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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 7821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7821 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 33978/2019
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede in Napoli, alla Via Fiorelli, 14, in persona del P.IVA_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Ricci, Raffaele
[...]
Tortoriello e Francesca Guardascione
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso, anche in via tra loro Controparte_1
disgiunta, dagli avv. ti Leonardo Giani e Francesco Nicora, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Tommaso
Grossi, 2, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che, con atto di citazione notificato in data 11/03/2013,
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il sedicente
[...]
, per aver alienato, nelle vesti di rappresentante della predetta Parte_2
società e, in particolare di falsus procurator, l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultima sita in Napoli, alla via Lungomare Partenope, 1, per l'importo di € 950.000,00 (cfr. contratto di compravendita per Notar
del 28/01/2013). Persona_1
- che si costituivano in giudizio Controparte_3 Controparte_4
ed quali acquirenti dell'immobile di cui è causa, Controparte_5
avanzando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, consistenti nella perdita del prezzo pagato, nelle spese già erogate per la manutenzione e per gli interventi migliorativi avviati, e per ogni altra conseguenza derivante dalla mancata acquisizione del bene, necessario per esigenze di vita e lavorative, quantificandolo in un importo
- 2 -
non inferiore ad € 1.000.000,00; che si costituiva, altresì, il Notaio
[...]
, chiedendo, in via preliminare, di chiamare in giudizio la CP_1 [...]
” e, nel merito, di dichiarare la nullità della citazione, con CP_6
rigetto di ogni pretesa avversa;
che, costituitasi in giudizio, la società assicuratrice chiamata in garanzia chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata alla vocazione di “Fineco Bank S.p.A.”, asserendone il concorso nella causazione dell'evento dannoso subito dai avendo CP_3
la provveduto all'apertura del conto bancario a nome del sedicente CP_7
; che l'istituto di credito, costituitosi in giudizio, chiedeva Parte_2
venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, rigettata qualsiasi pretesa nei suoi confronti;
che, infine, il presunto Pt_2
restava contumace;
[...]
- che, con sentenza n. 16450/2014, il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità dell'atto pubblico per Notar del 28/01/2013, Rep. n. 207, Per_1
Racc. n. 113, rogato a AN (Sa) in data 29/01/2013 al n. 853 e trascritto al Conservatoria RR.II. Na 1 il 30/01/2013 ai nn. 3594/2869, nonché della procura speciale autenticata dal Notaio in data Controparte_1
31/12/2012, allegata al predetto contratto di compravendita;
- che, con sentenza definitiva n. 1842/2018, il Tribunale di Napoli, sul presupposto della responsabilità professionale esclusiva del Notaio convenuto, rigettava la domanda avanzata nei confronti dei CP_3
altresì dichiarando improcedibili le istanze risarcitorie avanzate sia dagli acquirenti nei confronti del , da quest'ultimo nei confronti della CP_1
e da questa verso la Fineco Bank S.p.A., perché già oggetto di un diverso giudizio. Con sentenza n. 3207/2017 era stata, infatti, accertata la
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responsabilità professionale per gli eventi condotti del Notaio e, CP_1
in solido, della che aveva Controparte_2
pubblicizzato la vendita dell'appartamento, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti era stata, CP_3
altresì, dichiarata l'operatività della polizza di responsabilità professionale del e, quindi, della garanzia della anche CP_1 Controparte_8
ai fini risarcitori.
- che, l'aver riacquisito, materialmente e giuridicamente, la disponibilità dell'appartamento non aveva arginato la serie di innumerevoli danni e disagi patiti dalla società attrice, sub specie, innanzitutto, di danno emergente ravvisabile nei notevoli costi, complessivamente pari ad €
170.781,92, sostenuti per la ricostruzione dell'appartamento ed il ripristino in termini di agibilità;
- che la privazione del possesso materiale e giuridico del bene aveva determinato un grave danno patrimoniale prodottosi per effetto della significativa svalutazione subita dalla proprietà, stimata, anche tenuto conto delle perizie giurate precedentemente redatte, in € 1.563.000,00;
- che la protrazione, per un periodo di quarantatre mesi, dei necessari lavori di ripristino dell'agibilità dell'immobile aveva determinato un danno da mancato guadagno, con particolare riguardo alla impossibilità a vendere, quantificabile in € 129.000,00.
Sulla base di tali premesse, l'attrice, in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare, per quanto necessario, la responsabilità del notaio e, CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, della
[...]
[...]
[...]
[...]
in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, e Controparte_9
dunque la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti per tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti e subendi, complessivamente quantificabili nella somma di € 2.070.000,00, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il Notaio , il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate dalla Parte_1 Parte_1
chiedeva, in ogni caso, di limitare l'importo eventualmente
[...]
accertato come dovuto a seconda della gravità della colpa e nei limiti della quota di responsabilità, con vittoria di spese, esborsi e compensi.
Non si costituiva di cui ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Prodotta la documentazione, escussi i testi e disposta ctu la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza del 15/05/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, occorre valutare la fondatezza nel merito delle domande proposte richiamando le ordinanze emesse in corso di causa anche in merito alla ( rigettata) richiesta di chiamata del terzo in via surrogatoria.
Mette conto precisare in premessa che la responsabilità del Notaio CP_1
è stata accertata con sentenza n. 3207/2017, emessa dal Tribunale
[...]
di Napoli in data 17/03/2017, a definizione del procedimento recante n. rg. 408/2014, per effetto della quale, dichiarata l'operatività della polizza stipulata a garanzia dei danni da responsabilità professionale del , CP_1
- 5 -
la compagnia di Assicurazione ” veniva condannata Controparte_6
a tenere indenne il Notaio, per le causali indicate nella motivazione a sostegno della pronuncia, dal pagamento di tutte le somme da lui dovute a titolo di risarcimento danni arrecati nei confronti della società attrice.
La responsabilità del veniva, altresì, accertata con sentenza n. CP_1
1842/2018, emessa dal Tribunale di Napoli in data 21/02/2018, a definizione del procedimento recante n. rg. 8332/2013, all'esito della quale venivano compensate le spese processuali tra e “Fineco Controparte_1
Bank S.p.a”, chiamata in causa quale presunta corresponsabile nella causazione dell'evento dannoso.
Ebbene, il convenuto ha, in questa sede, sostenuto che le CP_1
sentenze pronunciate nei suoi confronti, con le quali è stata accertata la propria responsabilità e quella della CP_2 Controparte_2
parte contumace nel presente giudizio, non avrebbero valore di giudicato, pendendo sul punto ancora il relativo giudizio di impugnazione.
In merito, osserva il Tribunale che, quanto alla sentenza n. 3207/2017, trattasi, quella in commento, di una eccezione del tutto generica, e ciò non soltanto per non aver il Notaio dedotto, oltreché provato, di aver proposto avverso la medesima ricorso per Cassazione, ma anche in quanto l'unico gravame avanzato, a cura della Compagnia di Assicurazione
[...]
”, verte su un profilo, precisamente l'accertamento della CP_6
corresponsabilità dell'Istituto di credito “Fineco Bank S.p.A.” nella verificazione dell'evento dannoso, del tutto autonomo rispetto a quello della posizione giuridica del professionista.
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Ad eguali conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla sentenza n.
1842/2018, avverso la quale è stato proposto gravame soltanto dalla
“Fineco Bank S.p.A.” e, peraltro, esclusivamente in relazione al capo concernente la regolamentazione delle spese processuali.
Da ciò consegue che, essendo tali impugnazioni non idonee ad attingere, quand'anche accolte, l'accertata responsabilità professionale del e CP_1
della deve rilevarsi il consolidamento Controparte_2
di un giudicato esterno per intervenuta esplicita acquiescenza ai sensi dell'art.329 c.p.c., derivante dalla mancata proposizione, ad opera del professionista odierno convenuto, di un formale atto di gravame avverso le menzionate sentenze di primo grado.
Va dunque ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato trattandosi di relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo all'attuale attore, terzo estraneo al giudizio essendo il fatto costitutivo della pretesa azionata coperto da un giudicato.
Il danno emergente derivante dai costi di ristrutturazione dell'appartamento
Quanto al danno (emergente) derivante dai costi di ricostruzione e di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Partenope, la società attrice esponeva di averli commissionati, in virtù di contratto stipulato in data
27/11/2015, alla “Teca S.r.l.” e che l'opera aveva avuto inizio nel mese di dicembre 2015 per terminare, nove mesi dopo, in data 30/09/2016. A sostegno di tali argomentazioni, risultano allegati alla memoria di parte
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attrice ex art. 183, 6 comma, cpc, le copia delle fatture emesse dalla società appaltatrice ed i bonifici compiuti da parte attrice (cfr. doc. 10 ), il computo consuntivo, a firma del Direttore dei Lavori Arch. CP_10
, dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'unità
[...]
immobiliare di cui è causa (cfr. doc. 34) nonché il certificato di stato finale
(cfr. doc. 35), datato 30/09/2016, che quantifica l'ammontare dovuto in complessivi € 170.781,29.
Da quanto premesso, emerge che l'esecuzione dei lavori, peraltro confermata pure nella relazione peritale, sia circostanza pacifica perché non contestata.
Resta, quindi, da valutare l'effettiva entità dei danni patiti.
Ebbene, nel caso di responsabilità aquiliana, la Suprema Corte ha chiarito che, secondo il principio di indifferenza, il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di quest'ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, con la conseguenza che l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 22/05/2018, n. 12564).
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Dall'applicazione dei premessi principi consegue che la valutazione dei danni derivanti dalla demolizione ad opera dell'impresa incaricata dall'acquirente deve essere funzionale a consentire, Controparte_3
semplicemente, il ripristino dello “status quo ante”, e cioè lo stato dell'immobile anteriore all'evento dannoso.
Il computo metrico estimativo di cui alla perizia giurata, a firma dell'Arch.
, richiamata e prodotta da parte attrice (cfr. doc. 9) - che, CP_10
in ogni caso, non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire, fuori del giudizio, un mezzo di prova di tale natura (cfr. Cassazione civile, sez. I,
04/03/2025, n. 5667) - fornisce, invece, il costo di costruzione “ex novo” dell'intervento, senza che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, abbia provato quale fosse il (migliore) pristino stato in relazione al quale avanza, nel presente giudizio, la richiesta risarcitoria.
Dunque, sebbene la sua responsabilità sia stata accertata in via esclusiva, il
Notaio non può essere condannato al risarcimento del danno CP_1
corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni dell'immobile, perché ciò determinerebbe per l'attore un indebito vantaggio economico.
La pronunzia, pertanto, va contenuta nei limiti e nel tipo di danno effettivamente subito dalla società attrice, in proporzione al concorso di colpa per il degrado e l'incuria del medesimo immobile.
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Al riguardo, soccorrono le conclusioni del ctu, il quale ha precisato, con riguardo alla valutazione dei danni, che il computo metrico estimativo allegato al conto finale, a firma del Direttore dei lavori ing. CP_10
, fornisce il costo di costruzione “ex novo” dell'intervento, senza
[...]
tenere conto che il cespite - come correttamente rilevato pure dal CP_1
- risultava prima delle demolizioni in pessime condizioni di manutenzione, tant'è che l'ultima ristrutturazione documentata risaliva al 1999.
Precisava, pertanto, che “tenendo conto dell'età dell'immobile a destinazione B&B, lo scrivente ha valutato il degrado d'uso, ossia la perdita di valore del bene immobiliare a causa del deperimento dei suoi elementi edilizi (strutture, finiture e impianti) dovuta all'uso e al trascorrere del tempo (vetustà). Naturalmente si tratta del deterioramento fisico curabile, che accade quando il costo manutentivo, necessario per riportare l'immobile nello stato originario è inferiore all'incremento che si ottiene nel valore del bene, a seguito dell'intervento. Il deterioramento fisico curabile può, pertanto, essere valutato mediante il costo di ripristino, ossia il costo delle opere necessarie a riportare il cespite allo stato di normale funzionalità.”
Pertanto, sulla base di questi principi, tenendo conto del deprezzamento per vetustà, l'importo corrispondente al danno subito per le demolizioni fatte dai e per il ripristino delle condizioni di agibilità ed CP_3
abitabilità dell'immobile viene stimato nel complessivo importo di €
123.000,00.
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La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno emergente derivante dai costi di ristrutturazione va, pertanto, accolta nei limiti dell'importo pari ad € 123.000,00.
Il danno da svalutazione dell'immobile
La società attrice ha poi domandato il risarcimento del danno, quantificandolo in € 1.563.000,00, asserendo una diminuzione di valore dell'immobile di sua proprietà.
Più specificamente, ha innanzitutto precisato che l'appartamento sito in via
Partenope n. 1 era stato già oggetto di una perizia, giurata innanzi al
Tribunale di Napoli in data 19/06/2012, redatta dall'Arch. Per_2
che stimava il bene, in ragione dell'ubicazione nel quartiere
[...]
Chiaia-San Ferdinando, del buono stato di manutenzione e della sua destinazione a sedi di importanti compagnie assicurative, per un valore di
€ 2.720.531,00; aggiungeva poi che due perizie effettuate nel giugno 2014 -
e, dunque, in seguito alle opere di demolizione avviate dai - a CP_3
firma del Dott. della Borsa Immobiliare di Napoli e Persona_3
dell'Arch. , si attestavano, in sede di valutazione, su un CP_10
valore di mercato pari, rispettivamente, ad € 1.230.000,00 e ad €
1.084.420,84.
La domanda proposta non può essere accolta.
Con pronuncia vertente, ancora una volta, sul tema della responsabilità aquiliana, - nella quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno da deprezzamento avanzata dal proprietario di un immobile condominiale danneggiato da infiltrazioni, rispetto alle quali il CP_11
- 11 -
aveva provveduto a rifondergli le spese necessarie per il restauro, non avendo questi dimostrato che, a restauro avvenuto, l'immobile aveva comunque perduto parte del suo valore - la Suprema Corte ha chiarito che
“il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima” (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/05/2009,
n.10663).
Ebbene, mette conto preliminarmente osservare che parte attrice si è limitata, peraltro in maniera assolutamente generica, a ricondurre le conseguenze dannose che avrebbero determinato un deprezzamento del valore dell'immobile all'evento illecito truffaldino, senza allegare alcun riferimento valoriale, diverso dalle perizie giurate unilateralmente depositate, di carattere oggettivo.
Peraltro, sebbene lo stato di degrado dell'appartamento di parte attrice, per come riprodotto anche dalle fotografie in atti, non abbia favorito una immediata utilizzabilità del medesimo, non erano, comunque, presenti elementi tali da poter ritenere sussistente uno stabile ed irreversibile deprezzamento del bene, vista la possibilità del ripristino dello stato dei luoghi.
Ed infatti, il ctu Ing. nella relazione peritale depositata in Persona_4
data 10 ottobre 2023, ha precisato che la parziale demolizione, intervenuta in seguito ai fatti delittuosi, e la successiva ricostruzione, il cui costo è stato stimato nel predetto importo di € 123.000,00, avrebbe determinato, tenuto
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conto pure dell'attività ricettiva di che ivi viene attualmente svolta, un incremento del valore del bene rispetto allo status quo ante quantificabile in € 2.760.000,00 (cfr. pagg. 36 e 37).
Pertanto, rilevato che l'immobile ha recuperato valore attraverso l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, il pregiudizio subito deve considerarsi già ristorato attraverso la corresponsione alla società attrice del relativo importo a titolo risarcitorio, anche in considerazione della circostanza che la non ha dimostrato la Parte_1
verificazione di alcun danno ulteriore. Il riconoscimento di una diversa posta risarcitoria sarebbe stato, ad esempio, possibile laddove l'istante, a fronte di una concreta possibilità di vendita dell'immobile al momento della scoperta dell'illecito, avesse avuto la possibilità di porre sul mercato l'immobile solo molto tempo dopo, essendosi medio tempore realizzata una consistente flessione del mercato immobiliare.
Danno da impossibilità di vendere il bene
Tali conclusioni, a ben vedere, consentono di rigettare anche la domanda, formulata in via subordinata, avente ad oggetto il pregiudizio da lucro cessante derivante, a dire di parte attrice, dall'impossibilità di vendita dell'immobile a terzi a causa dell'operazione fraudolenta perpetrata a suo danno.
A sostegno della domanda risarcitoria, la società ha allegato all'atto introduttivo un documento, datato 16/01/2013, con il quale il Dott.
proponeva irrevocabilmente l'acquisto del bene per Persona_5
l'importo totale di € 2.370.000,00, oltre imposte;
tale circostanza è stata
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confermata dallo stesso proponente, escusso all'udienza del 17/11/2022, il quale, interrogato in merito, precisava che “nel mese di gennaio 2013 io feci un'offerta di acquisto dell'immobile sito in Napoli V. Partenope 1 per
€ 2.370.000,00. Conoscevo bene il socio ed anche Parte_1
l'immobile che sapevo che aveva messo in vendita. La proposta fu fatta direttamente al sig. e non tramite agenzia. Nell'attesa degli esiti della Pt_1
proposta, nel febbraio 2013, venni poi contattato dal sig. che mi Pt_1
disse di avere causalmente scoperto che l'immobile era stato venduto a terzi che lo stavano anche ristrutturando. ADR: finita la vicenda giudiziaria nella mia vita sono cambiate tante cose e non ero dunque più interessato all'acquisto” (pag. 3 verbale di udienza).
Tanto premesso, va precisato che, avendo la sentenza parziale n.
16450/2014, dichiarativa della nullità originaria dell'atto pubblico di compravendita e della procura speciale autenticata, determinato il riottenimento della disponibilità, materiale e giuridica, dell'appartamento in favore della devono trovare Parte_1
applicazione, anche con riguardo a tale voce di danno, i principi già in premessa delineati che connotano la disciplina della responsabilità aquiliana, a mente dei quali il risarcimento di un pregiudizio patito non può trasformarsi in un'occasione di ingiusta locupletazione per il danneggiato.
Si rende, pertanto, necessario verificare se la mancata vendita dell'immobile, dovuta all'evento fraudolento perpetrato in danno della società attrice, abbia effettivamente arrecato un pregiudizio al proprietario nei termini di lucro cessante e, in caso di risposta positiva, di quale entità.
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Dunque, pur rilevando che abbia ricevuto, nel mese di febbraio del 2013, una proposta di acquisto per l'importo di € 2.370.000,00, l'istante avrebbe dovuto dimostrare, al fine di ottenere un eventuale risarcimento, il prodursi di un differenziale tra tale importo e quello eventualmente minore ottenuto - o, comunque, ottenibile - in caso di vendita.
Ebbene, non solo tale dimostrazione, in assenza di allegazione di una successiva vendita dell'immobile, non è stata data, ma tenendo conto pure del valore di mercato stimato in perizia in € 2.760.000,00 dopo i lavori di ristrutturazione svolti e con l'attività recettiva in atto, quest'ultima indica un valore persino superiore a quello offerto dal proponente . Per_5
In base ai suindicati principi, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova che il decorso del tempo abbia determinato un differenziale risarcibile.
Danno da mancata redditività dell'immobile
Ad eguali conclusioni deve giungersi anche con riguardo al danno da mancata redditività, per essere stato l'immobile, per un periodo pari a quarantaré mesi (e precisamente dal febbraio 2013 al settembre 2016) totalmente inutilizzabile.
Segnatamente, in qualità di proprietaria del medesimo, la Pt_1 [...]
a sostegno di tale asserzione, avrebbe dovuto dimostrare Parte_1
di aver subito un danno patrimoniale concreto ed attuale, e cioè che la mancata disponibilità dell'immobile ne avrebbe impedito l'utilizzo per un determinato fine non reso possibile.
Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto, risalendo già all'atto di citazione l'affermazione secondo cui “la già in Parte_1
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regime di contabilità semplificata, nel periodo 2013-2015 non ha svolto alcuna attività, tanto che negli esercizi relativi agli anni 2013-2014-2015, la società non ha registrato ricavi e l'unico suo asset è risultato essere proprio l'appartamento di via Partenope” (cfr. pag. 17). Tale affermazione trova, peraltro, riscontro nella circostanza che le ultime fatture attestanti lo svolgimento di attività di matrice alberghiera - specificamente sotto la denominazione di ” - risalgono all'ottobre 2011, e dunque Parte_4
ad un periodo ben precedente al danneggiamento dell'immobile ad opera della ditta di ristrutturazione dell'acquirente CP_3
Pertanto, non essendovi alcuna allegazione idonea a ricontrare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del convenuto e CP_1
l'infruttosità dell'immobile, essendo questa, piuttosto, riconducibile alla pregressa condizione di difficoltà economica in cui versava la società esponente, alcun danno da mancata redditività dell'immobile risulta provato. Pertanto, anche con riguardo a tale ulteriore profilo, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
La con domanda avente ad oggetto Parte_1
l'ulteriore voce di danno, quantificata in € 335.000,00, ha infine sostenuto di aver rinunciato, nell'ambito di un accordo transattivo stipulato con gli eredi dell'Arch. ad ottenere - a suo dire - la liquidità Persona_6
necessaria per poter sostenere i costi di ristrutturazione dell'immobile di cui è causa.
Anche in questo caso, parte attrice si è limitata, ancora una volta, a lamentare un generico “danno differenziale”, senza invece, come correttamente eccepito da parte convenuta, allegare specificamente, né
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tanto meno provare, il nesso di causalità tra la denunciata condotta illecita del de Vivo ed il danno subito. Non ha, infatti, specificamente allegato e provato in quali termini la mancata verificazione dell'evento dannoso - e, dunque, una diversa condotta del Notaio - le avrebbe, con una certa probabilità, consentito di accedere, in sede di transazione, ad importo maggiore rispetto a quello pari ad € 265.000,00, effettivamente incassato.
Pertanto, non avendo soddisfatto l'onere probatorio, che su di essa incombeva, avente ad oggetto la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, tra i quali anche il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, la domanda risarcitoria così formulata non può essere accolta.
In definitiva, alla stregua delle precedenti considerazioni, la domanda attorea deve essere accolta solo parzialmente, e cioè nei limiti del danno emergente derivante dai costi di ristrutturazione pari ad € 123.000,00, somma sulla quale decoreranno gli interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza di e della Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo Controparte_2
che segue.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio con decreto del
24/06/2024, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del professionista.
PQM
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Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 123.00,00 oltre interessi al tasso legale, dalla data di
[...]
notifica della citazione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno emergente;
b) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti della
[...]
che liquida nel residuo in € 1.800,00 per spese ed Parte_1
€ 14. 103,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
c) pone le spese di c.t.u. come in parte motiva.
Napoli, 08/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 33978/2019
TRA
Parte_1
(c.f. ), con sede in Napoli, alla Via Fiorelli, 14, in persona del P.IVA_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Ricci, Raffaele
[...]
