Versione
1 gennaio 2011
1 gennaio 2011
Art. 1.
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2023 e depositato il 1° marzo 2023 (reg. ric. n. 8 del 2023), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato l'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento …
Leggi di più…