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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 763/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:06, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 763/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 14.9.2021 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_2 accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro – in veste di Giudice del Lavoro e della Previdenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 442 e segg. del c.p.c., ammessi e valutati i mezzi istruttori richiesti, - in tesi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla decorrenza della prestazione pensionistica oggetto di causa dal mese di maggio 2020, e per l'effetto condannare l alla corresponsione delle CP_2 relative somme maturate dalla stessa e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge;
- in ipotesi, accertare e dichiarare la responsabilità dell' per aver fornito all'assicurato, mediante il rilascio di CP_1 estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio un' erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, per l'effetto accertare e dichiarare che il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, è riconducibile a responsabilità dell'istituto previdenziale , sempre per l'effetto accertare e dichiarare che il danno patito dalla ricorrente è costituito dalla perdita di una mensilità di emolumenti lavorativi pari ad euro 1.700/00 circa lordi o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ,
e per l'effetto condannare l' a risarcire alla ricorrente le somme in questione oltre interessi e rivalutazione nei CP_1 termini di legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Allegava la ricorrente di aver presentato all' in data 3.2.2020, tramite il Patronato CP_1 CP_3 domanda di pensione anticipata quota 100 con decorrenza dall'1.5.2020. Deduceva la che, Pt_1 antecedentemente, il medesimo Patronato aveva verificato con l' resistente i contributi CP_4 previdenziali maturati dalla attrice chiarendo che l' con comunicazione del 16.10.2019, CP_1 comunicava che l'accesso al pensionamento della ricorrente poteva avvenire a partire dall'1.5.2020 se perfezionati alla data del 31.1.2020 i requisiti: 62 anni di età e 1976 settimane di anzianità contributiva. Esponeva, dunque, parte attrice che, il 30.8.2019, l' trasmetteva alla ricorrente CP_1 estratto contributivo da dove emergevano 1781 contributi al 30.6.2019 di talché il Patronato conteggiava in n. 30 le ulteriori settimane contributive sino al gennaio 2020. Allegava, ancora, la ricorrente che, il 29.7.2019, l' rilasciava un estratto conto sul montante contributivo gestione CP_1 parasubordinati dal quale emergevano ulteriori n. 174 settimane contributive, di talché effettuato il conteggio il Patronato riteneva che, al 31.1.2020, la avrebbe maturato 1985 settimane Pt_1 contributive e la cessava la propria attività lavorativa di dipendente di Casalp il 30.4.2020. Pt_1
Lamentava, quindi, parte ricorrente che l'11.5.2020 l' odierno convenuto comunicava CP_2
l'accoglimento della domanda di pensione anticipata individuando tuttavia la decorrenza nel mese di giugno 2020 anziché maggio 2020.
pagina 2 di 6 Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente deduceva che in base alla contribuzione accredita l' aveva attribuito la corretta decorrenza, evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia CP_1 responsabilità in capo all' non avendo l' fornito alcuna notizia errata. CP_1 CP_2
La causa, istruita con CTU contabile e previo esame dei documenti in atti versati era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova premettere che a norma dell'art. 14, co. 1 e 2, D. L. 4/2019 “
1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, CP_1 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo (1) .
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, CP_1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7”.
Non è, poi, in contestazione il dato che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, per coloro che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2019, decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
pagina 3 di 6 Tanto premesso deve osservarsi che il CTU nominato, dott. chiamato a chiarimenti, Persona_1 dopo aver riconosciuto che nel primo conteggio depositato, erroneamente, non aveva incluso n. 4 settimane maturate durante il periodo di disoccupazione ordinaria per il periodo dall'1 gennaio
2006 al 24 gennaio 2006 e in corrispondenza del periodo di disoccupazione dall'1 gennaio 2010 al
31 dicembre 2010, ha concluso “(..) i 38 anni di contributi richiesti dall'art. 14 del decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 risultano coincidere con il giorno 18 gennaio 2020. Pertanto il termine della c.d. finestra risulta essere il 17 aprile 2020. Avendo appreso nel corso dell'udienza del 20 marzo 2024 h.
9.30 che il trattamento pensionistico è liquidato da una gestione non esclusiva CP_ dell'AGO, in base alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 la decorrenza risulta essere il 1 maggio 2020. La differenza di trattamento pensionistico conteggiata per il mese di maggio 2020 è stata quantificata in €. 1.550,49
(considerando rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla al 28 febbraio 2024 €. 1.928,17)” (cfr. elaborato peritale depositato in data 20.3.2024).
