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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1992/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Robinie, n. 84, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luciano Guerriero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_1 elettronica certificata del difensore Avv. Giancarlo Gentile, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTO CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 11.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha agito per il risarcimento del danno subito a Parte_1 causa di una caduta, avvenuta in data 14.08.2023, intorno alle ore 11.00, mentre era alla guida di monopattino elettrico e stava percorrendo Via Rodi, in , per CP_1 raggiungere la propria abitazione. In particolare, l'attore ha evidenziato di essere stato costretto a spostarsi verso il margine destro della carreggiata, stante il sorpasso in corso da parte di una autovettura, scivolando con la ruota sul dislivello esterno di una buca, presente sul manto stradale e non segnalata, con conseguente caduta in terra.
Con comparsa di costituzione e risposta, il ha evidenziato la piena Controparte_1 visibilità dei luoghi e la prevedibilità del rischio di caduta, in considerazione della 2
stagione estiva e dell'orario diurno in cui il fatto è avvenuto, nonché della conoscenza dei luoghi da parte dell'attore.
All'udienza del 11.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Occorre rilevare che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza” (Cass. 14.03.2023, n. 7415). Inoltre, in relazione alla generale rilevanza della condotta dello stesso soggetto danneggiato come fattore interruttivo del nesso causale tra la pericolosità del bene oggetto di custodia e il danno, la giurisprudenza di legittimità ha altresì rilevato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. 22.10.2013, n. 23919, conf. Cass. 16.05.2013, n. 11946, Cass. 20.01.2014, n. 999, Cass. 11.05.2017, n. 11526). Conseguentemente, devono essere posti in rapporto di collegamento la prevedibilità dell'evento dannoso e il dovere di cautela esigibile dal soggetto danneggiato, richiedendosi al soggetto che entra in contatto con il bene oggetto dell'altrui custodia un grado maggiore di attenzione, in caso di situazione di rischio percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, deve premettersi che la caduta è pacificamente avvenuta in orario diurno e in stagione estiva, con idonea luminosità dei luoghi, nonché in tratto stradale non lontano dall'abitazione dell'attore. Inoltre, dal compendio fotografico depositato dallo stesso attore, emerge con evidenza che la disconnessione e l'avvallamento del manto stradale risultavano facilmente visibili e percepibili anche dalla distanza, in considerazione della straordinaria ampiezza dell'avvallamento, della presenza di bordi pronunciati ed evidenti, della differenza di colore tra il manto stradale e il fondo della disconnessione (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). 3
Neppure l'attore ha dedotto o articolato prove per dimostrare l'esistenza di specifiche circostanze tali da consentire di ritenere l'ostacolo non prevedibile nelle condizioni di luogo e di tempo in cui la caduta si è verificata. Peraltro, l'utilizzo da parte dell'attore del mezzo del monopattino elettrico avrebbe imposto allo stesso una prudenza qualificata e l'adozione di misure di cautela significative, con conseguente rallentamento o interruzione della marcia in presenza di situazioni di difficoltà di attraversamento. Dunque, l'insidia avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore prudenza e con l'uso della diligenza esigibile nella circolazione con monopattino elettrico, con conseguente interruzione del nesso causale tra pericolosità del bene o mancata adeguata manutenzione dello stesso e l'evento dannoso allegato dall'attore.
Va aggiunto che la prova orale articolata da parte attrice si è rivelata non rilevante, in considerazione della evidente visibilità della disconnessione del manto stradale risultante dal compendio fotografico depositato dalla parte, indicata dallo stesso attore come riferibile alla condizione dei luoghi al momento del sinistro. Ulteriormente, argomenti di prova in contrasto con le deduzioni dell'attore, onerato della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, si desumono dalla mancata comparizione, senza l'indicazione di alcun giustificato motivo, della parte alla prima udienza, ai sensi degli artt. 183, comma 1, e 116, comma 2, c.p.c.
