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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE XIV riunito in camera di consiglio e così composto: dott. G. Jachia presidente dott. S. Cardinali giudice dott. F. Miccio giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da Parte_1 dato atto che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che: risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121
e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
il credito del ricorrente risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (è cessionaria di un credito rilevante portato da sentenza di primo grado); lo stato di insolvenza si desume da: mancanza di beni da pignorare (cfr. ricerca beni e dichiarazione negativa di PPT in all. 3 e 4) ultimo bilancio depositato al 2021,
l'ammontare complessivo del solo credito vantato dal ricorrente è già superiore ad euro trentamila;
P. Q. M.
1 visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019,
n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di ( con sede in CP_1 P.IVA_1
Roma alla Via della Giuliana n. 112,
NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Fabio Miccio
NOMINA
Curatore avv. Alessandro Alicanti
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 23.2.2026 alle ore 11.20 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14.
Così deciso in Roma 17.12.2025
Il presidente
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