Tortoriello e Francesca Guardascione
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso, anche in via tra loro Controparte_1
disgiunta, dagli avv. ti Leonardo Giani e Francesco Nicora, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Tommaso
Grossi, 2, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
- che, con atto di citazione notificato in data 11/03/2013,
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il sedicente
[...]
, per aver alienato, nelle vesti di rappresentante della predetta Parte_2
società e, in particolare di falsus procurator, l'unità immobiliare di proprietà di quest'ultima sita in Napoli, alla via Lungomare Partenope, 1, per l'importo di € 950.000,00 (cfr. contratto di compravendita per Notar
del 28/01/2013). Persona_1
- che si costituivano in giudizio Controparte_3 Controparte_4
ed quali acquirenti dell'immobile di cui è causa, Controparte_5
avanzando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, consistenti nella perdita del prezzo pagato, nelle spese già erogate per la manutenzione e per gli interventi migliorativi avviati, e per ogni altra conseguenza derivante dalla mancata acquisizione del bene, necessario per esigenze di vita e lavorative, quantificandolo in un importo
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non inferiore ad € 1.000.000,00; che si costituiva, altresì, il Notaio
[...]
, chiedendo, in via preliminare, di chiamare in giudizio la CP_1 [...]
” e, nel merito, di dichiarare la nullità della citazione, con CP_6
rigetto di ogni pretesa avversa;
che, costituitasi in giudizio, la società assicuratrice chiamata in garanzia chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata alla vocazione di “Fineco Bank S.p.A.”, asserendone il concorso nella causazione dell'evento dannoso subito dai avendo CP_3
la provveduto all'apertura del conto bancario a nome del sedicente CP_7
; che l'istituto di credito, costituitosi in giudizio, chiedeva Parte_2
venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, rigettata qualsiasi pretesa nei suoi confronti;
che, infine, il presunto Pt_2
restava contumace;
[...]
- che, con sentenza n. 16450/2014, il Tribunale di Napoli dichiarava la nullità dell'atto pubblico per Notar del 28/01/2013, Rep. n. 207, Per_1
Racc. n. 113, rogato a AN (Sa) in data 29/01/2013 al n. 853 e trascritto al Conservatoria RR.II. Na 1 il 30/01/2013 ai nn. 3594/2869, nonché della procura speciale autenticata dal Notaio in data Controparte_1
31/12/2012, allegata al predetto contratto di compravendita;
- che, con sentenza definitiva n. 1842/2018, il Tribunale di Napoli, sul presupposto della responsabilità professionale esclusiva del Notaio convenuto, rigettava la domanda avanzata nei confronti dei CP_3
altresì dichiarando improcedibili le istanze risarcitorie avanzate sia dagli acquirenti nei confronti del , da quest'ultimo nei confronti della CP_1
e da questa verso la Fineco Bank S.p.A., perché già oggetto di un diverso giudizio. Con sentenza n. 3207/2017 era stata, infatti, accertata la
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responsabilità professionale per gli eventi condotti del Notaio e, CP_1
in solido, della che aveva Controparte_2
pubblicizzato la vendita dell'appartamento, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni nei confronti dei convenuti era stata, CP_3
altresì, dichiarata l'operatività della polizza di responsabilità professionale del e, quindi, della garanzia della anche CP_1 Controparte_8
ai fini risarcitori.
- che, l'aver riacquisito, materialmente e giuridicamente, la disponibilità dell'appartamento non aveva arginato la serie di innumerevoli danni e disagi patiti dalla società attrice, sub specie, innanzitutto, di danno emergente ravvisabile nei notevoli costi, complessivamente pari ad €
170.781,92, sostenuti per la ricostruzione dell'appartamento ed il ripristino in termini di agibilità;
- che la privazione del possesso materiale e giuridico del bene aveva determinato un grave danno patrimoniale prodottosi per effetto della significativa svalutazione subita dalla proprietà, stimata, anche tenuto conto delle perizie giurate precedentemente redatte, in € 1.563.000,00;
- che la protrazione, per un periodo di quarantatre mesi, dei necessari lavori di ripristino dell'agibilità dell'immobile aveva determinato un danno da mancato guadagno, con particolare riguardo alla impossibilità a vendere, quantificabile in € 129.000,00.
Sulla base di tali premesse, l'attrice, in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare, per quanto necessario, la responsabilità del notaio e, CP_1
in persona del legale rappresentate pro tempore, della
[...]
[...]
[...]
[...]
in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, e Controparte_9
dunque la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti per tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti e subendi, complessivamente quantificabili nella somma di € 2.070.000,00, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva il Notaio , il quale chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate dalla Parte_1 Parte_1
chiedeva, in ogni caso, di limitare l'importo eventualmente
[...]
accertato come dovuto a seconda della gravità della colpa e nei limiti della quota di responsabilità, con vittoria di spese, esborsi e compensi.
Non si costituiva di cui ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia.
Prodotta la documentazione, escussi i testi e disposta ctu la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza del 15/05/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, occorre valutare la fondatezza nel merito delle domande proposte richiamando le ordinanze emesse in corso di causa anche in merito alla ( rigettata) richiesta di chiamata del terzo in via surrogatoria.
Mette conto precisare in premessa che la responsabilità del Notaio CP_1
è stata accertata con sentenza n. 3207/2017, emessa dal Tribunale
[...]
di Napoli in data 17/03/2017, a definizione del procedimento recante n. rg. 408/2014, per effetto della quale, dichiarata l'operatività della polizza stipulata a garanzia dei danni da responsabilità professionale del , CP_1
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la compagnia di Assicurazione ” veniva condannata Controparte_6
a tenere indenne il Notaio, per le causali indicate nella motivazione a sostegno della pronuncia, dal pagamento di tutte le somme da lui dovute a titolo di risarcimento danni arrecati nei confronti della società attrice.
La responsabilità del veniva, altresì, accertata con sentenza n. CP_1
1842/2018, emessa dal Tribunale di Napoli in data 21/02/2018, a definizione del procedimento recante n. rg. 8332/2013, all'esito della quale venivano compensate le spese processuali tra e “Fineco Controparte_1
Bank S.p.a”, chiamata in causa quale presunta corresponsabile nella causazione dell'evento dannoso.
Ebbene, il convenuto ha, in questa sede, sostenuto che le CP_1
sentenze pronunciate nei suoi confronti, con le quali è stata accertata la propria responsabilità e quella della CP_2 Controparte_2
parte contumace nel presente giudizio, non avrebbero valore di giudicato, pendendo sul punto ancora il relativo giudizio di impugnazione.
In merito, osserva il Tribunale che, quanto alla sentenza n. 3207/2017, trattasi, quella in commento, di una eccezione del tutto generica, e ciò non soltanto per non aver il Notaio dedotto, oltreché provato, di aver proposto avverso la medesima ricorso per Cassazione, ma anche in quanto l'unico gravame avanzato, a cura della Compagnia di Assicurazione
[...]
”, verte su un profilo, precisamente l'accertamento della CP_6
corresponsabilità dell'Istituto di credito “Fineco Bank S.p.A.” nella verificazione dell'evento dannoso, del tutto autonomo rispetto a quello della posizione giuridica del professionista.
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Ad eguali conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla sentenza n.
1842/2018, avverso la quale è stato proposto gravame soltanto dalla
“Fineco Bank S.p.A.” e, peraltro, esclusivamente in relazione al capo concernente la regolamentazione delle spese processuali.
Da ciò consegue che, essendo tali impugnazioni non idonee ad attingere, quand'anche accolte, l'accertata responsabilità professionale del e CP_1
della deve rilevarsi il consolidamento Controparte_2
di un giudicato esterno per intervenuta esplicita acquiescenza ai sensi dell'art.329 c.p.c., derivante dalla mancata proposizione, ad opera del professionista odierno convenuto, di un formale atto di gravame avverso le menzionate sentenze di primo grado.
Va dunque ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato trattandosi di relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo all'attuale attore, terzo estraneo al giudizio essendo il fatto costitutivo della pretesa azionata coperto da un giudicato.
Il danno emergente derivante dai costi di ristrutturazione dell'appartamento
Quanto al danno (emergente) derivante dai costi di ricostruzione e di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Partenope, la società attrice esponeva di averli commissionati, in virtù di contratto stipulato in data
27/11/2015, alla “Teca S.r.l.” e che l'opera aveva avuto inizio nel mese di dicembre 2015 per terminare, nove mesi dopo, in data 30/09/2016. A sostegno di tali argomentazioni, risultano allegati alla memoria di parte
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attrice ex art. 183, 6 comma, cpc, le copia delle fatture emesse dalla società appaltatrice ed i bonifici compiuti da parte attrice (cfr. doc. 10 ), il computo consuntivo, a firma del Direttore dei Lavori Arch. CP_10
, dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'unità
[...]
immobiliare di cui è causa (cfr. doc. 34) nonché il certificato di stato finale
(cfr. doc. 35), datato 30/09/2016, che quantifica l'ammontare dovuto in complessivi € 170.781,29.
Da quanto premesso, emerge che l'esecuzione dei lavori, peraltro confermata pure nella relazione peritale, sia circostanza pacifica perché non contestata.
Resta, quindi, da valutare l'effettiva entità dei danni patiti.
Ebbene, nel caso di responsabilità aquiliana, la Suprema Corte ha chiarito che, secondo il principio di indifferenza, il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di quest'ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, con la conseguenza che l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto
(cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 22/05/2018, n. 12564).
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Dall'applicazione dei premessi principi consegue che la valutazione dei danni derivanti dalla demolizione ad opera dell'impresa incaricata dall'acquirente deve essere funzionale a consentire, Controparte_3
semplicemente, il ripristino dello “status quo ante”, e cioè lo stato dell'immobile anteriore all'evento dannoso.
Il computo metrico estimativo di cui alla perizia giurata, a firma dell'Arch.
, richiamata e prodotta da parte attrice (cfr. doc. 9) - che, CP_10
in ogni caso, non possiede intrinseca efficacia probatoria diretta in relazione ai fatti che il consulente dichiara di aver accertato, in quanto l'ordinamento giuridico non prevede la possibilità di precostituire, fuori del giudizio, un mezzo di prova di tale natura (cfr. Cassazione civile, sez. I,
04/03/2025, n. 5667) - fornisce, invece, il costo di costruzione “ex novo” dell'intervento, senza che l'attore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, abbia provato quale fosse il (migliore) pristino stato in relazione al quale avanza, nel presente giudizio, la richiesta risarcitoria.
Dunque, sebbene la sua responsabilità sia stata accertata in via esclusiva, il
Notaio non può essere condannato al risarcimento del danno CP_1
corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni dell'immobile, perché ciò determinerebbe per l'attore un indebito vantaggio economico.
La pronunzia, pertanto, va contenuta nei limiti e nel tipo di danno effettivamente subito dalla società attrice, in proporzione al concorso di colpa per il degrado e l'incuria del medesimo immobile.
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Al riguardo, soccorrono le conclusioni del ctu, il quale ha precisato, con riguardo alla valutazione dei danni, che il computo metrico estimativo allegato al conto finale, a firma del Direttore dei lavori ing. CP_10
, fornisce il costo di costruzione “ex novo” dell'intervento, senza
[...]
tenere conto che il cespite - come correttamente rilevato pure dal CP_1
- risultava prima delle demolizioni in pessime condizioni di manutenzione, tant'è che l'ultima ristrutturazione documentata risaliva al 1999.