Alla luce di quanto indicato, la domanda risarcitoria dell'attore deve essere dunque rigettata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 11.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1992/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Robinie, n. 84, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luciano Guerriero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Controparte_1 elettronica certificata del difensore Avv. Giancarlo Gentile, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTO CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 11.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha agito per il risarcimento del danno subito a Parte_1 causa di una caduta, avvenuta in data 14.08.2023, intorno alle ore 11.00, mentre era alla guida di monopattino elettrico e stava percorrendo Via Rodi, in , per CP_1 raggiungere la propria abitazione. In particolare, l'attore ha evidenziato di essere stato costretto a spostarsi verso il margine destro della carreggiata, stante il sorpasso in corso da parte di una autovettura, scivolando con la ruota sul dislivello esterno di una buca, presente sul manto stradale e non segnalata, con conseguente caduta in terra.
Con comparsa di costituzione e risposta, il ha evidenziato la piena Controparte_1 visibilità dei luoghi e la prevedibilità del rischio di caduta, in considerazione della 2
stagione estiva e dell'orario diurno in cui il fatto è avvenuto, nonché della conoscenza dei luoghi da parte dell'attore.
All'udienza del 11.06.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Occorre rilevare che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo ed è riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza” (Cass. 14.03.2023, n. 7415). Inoltre, in relazione alla generale rilevanza della condotta dello stesso soggetto danneggiato come fattore interruttivo del nesso causale tra la pericolosità del bene oggetto di custodia e il danno, la giurisprudenza di legittimità ha altresì rilevato che “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. 22.10.2013, n. 23919, conf. Cass. 16.05.2013, n. 11946, Cass. 20.01.2014, n. 999, Cass. 11.05.2017, n. 11526). Conseguentemente, devono essere posti in rapporto di collegamento la prevedibilità dell'evento dannoso e il dovere di cautela esigibile dal soggetto danneggiato, richiedendosi al soggetto che entra in contatto con il bene oggetto dell'altrui custodia un grado maggiore di attenzione, in caso di situazione di rischio percepibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, deve premettersi che la caduta è pacificamente avvenuta in orario diurno e in stagione estiva, con idonea luminosità dei luoghi, nonché in tratto stradale non lontano dall'abitazione dell'attore. Inoltre, dal compendio fotografico depositato dallo stesso attore, emerge con evidenza che la disconnessione e l'avvallamento del manto stradale risultavano facilmente visibili e percepibili anche dalla distanza, in considerazione della straordinaria ampiezza dell'avvallamento, della presenza di bordi pronunciati ed evidenti, della differenza di colore tra il manto stradale e il fondo della disconnessione (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). 3
Neppure l'attore ha dedotto o articolato prove per dimostrare l'esistenza di specifiche circostanze tali da consentire di ritenere l'ostacolo non prevedibile nelle condizioni di luogo e di tempo in cui la caduta si è verificata. Peraltro, l'utilizzo da parte dell'attore del mezzo del monopattino elettrico avrebbe imposto allo stesso una prudenza qualificata e l'adozione di misure di cautela significative, con conseguente rallentamento o interruzione della marcia in presenza di situazioni di difficoltà di attraversamento. Dunque, l'insidia avrebbe dovuto essere affrontata con maggiore prudenza e con l'uso della diligenza esigibile nella circolazione con monopattino elettrico, con conseguente interruzione del nesso causale tra pericolosità del bene o mancata adeguata manutenzione dello stesso e l'evento dannoso allegato dall'attore.
Va aggiunto che la prova orale articolata da parte attrice si è rivelata non rilevante, in considerazione della evidente visibilità della disconnessione del manto stradale risultante dal compendio fotografico depositato dalla parte, indicata dallo stesso attore come riferibile alla condizione dei luoghi al momento del sinistro. Ulteriormente, argomenti di prova in contrasto con le deduzioni dell'attore, onerato della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, si desumono dalla mancata comparizione, senza l'indicazione di alcun giustificato motivo, della parte alla prima udienza, ai sensi degli artt. 183, comma 1, e 116, comma 2, c.p.c.
Alla luce di quanto indicato, la domanda risarcitoria dell'attore deve essere dunque rigettata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 11.06.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli