Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/06/2023, n. 10759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10759 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10759/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02903/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2903 del 2023, proposto da
Lovers s.r.l. e Nt OC s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lamberti e Niccolò Terracini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RG GR s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto, prot. n. 6412, del 20 gennaio 2023, adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad aggetto l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 1 a RG GR s.r.l.;
- del decreto, prot. n. 6414, del 20 gennaio 2023, adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad aggetto l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 a RG GR s.r.l.;
- del verbale di apertura delle offerte economiche del 15 settembre 2022, nella parte in cui non ha escluso l'offerta presentata da RG GR s.r.l. per i lotti nn. 1 e 2;
- delle note n. 872710 del 26 settembre 2022 e n. 920326 del 30 settembre 2022 relative ad approfondimenti di natura tecnica espletati dalla Direzione Centrale, Servizio Armamento, Vestiario, Equipaggiamento, Materiali Speciali e Casermaggio;
- del parere reso dal competente Servizio della Direzione della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, prot. n. 872710 del 26 settembre 2022 nella parte in cui confermerebbe che il requisito di partecipazione stabilito dagli atti di gara relativo alla certificazione ISO 14001.2015 sarebbe rispettato da RG GR s.r.l. e dalle ausiliarie;
- del parere tecnico reso dal competente Servizio della Direzione della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, prot. n. 920326 del 30 ottobre 2022 nella parte in cui affermerebbe che la società ausiliaria SS LD IG s.r.l. sarebbe in possesso di “ valida certificazione ISO 14001 ”;
- di tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in risposta alle istanze presentate da Lovers s.r.l. e NT OC s.r.l., in particolare: a) nota del 12 ottobre 2022, prot. n. 100505; b) nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 104131;
- di tutte le note con le quali il Ministero dell'Interno ha richiesto a RG di integrare l'offerta tecnica, in particolare: a) nota prot. n. 112470 del 16 novembre 2022; b) nota prot. n. 118548 del 2 dicembre 2022; c) nota prot. n. 107952 del 4 dicembre 2022;
- di ogni altro eventuale provvedimento inerente o conseguente, presupposto e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
del diritto delle ricorrenti a ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica, l'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 1 e 2, con conseguente stipula del contratto;
ovvero in subordine per la declaratoria
dei criteri in base ai quali la S.A. dovrà formulare il pagamento comprendente il lucro cessante, che le ricorrenti avrebbero ottenuto se ad esse fossero stati aggiudicati i lotti nn. 1 e 2, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., maggiorata di interessi e rivalutazione economica fino al totale soddisfo;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto d'appalto relativo ai lotti nn. 1 e 2, nella denegata ipotesi in cui, nelle more della presente impugnazione, esso sia stato sottoscritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di RG GR s.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determina a contrarre 4 aprile 2022, prot. n. 3437, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, ha disposto l’avvio di una procedura ex. art. 60, comma 1, d.lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo, avente a oggetto la fornitura di capi di vestiario occorrenti per il personale della Polizia di Stato (suddivisa in 8 lotti).
2. Il 3 maggio 2022, l’amministrazione ha conseguentemente pubblicato il bando di gara, il quale prevedeva per il lotto n. 1 la fornitura di « 31.694 giacche invernali per divisa operativa maschile e femminile » (fornitura biennale) con prezzo complessivo a base d’asta di € 5.071.040,00 (iva esclusa) per una durata di 24 mesi e per il lotto 2 la fornitura di « 9500 giacche operative per la stradale » con prezzo complessivo a base d’asta di €1.710.000,00 (iva esclusa) per una durata di 36 mesi.
