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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2772/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2772/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bellusco, Via Privata Carozzi n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pirola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Dante n. 30, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] – Controparte_1 C.F._2
Venezuela il 25/07/1972; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“nel merito Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lissone. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non essendovi necessità di stabilire alcuna forma di mantenimento reciproco. In via istruttoria ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai punti in premessa da 1 a 10, precedute da
“vero che” indicando come testi la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...].” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 19/04/2024 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in UR (Venezuela) il giorno 22/03/1996 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2000, n. 46, Parte II, Serie C) e che dall'unione sono nate le figlie (il 12/06/1996) e (il 30/12/1998), Persona_2 Parte_2 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza dell'01/10/2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione di parte ricorrente il quale dichiarava di non sapere dove si trovasse la moglie e di non avere più contatti con lei dal 2003; il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione. Con sentenza non definitiva n. 2480/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 10/10/2024 e pubblicata in data 14/10/2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 29/10/2025. All'udienza del 29/10/2025, nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 2480/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 10/10/2024 e pubblicata in data 14/10/2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di istanze di carattere economico. III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 19/04/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio civile in UR (Venezuela) il giorno 22/03/1996 (trascritto
[...] presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2000, n. 46, Parte II, Serie C); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2772/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Bellusco, Via Privata Carozzi n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pirola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza (MB), Via Dante n. 30, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F. ), nata a [...] – Controparte_1 C.F._2
Venezuela il 25/07/1972; RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“nel merito Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lissone. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, non essendovi necessità di stabilire alcuna forma di mantenimento reciproco. In via istruttoria ammettere prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai punti in premessa da 1 a 10, precedute da
“vero che” indicando come testi la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...].” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 19/04/2024 , dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in UR (Venezuela) il giorno 22/03/1996 Controparte_1
(trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2000, n. 46, Parte II, Serie C) e che dall'unione sono nate le figlie (il 12/06/1996) e (il 30/12/1998), Persona_2 Parte_2 entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), lo scioglimento del matrimonio. All'udienza dell'01/10/2024 nessuno compariva per parte resistente e il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, procedeva all'audizione di parte ricorrente il quale dichiarava di non sapere dove si trovasse la moglie e di non avere più contatti con lei dal 2003; il legale di parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di separazione. Con sentenza non definitiva n. 2480/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 10/10/2024 e pubblicata in data 14/10/2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 29/10/2025. All'udienza del 29/10/2025, nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 2480/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 10/10/2024 e pubblicata in data 14/10/2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di istanze di carattere economico. III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 19/04/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
che hanno celebrato matrimonio civile in UR (Venezuela) il giorno 22/03/1996 (trascritto
[...] presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lissone, anno 2000, n. 46, Parte II, Serie C); II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB), al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 ottobre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi