TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA DA REMOTO
contenente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 10002/2022
Nella causa promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
Attrice in opposizione
_Avv. S. Valenti
contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuta opposta
Avv. L. Boretti
Addì 29 gennaio 2025, alle ore 10.16, anzichè 10.15, collegato in video udienza con il
G.O.P., avv. Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in Genova, ex art 23, comma 7 D.L. 137/2020 è comparso in video per l'udienza, ex art 127 bis cpc, per parte convenuta opposta l'Avv L. Boretti, identificato con CF C.F._1
Alle ore 10.19 nessuno compare per parte attrice in opposizione.
1 Il menzionato difensore, preliminarmente, dichiara di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. Il procuratore, così come sopra identificati, conferma.
Dà, altresì', atto di essere solo nella rispettiva stanza di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con la propria assistita. Dichiara, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Il procuratore di parte convenuta opposta precisa come di seguito e discute la causa ex art 281 sexies, cpc.
L'avv. Boretti insiste come in comparsa di costituzione discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa: l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, Voglia:
- in via pregiudiziale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- in via principale, nel merito, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 2670/2022 nella sua integralità;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato e/o reso privo di efficacia, condannare comunque l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € Controparte_1
12.633,87, o la minor somma eventualmente meglio vista e/o emergenda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali della presente procedura.
Il procuratore in oggi collegato chiede, inoltre, di essere dispensato dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il procuratore, così come sopra identificato, dichiara, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attesta che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Alle ore 10.24 nessuno compare per l'attrice in opposizione.
IL GIUDICE,
Alle ore 10.24 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 17.46, dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della
2 decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 10002/2022
promosso da
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
P.IV , rappresentata e difesa dall'avv.to Simone VALENTI del Foro di P.IV_1
Macerata e con elezione di domicilio presso il di lui studio in Recanati (MC), Via
Dalmazia n.21.
3 Attrice– Opponente
contro
– in persona del legale rappresentante pro- tempore- P.IV Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Boretti, con elezione di domicilio P.IV_2 presso il di lui studio in Genova, Via Sestri 48/1,
.
Convenuta – Opposta
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n° 2670/2022 (RG 8237 del 2022), emesso dal
Tribunale di Genova, il 30.10.2022, depositato il 03.10.2022, notificato il 04.10.2022
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova il D.I. N° Controparte_1
2670/2022 RG 8237/2022, emesso in data 30 ottobre 2022, per il pagamento di complessivi €. 12.633,87, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo, ed oltre le spese legali liquidate in € 540,00 per compensi, spese generali, Iva, Cpa ed esborsi pari ad € 145,50, quale corrispettivo per le operazioni di sdoganamento a favore dell'odierna opponente, nei mesi di aprile e giugno 2022 di due carichi di banane, provenienti dall'Ecuador al Porto di IV.
Ha proposto opposizione l adducendo l'esistenza di Parte_1 vizi al carico di banane, in quanto lo stesso risultava, al momento dello sbarco totalmente inutilizzabile in conseguenza dell'eccessiva maturazione delle stesse.
4 Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccependo l'insussistenza nel merito delle difese attoree, chiedendo in via principale, nel merito, di respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
2670/2022 nella sua integralità. In via subordinata, condannare comunque l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € Controparte_1
12.633,87, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fattura al saldo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese dalla convenuta opposta a favore dell'opponente.
All'udienza del 16 maggio 2023 lo scrivente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione e, su istanza assegnava alle parti i termini ex art 183, VI comma, cpc
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 settembre 2023, la difesa di parte convenuta chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del
29 gennaio 2025 parte convenuta opposta discuteva la causa e precisava come da verbale d'udienza. Nessuno compariva per l'attrice in opposizione.
2) PREMESSE IN DIRITTO
a) Preliminarmente si dà atto che, non comparendo nessuno per l'attrice in opposizione all'odierna udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, valgono le conclusioni già prese nell'atto di citazione in opposizione, non risultando depositate ulteriori memorie.
b) L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le considerazioni che seguono.
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto dell'intervenuta esecuzione in Controparte_1 favore della società di diverse operazioni di Parte_1 sdoganamento da eseguirsi presso il porto di IV (si veda il contratto di servizi prodotto), ha instato per la condanna della predetta società al pagamento della somma di € 12.633,87, così come indicata nelle fatture 1189/2022, 1657/2022 e 1658/2022, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale di Genova, ha proposto opposizione la società Parte_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice in opposizione ha dedotto:
5 1)- che, nell'aprile e giugno 2022, aveva incaricato la di curare Parte_1 CP_1 per proprio conto l'importazione di due carichi di banane (1080 colli), per un totale di
21.600 kg lordi di prodotto, del valore di 7.020,00 USD, pari ad € 6.359,84 dall' CP_2 fino Italia;
2)- che il primo carico giungeva al Porto di IV in data 22.04.2022 e dopo le necessarie verifiche, lo stesso risultava totalmente inutilizzabile;
3) - che, dunque, era rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte non CP_1 avendo l'odierna opposta eseguito correttamente e nei termini contrattualmente previsti l'obbligazione dalla stessa assunta;
4) che, dunque, nulla era dovuto per la fattura n. 1189/2022, del 18.05.2022 e pari all'importo di € 7.872,57, in quanto la merce era giunta a IV con ritardo ed in stato di eccessiva maturazione, tanto da risultare del tutto ammalorata;
5)- che tale ritardo è da imputarsi a che dunque avrebbe generato un Controparte_1 danno pari al valore della merce, maggiorato ai costi di distruzione e smaltimento, per complessivi € 15.550,70;
6) - che nulla era dovuto anche per le fatture n. 1657/2022 e 1658/2022 perché tale seconda importazione era stata resa necessaria dal sinistro verificatosi al primo carico dell'aprile 2022 e perché comunque l'importo di dette due fatture andava compensato con il maggior danno causato dalla convenuta opposta con la prima fornitura.
Costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo: CP_1
1)- che l' aveva affidato a esclusivamente Parte_1 CP_1 le operazioni di sdoganamento di merce (banane) che sarebbe giunta nel mese di aprile
2022 e poi in quello di giugno 2022 al Porto di IV proveniente dall'Ecuador;
2)che a fronte di ciò venivano emesse:
6 • la fattura n. 1189 del 18.05.2022 dell'importo di € 7.872,57, relativa a tutte le operazioni ed ai servizi doganali resi per l'importazione dell'aprile 2022 a mezzo della nave Fox Express, giunta a destinazione il 22.04.2022;
• la fattura n. 1657 del 23.06.2022 dell'importo di € 2.258,22, relativa ai diritti doganali anticipati e relativi all'importazione del giugno 2022 a mezzo della nave Olivia I, giunta a destinazione il 16.06.2022;
• la fattura n. 1658 del 23.06.2022 dell'importo di € 2.503,08, relativa a tutte le operazioni ed ai servizi doganali resi per la seconda importazione, per un totale di €
12.683,87; fatture regolarmente registrate ai fini fiscali.
3) che la prima importazione di aprile 2022 aveva ad oggetto un contenitore (n. TCLU
1202215) carico di banane, varietà Cavendish, per un totale di 21600 Kg., imbarcato sulla nave Dimitris C della compagnia Hapag Lloyd a Guayaquil dall'esportatore
(Produccion Agricola Costa Sur – Proagricosur S.A.) il giorno 20.03.2022, come da polizza di carico (doc 4 in atti);
4) la merce avrebbe dovuto giungere a destinazione (IV) il giorno 11.04.2022, ma così non avveniva;
5) in data 12.04.2022, prontamente, l'esportatore, per il tramite della propria agenzia di spedizioni, metteva in mora la compagnia di navigazione, segnalando il ritardo e responsabilizzando il vettore marittimo di eventuali danni che la frutta avrebbe potuto subire (doc 5 in atti);
6) che il giorno 14.04.2022 trasmetteva alla compagnia di navigazione Controparte_1 comunicazione di riserva ufficiale emessa dall'Azienda agricola per Pt_1 Parte_1 eventuali danni o imperfezioni alla merce ( doc 6 in atti);
7) che in data 22.04.2022 il contenitore, trasbordato a Cartagena dalla nave Dimitris C alla nave Fox Express, sempre della compagnia Hapag Llloyd, giungeva finalmente nel porto di IV ed il giorno dopo veniva sbarcato;
8) in data 26.04.2022 la ffettuava i controlli di rito sulla merce ed emetteva CP_3
“notifica di non conformità”, riscontrando sin da subito un elevato livello di maturazione della frutta, che necessitava di ulteriori verifiche presso il IV Reefer Terminal (si
7 veda produzione doc 7 in atti, con allegata l'immediata comunicazione dell'accaduto all'odierna parte opponente);
9) che nella medesima giornata del 26.04.2022 inviava per conto della Controparte_1 alla Hapag Lloyd formale richiesta risarcitoria, Parte_1 invitando il vettore marittimo a nominare proprio perito (doc 8) da affiancare a quello che sarebbe stato nominato dalla Itas Mutua, società che aveva assicurato la merce per conto dell'opponente, come da polizza in atti;
10) Che, pertanto, avendo esattamente eseguito l'obbligazione assunta con CP_1 olivella Impex, ogni somma richiesta con la fattura n. 1189 del 23.04.2022 è, dunque, dovuta.
B) che i costi di cui alle fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 derivavano da “ulteriori prestazioni richieste” dall'opponente;
che le fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 non sono contestate;
Che pertanto ogni somma richiesta con le fattura n. 1189 del 23.04.2022 e con le fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 è, dunque, dovuta.
Con
- che ha eseguito, dunque, correttamente la propria prestazione con diritto di ottenere il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria che si riferivano sia al compenso per l'attività svolta sia nell'aprile che nel giugno 2022;
Che non rispondono al vero, dunque le asserzioni di controparte, secondo cui:
• • “l'odierna opposta si assumeva immediatamente la propria responsabilità contrattuale a fronte di quanto accaduto nell'aprile 2022, tanto che apriva un sinistro con la propria Compagnia di assicurazione Itas Mutua”
• • “la organizzava, a parziale ristoro del danno provocato (con la CP_1 prima spedizione di aprile 2022), un nuovo carico dello stesso tipo” (seconda spedizione di giugno 2022)
8 IN DIRITTO
Preliminarmente, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Si osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e del principio di vicinanza della prova in forza del quale spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento;
provato ciò spetta al preteso debitore allegare e provare di avere adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ sez unite n. 135533/2001)
Nel caso in cui venga eccepito l'inadempimento sarà onere del creditore sostanziale provare a sua volta di avere esattamente adempiuto.
Per quanto attiene al merito dell'opposizione proposta da , Parte_1 premesso che le fatture allegate al ricorso monitorio riguardano due diverse spedizioni” di merce dall' deve rilevarsi che, come sopra anticipato, l'opponente, per un CP_2 verso, ha contestato la sussistenza degli elementi giustificativi della pretesa creditoria vantata dall'opposta soltanto con riferimento alla fattura n. n. 1189/2022 del 18 maggio
2022, mentre non risultano contestate le fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022.
