Articolo 3 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 2Articolo 4
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2 aprile 1987
Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , come sostituito dal primo capoverso della novella dell' articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 , e' sostituito dal seguente:
"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 ".
Nota agli articoli 3 e 4, comma 1:
Il testo dell' art. 4 della legge n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), gia' modificato dall' art. 7 della legge n. 419/1975 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta l'indennita' ordinaria della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 .
Sono utili i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ª della tabella B, allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 .
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definitivi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato.
Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per le tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo".
Entrata in vigore il 2 aprile 1987
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