A seguito del deposito dell'elaborato peritale il procuratore ha, per la prima volta, contestato CP_1 la circostanza che il conteggio fosse stato effettuato a settimane e non a giorni, richiamando alla udienza successiva l'art. 4, co. 7, D.Lgs 42/2006 e le Circolari n. 69/2006 punto 9.3, n. CP_1
120/2013 punto 3 e n. 140/2017 punto 4 (v. verbale di udienza del 28.5.2024).
L'art. 4, co. 7, D. Lgs. 42/2006, norma dettata in tema di totalizzazione, prevede “
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri: a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.”.
La Circolare n. 69/2006, poi, come pure riportato in note dall'Ente resistente prevede “Si CP_1 precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.”.
pagina 4 di 6 Ora, atteso che i richiamati parametri (Supra) hanno la funzione di rendere omogenee unità temporali espresse in unità di misure diverse la conversione non può produrre effetti sostanziali sul totale delle anzianità contributive maturate.
Sotto altro profilo la norma invocata solo dopo il deposito dell'elaborato peritale da parte resistente sembrerebbe comunque non del tutto conferente atteso che anche dall'estratto contributivo in atti si legge sempre “lavoro dipendente” in relazione al “tipo di contribuzione”( cfr. doc. 2 allegato alla memoria).
In definitiva, il parametro non può incidere sui requisiti normativi dettati per l'accesso alla prestazione: 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
Tanto premesso, atteso che il CTU nominato ha accertato che i 38 anni di contributi richiesti dalla normativa istitutiva del “pensionamento quota 100” (pari a 1976 settimane di anzianità contributiva) risultano coincidere per la con il giorno 18 gennaio 2020, non può che ritenersi Pt_1 la fondatezza del ricorso.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 92 c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di previdenza), valore della lite (tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co.
1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente alla decorrenza della prestazione pensionistica per cui è causa da maggio 2020 e per l'effetto condanna l' alla corresponsione della somma maturata a tale titolo CP_1
e non corrisposta, oltre interessi come per legge;
pagina 5 di 6 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, che CP_1 liquida, in euro € 1.310,00 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
LIVORNO, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 19:06, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 763/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURELI Parte_1 C.F._1
FRANCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIETRO TACCA 1 57123 LIVORNO presso il difensore avv.
MINICUCCI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato in data 14.9.2021 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_2 accolte le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro – in veste di Giudice del Lavoro e della Previdenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 442 e segg. del c.p.c., ammessi e valutati i mezzi istruttori richiesti, - in tesi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla decorrenza della prestazione pensionistica oggetto di causa dal mese di maggio 2020, e per l'effetto condannare l alla corresponsione delle CP_2 relative somme maturate dalla stessa e non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge;
- in ipotesi, accertare e dichiarare la responsabilità dell' per aver fornito all'assicurato, mediante il rilascio di CP_1 estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio un' erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, per l'effetto accertare e dichiarare che il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, è riconducibile a responsabilità dell'istituto previdenziale , sempre per l'effetto accertare e dichiarare che il danno patito dalla ricorrente è costituito dalla perdita di una mensilità di emolumenti lavorativi pari ad euro 1.700/00 circa lordi o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ,
e per l'effetto condannare l' a risarcire alla ricorrente le somme in questione oltre interessi e rivalutazione nei CP_1 termini di legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Allegava la ricorrente di aver presentato all' in data 3.2.2020, tramite il Patronato CP_1 CP_3 domanda di pensione anticipata quota 100 con decorrenza dall'1.5.2020. Deduceva la che, Pt_1 antecedentemente, il medesimo Patronato aveva verificato con l' resistente i contributi CP_4 previdenziali maturati dalla attrice chiarendo che l' con comunicazione del 16.10.2019, CP_1 comunicava che l'accesso al pensionamento della ricorrente poteva avvenire a partire dall'1.5.2020 se perfezionati alla data del 31.1.2020 i requisiti: 62 anni di età e 1976 settimane di anzianità contributiva. Esponeva, dunque, parte attrice che, il 30.8.2019, l' trasmetteva alla ricorrente CP_1 estratto contributivo da dove emergevano 1781 contributi al 30.6.2019 di talché il Patronato conteggiava in n. 30 le ulteriori settimane contributive sino al gennaio 2020. Allegava, ancora, la ricorrente che, il 29.7.2019, l' rilasciava un estratto conto sul montante contributivo gestione CP_1 parasubordinati dal quale emergevano ulteriori n. 174 settimane contributive, di talché effettuato il conteggio il Patronato riteneva che, al 31.1.2020, la avrebbe maturato 1985 settimane Pt_1 contributive e la cessava la propria attività lavorativa di dipendente di Casalp il 30.4.2020. Pt_1
Lamentava, quindi, parte ricorrente che l'11.5.2020 l' odierno convenuto comunicava CP_2
l'accoglimento della domanda di pensione anticipata individuando tuttavia la decorrenza nel mese di giugno 2020 anziché maggio 2020.
pagina 2 di 6 Si costituiva l' variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, CP_1 chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente deduceva che in base alla contribuzione accredita l' aveva attribuito la corretta decorrenza, evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia CP_1 responsabilità in capo all' non avendo l' fornito alcuna notizia errata. CP_1 CP_2
La causa, istruita con CTU contabile e previo esame dei documenti in atti versati era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Giova premettere che a norma dell'art. 14, co. 1 e 2, D. L. 4/2019 “
1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, CP_1 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022.