Nel disciplinare allegato al bando di gara, al punto 4 del paragrafo 7.3.:
a) era previsto che, al fine della partecipazione alla procedura (con riferimento ai suindicati lotti), gli operatori economici dovessero possedere il « certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, relativa al sistema di gestione della qualità, ed alla UNI EN ISO 14001, relative ai sistemi di gestione ambientale (settore IAF 04 per i lotti 1,2,3 ,4 ed 8 - IAF 05 per il lotto 5 - IAF 04 e/o 05 e/o 29 per i lotti 6 e 7), settore specifico riferibile alle singole fasi-prestazioni di lavorazione e/o del ciclo completo di produzione come specificatamente indicati nel presente disciplinare »;
b) era precisato che « tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008 »; che « l’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste »; e, infine, che « al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati ».
Il medesimo disciplinare, al punto 8, prevedeva altresì che « non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale e delle certificazioni di qualità richieste dal presente disciplinare, salvo nell’ipotesi in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata, non specifiche risorse, ma l’intero complesso aziendale, comprensivo di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse » e prescriveva che l’ausiliaria deve « possedere i requisiti di cui ai punti 6 e 7 del presente disciplinare nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ».
3. All’esito della procedura di gara, l’operatore economico RG GR s.r.l. (in avvalimento operativo con le ausiliarie SS LD IG s.r.l. e AU of AS GE d.o.o.) è risultato il miglior offerente sia per il lotto 1 che per il lotto 2, mentre il raggruppamento di imprese (RTI) tra Lovers s.r.l. e NT OC s.r.l. si è classificato al secondo posto.
4. Nelle more dell’aggiudicazione definitiva, l’RTI secondo classificato ha segnalato al Ministero che RG GR s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dai lotti nn. 1 e 2 per carenza di requisiti speciali (e segnatamente delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale) da parte delle società ausiliarie di quest’ultima (SS LD IG s.r.l. e AU of AS GE d.o.o.).
5. All’esito di articolati approfondimenti disposti in conseguenza della segnalazione ricevuta (nell’ambito dei quali la p.a. ha interloquito con tutti gli operatori economici interessati e ha acquisito specifici pareri dai propri uffici), il Ministero ha ritenuto priva di fondamento la segnalazione del RTI e, in data, 20 gennaio 2023, ha emanato i decreti di aggiudicazione dei lotti 1 e 2 della procedura all’operatore economico RG GR s.r.l.
A sostegno della propria decisione, il Ministero ha richiamato quanto affermato nella « delibera ANAC n.444 del 28 settembre 2022, afferente un precedente contenzioso tra questa stazione appaltante e altre imprese, su tematiche analoghe a quelle sollevate nella attuale procedura di gara »; ha evidenziato che « RG GR s.r.l. possiede in proprio le certificazioni di qualità richieste dalla “lex specialis” di gara, compresa la certificazione UNI EN ISO 14001 dalla disamina del [la] quale, si evince che la stessa è in grado di garantire il rispetto delle norme di gestione ambientale per l’intero ciclo di produzione anche di terzi »; e ha sottolineato che comunque in sede istruttoria era stato confermato il « possesso da parte della società ausiliaria SS LD IG s.r.l., di “valida certificazione ISO.14001” conformemente alla lex specialis di gara ed in particolare del capo 7. 3 del disciplinare di gara », mentre « con riferimento alla società AU of AS GE d.o.o così come riportato al punto 2.2 del contatto di avvalimento datato 30 maggio 2022 prodotto in gara [la stessa] si è impegnata ad attuare quanto previsto dalla succitata normativa ambientale all’interno del proprio stabilimento, prevedendo a tale uopo specifici poteri di supervisione e controllo in capo alla RG GR s.r.l. (cfr. doc. 1 e 2, allegati al ricorso).
6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli operatori economici del costituendo RTI Lovers s.r.l. e NT OC s.r.l. hanno impugnato i predetti decreti di aggiudicazione, in uno con tutti gli atti indicati in epigrafe, e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di quattro motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo di ricorso, hanno lamentato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per « violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 87 d.lgs. 50/2016; violazione dell’art. 97 cost. e del principio di buon andamento della p.a. [nonché per] eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento di atti e fatti; illogicità e contraddittorietà manifesta [e, infine, per] violazione del principio di par condicio dei concorrenti », osservando – in sostanza – che:
- la società ausiliaria SS LD IG s.r.l., al momento della partecipazione alla gara, non era in possesso di valida certificazione, in quanto « la certificazione 14001 [dalla stessa presentata] : è stata emessa dall’ente organismo di certificazione SC ISOTRANS S.r.l. con sede in Romania e tale ente non è un organismo di certificazione accreditato, né è autorizzato ai sensi del Regolamento (CE), n. 765/2008. b) risulta scaduta prima dell’aggiudicazione e dunque certamente non è “valida” al momento dell’emissione dei decreti qui gravati; c) non risulta specifica per il settore IAF 04 e dunque non è conforme al Disciplinare di gara »;
- l’ausiliaria AU of AS GE d.o.o. al momento della partecipazione alla gara non era parimenti in possesso di alcuna valida certificazione;
- tali carenze non potevano essere supplite né da specifiche prescrizioni dei contratti di avvalimento, né dalla certificazione posseduta da RG GR s.r.l. (e ciò sia in ragione delle specifiche prescrizioni ai paragrafi 7 e 8 del disciplinare di gara, sia in ragione del fatto che il certificato posseduto da RG GR s.r.l. non riguardava « il ciclo completo di produzione anche di terzi » ma più specificamente « la gestione del processo di produzione in outsourcing »;
- quanto affermato nella delibera ANAC n. 444/2022 era irrilevante nel caso di specie, trattandosi di parere espresso ex art. 211, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, con riferimento a una procedura disciplinata da diversa lex specialis .
6.2. Con il secondo motivo, hanno contestato gli atti gravati per « violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione art. 97 cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990; eccesso di potere; arbitrarietà [e] illogicità manifesta », sostenendo in sintesi:
- che la condotta della p.a. resistente era illogica ed evidentemente contraddittoria (avendo il Ministero, per un verso, sostenuto la sufficienza della certificazione di RG GR s.r.l. « anche in completa assenza della certificazione » delle ausiliarie, e al contempo affermato il possesso da parte di SS LD IG s.r.l. di valida certificazione, nonostante la stessa fosse stata rilasciata da un ente non accreditato);
- che le prescrizioni del paragrafo 8 del disciplinare di gara impedivano all’ausiliaria di servirsi della certificazione dell’ausiliata.
6.3. Con il terzo motivo di gravame, hanno lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per « violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. violazione del principio di par condicio dei concorrenti », sostenendo che « a seguito della richiesta di esclusione dell’odierna controinteressata [avanzata dal RTI secondo classificato, il Ministero] invece che valutare la sussistenza degli elementi evidenziati nell’istanza, [avrebbe] avviato un sub-procedimento al fine di consentire a RG GR di colmare le lacune dell’offerta tecnica presentata ».
6.4. Con il quarto motivo, hanno contestato i provvedimenti impugnati per « violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f bis), d.lgs. 50/2016 », evidenziando che le due società ausiliarie avevano dichiarato di essere « in possesso dei requisiti di capacità tecnica/organizzativa/professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, come da certificazioni e dichiarazioni allegate » e che quindi l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per tali dichiarazioni non veritiere.
7. Con memoria depositata il 3 marzo 2023, la controinteressata RG GR s.r.l. unipersonale ha spiegato le proprie difese e ha insistito per il rigetto del gravame, evidenziando la correttezza delle decisioni della stazione appaltante e precisando in ogni caso che entrambe le ausiliarie – nelle more del procedimento – avevano poi ottenuto certificazione rilasciata da un ente accreditato.
8. Con memoria depositata nella stessa data, il Ministero resistente si è costituito in giudizio e ha svolto le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso.
Segnatamente, l’amministrazione ha innanzitutto evidenziato che RG GR s.r.l. possedeva « già in proprio la certificazione richiesta e che tra l’altro tale certificazione copri [va] anche tutta la gestione del processo di produzione in outsourcing (tessitura, tintoria, stampa, laminazione, accoppiatura, finitura, taglio, confezione, termonastratura, stampa, ricami, e stiratura) » e che quindi tale certificazione era « di per sé idonea a coprire anche le fasi di lavorazione svolte dalle due ausiliarie SS LD e AU of AS GE ».
