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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/08/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
- C.F. e : – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 P.IVA_1 dall'Avv. Beniamino Ricca - C.F. – ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata Email_1
ATTORE
E
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Cristina (CF CP_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_4
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CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, previe tutte le declaratorie del caso in fatto e diritto, tra le quali quella relativa alla tardività del disconoscimento da parte della convenuta delle firme apposte sui documenti n. 3 e 4 dell'attore
(lettera di incarico 26.01.2021 e lettera di incarico 29.01.2021) in quanto avvenuto solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc e, di conseguenza, si chiede applicarsi il disposto dell'art. 215, comma 1, cpc;
nel merito, dichiarare tenuta
e condannare, per le causali di cui in narrativa di citazione, la Signora , nata a [...] il [...] CP_1
e residente in [...], CF: , a pagare all'Arch. C.F._5 Parte_1 la residua somma di € 51.816,27 così come determinata dal CTU, ossia € 38.671,05 per compenso, € 9.667,76 per
[...] spese generali forfettizzate al 25%, e quindi € 48.338,81 da cui va detratto l'acconto di € 7.500,00; e, dunque €
40.838,81 per compenso e spese a cui vanno aggiunti € 1.633,55 per cassa architetti al 4% , € 9.343,91 per iva al 22% , oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, per la cui liquidazione dovrà anche tenersi
pagina 1 di 14 conto della proposta conciliativa del Giudice, formulata all'udienza del 23.12.2022, e rifiutata dalla sig.ra all'udienza CP_1 del 27.01.2023”.
Convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito:
- respingere perché infondata in fatto e in diritto la domanda attrice, dandosi atto che la somma richiesta dall'arch. a Pt_1 titolo di compenso non appare dovuta sia per la manifesta eccessività, sia per le gravi lacune registratesi nel corso del mandato ricevuto e che hanno giustificato la revoca dell'incarico;
- stabilire l'importo effettivamente dovuto all'arch. sulla base del lavoro realmente svolto nell'interesse della Parte_1 convenuta dandosi atto dell'acconto ricevuto pari alla somma di € 7.500,00 al netto degli oneri fiscali;
CP_1
- per il caso che non venga riconosciuto come preventivo stabilito tra le parti il doc. 2 prodotto dall'arch. stabilire ex art. Pt_1
2233 c.c. il compenso dovuto, tenendosi nella giusta considerazione le carenze e la mancata esecuzione di attività non eseguite dal professionista”.
“ In via istruttoria…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al pagamento del Parte_1 CP_1 saldo del corrispettivo per le attività di progettazione preliminare, progettazione definitiva, predisposizione di documentazione per le varianti in corso d'opera, gestione della pratica relativa al “super bonus” del
110%, direzione dei lavori sino ad una edificazione pari all'80% terminata in data 4.08.2021, redazione della perizia per l'ottenimento del mutuo da parte della committente, tutte attività svolte in relazione all'immobile di proprietà della convenuta sito in Verbania Via Istria, n.3.
L'attore ha quantificato il corrispettivo sulla base DM 140/2012 e nei limiti di quanto richiesto in via stragiudiziale, in € 69.578,00, oltre iva e cassa - già detratto l'acconto ricevuto dalla convenuta di € 7.500,00.
1.1. Si è costituita la convenuta, con il patrocinio dell'Avv. Edoardo Del Vesco, che non ha contestato il conferimento degli incarichi, ma solo l'ammontare del compenso richiesto dall'attore, ritenuto sproporzionato in relazione all'attività effettivamente svolta dall'attore ed ai difetti di progettazione e agli inadempimenti dell'attore nell'esecuzione delle prestazioni professionali.
Ha narrato che i rapporti con il convenuto si erano incrinati per avere, l'attore, concordato con l'impresa costruttrice, e a propria insaputa, lavori extra capitolato, scelto materiali da posare nell'abitazione – quali la porta, la rubinetteria e il materiale idraulico – senza acquisire il proprio consenso e con aggravio di costi per la relativa sostituzione e per essere stato, l'attore, ripetutamente assente dal cantiere, senza occuparsi neppure della sicurezza.
pagina 2 di 14 Ha evidenziato come la stessa documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, l'allegato 2 dimostrerebbe che era intervenuto un accordo sul corrispettivo di € 20.875,00.
In ogni caso, ha esposto come il calcolo redatto dall'attore è erroneo:
- avendo l'attore applicato i compensi previsti per edifici residenziali pregiati e venendo, invece, in rilievo un'abitazione di tipo economico;
- i corrispettivi esposti per la direzione dei lavori e per le varianti in corso d'pera non sono dovuti, in quanto la direzione dei lavori era avvenuta con gravi mancanze;
- alcun compenso è dovuto per il collaudo e per le prove di accettazione, in quanto mai avvenuti;
- il valore da porre a base del calcolo è erroneo, in quanto le varianti non aveva approvato le varianti, né la SCIA in variante aveva inciso sui parametri urbanistici;
- la perizia di stima era un semplice foglio riportante sei voci con i singoli valori di ogni piano e con l'indicazione dal valore per metro quadro, reperibile su qualunque sito internet;
- l'attore non si era occupato, né aveva prodotto documentazione comprovante la gestione pratica
110 %;
- l'attore non aveva documentato le spese vive.
Ha aggiunto che: la lettera di incarico era estremamente generica e non le aveva consentito di apprendere effettivamente i costi delle attività svolte;
che, in ogni caso, non aveva approvato le attività svolte dall'attore; che, infine, non aveva approvato i lavori extra contratto eseguiti dall'impresa costruttrice per cui era pendente altra causa innanzi al medesimo Tribunale.
1.2. All'udienza del 23.12.2022 è stata formulata proposta conciliativa, che è stata accettata dall'attore e rifiutata dalla convenuta, per cui sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
1.3. Con memoria in data 23.3.2023 si è costituita, quale nuovo procuratore della convenuta, l'Avv.
Mirella Cristina.
1.4. L'attore nella memoria primo termine ha contestato di aver deciso unilateralmente le opere extra contrattuali e le forniture, ha esposto di essere stato sempre presente in cantiere e che non era incaricato della sicurezza sul cantiere, il cui incarico era stato conferito all'ingegnere Tes_1
Ha ribadito che non era intervenuto alcun accordo con la convenuta sul compenso, evidenziando come il preventivo di cui all'allegato 2, non solo non era stato accettato dalla convenuta, ma riguardava solo alcune attività iniziali.
Ha evidenziato: di aver calcolato l'importo della direzione dei lavori per l'80% senza conteggiare attività di collaudo e prove di accettazione, non eseguite per revoca dell'incarico; che la convenuta aveva firmato gli incarichi relativi alle varianti in corso d'opera e che le opere erano state anche realizzate;
che il corrispettivo per la redazione della SCIA va quantificato sulla base dell'attività svolta;
di aver svolto l'istruttoria della pagina 3 di 14 pratica in relazione al bonus 110%; di non aver richiesto le spese vive;
che la mancanza di preventivo non incide sul diritto al compenso;
che tutti i lavori extra-capitolato erano stati concordati e che la convenuta non aveva neppure indicato espressamente quali lavori extra-capitolato non aveva accettato.
1.5. Nella memoria secondo termine la convenuta ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle lettere di incarico del 26 gennaio 2021 e del 29 gennaio 2021, prodotte dall'attore agli allegati 3 e 4 dell'atto di citazione.
Ha esposto di aver effettuato un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Verbania e che sono apocrife anche le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili a sé, degli allegati da 6 a 11 prodotti dalla medesima convenuta in allegato alla memoria secondo termine.
Ha aggiunto che mai aveva conferito all'attore l'incarico di redigere una perizia di stima da sottoporre alla banca, trattandosi di attività svolta dalla Banca e rientrante nei costi di istruttoria del mutuo.
Inoltre, dalla documentazione inviatale dalla relativa alla pratica per il mutuo risultava anche la lettera CP_2 di conferimento dell'incarico di cui al documento 2 dell'attore, a dimostrazione dell'intervenuta pattuizione del compenso, anche se molte delle attività indicate nella lettera di incarico non venivano poi svolte dall'attore.
Ha chiesto acquisirsi la relazione di consulenza tecnica svolta nel procedimento RG 1385 – 1 /2021 pendente con emergendo dalla medesima che i vizi delle opere ivi contestate non Parte_3 sono imputabili all'impresa costruttrice in quanto scelte progettuali.
