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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Società_1 S.p.a In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1900 DEL 02/10/2024 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2162/2025 depositato il
19/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, la società Società_1 S.P.A. (p.iva P.IVA_1 ), in persona del Curatore del fallimento, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento SA n. 1900 del 02/10/2024, notificato in data 11/10/2024, emesso dalla Città Metropolitana di Palermo, anno di imposta 2020.
Il contenzioso in questione ha tratto origine da due Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza della società Società_1 S.P.A. aventi validità ventennale e più precisamente dalle concessioni n. 378 e 379 del 2007, originariamente rilasciate alla Società_2 s.r.l. cui la ricorrente è subentrata;
la ricorrente non ha, nei termini previsti, presentato regolare istanza di voltura e subentro nelle concessioni prima richiamate, pur continuando nella occupazione del suolo pubblico ad esse riferibili, generando conseguentemente lo stato di occupazione abusiva dal quale sono scaturiti gli avvisi pagamento/ accertamento in questione;
la ricorrente pur avendo ceduto all'AATO1 PA le condotte idriche di cui all'occupazione in questione, come da verbale del 5/2/2014, solo di recente, a seguito del ricevimento degli avvisi di pagamento, ha presentato detto verbale, onde avere il riconoscimento degli sgravi richiesti, baypassando quello che sarebbe stato il regolare iter amministrativo che avrebbe dovuto attivare, cioè l'istanza di voltura e subentro da Società_2 srl a far data dal 29/06/2009 e la successiva istanza di revoca delle concessioni in questione a partire dal momento in cui ha ceduto le condotte idriche di che trattasi all'AATOI
PA, cioè a partire dal 5/2/2014.
La Città Metropolitana di Palermo si è costituita in giudizio rilevando di aver provveduto all'annullamento in autotutela.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiato estinto per cessata materia del contendere.
E, invero, l'Ente ha provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, nonché all'annullamento di tutti gli avvisi emessi dal 2014 (anno in cui la società è stata dichiarata fallita, e nell'occupazione di che trattasi è subentrata l'AATO 1 PA) provvedendo conseguentemente allo sgravio dei ruoli esecutivi presso ADER per le annualità 2016, 2018, sgravi notificati alla parte ricorrente in data
19/12/2024.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, si giustifica la compensazione delle stesse in quanto non è stata avanzata istanza di voltura e richiesta di revoca delle concessioni per come dedotto dalla parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO in Composizione Monocratica così provvede: - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Palermo, il 12.09.2025 Il giudice MONOCRATICO Francescamaria Piruzza
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5080/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Società_1 S.p.a In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1900 DEL 02/10/2024 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2162/2025 depositato il
19/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato, la società Società_1 S.P.A. (p.iva P.IVA_1 ), in persona del Curatore del fallimento, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento SA n. 1900 del 02/10/2024, notificato in data 11/10/2024, emesso dalla Città Metropolitana di Palermo, anno di imposta 2020.
Il contenzioso in questione ha tratto origine da due Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza della società Società_1 S.P.A. aventi validità ventennale e più precisamente dalle concessioni n. 378 e 379 del 2007, originariamente rilasciate alla Società_2 s.r.l. cui la ricorrente è subentrata;
la ricorrente non ha, nei termini previsti, presentato regolare istanza di voltura e subentro nelle concessioni prima richiamate, pur continuando nella occupazione del suolo pubblico ad esse riferibili, generando conseguentemente lo stato di occupazione abusiva dal quale sono scaturiti gli avvisi pagamento/ accertamento in questione;
la ricorrente pur avendo ceduto all'AATO1 PA le condotte idriche di cui all'occupazione in questione, come da verbale del 5/2/2014, solo di recente, a seguito del ricevimento degli avvisi di pagamento, ha presentato detto verbale, onde avere il riconoscimento degli sgravi richiesti, baypassando quello che sarebbe stato il regolare iter amministrativo che avrebbe dovuto attivare, cioè l'istanza di voltura e subentro da Società_2 srl a far data dal 29/06/2009 e la successiva istanza di revoca delle concessioni in questione a partire dal momento in cui ha ceduto le condotte idriche di che trattasi all'AATOI
PA, cioè a partire dal 5/2/2014.
La Città Metropolitana di Palermo si è costituita in giudizio rilevando di aver provveduto all'annullamento in autotutela.
All'udienza del 12.09.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiato estinto per cessata materia del contendere.
E, invero, l'Ente ha provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, nonché all'annullamento di tutti gli avvisi emessi dal 2014 (anno in cui la società è stata dichiarata fallita, e nell'occupazione di che trattasi è subentrata l'AATO 1 PA) provvedendo conseguentemente allo sgravio dei ruoli esecutivi presso ADER per le annualità 2016, 2018, sgravi notificati alla parte ricorrente in data
19/12/2024.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, si giustifica la compensazione delle stesse in quanto non è stata avanzata istanza di voltura e richiesta di revoca delle concessioni per come dedotto dalla parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di PALERMO in Composizione Monocratica così provvede: - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Palermo, il 12.09.2025 Il giudice MONOCRATICO Francescamaria Piruzza