Per contro, ha rifiutato di eseguire il pagamento di tutte le fatture Parte_1 azionate in giudizio dall'opposta sul presupposto dell'asserito inadempimento della controparte, rispetto alle obbligazioni assunte.
Ciò posto, nella fattispecie, risulta pacifica ed incontestata:
la natura del contratto concluso inter partes: contratto di servizio avente ad oggetto lo sdoganamento della merce, mentre il trasporto veniva affidato al vettore compagnia
Hapag Llloyd.
- l'importo del credito dell'opposta, portato dalle fatture azionate in sede monitoria.
9 Sempre dalla documentazione prodotta in giudizio si evince, poi: a) che appena appreso Con del ritardo la logistic ha interpellato il vettore Hapag Llloyd responsabilizzandolo sullo stato di conservazione della merce durante il trasporto via mare;
b) che una volta che la merce è arrivata in Italia in data 22.04.2022, la stessa è stata sottoposta, ad Con apposite verifiche;
d) che la all'esito delle ulteriori verifiche, da parte di Reefer
Terminal, si è adoperata per l'espletamento della perizia in contraddittorio con un perito della compagnia armatoriale, al fine dell'accertamento dei danni dovuti all'ammaloramento della merce, inviando formale richiesta risarcitoria, alla stessa e quindi coinvolgendo sin da subito il vettore, come da mandato ricevuto da Parte_1
[...]
Ed infine adoperandosi per lo smaltimento e la distruzione del carico, risultato inutilizzabile.
La perizia in atti ha accertato che responsabile del ritardo e dell'ammaloramento della merce sono state le alte temperature, in cui è stata conservata la merce prima e durante le operazioni di imbarco e dunque nel lasso di temporale sotto la responsabilità del vettore marittimo, Hapag Llloyd.
La perizia ha evidenziato, infatti, quanto segue:
• “temperature molto alte dal momento del posizionamento del carico nel contenitore in data 18 Marzo fino alle 10.42 dello stesso giorno, momento in cui le temperature iniziano gradualmente ad abbassarsi fino a raggiungere la temperatura di circa +14,7 il
19 Marzo alle ore 20:52”;
• “dopo tale orario la temperatura inizia nuovamente a innalzarsi e arriva fino a +23,9° C il 20 Marzo alle 6:22”;
• “la temperatura rientra nel range della richiesta di polizza a partire dalle ore 10:00 circa del 20 Marzo”;
l) quanto accertato consente, dunque, di concludere che “il danno sia stato causato dalle alte temperature sofferte prima dell'imbarco (fino al 19.03.2022) e successivamente quando il contenitore era nelle mani del vettore marittimo
(presumibilmente durante e successivamente alle operazioni di imbarco”; ciò provocava l'inizio della maturazione delle banane, poi incrementato dal prolungato “transit time” del contenitore.
Ritiene, allora, il Tribunale che, alla luce del comportamento delle parti come sopra descritto la (relativamente al primo carico) ha provato di aver eseguito CP_1 correttamente la propria obbligazione contrattuale.
10 Infatti la convenuta opposta:
- ha concluso per conto dell'impresa importatrice un contratto di assicurazione della merce per il trasporto marittimo;
- ha seguito le operazioni di sdoganamento presso il porto di IV e di verifica da parte della CP_3
- ha aperto il sinistro presso la e messo in mora il vettore Controparte_4 marittimo;
- ha seguito insieme alla cliente le operazioni di perizia;
- ha assistito la cliente nelle operazioni di smaltimento e distruzione della merce ammalorata e non commerciabile (doc. 12 in atti).
Che pertanto ogni somma richiesta con la fattura n. 1189 del 23.04.2022 è, dunque, dovuta.
Una volta appurata, come sopra visto, la sussistenza degli elementi costitutivi del credito vantato in monitorio dall'opposta (il credito di cui alla ulteriori fatture n. 1657 e 1658 del
23.06.2022 non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente, come si dirà meglio di seguito) deve, poi, osservarsi che la stessa opponenente ha rifiutato il pagamento di tutte le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'inesatto adempimento della società opposta;
in sintesi consistito, secondo nell'aver consegnato alla destinataria la merce in Parte_1 parola, con un “colpevole ritardo”, tale da renderla inservibile, per i fini commerciali della destinataria.
Alla luce di quanto sopra detto, in ordine all'effettivo contenuto degli accordi originariamente intercorsi tra le parti, deve poi rilevarsi che l'unica obbligazione effettivamente assunta dall'odierna opposta con l'originario contratto di servizio in atti era quella di eseguire le procedure di sdoganamento della merce medesima in Italia.
Con la conseguenza che tale obbligazione deve reputarsi correttamente adempiuta da parte dell'opposta.
Questo Tribunale ritiene che le allegazioni svolte dall'opponente si appalesino del tutto inidonee, per la loro genericità, a costituire una efficace eccezione di inesatto adempimento imputabile alla odierna opposta.
E ciò ricordando che, com'è noto, grava su colui che eccepisca l'inesatto adempimento della controparte l'onere di allegare in modo specifico in che cosa, dal punto di vista
11 fattuale, tale inesatto adempimento sia consistito (Cass. n. 6618/2018), così da consentire la compiuta identificazione, in fatto e in diritto, del contenuto della propria difesa.
Nella specie, infatti, parte opponente ha del tutto omesso di spiegare le precise ragioni per le quali, secondo la propria prospettazione, il fatto che la merce de qua sia arrivata in ritardo e ammalorata, deriverebbe da un fatto di inadempimento addebitabile non già al vettore (non parte in causa) e come appurato dalla perizia in atti, ma bensì alla convenuta opposta;
né ha minimamente dedotto quale sarebbe, sempre secondo la detta prospettazione, lo specifico comportamento dell'opposta, in tesi violativo di precise obbligazioni contrattuali, di guisa da non potersi, in alcun modo ritenere neppure in termini probabilistici, che il lamentato ritardo sia effettivamente imputabile alla , piuttosto che ad altri fattori quali, ad esempio, la durata della viaggio e CP_1 la cattiva conservazione del carico, durante le operazioni di trasbordo, come appurato dalla perizia in atti.
B) La su riscontrata assenza di un rilevante fatto di inadempimento imputabile all'opposta conduce, poi, necessariamente, anche al rigetto dell'opposizione anche in relazione al secondo carico di giugno 2022.
Orbene, quanto al credito di €. 4761,3 di cui alle fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 , premesso che le stesse hanno ad oggetto i diritti doganali e i costi relativi alla procedura di sbarco della merce de qua, osserva il Tribunale che, per quanto appresso spiegato, non possano trovare accoglimento le ragioni di opposizione sollevate da parte opponente.
E ciò alla luce del criterio generale afferente il regime probatorio è l'onere di contestazione specifica ex art 115 cpc in forza del quale, in assenza di contestazione specifica, si determina l'effetto della relevatio ab onere probandi, a favore della parte che ha allegato il fatto (cass civ n. 10860/11).
In sostanza la non contestazione da parte dell'attrice in opposizione dispensa la convenuta opposta dal provare i fatti non contestati.
Con Dalla documentazione in atti, si evince che in data 16.06.2022, ha ritirato la merce de qua dagli uffici doganali, avendo eseguito le relative operazioni e l'ha messa disposizione del destinatario finale.
Circostanza confermata dalla stessa difesa della società attrice in opposizione, al punto
2) della citazione scrive che il carico è stato debitamente conservato e regolarmente consegnato e che la merce è stata regolarmente sdoganata e consegnata al destinatario finale.
Pertanto non possono condividersi le difese dell'opponente volte a far ritenere che i predetti costi di sdoganamento sarebbero da compensarsi con i danni subiti nella prima fornitura, atteso che non vi è prova delle predette difese, non risultando in atti nessun tipo di accordo o corrispondenza, da cui dedurre quanto asserito da sul Parte_1 punto.
12 Quanto, poi, all'ulteriore circostanza relativa alla supposto diritto di compensazione per la consegna in ritardo della prima fornitura non può non osservarsi come, alla luce delle stesse allegazioni di parte opponente, si tratti di un fatto di per sé privo di rilevanza ai fini dell'eccezione di inadempimento qui in esame, avendo la stessa opponente ripetutamente ribadito nei suoi scritti difensivi che, alla data del rilascio della merce
(giugno 2022), quest'ultima risultava consegnata al destinatario finale
Dal che discende che, per tale ragione, non può che reputarsi contrario al canone di buona fede contrattuale il rifiuto opposto dalla di saldare le fatture Parte_1 emesse dall'opposta sull'esclusivo presupposto della predetta, come sopra vista circostanza fattuale di presunto accordo circa l'organizzazione a parziale ristoro del danno provocato (con la prima spedizione dell'aprile 2022), di un nuovo carico dello stesso tipo ed oggetto della seconda spedizione di giugno 2022.
Parimenti irrimediabilmente generiche si appalesano le allegazioni svolte dall'opponente in relazione all'eccezione di compensazione che l'importo di € 15.500,00 individuato a titolo risarcitorio nella perizia in atti è di gran lunga superiore a quanto richiesto in sede monitoria senza, tuttavia, dedurre alcunché di specifico a sostegno di tali apodittiche affermazioni, non avendo la nulla dedotto, circa l'effettiva verificazione di un Pt_1 danno causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, al comportamento dell'opposta, così come sopra descritto.
Pertanto, in definitiva, alla luce di quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va Parte_1 integralmente confermato.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte attrice in opposizione deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte convenuta opposta le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche sono liquidate, a favore di , in persona del legale rappresentante p.t. in €. Controparte_1
3.397,00 per compensi, oltre al 15% L .P., ex art 2 del citato D.M, secondo lo scaglione dei valori medi, oltre IV e CPA, come per legge. Conferma le spese liquidate in fase monitoria, come da decreto ingiuntivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
13 - Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n° 2670/2022 (RG
8237/22), emesso dal Tribunale di Genova, il 30.10.2022, depositato il
03.10.2022, notificato il 04.10.2022, dichiarandolo esecutivo, oltre interessi maturati, ex art D.Lgs 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo;
- Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (P.IV ), a rifondere a , P.IV_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. le spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P., ex D.M. 55 del 2014
e successive modifiche, oltre IV e CPA, come per legge. Conferma le spese liquidate in fase monitoria, come da decreto ingiuntivo in atti.
Così deciso in Genova, 29 gennaio 2025
Il M.O.
Avv. Francesca Ricco
14
Sezione I Civile
Verbale di UDIENZA DA REMOTO
contenente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
R.G. 10002/2022
Nella causa promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
Attrice in opposizione
_Avv. S. Valenti
contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuta opposta
Avv. L. Boretti
Addì 29 gennaio 2025, alle ore 10.16, anzichè 10.15, collegato in video udienza con il
G.O.P., avv. Francesca Ricco, in funzione di Giudice Unico, anch'essa collegata da remoto dall'ufficio in Genova, ex art 23, comma 7 D.L. 137/2020 è comparso in video per l'udienza, ex art 127 bis cpc, per parte convenuta opposta l'Avv L. Boretti, identificato con CF C.F._1
Alle ore 10.19 nessuno compare per parte attrice in opposizione.