1.6. Nella memoria terzo termine l'attore ha eccepito la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dalla convenuta ai documenti allegati 2 e 3, evidenziando altresì che la convenuta aveva espressamente riconosciuto nella comparsa di costituzione il conferimento degli incarichi oggetto di domanda.
Ha ribadito che l'elenco di prestazioni allegato al doc. n. 2 dell'attore, non firmato dalle parti, è un elenco di attività iniziali a cui aveva dato un prezzo per redigere la pratica del 110 e istruire la pratica del mutuo banca, ma che tale corrispettivo avrebbe dovuto essere rivisto successivamente anche alla luce del valore che l'intera opera aveva assunto e delle scelte progettuali della committente.
Ha argomentato l'irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni della documentazione prodotta dalla convenuta, trattandosi di documentazione che non era stata posta a fondamento della domanda, nulla sapendo delle sottoscrizioni della predetta documentazione ed essendosi avvalsa, la convenuta, del proprio zio, , per l'invio allo studio della documentazione. Persona_1 Pt_1
1.7. Nella memoria terzo termine la convenuta ha contestato la sottoscrizione del documento 19 allegato alla memoria secondo termine di parte attrice.
1.8. All'esito dell'udienza del 6.10.2023, ritenuta l'inammissibilità della richiesta di parte convenuta di acquisizione della relazione di consulenza tecnica del procedimento RG 1385 – 1/2021, in quanto relativa a pagina 4 di 14 distinto procedimento ed, in ogni caso, la irrilevanza della predetta consulenza nel presente giudizio, in cui non è stata svolta domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell'attore, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento del corrispettivo dovuto all'attore per le attività eseguite.
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 21.3.2024, all'esito dell'udienza del 28.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 14.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza in data 25.2.2025 comunicata alle parti in data 26.2.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'attore ha esposto di aver ricevuto dalla convenuta con tre distinte lettere di conferimento incarico del 17.06.2019, 26.01.2021 e 29.01.2021 (doc. 2-3-4 allegati all'atto di citazione) l'incarico di:
- progettazione e direzione lavori in merito alla ristrutturazione della villa di proprietà della convenuta sita in Verbania Via Istria, 3, comprese le varianti in corso d'opera, identificata al catasto fabbricati al fg. 34 map. 219 sub. 1 e 2;
- predisposizione della documentazione necessaria (acquisizione documenti, visure catastali, schede, estratti mappa, computo metrico) e di redazione della perizia di stima funzionale all'ottenimento del mutuo, poi ottenuto e stipulato dalla convenuta nel marzo 2021;
- predisposizione ed invio telematico dei documenti relativi alla pratica per il super bonus fiscale del
110% di cui agli artt. 119 del DL 34/20 conv. in L. 77/2020.
La convenuta, nella comparsa di costituzione, ha riconosciuto il conferimento degli incarichi all'attore, dichiarando: “La circostanza, pur con i limiti e le carenze evidenziate, è comunque ammessa dalla convenuta la quale non contesta il conferimento dell'incarico, ma solo l'ammontare del compenso richiesto, ritenuto decisamente esagerato e sproporzionato all'attività effettivamente svolta dall'attore ed ai difetti di progettazione, nonché alle carenze di esecuzione dei compiti affidati al professionista, emersi nel corso del mandato e di cui in prosieguo”.
Ha, di seguito, contestato specificamente:
- di aver approvato le varianti in corso d'opera;
- di aver conferito all'attore l'incarico di occuparsi della pratica per il super bonus 110%.
Nella memoria secondo termine:
- ha disconosciuto la sottoscrizione degli allegati 2 e 3 di parte attrice;
- ha rilevato la falsità della sottoscrizione apposta sugli allegati da 7 a 11 dalla medesima convenuta prodotti;
- ha contestato di aver conferito all'attore l'incarico per la redazione della perizia funzionale all'ottenimento del mutuo.
pagina 5 di 14 2.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha relazionato che il rapporto professionale tra le parti ha avuto inizio nel giugno 2019 ed è terminato il giorno 4 agosto del 2021, con la revoca dell'incarico e che l'attore ha documentato lo svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, nonché di supporto tecnico per l'ottenimento di un mutuo bancario.
Il CTU ha dunque osservato che risulta documentato lo svolgimento delle seguenti attività:
- due proposte progettuali preliminari che prevedevano sostanzialmente la diversa collocazione del bagno del piano secondo (all.5);
- diverse prestazioni propedeutiche alla definizione del progetto consistenti nel rilievo dell'esistente, nella stesura di elenco preliminare dei costi da sostenere, nella redazione di un computo metrico estimativo degli oneri, lo studio dell'inserimento urbanistico del cespite, e una verifica planivolumetrica e urbanistica (all 5-5bis);
- documentazione comprovante il compimento delle attività necessarie per l'ottenimento del
Permesso di Costruire prot. n. 32365/2019, rilasciato il 9.12.2019 (doc.6).
Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta, inoltre, che:
- la direzione lavori è iniziata in data 08/03/2020 con comunicazione del 09/03/2020 prot. 11639
(all. 9);
- in data 26/01/2021 è stata depositata negli uffici comunali la 1° S.C.I.A. in variante che ha previsto alcune modifiche interne e l'apertura di una finestra sulla parete nord ovest del piano primo (all.12).
- in data 04/08/2021 è intervenuta la revoca dell'incarico (all. 14 parte attrice) quando l'attore aveva già redatto una seconda variante finalizzata alla posa di un cappotto esterno sulle pareti perimetrali del piano terra (all.13).
Il Consulente ha, infine, relazionato che l'attore ha documentato diverse attività accessorie finalizzate all'ottenimento del mutuo bancario richiesto dalla convenuta presso la Banca Intesa, essendo documentato che l'attore:
- si è adoperato per recuperare le visure, le schede catastali, l'estratto mappa del cespite ed ha eseguito un computo metrico preventivo delle opere (all.8);
- ha redatto un attestato di prestazione energetica riferito allo stato iniziale dell'edificio, richiesto dalla parte convenuta allo studio (all.ti 10, 26, 27); Pt_1
- ha redatto una stima sintetica dell'immobile (all. 7).
2.2. Tanto premesso, la contestazione della convenuta relativa al mancato conferimento dell'incarico per la variante in corso d'opera del 26.1.2021 va rigettata.
pagina 6 di 14 Il Consulente tecnico d'ufficio ha relazionato che in data 26.01.2021 l'attore ha depositato negli uffici comunali la prima S.C.I.A. in variante che ha previsto alcune modifiche interne e l'apertura di una finestra sulla parete nord ovest del piano primo (Cfr. all.12 parte attrice).
Il documento 3 prodotto dall'attore in allegato all'atto di citazione è un conferimento di incarico professionale avente ad oggetto genericamente la redazione e l'invio delle pratiche edilizie, ma, tenuto conto della datazione del documento (26.1.2021) e in mancanza di diverse allegazioni della convenuta, deve ritenersi che si trattasse di incarico conferito in relazione alla prima variante.
La convenuta nella comparsa di costituzione non ha disconosciuto la sottoscrizione della lettera di conferimento dell'incarico di cui al documento 3, limitandosi a contestare di aver approvato la variante.
Il documento 3 va, pertanto, considerato riconosciuto dalla convenuta, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c. - in forza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: “2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” – avendo la convenuta disconosciuto la sottoscrizione dell'allegato 3 solo nella memoria secondo termine.
Alla luce di quanto sopra, è provato il conferimento dell'incarico (allegato 3 di parte attrice), l'esecuzione delle opere di cui alla variante (allegato 12 di parte attrice) e non vi sono elementi (contestazioni della conventa in corso d'opera, richieste di modifiche o di rimessione in pristino) per ritenere che le opere oggetto di variante non fossero volute dall'attrice.
I documenti prodotti dalla medesima convenuta in allegato alla memoria secondo termine non sono stati posti a fondamento della domanda e l'eventuale falsità della sottoscrizione della procura al deposito della prima SCIA non sarebbe circostanza idonea, di per sé sola, a far venire meno l'intervenuto conferimento dell'incarico professionale all'attore e lo svolgimento dell'attività professionale, mentre non si comprende la rilevanza degli ulteriori documenti di cui la convenuta ha contestato l'autenticità delle sottoscrizioni e prodotti in allegato alla memoria secondo termine (quali la dichiarazione di numero civico e di ingresso e la richiesta di fornitura servizi e acquedotto).