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo (1) .
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall' in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, CP_1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7”.
Non è, poi, in contestazione il dato che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, per coloro che maturano i requisiti dall'1 gennaio 2019, decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
pagina 3 di 6 Tanto premesso deve osservarsi che il CTU nominato, dott. chiamato a chiarimenti, Persona_1 dopo aver riconosciuto che nel primo conteggio depositato, erroneamente, non aveva incluso n. 4 settimane maturate durante il periodo di disoccupazione ordinaria per il periodo dall'1 gennaio
2006 al 24 gennaio 2006 e in corrispondenza del periodo di disoccupazione dall'1 gennaio 2010 al
31 dicembre 2010, ha concluso “(..) i 38 anni di contributi richiesti dall'art. 14 del decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 risultano coincidere con il giorno 18 gennaio 2020. Pertanto il termine della c.d. finestra risulta essere il 17 aprile 2020. Avendo appreso nel corso dell'udienza del 20 marzo 2024 h.
9.30 che il trattamento pensionistico è liquidato da una gestione non esclusiva CP_ dell'AGO, in base alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019 la decorrenza risulta essere il 1 maggio 2020. La differenza di trattamento pensionistico conteggiata per il mese di maggio 2020 è stata quantificata in €. 1.550,49
(considerando rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla al 28 febbraio 2024 €. 1.928,17)” (cfr. elaborato peritale depositato in data 20.3.2024).
A seguito del deposito dell'elaborato peritale il procuratore ha, per la prima volta, contestato CP_1 la circostanza che il conteggio fosse stato effettuato a settimane e non a giorni, richiamando alla udienza successiva l'art. 4, co. 7, D.Lgs 42/2006 e le Circolari n. 69/2006 punto 9.3, n. CP_1
120/2013 punto 3 e n. 140/2017 punto 4 (v. verbale di udienza del 28.5.2024).
L'art. 4, co. 7, D. Lgs. 42/2006, norma dettata in tema di totalizzazione, prevede “
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri: a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.”.
La Circolare n. 69/2006, poi, come pure riportato in note dall'Ente resistente prevede “Si CP_1 precisa che tali parametri hanno la funzione di ricondurre ad una stessa unità temporale i diversi periodi di iscrizione nelle varie gestioni, ferma restando la loro non incidenza ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Pertanto, le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, dovranno essere attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.”.
pagina 4 di 6 Ora, atteso che i richiamati parametri (Supra) hanno la funzione di rendere omogenee unità temporali espresse in unità di misure diverse la conversione non può produrre effetti sostanziali sul totale delle anzianità contributive maturate.
Sotto altro profilo la norma invocata solo dopo il deposito dell'elaborato peritale da parte resistente sembrerebbe comunque non del tutto conferente atteso che anche dall'estratto contributivo in atti si legge sempre “lavoro dipendente” in relazione al “tipo di contribuzione”( cfr. doc. 2 allegato alla memoria).
In definitiva, il parametro non può incidere sui requisiti normativi dettati per l'accesso alla prestazione: 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.
Tanto premesso, atteso che il CTU nominato ha accertato che i 38 anni di contributi richiesti dalla normativa istitutiva del “pensionamento quota 100” (pari a 1976 settimane di anzianità contributiva) risultano coincidere per la con il giorno 18 gennaio 2020, non può che ritenersi Pt_1 la fondatezza del ricorso.
Le superiori considerazioni risultano assorbenti potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” (desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass.,
SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti, di talché il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza, non potendosi operare compensazione in ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 92 c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 avuto riguardo a natura della causa (cause di previdenza), valore della lite (tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00) ed attività processuale svolta ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co.
1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente alla decorrenza della prestazione pensionistica per cui è causa da maggio 2020 e per l'effetto condanna l' alla corresponsione della somma maturata a tale titolo CP_1
e non corrisposta, oltre interessi come per legge;
pagina 5 di 6 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, che CP_1 liquida, in euro € 1.310,00 oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
LIVORNO, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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