogni costo rilevante, non può che ritenersi che i costi che hanno concorso a determinare il superamento del tasso soglia siano interessati da nullità, con esclusione dal computo del dovuto (conforme nella giurisprudenza di merito, Corte Appello Firenze, 13/09/2024, che, dopo aver ribadito la inclusione nel calcolo del superamento del tasso soglia antiusura, in motivazione evidenzia:
“La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”), dovendosi disattendere le deduzioni di parte convenuta di cui agli scritti conclusionali in ragione del fatto che la giurisprudenza ivi richiamata applica gli interessi lecitamente convenuti, tali non essendo i costi di cui si discute. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda di ripetizione nei termini in cui è stata formulata e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 10.092,77, oltre interessi legali dalla domanda (sulla correttezza dell'importo azionato v. anche pag. 4 della CTU). Spese di lite secondo soccombenza, anche con riferimento alle spese di CTU, liquidate in corso di causa come da separato decreto, che vengono definitivamente posto a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta alla restituzione della somma pari a euro 10.092,77, in favore dell'attore, oltre agli interessi legali dalla domanda;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidando le stesse in euro 3.000,00 a titolo di compenso professionale e in euro 264,00 a titolo di esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso in data 30/03/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice, Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 725 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 10/12/2024 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Palma Campania (NA), via Nuova Nola, n. 273, presso lo studio dell'avv.to Cinzia Nunziata che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E
, registrata in Inghilterra al n. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e difensa dagli Email_1 avvocati Francesco Maruffi e Lorenzo De Martinis, come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società
, esponendo: Controparte_1
-che in data 5/02/2008 aveva stipulato il finanziamento n. 0664173 con la LI S.p.a. (poi ceduta alla convenuta), avente a oggetto l'erogazione del capitale lordo pari a euro 22.080,00, da rimborsare in 96 rate mensili da 230,00 euro, mediante cessione del quinto dello stipendio;
-che la quota di interessi pattuita in tale finanziamento ammontava a euro 3.174,99 con TAN contrattuale pari al 3,950%;
-che al momento della liquidazione del capitale era stato detratto l'importo pari a euro 6.917,78 a titolo di costi del credito, con conseguente erogazione all'attore della somma netta di euro 11.987,23;
-che il TEG era pari all'11,920% e il TAEG al 18,520% (o, comunque, calcolando il TEG secondo le istruzioni, al 18,493%), valutati anche i costi delle assicurazioni, con pagina 1 di 6 conseguente superamento del tasso soglia antiusura pari al 15,51% e applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma II, c.c.;
-che aveva richiesto la restituzione di tutti i costi sostenuti alla controparte, la quale aveva dato riscontro negativo;
-che, quindi, aveva incardinato il procedimento di mediazione, senza esito;
-che la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. doveva essere riferita ad ogni onere correlato al contratto, fatta eccezione in via esclusiva per le imposte e le tasse;
-che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari erano tenuti a rispettare la disciplina vigente, alla stregua del quale al calcolo del TEG (funzionale alla determinazione del costo reale del credito) devono essere aggiunte tutte le spese assicurative connesse all'erogazione del credito al fine di ottenere il TAEG privo degli oneri erariali, verificando il mancato superamento del tasso soglia antiusura da parte di ogni voce di spesa contenuta nei contratti di finanziamento;
-che, pertanto, l'attore aveva diritto ex art. 1815 c.c. alla restituzione degli interessi (per euro 3.174,99) e dei costi sostenuti (euro 6.917,78), per complessivi euro 10.092,77. Ciò premesso, chiedeva, previo accertamento del superamento del tasso soglia antiusura, la restituzione di detto importo, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi il favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, limitare la condanna in via esclusiva al pagamento di quanto corrisposto dall'attore a titolo di interessi. A sostegno della posizione processuale assunta, detta convenuta deduceva:
-che la perizia di parte non forniva prova del superamento del tasso soglia antiusura;
-che la questione dell'inclusione dei costi di assicurazione nel calcolo del TEG era fortemente discussa nella giurisprudenza di merito;
-che nel caso di specie dovevano essere applicate le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla BA d'IA e dall'Ufficio IAno dei cambi fino al 2007 -trattandosi di fonte normativa sulla cui base le banche in maniera necessitata determinano e valutano la correttezza dei tassi di interesse, venendo in rilievo un contratto stipulato nel febbraio 2008, le quali prevedevano che il TEGM applicabile al trimestre in cui il negozio era stato concluso era pari al 10,34%, ragion per cui, a fronte dell'aumento della metà, il tasso soglia antiusura era pari al 15,51%;
-che, pertanto, il TEG indicato in contratto nella misura dell'11,92% era rispettoso del tasso soglia antiusura;
-che le Istruzioni di BA d'IA del 2006 espressamente escludevano i costi assicurativi dal calcolo del TEG e del TEGM derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge, come nel caso di specie, in cui nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza, come avvenuto nel caso in esame, richiamando sul punto un orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito;
-che, in particolare, la ratio legis andava individuata nella tutela del cliente, normativamente prevista, sulla base di considerazioni di carattere pubblicistico, tali da trascendere la volontà delle parti e, in particolare, quella del mutuante, il quale non acquisiva i pagina 2 di 6 proventi, così da rendere assimilabile il costo assicurativo alle imposte e tasse, escluse dal computo per espresso disposto normativo;
-che il carattere vincolante delle istruzioni per gli operatori rispondeva all'esigenza, logica e metodologica, di fornire alle banche e agli intermediari dati omogenei di confronto nel rispetto, appunto, del principio di omogeneità (espressamente avallato dalle Sezioni Unite, con decisione n. 16303/2018 e ribadito da Cass., sempre a Sezioni Unite, n. 19597/2020), che impone simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale;
-che, in denegata ipotesi di accertamento del superamento del tasso soglia antiusura, la domanda di restituzione poteva trovare accoglimento esclusivamente in relazione agli interessi, al netto degli abbuoni effettuati nel conteggio estintivo, e non anche per gli ulteriori costi, stante l'inequivoco disposto dell'art. 1815 c.c. e, comunque, tenuto conto della considerazione di carattere logico in merito allo stravolgimento del sinallagma contrattuale nell'ipotesi di diversa interpretazione.