2.3. Con riguardo alla seconda variante, l'attore ha esposto di aver ricevuto dalla convenuta lettera di conferimento dell'incarico del 29.01.2021, allegato 4, e che la variante non era stata depositata in Comune in quanto era sopraggiunta la revoca dell'incarico.
L'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'allegato 4 solo nella memoria secondo termine. Il documento 4 va considerato riconosciuto dalla convenuta, stante la tardività del disconoscimento operato dalla convenuta solo nella memoria secondo termine, ai sensi dell'art. 215 n.2
c.p.c. sopra citato.
Il Consulente tecnico d'ufficio ha relazionato che risulta agli atti la produzione da parte dell'attore del progetto per la posa di un cappotto esterno sulle pareti perimetrali del piano terra (cfr all.13 parte attrice) e pagina 7 di 14 anche il preventivo dell'impresa per la realizzazione dell'opera n. 19 del 11.3.2021 - allegato 19 di Pt_3 parte attrice.
Il disconoscimento della sottoscrizione del preventivo n. 19 del 11.3.2021 da parte della convenuta
è irrilevante, non essendo contestato dalla convenuta che sia stato richiesta all'impresa anche Pt_3
l'esecuzione della predetta opera di cui alla seconda variante.
L'esecuzione del cappotto risulta, infine, dalla documentazione prodotta da parte attrice all'allegato 31 pagina 5 (risultando l'emissione della fattura per l'esecuzione del cappotto da parte dell' ). Parte_3
L'eccezione di tardività del deposito del documento 31, sollevata dalla convenuta all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori va rigettata, essendo stato depositato l'allegato 31 dall'attore in data
17.4.2023 entro il termine per il deposito della terza memoria.
Anche sul punto, pertanto, la contestazione di parte attrice va disattesa, risultando agli atti il conferimento dell'incarico (allegato 4 dell'attore), la progettazione da parte dell'attore del cappotto (allegato 13 dell'attore), l'esecuzione dell'opera (allegati 19 e 31 di parte attrice) e, pertanto, elementi dai quali desumersi l'interesse della convenuta alla variante, non essendo, al contrario, allegato da parte convenuta alcun elemento per potersi desumere che l'attività di progettazione sia stata intrapresa autonomamente dall'attore.
2.4. La contestazione della convenuta in merito allo svolgimento dell'attore dell'attività di gestione della pratica del 110 % è fondata, non avendo l'attore prodotto documentazione a supporto del conferimento dell'incarico e avendo relazionato il CTU che non risulta documentata nessuna attività relativa alla pratica
110%. Il CTU ha aggiunto che non è stata depositato neppure l'attestato di prestazione energetica riferito all'intero edificio, nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
2.5. La contestazione della convenuta di aver conferito all'attore l'incarico avente ad oggetto la redazione della perizia di stima per l'ottenimento del mutuo è tardiva, trattandosi di contestazione contenuta solo nella memoria secondo termine.
Nella comparsa di costituzione la convenuta ha riconosciuto di aver conferito all'attore gli incarichi relativi alle attività analiticamente indicate dall'attore e ha specificamente contestato lo svolgimento solo dell'attività già indicata nella esposizione in fatto (varianti e pratica per il bonus fiscale), sicché alcun onere della prova poteva sorgere in capo all'attore circa l'intervenuto conferimento dell'incarico per la redazione della perizia.
3. Venendo alla quantificazione dei compensi, preliminarmente, giova esaminare la domanda di parte convenuta volta all'accertamento dell'intervenuto accordo con l'attore sulla quantificazione del corrispettivo per le attività eseguite, nella misura prevista dall'allegato 2 all'atto di citazione.
La domanda non può essere accolta. pagina 8 di 14 Il documento, da una parte, non precisa il compenso pattuito per la singola attività, dall'altra, prevede un compenso professionale complessivo di € 29.377,00 e uno “sconto” di € 10.377,00.
Non vi sono elementi documentali dai quali possa desumersi che il predetto documento, lungi dal costituire un preventivo di massima (come dedotto dall'attore) costituisse, invece, un accordo per la previsione di un compenso fisso e invariabile (come dedotto dalla convenuta).
È, tuttavia, incontestato che tale documento era stato allegato alla documentazione inviata dalla convenuta alla banca per la richiesta di mutuo, pertanto, risulta verosimile quanto dedotto dall'attore in merito alla circostanza che si trattava di documento volto ad una preliminare quantificazione dei costi tecnici in funzione, sia del mutuo, che della pratica per il bonus fiscale (quantificazione necessaria, a prescindere da chi abbia svolto l'attività di gestione della pratica per il bonus) e, dunque, redatto in un momento in cui non si aveva ancora contezza del valore effettivo delle opere.
Risulta, inoltre, che alcune delle attività indicate nel predetto documento e conteggiate nella determinazione del compenso complessivo non sono state eseguite dall'attore (ad esempio progetto paesaggistico, variante progetto paesaggistico e chiusura lavori), altre, invece, non conteggiate nella determinazione del corrispettivo, e accompagnate dalla dicitura “eventuale da definire”, risultano essere state eseguite dall'attore (cfr. ad esempio variante di progetto, invio telematico).
Non vi sono elementi, né la convenuta li offre, per operare un conteggio che tenga conto dei corrispettivi indicati nel documento 2, neppure indicati o quantificati dalla medesima convenuta. Invero, la convenuta non ha indicato l'importo del corrispettivo che dovrebbe essere decurtato per le attività non svolte dall'attore e neppure il relativo parametro di riferimento, non avendo neppure indicato quali opere e quali valori erano stati considerati dalle parti al momento della allegata pattuizione.
Sul punto, assume anche rilievo la circostanza che nel corso delle opere vi sono state modifiche alle opere inizialmente previste e che la pretesa della convenuta al riconteggio del corrispettivo indicato nel documento 2 dell'attore solo mediante la decurtazione delle attività non eseguite non può essere accolta, dovendosi, in ogni caso, rideterminare il compenso anche per le attività eseguite – tra le quali, in particolare, la direzione dei lavori e le varianti - tenuto conto del valore effettivo delle opere.
Infine, la convenuta non ha neppure evidenziato elementi per ritenere che un conteggio operato sulla base del documento allegato 2 dell'attore condurrebbe a risultati maggiormente favorevoli rispetto agli importi risultanti dall'applicazione dei parametri ministeriali e, dunque, che sussista un effettivo interesse al conteggio sulla base del documento 2.
Si ritiene, pertanto, che il documento debba essere considerato quale preventivo di massima e non quale accordo per un corrispettivo fisso e invariabile e che l'unico elemento certo che può trarsi dal predetto documento – allegato 2 - è che l'attore aveva promesso alla convenuta uno sconto di € 10.337,00 per pagina 9 di 14 l'attività svolta, sconto che è stato accettato dalla convenuta, avendone rivendicato l'applicazione nel presente giudizio.
3.1. In mancanza di pattuizione del compenso, deve trovare applicazione l'art. 2233 c.c. il quale prevede che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
Il compenso va dunque determinato secondo le tariffe vigenti all'epoca dell'incarico e, dunque, del D.M. n.
