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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1407/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Morelli Alessandra del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Morelli Alessandra del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Zanzibar
(Tanzania) il 09/08/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Villareggia (TO) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2012.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 03/11/2009 e CP_1 Per_1
28/08/2013, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 24/05/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
Zanzibar (Tanzania) il 09/08/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Villareggia (TO) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2012 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa familiare, sita in Moncrivello, Via San Antonio n. 6/A di proprietà del Signor continuerà ad essere abitata da quest'ultimo; Pt_1
pagina 2 di 4 2. DÀ ATTO che la signora ha già provveduto a rilasciare l'abitazione portando con Pt_2 sé tutti i suoi effetti personali secondo accordi già intercorsi tra le parti e dal 2019 risiede presso l'abitazione di sua proprietà sita in Moncrivello, Vicolo Garibaldi n. 1;
3. DISPONE che i figli e , che attualmente risiedono presso CP_1 Per_1
l'abitazione della madre, continuino a vivere presso la casa della madre;
4. DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i CP_1 Per_1 genitori: il padre potrà tenere e vedere i minori, a settimane alterne, dal venerdì sera dalle ore 19,00 alla domenica sera sino alle ore 21,30 e un giorno da concordarsi infrasettimanale, che può essere individuato nel martedì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente;
inoltre il padre, d'accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare i figli anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni dei minori;
5. DISPONE che durante le festività natalizie, i minori trascorrano con uno e l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
6. DISPONE che durante le festività pasquali, ad anni alterni, i minori trascorrano con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
7. DISPONE che durante le vacanze estive, i figli trascorrano con il padre tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due di agosto negli anni pari;
8. DISPONE che i minori trascorrano le altre festività (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
9. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Pt_1 CP_1
versando alla signora la somma di € 400,00 mensili, che dovrà essere Per_1 Pt_2 corrisposta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
10. DISPONE che il padre e la madre sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese scolastiche, di istruzione (ivi comprese quelle della mensa, per l'acquisto dei libri e dell'abbonamento per i mezzi pubblici), mediche non coperte dal SSN e sportive (queste ultime previamente concordate o comunque necessitate e documentate) necessarie nell'interesse dei figli;
11. DÀ ATTO che dal punto di vista fiscale il mantenimento dei figli e i relativi sgravi fiscali sono posti integralmente a carico e a favore della IG , che sarà l'unico Parte_2 genitore a poter usufruire, per intero, delle deduzioni fiscali sui redditi e degli eventuali assegni familiari;
12. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica;
13. DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente, per quanto di ragione, al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1407/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Morelli Alessandra del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Morelli Alessandra del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 22/04/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Zanzibar
(Tanzania) il 09/08/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Villareggia (TO) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2012.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati i figli e , rispettivamente in data 03/11/2009 e CP_1 Per_1
28/08/2013, entrambi ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 24/05/2022 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta dei figli minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Parte_2
Zanzibar (Tanzania) il 09/08/2011, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Villareggia (TO) all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2012 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa familiare, sita in Moncrivello, Via San Antonio n. 6/A di proprietà del Signor continuerà ad essere abitata da quest'ultimo; Pt_1
pagina 2 di 4 2. DÀ ATTO che la signora ha già provveduto a rilasciare l'abitazione portando con Pt_2 sé tutti i suoi effetti personali secondo accordi già intercorsi tra le parti e dal 2019 risiede presso l'abitazione di sua proprietà sita in Moncrivello, Vicolo Garibaldi n. 1;
3. DISPONE che i figli e , che attualmente risiedono presso CP_1 Per_1
l'abitazione della madre, continuino a vivere presso la casa della madre;
4. DISPONE che i figli minori e vengano affidati ad entrambi i CP_1 Per_1 genitori: il padre potrà tenere e vedere i minori, a settimane alterne, dal venerdì sera dalle ore 19,00 alla domenica sera sino alle ore 21,30 e un giorno da concordarsi infrasettimanale, che può essere individuato nel martedì, dall'uscita di scuola sino al mattino seguente;
inoltre il padre, d'accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare i figli anche qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni dei minori;
5. DISPONE che durante le festività natalizie, i minori trascorrano con uno e l'altro genitore, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
6. DISPONE che durante le festività pasquali, ad anni alterni, i minori trascorrano con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
7. DISPONE che durante le vacanze estive, i figli trascorrano con il padre tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due di agosto negli anni pari;
8. DISPONE che i minori trascorrano le altre festività (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
9. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento dei figli e Pt_1 CP_1
versando alla signora la somma di € 400,00 mensili, che dovrà essere Per_1 Pt_2 corrisposta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
10. DISPONE che il padre e la madre sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese scolastiche, di istruzione (ivi comprese quelle della mensa, per l'acquisto dei libri e dell'abbonamento per i mezzi pubblici), mediche non coperte dal SSN e sportive (queste ultime previamente concordate o comunque necessitate e documentate) necessarie nell'interesse dei figli;
11. DÀ ATTO che dal punto di vista fiscale il mantenimento dei figli e i relativi sgravi fiscali sono posti integralmente a carico e a favore della IG , che sarà l'unico Parte_2 genitore a poter usufruire, per intero, delle deduzioni fiscali sui redditi e degli eventuali assegni familiari;
12. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta economica;
13. DÀ ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente, per quanto di ragione, al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 13/05/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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