Alla prima udienza del 26/09/2023, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 9/01/2024 e, all'esito di tale udienza, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 22/01/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito al CTU nominato alla data del 28/02/2024. A tale udienza, conferito l'incarico, il giudice rinviava per esame dell'elaborato alla data del 10/09/2024. Quindi, a quest'ultimo udienza, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 24/09/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/12/2024 e, all'esito della stessa, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, non si condividono le doglianze espresse dalla società convenuta nelle memorie di replica con riferimento alla CTU. La CTU contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche sollevate, alla cui pagina 3 di 6 lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Al riguardo, si evidenzia che, contrariamente alle doglianze della convenuta, l'ausiliario del giudice ha correttamente chiarito di aver utilizzato la formula indicata a pag. 4 con i dati indicati a pag. 3 e 4, ragion per cui sono individuati in maniera specifica i parametri utilizzati. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che le generiche contestazioni svolte dalla convenuta in sede di comparsa conclusionale in ordine alla stipula del contratto da parte di LI S.p.a. e non da parte della società convenuta sono infondate in fatto in quanto non corrisponde al vero che l'attore abbia allegato di aver stipulato il finanziamento con la convenuta, posto che lo stesso sin dall'atto introduttivo ha chiaramente rappresentato di aver stipulato il negozio con LI S.p.a., depositando il contratto, e deducendo la cessione all'odierna società convenuta (v. pag. 1 dell'atto di citazione: “Che nel mese di febbraio del 2008 (5/02/2008) stipulava un contratto di finanziamento (pratica n. 0664173), con la LI S.p.a. ceduta a ”). Controparte_1
Dunque, quanto affermato nella comparsa conclusionale dalla società convenuta (v. pag. 3: “In particolare l'attore insiste nel sostenere che il Sig. ha sottoscritto con Parte_1 CP_1
un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Così non è.
[...] CP_1 non ha mai sottoscritto con il Sig. alcun contratto di finanziamento. Come rilevato Parte_1 nel corso del giudizio, in data 5/02/2008 il Sig. sottoscriveva con Euro Fiditalia il Parte_1 contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio”) è smentito dalla lettura dell'atto di citazione. Occorre osservare che, a fronte della chiara allegazione attorea in ordine alla titolarità della situazione giuridica in capo alla convenuta, la società convenuta nulla ha dedotto sul punto nella prima difesa utile, ossia in sede di comparsa. Al riguardo, preme evidenziare che l'onere di specifica contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 18797/2021; Cass., n. 3306/2020; sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione). Ne consegue che la tardiva e generica contestazione, accennata nella comparsa conclusionale in fatto e reiterata in maniera espressa anche se sempre generica nella memoria di replica della società convenuta (“Fermo quanto esposto in punto di difetto di prova della legittimazione passiva e/o titolarità di , v. pag. 2 della memoria di replica), non consente di CP_1 introdurre alcun elemento di segno contrario in ordine al rispetto della legittimazione ad opera di parte attrice nell'individuazione quale suo interlocutore nel presente giudizio della società convenuta. Ciò chiarito, pacifica tra le parti la stipula del contratto di finanziamento, oltre che documentalmente provata, nonché l'individuazione del tasso soglia antiusura applicabile alla fattispecie in esame, nel merito la controversia tra le parti investe esclusivamente due questioni. La prima riguarda l'inclusione dei costi assicurativi ai fini del computo nella valutazione del superamento del tasso soglia antiusura. La seconda investe, nel caso di superamento del tasso soglia antiusura, la portata oggettiva dell'obbligo restitutorio ossia se lo stesso debba riguardare esclusivamente la restituzione degli pagina 4 di 6 interessi ovvero se debba estendersi a tutti i costi che rilevano ai fini della integrazione dell'usura. Ebbene, quanto alla prima questione, va richiamato in diritto l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte , la quale, da ultimo, ha osservato di aver esaminato in “ormai -numerosissime pronunce l'usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con cessione del quinto e stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma IV, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
come stabilito da questa norma, infatti, nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;
la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice;
la "centralità sistematica" di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla BA d'IA” (Cass., n. 5593 del 3/03/2025, in motivazione;