140/2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 – il quale all'art. 34 prevede che: “1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q»”
Il CTU, tenuto conto dei predetti parametri (come specificati agli articoli 35,36,37 del DM citato), ha quantificato:
- per l'attività di Progettazione preliminare e definitiva per l'ottenimento del P.d.C. 90/2019, un compenso di €
19.621,36, tenuto conto del valore delle opere pari a € 462.361,19, ottenuto sottraendo al valore complessivo delle opere il valore delle modifiche apportate con la presentazione della prima variante;
il CTU ha, inoltre, argomentato, in replica alle osservazioni di parte attrice, che:
• il rilievo del manufatto è un'attività propedeutica alla stesura degli elaborati grafici del progetto e, pertanto, viene incorporato all'interno dell'onorario complessivo, anziché essere trattato come una voce separata;
la risposta del consulente è esaustiva alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 140/2012 sulla base del quale “I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa”;
• alcun compenso ha riconosciuto per la progettazione esecutiva, non avendo l'attore prodotto progetto esecutivo o di dettaglio;
la conclusione del CTU va recepita, non essendo provato lo svolgimento dell'attività; pur volendosi ritenere provato che l'attore abbia svolto l'attività di pagina 10 di 14 progettazione esecutiva, per l'assenza di contestazione specifica da parte attrice, in mancanza di documentazione non è possibile la quantificazione del compenso;
- per la 1° variante del progetto in corso d'opera, tenuto conto del valore delle opere in variante, l'importo di € 494,30; sul punto, il consulente chiarito, in risposta alle osservazioni di parte attrice, che trattandosi di opere aggiuntive è possibile riconoscere solamente l'importo relativo alla progettazione definitiva, che equivale al deposito della pratica comunale e che le opere associate alla variante sono state considerate nel computo della direzione lavori;
- per la 2° variante in corso d'opera commissionata ma non presentata, tenuto conto del valore delle opere in variante, l'importo di € 269,48; sul punto, il consulente tecnico d'ufficio in risposta all'osservazione di parte attrice ha chiarito che, per quanto riguarda la seconda variante, poiché non è stata depositata la pratica comunale, è possibile riconoscere solamente l'importo relativo alla progettazione preliminare e che il relativo importo non è stato considerato nella determinazione del corrispettivo da porre a base del calcolo del compenso per la direzione dei lavori;
- per la Direzione lavori, tenuto conto del valore delle opere eseguite sino al momento della revoca, in €
13.933,89;
• la pretesa di parte convenuta alla quantificazione dei compensi sulla base del valore dei lavori di cui al computo metrico estimativo utilizzato per il calcolo degli oneri da versare al
- pari a € di 188.674,29 - va disattesa, tenuto conto del chiaro Controparte_3 letterale dell'art. 35 comma 1 del DM 140/12 il quale prevede che: “Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti…”.
• l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte convenuta va rigettata;
la parte convenuta ha sollevato nella comparsa di costituzione un'eccezione generica, sia relativamente alla mancanza dell'attore sul cantiere, sia relativamente alle carenze progettuali e alle opere autorizzate e non approvate;
in particolare, non risulta precisato nella comparsa di costituzione, né alla prima udienza, né nella memoria primo termine (che la convenuta non ha depositato) quali opere non avesse autorizzato, né i vizi delle opere eseguite rispetto ai quali abbia assunto rilevanza la dedotta carente presenza sul cantiere da parte dell'attore; la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio tra la convenuta e l'impresa costruttrice va, pertanto, rigettata, non essendo la medesima pagina 11 di 14 funzionale a provare alcuna delle circostanze allegate tempestivamente e specificamente dalla parte convenuta, ma ad introdurre tardivamente fatti che non hanno formato oggetto di tempestiva e specifica allegazione e che, pertanto, non sono entrati a far parte del thema probandum; sotto altro profilo, anche il riferimento alle “scelte progettuali” di cui alla memoria secondo termine della convenuta introduce un tema di indagine del tutto nuovo rispetto alle doglianze formulate nella comparsa di costituzione, laddove le doglianze di parte attrice sono state specificamente rivolte a “carenze progettuali” e non alle “scelte progettuali”; infine, le doglianze relative alla scelta delle porte e dei rubinetti non evidenziano alcun collegamento con l'attività progettuale o di direzione dei lavori svolta dall'attore, venendo al più in rilievo una fattispecie di illecito per ingerenza nella sfera altrui, che non ha formato oggetto di domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da parte della convenuta;
- per l'Attività di supporto per mutuo, in € 437,50;
• la doglianza della convenuta relativa alla circostanza che tale importo era già stato conteggiato nel documento 2 di parte attrice va rigettata, non essendo chiarito, per quanto già detto, quale fosse il corrispettivo preventivato nel citato documento in relazione a tale specifica attività e neppure se fosse o meno inferiore rispetto a quello quantificato dal CTU;
discende che non è neppure provato l'interesse alla contestazione da parte convenuta;
- per la Redazione di stima, in € 2.957,38;
• la contestazione di parte convenuta sul diritto al compenso va rigettata, per essere tardiva per quanto già detto al paragrafo precedente;
- per la Redazione attestato prestazione energetica, in € 957,14
• la doglianza di parte convenuta sull'erroneità del parametro utilizzato dal CTU va disattesa, non avendo il consulente di parte convenuta indicato il diverso parametro di riferimento che il CTU avrebbe dovuto considerare.
Il CTU ha, in conclusione, quantificato un corrispettivo complessivo di € 38.671,05.
Va, invece, escluso il riconoscimento all'attore delle spese forfettarie quantificate dal CTU, non avendo l'attore svolto la relativa domanda in citazione, dove, al contrario, ha espressamente escluso dal conteggio le spese, come anche precisato nella memoria primo termine (f) Per quanto riguarda le spese indicate nel primo progetto di parcella del 6.09.2021 esse sono il risultato di un calcolo forfettario che il DM 50/2016 permette di effettuare.
Con il successivo conteggio, in base al DM 140/22, quelle spese non sono nemmeno state inserite).
pagina 12 di 14 Come già detto, si ritiene che dall'allegato 2 dell'attore emerga la pattuizione di uno sconto di € 10.337,00, per cui si ritiene che la pattuizione debba rimanere ferma e che, pertanto, il corrispettivo debba essere determinato in € 28.334,05 (€ 38.671,05 - € 10.337,00).
A tale importo, seguendo le modalità di calcolo operato dall'attore nelle conclusioni, va sottratto il compenso già corrisposto dalla convenuta per € 7.500,00 e diventa pari a € 20.834,05.
A tale ultimo importo va aggiunta la cassa previdenziale per il 4% pari a € 833,36 e l'iva al 22 % per €
4.583,49 e il credito diventa pari a € 26.250,00.
Sull'importo dovuto a titolo di corrispettivo di € 20.834,05 – senza accessori - vanno aggiunti, inoltre, gli interessi:
- al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 comma 1 dalla lettera di messa in mora (doc. 17 dell'attore) ricevuta dalla convenuta in data 15 settembre 2021 sino al 12 settembre 2022, per €
182,55;
- al tasso di interesse legale maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data del 13.9.2022 di notifica dell'atto di citazione sino alla sentenza per € 6.987,21.
Discende che la convenuta è condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €
33.420,66 (€ 20.834,05 saldo corrispettivo + € 833,36 cassa previdenziale + € 4.583,49 iva + € 182,55 interessi sul solo corrispettivo dalla messa in mora alla domanda + € 6.987,21 interessi sul solo corrispettivo dalla domanda alla sentenza), oltre interessi al tasso di interesse legale maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
Le stesse si liquidano, tenuto conto del valore del decisum sulla base dei compensi previsti dal D.M.
140/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi. Si ritiene che non ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, sia in ragione dello scaglione inferiore utilizzato per il calcolo dei compensi in ragione del valore del decisum, sia in ragione del rifiuto ingiustificato di parte convenuta alla proposta conciliativa e dell'assenza della proposta o della indicazione di un diverso criterio di quantificazione dei compensi, pur a fronte delle modifiche intervenute dopo l'incarico di cui al documento 2.
La spesa per il contributo unificato è ripetibile nella misura rideterminata sulla base del valore del decisum.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto del corrispettivo quantificato nella consulenza tecnica d'ufficio inferiore della metà rispetto a quello richiesto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
pagina 13 di 14 1. Condanna al pagamento in favore di , a titolo di compensi professionali CP_1 Parte_1 per le attività descritte in motivazione, dell'importo di € 33.420,66, comprensivo degli accessori e degli interessi maturati sino alla sentenza, oltre interessi al tasso di interesse legale maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla sentenza al saldo.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1 Parte_1
545,00 (518,00 contributo unificato + 27,00 spese vive) per spese vive ed € 7.616,00 per compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed iva come per legge.
3. Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e di Parte_1
nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Così deciso in Verbania, 7.8.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione ha pronunciato ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1008 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
- C.F. e : – rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 P.IVA_1 dall'Avv. Beniamino Ricca - C.F. – ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata Email_1
ATTORE
E
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Cristina (CF CP_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_4
Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, previe tutte le declaratorie del caso in fatto e diritto, tra le quali quella relativa alla tardività del disconoscimento da parte della convenuta delle firme apposte sui documenti n. 3 e 4 dell'attore
(lettera di incarico 26.01.2021 e lettera di incarico 29.01.2021) in quanto avvenuto solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc e, di conseguenza, si chiede applicarsi il disposto dell'art. 215, comma 1, cpc;
nel merito, dichiarare tenuta
e condannare, per le causali di cui in narrativa di citazione, la Signora , nata a [...] il [...] CP_1
e residente in [...], CF: , a pagare all'Arch. C.F._5 Parte_1 la residua somma di € 51.816,27 così come determinata dal CTU, ossia € 38.671,05 per compenso, € 9.667,76 per
[...] spese generali forfettizzate al 25%, e quindi € 48.338,81 da cui va detratto l'acconto di € 7.500,00; e, dunque €
40.838,81 per compenso e spese a cui vanno aggiunti € 1.633,55 per cassa architetti al 4% , € 9.343,91 per iva al 22% , oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, per la cui liquidazione dovrà anche tenersi
pagina 1 di 14 conto della proposta conciliativa del Giudice, formulata all'udienza del 23.12.2022, e rifiutata dalla sig.ra all'udienza CP_1 del 27.01.2023”.
Convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito:
- respingere perché infondata in fatto e in diritto la domanda attrice, dandosi atto che la somma richiesta dall'arch. a Pt_1 titolo di compenso non appare dovuta sia per la manifesta eccessività, sia per le gravi lacune registratesi nel corso del mandato ricevuto e che hanno giustificato la revoca dell'incarico;
- stabilire l'importo effettivamente dovuto all'arch. sulla base del lavoro realmente svolto nell'interesse della Parte_1 convenuta dandosi atto dell'acconto ricevuto pari alla somma di € 7.500,00 al netto degli oneri fiscali;
CP_1
- per il caso che non venga riconosciuto come preventivo stabilito tra le parti il doc. 2 prodotto dall'arch. stabilire ex art. Pt_1
2233 c.c. il compenso dovuto, tenendosi nella giusta considerazione le carenze e la mancata esecuzione di attività non eseguite dal professionista”.
“ In via istruttoria…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al pagamento del Parte_1 CP_1 saldo del corrispettivo per le attività di progettazione preliminare, progettazione definitiva, predisposizione di documentazione per le varianti in corso d'opera, gestione della pratica relativa al “super bonus” del
110%, direzione dei lavori sino ad una edificazione pari all'80% terminata in data 4.08.2021, redazione della perizia per l'ottenimento del mutuo da parte della committente, tutte attività svolte in relazione all'immobile di proprietà della convenuta sito in Verbania Via Istria, n.3.
L'attore ha quantificato il corrispettivo sulla base DM 140/2012 e nei limiti di quanto richiesto in via stragiudiziale, in € 69.578,00, oltre iva e cassa - già detratto l'acconto ricevuto dalla convenuta di € 7.500,00.
1.1. Si è costituita la convenuta, con il patrocinio dell'Avv. Edoardo Del Vesco, che non ha contestato il conferimento degli incarichi, ma solo l'ammontare del compenso richiesto dall'attore, ritenuto sproporzionato in relazione all'attività effettivamente svolta dall'attore ed ai difetti di progettazione e agli inadempimenti dell'attore nell'esecuzione delle prestazioni professionali.
Ha narrato che i rapporti con il convenuto si erano incrinati per avere, l'attore, concordato con l'impresa costruttrice, e a propria insaputa, lavori extra capitolato, scelto materiali da posare nell'abitazione – quali la porta, la rubinetteria e il materiale idraulico – senza acquisire il proprio consenso e con aggravio di costi per la relativa sostituzione e per essere stato, l'attore, ripetutamente assente dal cantiere, senza occuparsi neppure della sicurezza.
pagina 2 di 14 Ha evidenziato come la stessa documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, l'allegato 2 dimostrerebbe che era intervenuto un accordo sul corrispettivo di € 20.875,00.
In ogni caso, ha esposto come il calcolo redatto dall'attore è erroneo:
- avendo l'attore applicato i compensi previsti per edifici residenziali pregiati e venendo, invece, in rilievo un'abitazione di tipo economico;
- i corrispettivi esposti per la direzione dei lavori e per le varianti in corso d'pera non sono dovuti, in quanto la direzione dei lavori era avvenuta con gravi mancanze;
- alcun compenso è dovuto per il collaudo e per le prove di accettazione, in quanto mai avvenuti;
- il valore da porre a base del calcolo è erroneo, in quanto le varianti non aveva approvato le varianti, né la SCIA in variante aveva inciso sui parametri urbanistici;
- la perizia di stima era un semplice foglio riportante sei voci con i singoli valori di ogni piano e con l'indicazione dal valore per metro quadro, reperibile su qualunque sito internet;
- l'attore non si era occupato, né aveva prodotto documentazione comprovante la gestione pratica
110 %;
- l'attore non aveva documentato le spese vive.
Ha aggiunto che: la lettera di incarico era estremamente generica e non le aveva consentito di apprendere effettivamente i costi delle attività svolte;
che, in ogni caso, non aveva approvato le attività svolte dall'attore; che, infine, non aveva approvato i lavori extra contratto eseguiti dall'impresa costruttrice per cui era pendente altra causa innanzi al medesimo Tribunale.
1.2. All'udienza del 23.12.2022 è stata formulata proposta conciliativa, che è stata accettata dall'attore e rifiutata dalla convenuta, per cui sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
1.3. Con memoria in data 23.3.2023 si è costituita, quale nuovo procuratore della convenuta, l'Avv.
Mirella Cristina.
1.4. L'attore nella memoria primo termine ha contestato di aver deciso unilateralmente le opere extra contrattuali e le forniture, ha esposto di essere stato sempre presente in cantiere e che non era incaricato della sicurezza sul cantiere, il cui incarico era stato conferito all'ingegnere Tes_1
Ha ribadito che non era intervenuto alcun accordo con la convenuta sul compenso, evidenziando come il preventivo di cui all'allegato 2, non solo non era stato accettato dalla convenuta, ma riguardava solo alcune attività iniziali.
Ha evidenziato: di aver calcolato l'importo della direzione dei lavori per l'80% senza conteggiare attività di collaudo e prove di accettazione, non eseguite per revoca dell'incarico; che la convenuta aveva firmato gli incarichi relativi alle varianti in corso d'opera e che le opere erano state anche realizzate;
che il corrispettivo per la redazione della SCIA va quantificato sulla base dell'attività svolta;
di aver svolto l'istruttoria della pagina 3 di 14 pratica in relazione al bonus 110%; di non aver richiesto le spese vive;
che la mancanza di preventivo non incide sul diritto al compenso;
che tutti i lavori extra-capitolato erano stati concordati e che la convenuta non aveva neppure indicato espressamente quali lavori extra-capitolato non aveva accettato.
1.5. Nella memoria secondo termine la convenuta ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle lettere di incarico del 26 gennaio 2021 e del 29 gennaio 2021, prodotte dall'attore agli allegati 3 e 4 dell'atto di citazione.
Ha esposto di aver effettuato un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Verbania e che sono apocrife anche le sottoscrizioni, apparentemente riconducibili a sé, degli allegati da 6 a 11 prodotti dalla medesima convenuta in allegato alla memoria secondo termine.
Ha aggiunto che mai aveva conferito all'attore l'incarico di redigere una perizia di stima da sottoporre alla banca, trattandosi di attività svolta dalla Banca e rientrante nei costi di istruttoria del mutuo.
Inoltre, dalla documentazione inviatale dalla relativa alla pratica per il mutuo risultava anche la lettera CP_2 di conferimento dell'incarico di cui al documento 2 dell'attore, a dimostrazione dell'intervenuta pattuizione del compenso, anche se molte delle attività indicate nella lettera di incarico non venivano poi svolte dall'attore.
Ha chiesto acquisirsi la relazione di consulenza tecnica svolta nel procedimento RG 1385 – 1 /2021 pendente con emergendo dalla medesima che i vizi delle opere ivi contestate non Parte_3 sono imputabili all'impresa costruttrice in quanto scelte progettuali.