1 Il menzionato difensore, preliminarmente, dichiara di nulla avere ad opporre a che l'udienza venga svolta nella modalità remoto. Il procuratore, così come sopra identificati, conferma.
Dà, altresì', atto di essere solo nella rispettiva stanza di collegamento e di non essere allo stato in collegamento con la propria assistita. Dichiara, altresì, di non avere collegamenti simultanei con soggetti non legittimati. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Il procuratore di parte convenuta opposta precisa come di seguito e discute la causa ex art 281 sexies, cpc.
L'avv. Boretti insiste come in comparsa di costituzione discute la causa ex art 281 sexies cpc e precisa: l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, Voglia:
- in via pregiudiziale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;
- in via principale, nel merito, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 2670/2022 nella sua integralità;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato e/o reso privo di efficacia, condannare comunque l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € Controparte_1
12.633,87, o la minor somma eventualmente meglio vista e/o emergenda in corso di causa, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture al saldo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali della presente procedura.
Il procuratore in oggi collegato chiede, inoltre, di essere dispensato dal presenziare alla lettura del dispositivo.
Il procuratore, così come sopra identificato, dichiara, infine, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel pieno rispetto del contraddittorio e attesta che lo svolgimento della stessa udienza, mediante applicativo Teams, è avvenuta regolarmente. Il procuratore, così come sopra identificato, conferma.
Alle ore 10.24 nessuno compare per l'attrice in opposizione.
IL GIUDICE,
Alle ore 10.24 si ritira in camera di consiglio. All'esito alle ore 17.46, dispensati i procuratori dal presenziare alla lettura del dispositivo, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della
2 decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC, provvedendo all'immediato deposito in cancelleria, tramite pct.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Prima sezione
in persona del
G.o.t.
Avv Francesca Ricco
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile RG n° 10002/2022
promosso da
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
P.IV , rappresentata e difesa dall'avv.to Simone VALENTI del Foro di P.IV_1
Macerata e con elezione di domicilio presso il di lui studio in Recanati (MC), Via
Dalmazia n.21.
3 Attrice– Opponente
contro
– in persona del legale rappresentante pro- tempore- P.IV Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Boretti, con elezione di domicilio P.IV_2 presso il di lui studio in Genova, Via Sestri 48/1,
.
Convenuta – Opposta
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n° 2670/2022 (RG 8237 del 2022), emesso dal
Tribunale di Genova, il 30.10.2022, depositato il 03.10.2022, notificato il 04.10.2022
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) PREMESSE IN FATTO
A) ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova il D.I. N° Controparte_1
2670/2022 RG 8237/2022, emesso in data 30 ottobre 2022, per il pagamento di complessivi €. 12.633,87, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo, ed oltre le spese legali liquidate in € 540,00 per compensi, spese generali, Iva, Cpa ed esborsi pari ad € 145,50, quale corrispettivo per le operazioni di sdoganamento a favore dell'odierna opponente, nei mesi di aprile e giugno 2022 di due carichi di banane, provenienti dall'Ecuador al Porto di IV.
Ha proposto opposizione l adducendo l'esistenza di Parte_1 vizi al carico di banane, in quanto lo stesso risultava, al momento dello sbarco totalmente inutilizzabile in conseguenza dell'eccessiva maturazione delle stesse.
4 Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, contestando tutto quanto dedotto ed eccependo l'insussistenza nel merito delle difese attoree, chiedendo in via principale, nel merito, di respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
2670/2022 nella sua integralità. In via subordinata, condannare comunque l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Parte_1 alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € Controparte_1
12.633,87, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fattura al saldo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese dalla convenuta opposta a favore dell'opponente.
All'udienza del 16 maggio 2023 lo scrivente Giudice concedeva la provvisoria esecuzione e, su istanza assegnava alle parti i termini ex art 183, VI comma, cpc
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 settembre 2023, la difesa di parte convenuta chiedeva fissarsi udienza per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, all'udienza del
29 gennaio 2025 parte convenuta opposta discuteva la causa e precisava come da verbale d'udienza. Nessuno compariva per l'attrice in opposizione.
2) PREMESSE IN DIRITTO
a) Preliminarmente si dà atto che, non comparendo nessuno per l'attrice in opposizione all'odierna udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, valgono le conclusioni già prese nell'atto di citazione in opposizione, non risultando depositate ulteriori memorie.
b) L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le considerazioni che seguono.
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto dell'intervenuta esecuzione in Controparte_1 favore della società di diverse operazioni di Parte_1 sdoganamento da eseguirsi presso il porto di IV (si veda il contratto di servizi prodotto), ha instato per la condanna della predetta società al pagamento della somma di € 12.633,87, così come indicata nelle fatture 1189/2022, 1657/2022 e 1658/2022, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale di Genova, ha proposto opposizione la società Parte_1
A sostegno dell'opposizione, l'attrice in opposizione ha dedotto:
5 1)- che, nell'aprile e giugno 2022, aveva incaricato la di curare Parte_1 CP_1 per proprio conto l'importazione di due carichi di banane (1080 colli), per un totale di
21.600 kg lordi di prodotto, del valore di 7.020,00 USD, pari ad € 6.359,84 dall' CP_2 fino Italia;
2)- che il primo carico giungeva al Porto di IV in data 22.04.2022 e dopo le necessarie verifiche, lo stesso risultava totalmente inutilizzabile;
3) - che, dunque, era rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte non CP_1 avendo l'odierna opposta eseguito correttamente e nei termini contrattualmente previsti l'obbligazione dalla stessa assunta;
4) che, dunque, nulla era dovuto per la fattura n. 1189/2022, del 18.05.2022 e pari all'importo di € 7.872,57, in quanto la merce era giunta a IV con ritardo ed in stato di eccessiva maturazione, tanto da risultare del tutto ammalorata;
5)- che tale ritardo è da imputarsi a che dunque avrebbe generato un Controparte_1 danno pari al valore della merce, maggiorato ai costi di distruzione e smaltimento, per complessivi € 15.550,70;
6) - che nulla era dovuto anche per le fatture n. 1657/2022 e 1658/2022 perché tale seconda importazione era stata resa necessaria dal sinistro verificatosi al primo carico dell'aprile 2022 e perché comunque l'importo di dette due fatture andava compensato con il maggior danno causato dalla convenuta opposta con la prima fornitura.