Il Ministero ha poi evidenziato che « dalla lettura dei due contratti di avvalimento presentati dalla concorrente RG GR ai sensi dell’art. 89, comma 1, penultimo periodo, del codice si evince, inoltre, come fosse espressamente previsto che il controllo di qualità dovesse essere eseguito nel rispetto della certificazione di qualità di quest’ultima ».
Sulla base di tali premesse, l’amministrazione ha quindi evidenziato la correttezza del proprio operato, in linea con quanto affermato nella delibera ANAC n. 444 del 28 settembre 2022.
Fermo quanto sopra, l’amministrazione ha poi evidenziato che la società SS LD IG s.r.l. era in possesso di autonoma certificazione rilasciata da organismo stabilito in altro Paese UE che l’amministrazione aveva correttamente valutato in ragione di quanto previsto dall’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e che era del tutto irrilevante il fatto che nelle more dell’aggiudicazione tale certificazione fosse scaduta, in quanto la stessa era stata tempestivamente rinnovata dall’operatore economico.
9. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 9 marzo 2023, n. 1405, (non oggetto di impugnazione) questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente, ritenendo insussistenti sia il necessario fumus boni iuris , sia il prescritto periculum in mora .
10. Con memoria del 19 maggio 2023, parte ricorrente ha insistito nelle domande spiegate nel ricorso, sottolineando – in particolare – che:
- la questione trattata nella delibera ANAC n. 444/2022 non potrebbe essere considerata « affatto analoga e sovrapponibile » a quella oggetto del presente giudizio, in ragione del fatto che « dal disciplinare [della procedura di gara cui era riferita la predetta delibera n. 444/2022] si evince chiaramente che, nel procedimento citato ad esempio, alle ausiliarie non era richiesto dai documenti di gara di possedere in proprio la certificazione ambientale, donde la possibile auto-sufficienza di una “certificazione ombrello” come quella presentata da RG »;
- la certificazione posseduta da RG GR s.r.l. – ancorché relativa anche alla « gestione del processo di produzione in outsourcing » – non poteva comunque riguardare anche l’attività delle ausiliarie, in quanto « la “sede oggetto di certificazione” è solamente quella di Scurelle, dove si trova lo stabilimento di RG »;
- l’autonoma certificazione posseduta da SS LD IG s.r.l. al momento della partecipazione alla gara era stata rilasciata da un ente stabilito in Romania (Isotrans) che, tuttavia, non risultava accreditato dall’ente certificatore rumeno (Renar) ma solamente da un’organizzazione no profit privata con sede a Singapore (la International GE Accreditation Board) e pertanto non poteva essere valutata come certificazione equivalente dalla stazione appaltante secondo quanto affermato da Consiglio di Stato, V, 21 aprile 2023, n. 4089).
11. Con memoria di replica del 26 maggio 2023, la controinteressata ha evidenziato l’inammissibilità, per tardività, della memoria ex art. 73 c.p.a. (depositata da parte ricorrente alle ore 19:57 del 19 maggio 2023) e ha replicato – in ogni caso – a tutte le argomentazioni spiegate da parte ricorrente, insistendo per il rigetto del gravame.
12. All’udienza pubblica del 6 giugno 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. In via preliminare, è appena il caso di evidenziare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità della memoria depositata da parte ricorrente in data 19 maggio 2023, alle ore 19:57, atteso che il termine di quindici giorni liberi prescritto per il deposito della stessa (cfr. artt. 73, 119 e 120 c.p.a.) scadeva sabato 20 maggio, avuto riguardo al fatto che, per consolidata giurisprudenza, la regola stabilita dall’art. 155, comma 5, c.p.c. « vale soltanto per i termini che si calcolano in avanti e non anche per quelli a ritroso, posto che l’art. 52, comma 5 c.p.a. estende al sabato la sola proroga dei termini che scadono il giorno festivo di cui al comma 3, e non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che un termine a ritroso che scada di sabato … non va anticipato al venerdì » (cfr. per tutti Tar Salerno, I, 15 settembre 2022, n. 2370).