1.6. Nella memoria terzo termine l'attore ha eccepito la tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dalla convenuta ai documenti allegati 2 e 3, evidenziando altresì che la convenuta aveva espressamente riconosciuto nella comparsa di costituzione il conferimento degli incarichi oggetto di domanda.
Ha ribadito che l'elenco di prestazioni allegato al doc. n. 2 dell'attore, non firmato dalle parti, è un elenco di attività iniziali a cui aveva dato un prezzo per redigere la pratica del 110 e istruire la pratica del mutuo banca, ma che tale corrispettivo avrebbe dovuto essere rivisto successivamente anche alla luce del valore che l'intera opera aveva assunto e delle scelte progettuali della committente.
Ha argomentato l'irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni della documentazione prodotta dalla convenuta, trattandosi di documentazione che non era stata posta a fondamento della domanda, nulla sapendo delle sottoscrizioni della predetta documentazione ed essendosi avvalsa, la convenuta, del proprio zio, , per l'invio allo studio della documentazione. Persona_1 Pt_1
1.7. Nella memoria terzo termine la convenuta ha contestato la sottoscrizione del documento 19 allegato alla memoria secondo termine di parte attrice.
1.8. All'esito dell'udienza del 6.10.2023, ritenuta l'inammissibilità della richiesta di parte convenuta di acquisizione della relazione di consulenza tecnica del procedimento RG 1385 – 1/2021, in quanto relativa a pagina 4 di 14 distinto procedimento ed, in ogni caso, la irrilevanza della predetta consulenza nel presente giudizio, in cui non è stata svolta domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell'attore, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento del corrispettivo dovuto all'attore per le attività eseguite.
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 21.3.2024, all'esito dell'udienza del 28.5.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 14.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza in data 25.2.2025 comunicata alle parti in data 26.2.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'attore ha esposto di aver ricevuto dalla convenuta con tre distinte lettere di conferimento incarico del 17.06.2019, 26.01.2021 e 29.01.2021 (doc. 2-3-4 allegati all'atto di citazione) l'incarico di:
- progettazione e direzione lavori in merito alla ristrutturazione della villa di proprietà della convenuta sita in Verbania Via Istria, 3, comprese le varianti in corso d'opera, identificata al catasto fabbricati al fg. 34 map. 219 sub. 1 e 2;
- predisposizione della documentazione necessaria (acquisizione documenti, visure catastali, schede, estratti mappa, computo metrico) e di redazione della perizia di stima funzionale all'ottenimento del mutuo, poi ottenuto e stipulato dalla convenuta nel marzo 2021;
- predisposizione ed invio telematico dei documenti relativi alla pratica per il super bonus fiscale del
110% di cui agli artt. 119 del DL 34/20 conv. in L. 77/2020.
La convenuta, nella comparsa di costituzione, ha riconosciuto il conferimento degli incarichi all'attore, dichiarando: “La circostanza, pur con i limiti e le carenze evidenziate, è comunque ammessa dalla convenuta la quale non contesta il conferimento dell'incarico, ma solo l'ammontare del compenso richiesto, ritenuto decisamente esagerato e sproporzionato all'attività effettivamente svolta dall'attore ed ai difetti di progettazione, nonché alle carenze di esecuzione dei compiti affidati al professionista, emersi nel corso del mandato e di cui in prosieguo”.
Ha, di seguito, contestato specificamente:
- di aver approvato le varianti in corso d'opera;
- di aver conferito all'attore l'incarico di occuparsi della pratica per il super bonus 110%.
Nella memoria secondo termine:
- ha disconosciuto la sottoscrizione degli allegati 2 e 3 di parte attrice;
- ha rilevato la falsità della sottoscrizione apposta sugli allegati da 7 a 11 dalla medesima convenuta prodotti;
- ha contestato di aver conferito all'attore l'incarico per la redazione della perizia funzionale all'ottenimento del mutuo.
pagina 5 di 14 2.1. Il consulente tecnico d'ufficio ha relazionato che il rapporto professionale tra le parti ha avuto inizio nel giugno 2019 ed è terminato il giorno 4 agosto del 2021, con la revoca dell'incarico e che l'attore ha documentato lo svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori, nonché di supporto tecnico per l'ottenimento di un mutuo bancario.
Il CTU ha dunque osservato che risulta documentato lo svolgimento delle seguenti attività:
- due proposte progettuali preliminari che prevedevano sostanzialmente la diversa collocazione del bagno del piano secondo (all.5);
- diverse prestazioni propedeutiche alla definizione del progetto consistenti nel rilievo dell'esistente, nella stesura di elenco preliminare dei costi da sostenere, nella redazione di un computo metrico estimativo degli oneri, lo studio dell'inserimento urbanistico del cespite, e una verifica planivolumetrica e urbanistica (all 5-5bis);
- documentazione comprovante il compimento delle attività necessarie per l'ottenimento del
Permesso di Costruire prot. n. 32365/2019, rilasciato il 9.12.2019 (doc.6).
Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta, inoltre, che:
- la direzione lavori è iniziata in data 08/03/2020 con comunicazione del 09/03/2020 prot. 11639
(all. 9);
- in data 26/01/2021 è stata depositata negli uffici comunali la 1° S.C.I.A. in variante che ha previsto alcune modifiche interne e l'apertura di una finestra sulla parete nord ovest del piano primo (all.12).
- in data 04/08/2021 è intervenuta la revoca dell'incarico (all. 14 parte attrice) quando l'attore aveva già redatto una seconda variante finalizzata alla posa di un cappotto esterno sulle pareti perimetrali del piano terra (all.13).
Il Consulente ha, infine, relazionato che l'attore ha documentato diverse attività accessorie finalizzate all'ottenimento del mutuo bancario richiesto dalla convenuta presso la Banca Intesa, essendo documentato che l'attore:
- si è adoperato per recuperare le visure, le schede catastali, l'estratto mappa del cespite ed ha eseguito un computo metrico preventivo delle opere (all.8);
- ha redatto un attestato di prestazione energetica riferito allo stato iniziale dell'edificio, richiesto dalla parte convenuta allo studio (all.ti 10, 26, 27); Pt_1
- ha redatto una stima sintetica dell'immobile (all. 7).
2.2. Tanto premesso, la contestazione della convenuta relativa al mancato conferimento dell'incarico per la variante in corso d'opera del 26.1.2021 va rigettata.
pagina 6 di 14 Il Consulente tecnico d'ufficio ha relazionato che in data 26.01.2021 l'attore ha depositato negli uffici comunali la prima S.C.I.A. in variante che ha previsto alcune modifiche interne e l'apertura di una finestra sulla parete nord ovest del piano primo (Cfr. all.12 parte attrice).
Il documento 3 prodotto dall'attore in allegato all'atto di citazione è un conferimento di incarico professionale avente ad oggetto genericamente la redazione e l'invio delle pratiche edilizie, ma, tenuto conto della datazione del documento (26.1.2021) e in mancanza di diverse allegazioni della convenuta, deve ritenersi che si trattasse di incarico conferito in relazione alla prima variante.
La convenuta nella comparsa di costituzione non ha disconosciuto la sottoscrizione della lettera di conferimento dell'incarico di cui al documento 3, limitandosi a contestare di aver approvato la variante.
Il documento 3 va, pertanto, considerato riconosciuto dalla convenuta, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c. - in forza del quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: “2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione” – avendo la convenuta disconosciuto la sottoscrizione dell'allegato 3 solo nella memoria secondo termine.
Alla luce di quanto sopra, è provato il conferimento dell'incarico (allegato 3 di parte attrice), l'esecuzione delle opere di cui alla variante (allegato 12 di parte attrice) e non vi sono elementi (contestazioni della conventa in corso d'opera, richieste di modifiche o di rimessione in pristino) per ritenere che le opere oggetto di variante non fossero volute dall'attrice.
I documenti prodotti dalla medesima convenuta in allegato alla memoria secondo termine non sono stati posti a fondamento della domanda e l'eventuale falsità della sottoscrizione della procura al deposito della prima SCIA non sarebbe circostanza idonea, di per sé sola, a far venire meno l'intervenuto conferimento dell'incarico professionale all'attore e lo svolgimento dell'attività professionale, mentre non si comprende la rilevanza degli ulteriori documenti di cui la convenuta ha contestato l'autenticità delle sottoscrizioni e prodotti in allegato alla memoria secondo termine (quali la dichiarazione di numero civico e di ingresso e la richiesta di fornitura servizi e acquedotto).