Costituendosi in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo: CP_1
1)- che l' aveva affidato a esclusivamente Parte_1 CP_1 le operazioni di sdoganamento di merce (banane) che sarebbe giunta nel mese di aprile
2022 e poi in quello di giugno 2022 al Porto di IV proveniente dall'Ecuador;
2)che a fronte di ciò venivano emesse:
6 • la fattura n. 1189 del 18.05.2022 dell'importo di € 7.872,57, relativa a tutte le operazioni ed ai servizi doganali resi per l'importazione dell'aprile 2022 a mezzo della nave Fox Express, giunta a destinazione il 22.04.2022;
• la fattura n. 1657 del 23.06.2022 dell'importo di € 2.258,22, relativa ai diritti doganali anticipati e relativi all'importazione del giugno 2022 a mezzo della nave Olivia I, giunta a destinazione il 16.06.2022;
• la fattura n. 1658 del 23.06.2022 dell'importo di € 2.503,08, relativa a tutte le operazioni ed ai servizi doganali resi per la seconda importazione, per un totale di €
12.683,87; fatture regolarmente registrate ai fini fiscali.
3) che la prima importazione di aprile 2022 aveva ad oggetto un contenitore (n. TCLU
1202215) carico di banane, varietà Cavendish, per un totale di 21600 Kg., imbarcato sulla nave Dimitris C della compagnia Hapag Lloyd a Guayaquil dall'esportatore
(Produccion Agricola Costa Sur – Proagricosur S.A.) il giorno 20.03.2022, come da polizza di carico (doc 4 in atti);
4) la merce avrebbe dovuto giungere a destinazione (IV) il giorno 11.04.2022, ma così non avveniva;
5) in data 12.04.2022, prontamente, l'esportatore, per il tramite della propria agenzia di spedizioni, metteva in mora la compagnia di navigazione, segnalando il ritardo e responsabilizzando il vettore marittimo di eventuali danni che la frutta avrebbe potuto subire (doc 5 in atti);
6) che il giorno 14.04.2022 trasmetteva alla compagnia di navigazione Controparte_1 comunicazione di riserva ufficiale emessa dall'Azienda agricola per Pt_1 Parte_1 eventuali danni o imperfezioni alla merce ( doc 6 in atti);
7) che in data 22.04.2022 il contenitore, trasbordato a Cartagena dalla nave Dimitris C alla nave Fox Express, sempre della compagnia Hapag Llloyd, giungeva finalmente nel porto di IV ed il giorno dopo veniva sbarcato;
8) in data 26.04.2022 la ffettuava i controlli di rito sulla merce ed emetteva CP_3
“notifica di non conformità”, riscontrando sin da subito un elevato livello di maturazione della frutta, che necessitava di ulteriori verifiche presso il IV Reefer Terminal (si
7 veda produzione doc 7 in atti, con allegata l'immediata comunicazione dell'accaduto all'odierna parte opponente);
9) che nella medesima giornata del 26.04.2022 inviava per conto della Controparte_1 alla Hapag Lloyd formale richiesta risarcitoria, Parte_1 invitando il vettore marittimo a nominare proprio perito (doc 8) da affiancare a quello che sarebbe stato nominato dalla Itas Mutua, società che aveva assicurato la merce per conto dell'opponente, come da polizza in atti;
10) Che, pertanto, avendo esattamente eseguito l'obbligazione assunta con CP_1 olivella Impex, ogni somma richiesta con la fattura n. 1189 del 23.04.2022 è, dunque, dovuta.
B) che i costi di cui alle fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 derivavano da “ulteriori prestazioni richieste” dall'opponente;
che le fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 non sono contestate;
Che pertanto ogni somma richiesta con le fattura n. 1189 del 23.04.2022 e con le fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 è, dunque, dovuta.
Con
- che ha eseguito, dunque, correttamente la propria prestazione con diritto di ottenere il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria che si riferivano sia al compenso per l'attività svolta sia nell'aprile che nel giugno 2022;
Che non rispondono al vero, dunque le asserzioni di controparte, secondo cui:
• • “l'odierna opposta si assumeva immediatamente la propria responsabilità contrattuale a fronte di quanto accaduto nell'aprile 2022, tanto che apriva un sinistro con la propria Compagnia di assicurazione Itas Mutua”
• • “la organizzava, a parziale ristoro del danno provocato (con la CP_1 prima spedizione di aprile 2022), un nuovo carico dello stesso tipo” (seconda spedizione di giugno 2022)
8 IN DIRITTO
Preliminarmente, va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l'assunzione della veste formale di convenuto;
pertanto, in conseguenza dell'inversione della posizione processuale delle parti, l'onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Si osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e del principio di vicinanza della prova in forza del quale spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento;
provato ciò spetta al preteso debitore allegare e provare di avere adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cass civ sez unite n. 135533/2001)
Nel caso in cui venga eccepito l'inadempimento sarà onere del creditore sostanziale provare a sua volta di avere esattamente adempiuto.