3. Ciò premesso, sono innanzitutto infondati i primi due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro evidente connessione – con cui parte ricorrente ha evidenziato, in sostanza, che la società RG GR s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, in quanto le imprese ausiliarie della stessa non sarebbero state in possesso, in proprio, di una valida certificazione di qualità relativa al sistemi di gestione ambientale (così come richiesto – secondo la prospettazione di parte ricorrente – dai paragrafi 7.3 e 8 del disciplinare di gara).
3.1. A tal proposito, il Collegio osserva che l’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 prevede:
a) che « le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio »;
b) che « le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri »;
c) e che « qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile ».
3.2. Tale disposizione – che come chiarito dalla giurisprudenza delinea un sistema normativo « che, pur prevedendo una certificazione “tipica di qualità” rilasciata da organismi accreditati, impone alle stazioni appaltanti il riconoscimento dei certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e di consentire a determinate condizioni agli operatori economici di dimostrare che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste [e così] risponde all’esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle gare degli operatori economici in condizioni di parità e di non discriminazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5513) – non solo costituisce parametro alla stregua del quale vagliare la legittimità delle disposizioni contenute nei disciplinari di gara in materia (Consiglio di Stato, V, 17 aprile 2020, n. 2455) ma è anche canone ermeneutico imprescindibile per l’interpretazione delle clausole della lex specialis relative al possesso di certificazioni di qualità in materia ambientale.
3.3. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che nel caso di specie siano evidenti la correttezza dell’operato della stazione appaltante e l’infondatezza delle censure svolte da parte ricorrente.
3.3.1. Segnatamente, il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato dal Ministero (e, prima ancora, dalla delibera ANAC 28 settembre 2022, n. 444) in ordine al fatto che il tenore della certificazione di qualità in materia ambientale posseduta in concreto da RG GR s.r.l. in uno con il contestuale espresso impegno dalle due ausiliarie a conformarsi agli standard ad essa ricollegati e a sottoporsi ai relativi controlli (cfr. contratti di avvalimento, docc. 25 e 26, allegati alla memoria della p.a.) era sufficiente a dimostrare il possesso da parte dell’o.e. RG GR s.r.l. del requisito richiesto dal disciplinare di gara (e ciò anche relativamente all’attività svolta mediante i compendi aziendali messi a disposizione delle ausiliarie).
A tal proposito, è dirimente la circostanza che la certificazione posseduta da RG GR s.r.l. riguarda la « progettazione e produzione di abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale di I, II, III categoria, buffetteria e calzature anche per forniture pubbliche e militari attraverso i processi di sviluppo modelli, acquisto materiali, gestione del processo di produzione in outsourcing (tessitura, tintoria, stampa, laminazione, accoppiatura, finitura, taglio, confezione, termonastratura, stampa, ricami, e stiratura), controlli, immagazzinamento e spedizione ai clienti » (cfr. deposito documentale RG GR s.r.l. del 7 marzo 2023).
Avuto riguardo all’inequivoco tenore letterale della certificazione, infatti, non pare potersi dubitare che la stessa implichi che RG GR s.r.l. abbia un sistema di gestione della produzione in outsourcing (con riferimento all’intero ciclo, ovvero a tessitura, tintoria, stampa, laminazione, accoppiatura, finitura, taglio, confezione, termonastratura, stampa, ricami, e stiratura) ovvero un sistema di gestione della produzione mediante avvalimento dell’organizzazione aziendale di soggetti terzi (quali sono, nel caso di specie, SS LD IG s.r.l. e AU of AS GE d.o.o.) che è tale da garantire (attraverso adeguati strumenti contrattuali, attività di monitoraggio e controllo, etc.) lo standard di qualità ambientale anche con riferimento a tutte le fasi esternalizzate.