Precisava, pertanto, che “tenendo conto dell'età dell'immobile a destinazione B&B, lo scrivente ha valutato il degrado d'uso, ossia la perdita di valore del bene immobiliare a causa del deperimento dei suoi elementi edilizi (strutture, finiture e impianti) dovuta all'uso e al trascorrere del tempo (vetustà). Naturalmente si tratta del deterioramento fisico curabile, che accade quando il costo manutentivo, necessario per riportare l'immobile nello stato originario è inferiore all'incremento che si ottiene nel valore del bene, a seguito dell'intervento. Il deterioramento fisico curabile può, pertanto, essere valutato mediante il costo di ripristino, ossia il costo delle opere necessarie a riportare il cespite allo stato di normale funzionalità.”
Pertanto, sulla base di questi principi, tenendo conto del deprezzamento per vetustà, l'importo corrispondente al danno subito per le demolizioni fatte dai e per il ripristino delle condizioni di agibilità ed CP_3
abitabilità dell'immobile viene stimato nel complessivo importo di €
123.000,00.
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La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno emergente derivante dai costi di ristrutturazione va, pertanto, accolta nei limiti dell'importo pari ad € 123.000,00.
Il danno da svalutazione dell'immobile
La società attrice ha poi domandato il risarcimento del danno, quantificandolo in € 1.563.000,00, asserendo una diminuzione di valore dell'immobile di sua proprietà.
Più specificamente, ha innanzitutto precisato che l'appartamento sito in via
Partenope n. 1 era stato già oggetto di una perizia, giurata innanzi al
Tribunale di Napoli in data 19/06/2012, redatta dall'Arch. Per_2
che stimava il bene, in ragione dell'ubicazione nel quartiere
[...]
Chiaia-San Ferdinando, del buono stato di manutenzione e della sua destinazione a sedi di importanti compagnie assicurative, per un valore di
€ 2.720.531,00; aggiungeva poi che due perizie effettuate nel giugno 2014 -
e, dunque, in seguito alle opere di demolizione avviate dai - a CP_3
firma del Dott. della Borsa Immobiliare di Napoli e Persona_3
dell'Arch. , si attestavano, in sede di valutazione, su un CP_10
valore di mercato pari, rispettivamente, ad € 1.230.000,00 e ad €
1.084.420,84.
La domanda proposta non può essere accolta.
Con pronuncia vertente, ancora una volta, sul tema della responsabilità aquiliana, - nella quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno da deprezzamento avanzata dal proprietario di un immobile condominiale danneggiato da infiltrazioni, rispetto alle quali il CP_11
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aveva provveduto a rifondergli le spese necessarie per il restauro, non avendo questi dimostrato che, a restauro avvenuto, l'immobile aveva comunque perduto parte del suo valore - la Suprema Corte ha chiarito che
“il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima” (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/05/2009,
n.10663).
Ebbene, mette conto preliminarmente osservare che parte attrice si è limitata, peraltro in maniera assolutamente generica, a ricondurre le conseguenze dannose che avrebbero determinato un deprezzamento del valore dell'immobile all'evento illecito truffaldino, senza allegare alcun riferimento valoriale, diverso dalle perizie giurate unilateralmente depositate, di carattere oggettivo.
Peraltro, sebbene lo stato di degrado dell'appartamento di parte attrice, per come riprodotto anche dalle fotografie in atti, non abbia favorito una immediata utilizzabilità del medesimo, non erano, comunque, presenti elementi tali da poter ritenere sussistente uno stabile ed irreversibile deprezzamento del bene, vista la possibilità del ripristino dello stato dei luoghi.
Ed infatti, il ctu Ing. nella relazione peritale depositata in Persona_4
data 10 ottobre 2023, ha precisato che la parziale demolizione, intervenuta in seguito ai fatti delittuosi, e la successiva ricostruzione, il cui costo è stato stimato nel predetto importo di € 123.000,00, avrebbe determinato, tenuto
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conto pure dell'attività ricettiva di che ivi viene attualmente svolta, un incremento del valore del bene rispetto allo status quo ante quantificabile in € 2.760.000,00 (cfr. pagg. 36 e 37).
Pertanto, rilevato che l'immobile ha recuperato valore attraverso l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, il pregiudizio subito deve considerarsi già ristorato attraverso la corresponsione alla società attrice del relativo importo a titolo risarcitorio, anche in considerazione della circostanza che la non ha dimostrato la Parte_1
verificazione di alcun danno ulteriore. Il riconoscimento di una diversa posta risarcitoria sarebbe stato, ad esempio, possibile laddove l'istante, a fronte di una concreta possibilità di vendita dell'immobile al momento della scoperta dell'illecito, avesse avuto la possibilità di porre sul mercato l'immobile solo molto tempo dopo, essendosi medio tempore realizzata una consistente flessione del mercato immobiliare.
Danno da impossibilità di vendere il bene
Tali conclusioni, a ben vedere, consentono di rigettare anche la domanda, formulata in via subordinata, avente ad oggetto il pregiudizio da lucro cessante derivante, a dire di parte attrice, dall'impossibilità di vendita dell'immobile a terzi a causa dell'operazione fraudolenta perpetrata a suo danno.
A sostegno della domanda risarcitoria, la società ha allegato all'atto introduttivo un documento, datato 16/01/2013, con il quale il Dott.
proponeva irrevocabilmente l'acquisto del bene per Persona_5
l'importo totale di € 2.370.000,00, oltre imposte;
tale circostanza è stata
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confermata dallo stesso proponente, escusso all'udienza del 17/11/2022, il quale, interrogato in merito, precisava che “nel mese di gennaio 2013 io feci un'offerta di acquisto dell'immobile sito in Napoli V. Partenope 1 per
€ 2.370.000,00. Conoscevo bene il socio ed anche Parte_1
l'immobile che sapevo che aveva messo in vendita. La proposta fu fatta direttamente al sig. e non tramite agenzia. Nell'attesa degli esiti della Pt_1
proposta, nel febbraio 2013, venni poi contattato dal sig. che mi Pt_1
disse di avere causalmente scoperto che l'immobile era stato venduto a terzi che lo stavano anche ristrutturando. ADR: finita la vicenda giudiziaria nella mia vita sono cambiate tante cose e non ero dunque più interessato all'acquisto” (pag. 3 verbale di udienza).