Per quanto attiene al merito dell'opposizione proposta da , Parte_1 premesso che le fatture allegate al ricorso monitorio riguardano due diverse spedizioni” di merce dall' deve rilevarsi che, come sopra anticipato, l'opponente, per un CP_2 verso, ha contestato la sussistenza degli elementi giustificativi della pretesa creditoria vantata dall'opposta soltanto con riferimento alla fattura n. n. 1189/2022 del 18 maggio
2022, mentre non risultano contestate le fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022.
Per contro, ha rifiutato di eseguire il pagamento di tutte le fatture Parte_1 azionate in giudizio dall'opposta sul presupposto dell'asserito inadempimento della controparte, rispetto alle obbligazioni assunte.
Ciò posto, nella fattispecie, risulta pacifica ed incontestata:
la natura del contratto concluso inter partes: contratto di servizio avente ad oggetto lo sdoganamento della merce, mentre il trasporto veniva affidato al vettore compagnia
Hapag Llloyd.
- l'importo del credito dell'opposta, portato dalle fatture azionate in sede monitoria.
9 Sempre dalla documentazione prodotta in giudizio si evince, poi: a) che appena appreso Con del ritardo la logistic ha interpellato il vettore Hapag Llloyd responsabilizzandolo sullo stato di conservazione della merce durante il trasporto via mare;
b) che una volta che la merce è arrivata in Italia in data 22.04.2022, la stessa è stata sottoposta, ad Con apposite verifiche;
d) che la all'esito delle ulteriori verifiche, da parte di Reefer
Terminal, si è adoperata per l'espletamento della perizia in contraddittorio con un perito della compagnia armatoriale, al fine dell'accertamento dei danni dovuti all'ammaloramento della merce, inviando formale richiesta risarcitoria, alla stessa e quindi coinvolgendo sin da subito il vettore, come da mandato ricevuto da Parte_1
[...]
Ed infine adoperandosi per lo smaltimento e la distruzione del carico, risultato inutilizzabile.
La perizia in atti ha accertato che responsabile del ritardo e dell'ammaloramento della merce sono state le alte temperature, in cui è stata conservata la merce prima e durante le operazioni di imbarco e dunque nel lasso di temporale sotto la responsabilità del vettore marittimo, Hapag Llloyd.
La perizia ha evidenziato, infatti, quanto segue:
• “temperature molto alte dal momento del posizionamento del carico nel contenitore in data 18 Marzo fino alle 10.42 dello stesso giorno, momento in cui le temperature iniziano gradualmente ad abbassarsi fino a raggiungere la temperatura di circa +14,7 il
19 Marzo alle ore 20:52”;
• “dopo tale orario la temperatura inizia nuovamente a innalzarsi e arriva fino a +23,9° C il 20 Marzo alle 6:22”;
• “la temperatura rientra nel range della richiesta di polizza a partire dalle ore 10:00 circa del 20 Marzo”;
l) quanto accertato consente, dunque, di concludere che “il danno sia stato causato dalle alte temperature sofferte prima dell'imbarco (fino al 19.03.2022) e successivamente quando il contenitore era nelle mani del vettore marittimo
(presumibilmente durante e successivamente alle operazioni di imbarco”; ciò provocava l'inizio della maturazione delle banane, poi incrementato dal prolungato “transit time” del contenitore.
Ritiene, allora, il Tribunale che, alla luce del comportamento delle parti come sopra descritto la (relativamente al primo carico) ha provato di aver eseguito CP_1 correttamente la propria obbligazione contrattuale.
10 Infatti la convenuta opposta:
- ha concluso per conto dell'impresa importatrice un contratto di assicurazione della merce per il trasporto marittimo;
- ha seguito le operazioni di sdoganamento presso il porto di IV e di verifica da parte della CP_3
- ha aperto il sinistro presso la e messo in mora il vettore Controparte_4 marittimo;
- ha seguito insieme alla cliente le operazioni di perizia;
- ha assistito la cliente nelle operazioni di smaltimento e distruzione della merce ammalorata e non commerciabile (doc. 12 in atti).
Che pertanto ogni somma richiesta con la fattura n. 1189 del 23.04.2022 è, dunque, dovuta.
Una volta appurata, come sopra visto, la sussistenza degli elementi costitutivi del credito vantato in monitorio dall'opposta (il credito di cui alla ulteriori fatture n. 1657 e 1658 del
23.06.2022 non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente, come si dirà meglio di seguito) deve, poi, osservarsi che la stessa opponenente ha rifiutato il pagamento di tutte le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, sul presupposto dell'inesatto adempimento della società opposta;
in sintesi consistito, secondo nell'aver consegnato alla destinataria la merce in Parte_1 parola, con un “colpevole ritardo”, tale da renderla inservibile, per i fini commerciali della destinataria.
Alla luce di quanto sopra detto, in ordine all'effettivo contenuto degli accordi originariamente intercorsi tra le parti, deve poi rilevarsi che l'unica obbligazione effettivamente assunta dall'odierna opposta con l'originario contratto di servizio in atti era quella di eseguire le procedure di sdoganamento della merce medesima in Italia.
Con la conseguenza che tale obbligazione deve reputarsi correttamente adempiuta da parte dell'opposta.
Questo Tribunale ritiene che le allegazioni svolte dall'opponente si appalesino del tutto inidonee, per la loro genericità, a costituire una efficace eccezione di inesatto adempimento imputabile alla odierna opposta.
E ciò ricordando che, com'è noto, grava su colui che eccepisca l'inesatto adempimento della controparte l'onere di allegare in modo specifico in che cosa, dal punto di vista
11 fattuale, tale inesatto adempimento sia consistito (Cass. n. 6618/2018), così da consentire la compiuta identificazione, in fatto e in diritto, del contenuto della propria difesa.
Nella specie, infatti, parte opponente ha del tutto omesso di spiegare le precise ragioni per le quali, secondo la propria prospettazione, il fatto che la merce de qua sia arrivata in ritardo e ammalorata, deriverebbe da un fatto di inadempimento addebitabile non già al vettore (non parte in causa) e come appurato dalla perizia in atti, ma bensì alla convenuta opposta;
né ha minimamente dedotto quale sarebbe, sempre secondo la detta prospettazione, lo specifico comportamento dell'opposta, in tesi violativo di precise obbligazioni contrattuali, di guisa da non potersi, in alcun modo ritenere neppure in termini probabilistici, che il lamentato ritardo sia effettivamente imputabile alla , piuttosto che ad altri fattori quali, ad esempio, la durata della viaggio e CP_1 la cattiva conservazione del carico, durante le operazioni di trasbordo, come appurato dalla perizia in atti.
B) La su riscontrata assenza di un rilevante fatto di inadempimento imputabile all'opposta conduce, poi, necessariamente, anche al rigetto dell'opposizione anche in relazione al secondo carico di giugno 2022.
Orbene, quanto al credito di €. 4761,3 di cui alle fatture n. 1657 e 1658 del 23.06.2022 , premesso che le stesse hanno ad oggetto i diritti doganali e i costi relativi alla procedura di sbarco della merce de qua, osserva il Tribunale che, per quanto appresso spiegato, non possano trovare accoglimento le ragioni di opposizione sollevate da parte opponente.
E ciò alla luce del criterio generale afferente il regime probatorio è l'onere di contestazione specifica ex art 115 cpc in forza del quale, in assenza di contestazione specifica, si determina l'effetto della relevatio ab onere probandi, a favore della parte che ha allegato il fatto (cass civ n. 10860/11).
In sostanza la non contestazione da parte dell'attrice in opposizione dispensa la convenuta opposta dal provare i fatti non contestati.
Con Dalla documentazione in atti, si evince che in data 16.06.2022, ha ritirato la merce de qua dagli uffici doganali, avendo eseguito le relative operazioni e l'ha messa disposizione del destinatario finale.
Circostanza confermata dalla stessa difesa della società attrice in opposizione, al punto
2) della citazione scrive che il carico è stato debitamente conservato e regolarmente consegnato e che la merce è stata regolarmente sdoganata e consegnata al destinatario finale.
Pertanto non possono condividersi le difese dell'opponente volte a far ritenere che i predetti costi di sdoganamento sarebbero da compensarsi con i danni subiti nella prima fornitura, atteso che non vi è prova delle predette difese, non risultando in atti nessun tipo di accordo o corrispondenza, da cui dedurre quanto asserito da sul Parte_1 punto.
12 Quanto, poi, all'ulteriore circostanza relativa alla supposto diritto di compensazione per la consegna in ritardo della prima fornitura non può non osservarsi come, alla luce delle stesse allegazioni di parte opponente, si tratti di un fatto di per sé privo di rilevanza ai fini dell'eccezione di inadempimento qui in esame, avendo la stessa opponente ripetutamente ribadito nei suoi scritti difensivi che, alla data del rilascio della merce
(giugno 2022), quest'ultima risultava consegnata al destinatario finale
Dal che discende che, per tale ragione, non può che reputarsi contrario al canone di buona fede contrattuale il rifiuto opposto dalla di saldare le fatture Parte_1 emesse dall'opposta sull'esclusivo presupposto della predetta, come sopra vista circostanza fattuale di presunto accordo circa l'organizzazione a parziale ristoro del danno provocato (con la prima spedizione dell'aprile 2022), di un nuovo carico dello stesso tipo ed oggetto della seconda spedizione di giugno 2022.
Parimenti irrimediabilmente generiche si appalesano le allegazioni svolte dall'opponente in relazione all'eccezione di compensazione che l'importo di € 15.500,00 individuato a titolo risarcitorio nella perizia in atti è di gran lunga superiore a quanto richiesto in sede monitoria senza, tuttavia, dedurre alcunché di specifico a sostegno di tali apodittiche affermazioni, non avendo la nulla dedotto, circa l'effettiva verificazione di un Pt_1 danno causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, al comportamento dell'opposta, così come sopra descritto.
Pertanto, in definitiva, alla luce di quanto sopra, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va Parte_1 integralmente confermato.
3) SULLE SPESE PROCESSUALI
In virtù del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cpc, parte attrice in opposizione deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare a parte convenuta opposta le spese processuali, che, tenuto conto del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche sono liquidate, a favore di , in persona del legale rappresentante p.t. in €. Controparte_1
3.397,00 per compensi, oltre al 15% L .P., ex art 2 del citato D.M, secondo lo scaglione dei valori medi, oltre IV e CPA, come per legge. Conferma le spese liquidate in fase monitoria, come da decreto ingiuntivo in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, got, avv. Francesca Ricco definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
13 - Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n° 2670/2022 (RG
8237/22), emesso dal Tribunale di Genova, il 30.10.2022, depositato il
03.10.2022, notificato il 04.10.2022, dichiarandolo esecutivo, oltre interessi maturati, ex art D.Lgs 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo;
- Condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. (P.IV ), a rifondere a , P.IV_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. le spese di lite, che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi, oltre al 15% L.P., ex D.M. 55 del 2014
e successive modifiche, oltre IV e CPA, come per legge. Conferma le spese liquidate in fase monitoria, come da decreto ingiuntivo in atti.
Così deciso in Genova, 29 gennaio 2025
Il M.O.
Avv. Francesca Ricco
14