2.3. Con riguardo alla seconda variante, l'attore ha esposto di aver ricevuto dalla convenuta lettera di conferimento dell'incarico del 29.01.2021, allegato 4, e che la variante non era stata depositata in Comune in quanto era sopraggiunta la revoca dell'incarico.
L'attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'allegato 4 solo nella memoria secondo termine. Il documento 4 va considerato riconosciuto dalla convenuta, stante la tardività del disconoscimento operato dalla convenuta solo nella memoria secondo termine, ai sensi dell'art. 215 n.2
c.p.c. sopra citato.
Il Consulente tecnico d'ufficio ha relazionato che risulta agli atti la produzione da parte dell'attore del progetto per la posa di un cappotto esterno sulle pareti perimetrali del piano terra (cfr all.13 parte attrice) e pagina 7 di 14 anche il preventivo dell'impresa per la realizzazione dell'opera n. 19 del 11.3.2021 - allegato 19 di Pt_3 parte attrice.
Il disconoscimento della sottoscrizione del preventivo n. 19 del 11.3.2021 da parte della convenuta
è irrilevante, non essendo contestato dalla convenuta che sia stato richiesta all'impresa anche Pt_3
l'esecuzione della predetta opera di cui alla seconda variante.
L'esecuzione del cappotto risulta, infine, dalla documentazione prodotta da parte attrice all'allegato 31 pagina 5 (risultando l'emissione della fattura per l'esecuzione del cappotto da parte dell' ). Parte_3
L'eccezione di tardività del deposito del documento 31, sollevata dalla convenuta all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori va rigettata, essendo stato depositato l'allegato 31 dall'attore in data
17.4.2023 entro il termine per il deposito della terza memoria.
Anche sul punto, pertanto, la contestazione di parte attrice va disattesa, risultando agli atti il conferimento dell'incarico (allegato 4 dell'attore), la progettazione da parte dell'attore del cappotto (allegato 13 dell'attore), l'esecuzione dell'opera (allegati 19 e 31 di parte attrice) e, pertanto, elementi dai quali desumersi l'interesse della convenuta alla variante, non essendo, al contrario, allegato da parte convenuta alcun elemento per potersi desumere che l'attività di progettazione sia stata intrapresa autonomamente dall'attore.
2.4. La contestazione della convenuta in merito allo svolgimento dell'attore dell'attività di gestione della pratica del 110 % è fondata, non avendo l'attore prodotto documentazione a supporto del conferimento dell'incarico e avendo relazionato il CTU che non risulta documentata nessuna attività relativa alla pratica
110%. Il CTU ha aggiunto che non è stata depositato neppure l'attestato di prestazione energetica riferito all'intero edificio, nella situazione ante e post intervento, allo scopo di valutare, secondo i criteri di cui al punto 12 dell'Allegato A, il conseguimento della qualità estiva ed invernale secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 al Decreto Linee Guida APE.
2.5. La contestazione della convenuta di aver conferito all'attore l'incarico avente ad oggetto la redazione della perizia di stima per l'ottenimento del mutuo è tardiva, trattandosi di contestazione contenuta solo nella memoria secondo termine.
Nella comparsa di costituzione la convenuta ha riconosciuto di aver conferito all'attore gli incarichi relativi alle attività analiticamente indicate dall'attore e ha specificamente contestato lo svolgimento solo dell'attività già indicata nella esposizione in fatto (varianti e pratica per il bonus fiscale), sicché alcun onere della prova poteva sorgere in capo all'attore circa l'intervenuto conferimento dell'incarico per la redazione della perizia.
3. Venendo alla quantificazione dei compensi, preliminarmente, giova esaminare la domanda di parte convenuta volta all'accertamento dell'intervenuto accordo con l'attore sulla quantificazione del corrispettivo per le attività eseguite, nella misura prevista dall'allegato 2 all'atto di citazione.
La domanda non può essere accolta. pagina 8 di 14 Il documento, da una parte, non precisa il compenso pattuito per la singola attività, dall'altra, prevede un compenso professionale complessivo di € 29.377,00 e uno “sconto” di € 10.377,00.
Non vi sono elementi documentali dai quali possa desumersi che il predetto documento, lungi dal costituire un preventivo di massima (come dedotto dall'attore) costituisse, invece, un accordo per la previsione di un compenso fisso e invariabile (come dedotto dalla convenuta).
È, tuttavia, incontestato che tale documento era stato allegato alla documentazione inviata dalla convenuta alla banca per la richiesta di mutuo, pertanto, risulta verosimile quanto dedotto dall'attore in merito alla circostanza che si trattava di documento volto ad una preliminare quantificazione dei costi tecnici in funzione, sia del mutuo, che della pratica per il bonus fiscale (quantificazione necessaria, a prescindere da chi abbia svolto l'attività di gestione della pratica per il bonus) e, dunque, redatto in un momento in cui non si aveva ancora contezza del valore effettivo delle opere.
Risulta, inoltre, che alcune delle attività indicate nel predetto documento e conteggiate nella determinazione del compenso complessivo non sono state eseguite dall'attore (ad esempio progetto paesaggistico, variante progetto paesaggistico e chiusura lavori), altre, invece, non conteggiate nella determinazione del corrispettivo, e accompagnate dalla dicitura “eventuale da definire”, risultano essere state eseguite dall'attore (cfr. ad esempio variante di progetto, invio telematico).
Non vi sono elementi, né la convenuta li offre, per operare un conteggio che tenga conto dei corrispettivi indicati nel documento 2, neppure indicati o quantificati dalla medesima convenuta. Invero, la convenuta non ha indicato l'importo del corrispettivo che dovrebbe essere decurtato per le attività non svolte dall'attore e neppure il relativo parametro di riferimento, non avendo neppure indicato quali opere e quali valori erano stati considerati dalle parti al momento della allegata pattuizione.
Sul punto, assume anche rilievo la circostanza che nel corso delle opere vi sono state modifiche alle opere inizialmente previste e che la pretesa della convenuta al riconteggio del corrispettivo indicato nel documento 2 dell'attore solo mediante la decurtazione delle attività non eseguite non può essere accolta, dovendosi, in ogni caso, rideterminare il compenso anche per le attività eseguite – tra le quali, in particolare, la direzione dei lavori e le varianti - tenuto conto del valore effettivo delle opere.
Infine, la convenuta non ha neppure evidenziato elementi per ritenere che un conteggio operato sulla base del documento allegato 2 dell'attore condurrebbe a risultati maggiormente favorevoli rispetto agli importi risultanti dall'applicazione dei parametri ministeriali e, dunque, che sussista un effettivo interesse al conteggio sulla base del documento 2.
Si ritiene, pertanto, che il documento debba essere considerato quale preventivo di massima e non quale accordo per un corrispettivo fisso e invariabile e che l'unico elemento certo che può trarsi dal predetto documento – allegato 2 - è che l'attore aveva promesso alla convenuta uno sconto di € 10.337,00 per pagina 9 di 14 l'attività svolta, sconto che è stato accettato dalla convenuta, avendone rivendicato l'applicazione nel presente giudizio.
3.1. In mancanza di pattuizione del compenso, deve trovare applicazione l'art. 2233 c.c. il quale prevede che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice.
Il compenso va dunque determinato secondo le tariffe vigenti all'epoca dell'incarico e, dunque, del D.M. n.