Tanto premesso, va precisato che, avendo la sentenza parziale n.
16450/2014, dichiarativa della nullità originaria dell'atto pubblico di compravendita e della procura speciale autenticata, determinato il riottenimento della disponibilità, materiale e giuridica, dell'appartamento in favore della devono trovare Parte_1
applicazione, anche con riguardo a tale voce di danno, i principi già in premessa delineati che connotano la disciplina della responsabilità aquiliana, a mente dei quali il risarcimento di un pregiudizio patito non può trasformarsi in un'occasione di ingiusta locupletazione per il danneggiato.
Si rende, pertanto, necessario verificare se la mancata vendita dell'immobile, dovuta all'evento fraudolento perpetrato in danno della società attrice, abbia effettivamente arrecato un pregiudizio al proprietario nei termini di lucro cessante e, in caso di risposta positiva, di quale entità.
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Dunque, pur rilevando che abbia ricevuto, nel mese di febbraio del 2013, una proposta di acquisto per l'importo di € 2.370.000,00, l'istante avrebbe dovuto dimostrare, al fine di ottenere un eventuale risarcimento, il prodursi di un differenziale tra tale importo e quello eventualmente minore ottenuto - o, comunque, ottenibile - in caso di vendita.
Ebbene, non solo tale dimostrazione, in assenza di allegazione di una successiva vendita dell'immobile, non è stata data, ma tenendo conto pure del valore di mercato stimato in perizia in € 2.760.000,00 dopo i lavori di ristrutturazione svolti e con l'attività recettiva in atto, quest'ultima indica un valore persino superiore a quello offerto dal proponente . Per_5
In base ai suindicati principi, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova che il decorso del tempo abbia determinato un differenziale risarcibile.
Danno da mancata redditività dell'immobile
Ad eguali conclusioni deve giungersi anche con riguardo al danno da mancata redditività, per essere stato l'immobile, per un periodo pari a quarantaré mesi (e precisamente dal febbraio 2013 al settembre 2016) totalmente inutilizzabile.
Segnatamente, in qualità di proprietaria del medesimo, la Pt_1 [...]
a sostegno di tale asserzione, avrebbe dovuto dimostrare Parte_1
di aver subito un danno patrimoniale concreto ed attuale, e cioè che la mancata disponibilità dell'immobile ne avrebbe impedito l'utilizzo per un determinato fine non reso possibile.
Ciò, nel caso di specie, non è avvenuto, risalendo già all'atto di citazione l'affermazione secondo cui “la già in Parte_1
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regime di contabilità semplificata, nel periodo 2013-2015 non ha svolto alcuna attività, tanto che negli esercizi relativi agli anni 2013-2014-2015, la società non ha registrato ricavi e l'unico suo asset è risultato essere proprio l'appartamento di via Partenope” (cfr. pag. 17). Tale affermazione trova, peraltro, riscontro nella circostanza che le ultime fatture attestanti lo svolgimento di attività di matrice alberghiera - specificamente sotto la denominazione di ” - risalgono all'ottobre 2011, e dunque Parte_4
ad un periodo ben precedente al danneggiamento dell'immobile ad opera della ditta di ristrutturazione dell'acquirente CP_3
Pertanto, non essendovi alcuna allegazione idonea a ricontrare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del convenuto e CP_1
l'infruttosità dell'immobile, essendo questa, piuttosto, riconducibile alla pregressa condizione di difficoltà economica in cui versava la società esponente, alcun danno da mancata redditività dell'immobile risulta provato. Pertanto, anche con riguardo a tale ulteriore profilo, la domanda risarcitoria non merita accoglimento.
La con domanda avente ad oggetto Parte_1
l'ulteriore voce di danno, quantificata in € 335.000,00, ha infine sostenuto di aver rinunciato, nell'ambito di un accordo transattivo stipulato con gli eredi dell'Arch. ad ottenere - a suo dire - la liquidità Persona_6
necessaria per poter sostenere i costi di ristrutturazione dell'immobile di cui è causa.
Anche in questo caso, parte attrice si è limitata, ancora una volta, a lamentare un generico “danno differenziale”, senza invece, come correttamente eccepito da parte convenuta, allegare specificamente, né
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tanto meno provare, il nesso di causalità tra la denunciata condotta illecita del de Vivo ed il danno subito. Non ha, infatti, specificamente allegato e provato in quali termini la mancata verificazione dell'evento dannoso - e, dunque, una diversa condotta del Notaio - le avrebbe, con una certa probabilità, consentito di accedere, in sede di transazione, ad importo maggiore rispetto a quello pari ad € 265.000,00, effettivamente incassato.
Pertanto, non avendo soddisfatto l'onere probatorio, che su di essa incombeva, avente ad oggetto la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, tra i quali anche il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, la domanda risarcitoria così formulata non può essere accolta.
In definitiva, alla stregua delle precedenti considerazioni, la domanda attorea deve essere accolta solo parzialmente, e cioè nei limiti del danno emergente derivante dai costi di ristrutturazione pari ad € 123.000,00, somma sulla quale decoreranno gli interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza di e della Controparte_1
e si liquidano come da dispositivo Controparte_2
che segue.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio con decreto del
24/06/2024, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del professionista.
PQM
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Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di € 123.00,00 oltre interessi al tasso legale, dalla data di
[...]
notifica della citazione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno emergente;
b) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti della
[...]
che liquida nel residuo in € 1.800,00 per spese ed Parte_1
€ 14. 103,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
c) pone le spese di c.t.u. come in parte motiva.
Napoli, 08/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio
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