Né può ritenersi che a una tale lettura della certificazione osti il fatto che « la “sede oggetto di certificazione” è solamente quella di Scurelle, dove si trova lo stabilimento di RG » (cfr. memoria di parte ricorrente del 19 maggio 2023), atteso che appunto, come si è detto, la qualità della produzione in outsourcing non può che essere garantita dalla controinteressata a mezzo di processi, attività e strumenti che (pur gestiti e coordinati da RG GR s.p.a. in maniera centralizzata presso il proprio stabilimento, appunto quello oggetto di certificazione) esplicano necessariamente i propri effetti al di fuori dello stesso, così come dimostrato dalle specifiche clausole inserite nei contratti di avvalimento stipulati con le ausiliarie (cfr. docc. 25 e 26, allegati alla memoria della p.a.), le quali costituiscono una delle manifestazioni attraverso cui il concreto sistema di gestione della produzione in outsourcing adottato da RG GR s.r.l. garantisce il rispetto degli standard di qualità in materia ambientale certificati.
D’altronde a ritenere diversamente si svuoterebbe di significato la certificazione rilasciata a RG GR s.r.l. nella parte relativa alla « gestione del processo di produzione in outsourcing », atteso che l’ outsourcing – per definizione – prevede l’esternalizzazione di fasi del processo produttivo (non solo a soggetti terzi, ma) in stabilimenti diversi da quello oggetto di certificazione.
Non vi sono dubbi, allora, che la certificazione posseduta dall’operatore economico RG GR s.r.l. – relativa anche « gestione del processo di produzione in outsourcing » e concretamente tradottasi in un formalizzato e cogente obbligo in capo alle ausiliarie di conformarsi agli standard certificati dell’impresa ausiliata e di sottoporsi a suoi controlli in materia (v. contratti di avvalimento, docc. 25 e 26, allegati alla memoria della p.a.) – era tale da dimostrare la sussistenza in capo all’operatore economico aggiudicatario del requisito previsto dalla lex specialis , anche con riferimento all’attività svolta a mezzo delle imprese ausiliarie.
3.3.2. Né può ritenersi che una tale conclusione (già sottesa alla delibera ANAC n. 444/2022) non possa trovare applicazione nel caso di specie, in ragione del fatto che nella procedura in oggetto – a differenza di quella cui era relativa la delibera ANAC n. 444/2022 – il disciplinare di gara (al paragrafo 8) prevedeva che le ausiliarie fossero in possesso (in proprio) dei requisiti di cui al paragrafo 7 del medesimo disciplinare (ivi compresa, quindi, la certificazione di qualità in materia ambientale).
Se, infatti, tutte le censure di parte ricorrente muovono dall’assunto che il paragrafo 8 del disciplinare di gara (nella parte in cui prevede che cui le ausiliarie devono « possedere i requisiti di cui ai punti 6 e 7 del presente disciplinare nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento ») avrebbe imposto alle ausiliarie di possedere in proprio la certificazione di qualità in materia ambientale, al contrario questo Collegio ritiene che la suindicata prescrizione di cui al paragrafo 8 del disciplinare della gara oggetto del presente giudizio (limitatamente al possesso delle certificazioni ex art. 87, d.lgs. n. 50/2016) debba essere interpretata in coerenza con l’impostazione dell’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 che, come rilevato supra sub 3.2. (e già rimarcato in sede cautelare), muove dalla prospettiva di un accertamento sostanziale da parte delle stazioni appaltanti del rispetto delle norme di gestione ambientale da parte degli operatori economici (e, naturalmente, dei loro ausiliari).