140/2012 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 – il quale all'art. 34 prevede che: “1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q»”
Il CTU, tenuto conto dei predetti parametri (come specificati agli articoli 35,36,37 del DM citato), ha quantificato:
- per l'attività di Progettazione preliminare e definitiva per l'ottenimento del P.d.C. 90/2019, un compenso di €
19.621,36, tenuto conto del valore delle opere pari a € 462.361,19, ottenuto sottraendo al valore complessivo delle opere il valore delle modifiche apportate con la presentazione della prima variante;
il CTU ha, inoltre, argomentato, in replica alle osservazioni di parte attrice, che:
• il rilievo del manufatto è un'attività propedeutica alla stesura degli elaborati grafici del progetto e, pertanto, viene incorporato all'interno dell'onorario complessivo, anziché essere trattato come una voce separata;
la risposta del consulente è esaustiva alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 140/2012 sulla base del quale “I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa”;
• alcun compenso ha riconosciuto per la progettazione esecutiva, non avendo l'attore prodotto progetto esecutivo o di dettaglio;
la conclusione del CTU va recepita, non essendo provato lo svolgimento dell'attività; pur volendosi ritenere provato che l'attore abbia svolto l'attività di pagina 10 di 14 progettazione esecutiva, per l'assenza di contestazione specifica da parte attrice, in mancanza di documentazione non è possibile la quantificazione del compenso;
- per la 1° variante del progetto in corso d'opera, tenuto conto del valore delle opere in variante, l'importo di € 494,30; sul punto, il consulente chiarito, in risposta alle osservazioni di parte attrice, che trattandosi di opere aggiuntive è possibile riconoscere solamente l'importo relativo alla progettazione definitiva, che equivale al deposito della pratica comunale e che le opere associate alla variante sono state considerate nel computo della direzione lavori;
- per la 2° variante in corso d'opera commissionata ma non presentata, tenuto conto del valore delle opere in variante, l'importo di € 269,48; sul punto, il consulente tecnico d'ufficio in risposta all'osservazione di parte attrice ha chiarito che, per quanto riguarda la seconda variante, poiché non è stata depositata la pratica comunale, è possibile riconoscere solamente l'importo relativo alla progettazione preliminare e che il relativo importo non è stato considerato nella determinazione del corrispettivo da porre a base del calcolo del compenso per la direzione dei lavori;
- per la Direzione lavori, tenuto conto del valore delle opere eseguite sino al momento della revoca, in €
13.933,89;
• la pretesa di parte convenuta alla quantificazione dei compensi sulla base del valore dei lavori di cui al computo metrico estimativo utilizzato per il calcolo degli oneri da versare al
- pari a € di 188.674,29 - va disattesa, tenuto conto del chiaro Controparte_3 letterale dell'art. 35 comma 1 del DM 140/12 il quale prevede che: “Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti…”.
• l'eccezione di inadempimento sollevata dalla parte convenuta va rigettata;
la parte convenuta ha sollevato nella comparsa di costituzione un'eccezione generica, sia relativamente alla mancanza dell'attore sul cantiere, sia relativamente alle carenze progettuali e alle opere autorizzate e non approvate;
in particolare, non risulta precisato nella comparsa di costituzione, né alla prima udienza, né nella memoria primo termine (che la convenuta non ha depositato) quali opere non avesse autorizzato, né i vizi delle opere eseguite rispetto ai quali abbia assunto rilevanza la dedotta carente presenza sul cantiere da parte dell'attore; la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio tra la convenuta e l'impresa costruttrice va, pertanto, rigettata, non essendo la medesima pagina 11 di 14 funzionale a provare alcuna delle circostanze allegate tempestivamente e specificamente dalla parte convenuta, ma ad introdurre tardivamente fatti che non hanno formato oggetto di tempestiva e specifica allegazione e che, pertanto, non sono entrati a far parte del thema probandum; sotto altro profilo, anche il riferimento alle “scelte progettuali” di cui alla memoria secondo termine della convenuta introduce un tema di indagine del tutto nuovo rispetto alle doglianze formulate nella comparsa di costituzione, laddove le doglianze di parte attrice sono state specificamente rivolte a “carenze progettuali” e non alle “scelte progettuali”; infine, le doglianze relative alla scelta delle porte e dei rubinetti non evidenziano alcun collegamento con l'attività progettuale o di direzione dei lavori svolta dall'attore, venendo al più in rilievo una fattispecie di illecito per ingerenza nella sfera altrui, che non ha formato oggetto di domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da parte della convenuta;
- per l'Attività di supporto per mutuo, in € 437,50;
• la doglianza della convenuta relativa alla circostanza che tale importo era già stato conteggiato nel documento 2 di parte attrice va rigettata, non essendo chiarito, per quanto già detto, quale fosse il corrispettivo preventivato nel citato documento in relazione a tale specifica attività e neppure se fosse o meno inferiore rispetto a quello quantificato dal CTU;
discende che non è neppure provato l'interesse alla contestazione da parte convenuta;
- per la Redazione di stima, in € 2.957,38;
• la contestazione di parte convenuta sul diritto al compenso va rigettata, per essere tardiva per quanto già detto al paragrafo precedente;
- per la Redazione attestato prestazione energetica, in € 957,14
• la doglianza di parte convenuta sull'erroneità del parametro utilizzato dal CTU va disattesa, non avendo il consulente di parte convenuta indicato il diverso parametro di riferimento che il CTU avrebbe dovuto considerare.
Il CTU ha, in conclusione, quantificato un corrispettivo complessivo di € 38.671,05.
Va, invece, escluso il riconoscimento all'attore delle spese forfettarie quantificate dal CTU, non avendo l'attore svolto la relativa domanda in citazione, dove, al contrario, ha espressamente escluso dal conteggio le spese, come anche precisato nella memoria primo termine (f) Per quanto riguarda le spese indicate nel primo progetto di parcella del 6.09.2021 esse sono il risultato di un calcolo forfettario che il DM 50/2016 permette di effettuare.
Con il successivo conteggio, in base al DM 140/22, quelle spese non sono nemmeno state inserite).
pagina 12 di 14 Come già detto, si ritiene che dall'allegato 2 dell'attore emerga la pattuizione di uno sconto di € 10.337,00, per cui si ritiene che la pattuizione debba rimanere ferma e che, pertanto, il corrispettivo debba essere determinato in € 28.334,05 (€ 38.671,05 - € 10.337,00).
A tale importo, seguendo le modalità di calcolo operato dall'attore nelle conclusioni, va sottratto il compenso già corrisposto dalla convenuta per € 7.500,00 e diventa pari a € 20.834,05.
A tale ultimo importo va aggiunta la cassa previdenziale per il 4% pari a € 833,36 e l'iva al 22 % per €
4.583,49 e il credito diventa pari a € 26.250,00.
Sull'importo dovuto a titolo di corrispettivo di € 20.834,05 – senza accessori - vanno aggiunti, inoltre, gli interessi:
- al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 comma 1 dalla lettera di messa in mora (doc. 17 dell'attore) ricevuta dalla convenuta in data 15 settembre 2021 sino al 12 settembre 2022, per €
182,55;
- al tasso di interesse legale maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla data del 13.9.2022 di notifica dell'atto di citazione sino alla sentenza per € 6.987,21.
Discende che la convenuta è condannata al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €
33.420,66 (€ 20.834,05 saldo corrispettivo + € 833,36 cassa previdenziale + € 4.583,49 iva + € 182,55 interessi sul solo corrispettivo dalla messa in mora alla domanda + € 6.987,21 interessi sul solo corrispettivo dalla domanda alla sentenza), oltre interessi al tasso di interesse legale maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla sentenza al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
Le stesse si liquidano, tenuto conto del valore del decisum sulla base dei compensi previsti dal D.M.
140/2022, scaglione da € 26.001 a € 52.000, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi. Si ritiene che non ricorrano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, sia in ragione dello scaglione inferiore utilizzato per il calcolo dei compensi in ragione del valore del decisum, sia in ragione del rifiuto ingiustificato di parte convenuta alla proposta conciliativa e dell'assenza della proposta o della indicazione di un diverso criterio di quantificazione dei compensi, pur a fronte delle modifiche intervenute dopo l'incarico di cui al documento 2.
La spesa per il contributo unificato è ripetibile nella misura rideterminata sulla base del valore del decisum.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, tenuto conto del corrispettivo quantificato nella consulenza tecnica d'ufficio inferiore della metà rispetto a quello richiesto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
pagina 13 di 14 1. Condanna al pagamento in favore di , a titolo di compensi professionali CP_1 Parte_1 per le attività descritte in motivazione, dell'importo di € 33.420,66, comprensivo degli accessori e degli interessi maturati sino alla sentenza, oltre interessi al tasso di interesse legale maggiorato di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla sentenza al saldo.
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € CP_1 Parte_1
545,00 (518,00 contributo unificato + 27,00 spese vive) per spese vive ed € 7.616,00 per compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed iva come per legge.
3. Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di e di Parte_1
nella misura del 50% ciascuno. CP_1
Così deciso in Verbania, 7.8.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
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