v. anche Cass., n. 2600 del 29/01/2024, che in motivazione richiama i numerosi precedenti conformi: Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 20501; Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI- 1, 1° febbraio 2022, n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160). Né le istruzioni difformi, a suo tempo adottate da BA d'IA, applicabili alla fattispecie in esame ratione temporis, che notoriamente non contemplavano i costi assicurativi ai fini del calcolo del TEG, consentono di addivenire a diverse conclusioni nella misura in cui, in primo luogo, si tratta di fonti normative secondarie non vincolanti l'attività interpretativa del giudice e, in secondo luogo, secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite, n. 16303/2018 in tema di mancata inclusione della c.m.s. sino all'anno 2008, detta esclusione rileva esclusivamente ai fini della verifica di conformità dei decreti alla legge quali provvedimenti amministrativi, stante la rilevazione dai medesimi operata senza tenere in considerazione tutti i fattori che la legge impone invece di valutare, di talché la mancata inclusione dei costi assicurativi non giustifica l'omessa valutazione ai fini del superamento del tasso soglia antiusura ma, piuttosto, impone di disapplicare i decreti che detta omissione contengono (Cass., n. 20699 del 25/07/2024, sempre in motivazione). La Suprema Corte ha, difatti, chiarito che al centro del sistema si pone la definizione di usura ex art. 644 c.p., senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa vanificarne la portata precettiva, posto che tale principio non costituisce principio regolatore della struttura complessiva della disciplina dell'usura (Cass., n. 29501 del 24/10/2023). Dunque, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, nel rispetto dell'art. 644 c.p., essendo unico requisito necessario a tale fine il collegamento con la concessione del credito, che può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova ed è da ritenersi presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del finanziamento (Cass., n. 29501, cit.).
pagina 5 di 6 Da tali considerazioni in diritto, discende in fatto che corretto appare l'operato del CTU nominato che, in aderenza del quesito formulato, ha computato anche i costi assicurativi nella verifica demandata, venendo in rilievo il carattere contestuale tra tale esborso ed erogazione del finanziamento (v. contratto di finanziamento in atti), ed ha accertato il superamento del tasso soglia antiusura (v. pag. 6 della CTU: “Il tasso medio su base annua rilevato dal D.M. in vigore per il I trimestre 2008 per la categoria è pari al 10,34%. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà. Il Tasso Soglia Usura pertanto, risulta essere pari al 15,51%. Il TEG ricalcolato è 15,6219%. Il tasso applicato è pertanto usurario”). Passando all'esame del secondo profilo (portata oggettiva dell'obbligo restitutorio), la tesi della convenuta in merito alla restituzione esclusivamente degli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma II, c.c., non appare condivisibile nella misura in cui, posto che come sopra detto il dato normativo vigente impone la considerazione globale ai fini dell'usura di ogni costo rilevante, non può che ritenersi che i costi che hanno concorso a determinare il superamento del tasso soglia siano interessati da nullità, con esclusione dal computo del dovuto (conforme nella giurisprudenza di merito, Corte Appello Firenze, 13/09/2024, che, dopo aver ribadito la inclusione nel calcolo del superamento del tasso soglia antiusura, in motivazione evidenzia:
“La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”), dovendosi disattendere le deduzioni di parte convenuta di cui agli scritti conclusionali in ragione del fatto che la giurisprudenza ivi richiamata applica gli interessi lecitamente convenuti, tali non essendo i costi di cui si discute. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda di ripetizione nei termini in cui è stata formulata e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro 10.092,77, oltre interessi legali dalla domanda (sulla correttezza dell'importo azionato v. anche pag. 4 della CTU). Spese di lite secondo soccombenza, anche con riferimento alle spese di CTU, liquidate in corso di causa come da separato decreto, che vengono definitivamente posto a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta alla restituzione della somma pari a euro 10.092,77, in favore dell'attore, oltre agli interessi legali dalla domanda;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della società convenuta;
-condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidando le stesse in euro 3.000,00 a titolo di compenso professionale e in euro 264,00 a titolo di esborsi, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso in data 30/03/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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