Ciò significa – in linea con il sistema normativo delineato dall’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto del principio di favor partecipationis (che costituisce canone ermeneutico di fondamentale rilievo nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 30 luglio 2020, n. 4849) – che il paragrafo 8 del disciplinare di gara di cui alla procedura oggetto del giudizio va interpretato nel senso che non impone all’operatore economico in possesso di una certificazione di qualità, rilasciata da ente accreditato, che riguardi espressamente la « gestione del processo di produzione in outsourcing (tessitura, tintoria, stampa, laminazione, accoppiatura, finitura, taglio, confezione, termonastratura, stampa, ricami, e stiratura) » di avvalersi esclusivamente di mezzi, risorse umane, esperienza e compendi aziendali di operatori economici che posseggano, a loro volta, in proprio, la certificazione UNI EN ISO 14001:2015, potendo lo stesso dimostrare e garantire il rispetto dei requisiti di qualità in materia ambientale anche per l’attività svolta attraverso i compendi aziendali delle ausiliarie, mediante l’allegazione, in aggiunta al certificato posseduto, di puntuali contratti di avvalimento che prevedano espressamente che le ausiliarie rispettino gli standard e le prescrizioni previste dalla certificazione di qualità posseduta dall’ausiliata (e si sottopongano altresì ai controlli di quest’ultima in materia).
Nel caso di specie, peraltro, è appena il caso di notare che l’effettività dell’impegno assunto dalle imprese ausiliarie ad adeguarsi agli standard certificati in capo a RG GR s.r.l. è dimostrata dal fatto che entrambe le ausiliarie hanno ottenuto entro breve termine (il 13 luglio 2022, la SS LD IG s.r.l. e il 16 febbraio 2023 la AU of AS GE d.o.o.) autonome certificazioni di qualità UNI EN ISO 14001:2015 rilasciate da organismi accreditati.
3.3. Per tutto quanto sopra, il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati e devono essere respinti.
4. Parimenti, infondato, è il quarto motivo di gravame, con cui parte ricorrente ha sostenuto che l’amministrazione – a seguito della segnalazione effettuata dal RTI – avrebbe concesso alla società controinteressata di integrare la propria offerta.
Dalla documentazione versata agli atti del giudizio, infatti, è evidente che il Ministero – a seguito della nota inviata da parte ricorrente – ha doverosamente svolto degli approfondimenti istruttori su quanto prodotto da RG GR s.r.l. (e su quanto dedotto da parte ricorrente) garantendo il contraddittorio tra le parti sulla questione oggetto di approfondimento, senza però acquisire alcuna integrazione documentale da parte della società controinteressata (che, tanto in sede procedimentale, quanto in sede processuale si è limitata a rilevare la sufficienza di quanto prodotto in allegato alla domanda di partecipazione).
5. Infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente ha sostenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere RG GR s.r.l. in ragione della non veridicità delle dichiarazioni rese dalle sue ausiliarie.
È evidente, infatti, che – fermo quanto evidenziato supra sub 3 e in disparte ogni considerazione sull’idoneità di quanto prodotto dalle due imprese ausiliarie a integrare in capo alle stesse il possesso “in proprio” del requisito di cui al paragrafo 7.3. del disciplinare in materia di certificazioni ambientali – la dichiarazione resa da SS LD IG s.r.l. e AU of AS GE d.o.o. (di essere « in possesso dei requisiti di capacità tecnica/organizzativa/professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara, come da certificazioni e dichiarazioni allegate ») non avrebbe in ogni caso potuto essere considerata una dichiarazione falsa, tenuto conto dei principi espressi da Consiglio di Stato, AP, 28 agosto 2020, n. 16, e avuto riguardo al fatto che la valutazione circa l’idoneità della documentazione dalle stesse prodotta a integrare (autonomamente in capo alle singole imprese) i requisiti previsti dal punto 7.3. del disciplinare riguarda giocoforza elementi di carattere giuridico, irriducibili all’antitesi vero/falso, ovvero questioni che non hanno il loro sostrato nella realtà materiale ma vertono al più sull’interpretazione di norme giuridiche.
6. Per tutte le ragioni sopra illustrate, tutte le domande spiegate nel ricorso devono essere respinte.
7. Le spese processuali – avuto riguardo alla peculiarità della vicenda – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO