Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01908/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1908 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Ciocchetta e Giuseppe Capobianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Capobianco in Milano, Via Podgora, n. 11;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 28 luglio 2022, con cui è stata rigettata la istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentato con assicurata n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 il dott. ST LE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Milano ha respinto l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente in data 24 settembre 2020.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 1174 del 6 ottobre 2022, ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 20 novembre 2025.
Prima di passare all’esame del merito, si deve osservare che, in prossimità della suindicata udienza, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio una nota della Questura di Milano con la quale si comunica l’avvenuto rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ritiene il Collegio che il rilascio di tale titolo non comporti la cessazione della materia del contendere posto che, con il ricorso in esame, viene come detto impugnato l’atto che ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo questo che attribuisce allo straniero uno status più favorevole rispetto a quello proprio dei titolari del semplice permesso di soggiorno, e per il quale quindi tali soggetti possono conservare l’interesse all’ottenimento.
Ciò stabilito si può passare all’esame del merito.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione avrebbe assunto la decisione avversata in maniera automatica, sulla sola base delle condanne penali da egli riportate, senza tener conto della reale gravità dei fatti contestati e senza tenere conto dell’inserimento sociale e dei legami familiari, posto che egli si trova da molto tempo in Italia, convive con il padre (cittadino italiano) e con la madre, e ha sempre svolto regolare attività lavorativa.
Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 9, quarto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione vigente all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, stabilisce che <<Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero >>.
Da questa norma si ricava che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che risultano pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con valutazione che deve considerare la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, escludendo automatismi in conseguenza di una sentenza di condanna penale (cfr. fra le tante T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 marzo 2025, n. 456).
Ciò chiarito, si deve ritenere che, nel caso concreto, l’Amministrazione abbia correttamente applicato questa norma.
Va invero osservato che, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione avversata non è stata assunta in maniera automatica sulla sola base delle condanne penali da egli subite, ma sulla base di un concreto giudizio di pericolosità bilanciato con gli interessi dello stesso ricorrente a permanere sul territorio dello Stato e a mantenere i legami con i familiari qui stabiliti.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge infatti che l’interessato, nei quindici anni di permanenza in Italia, ha subito, in data 4 ottobre 2017 e in data 21 maggio 2021, due condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è stato indagato in stato di arresto in data 28 novembre 2018 per lo stesso reato ed è stato destinatario, in data 5 febbraio 2021, di un provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Milano in quanto ritenuto persona pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. c), del d.lgs. n. 159 del 2011.
Valorizzando tutti questi elementi, l’Amministrazione ha ritenuto che il ricorrente sia un soggetto di indole irrispettosa delle norme dello Stato e delle norme comuni di convivenza civile, per questo motivo ad alto rischio di recidiva, formulando così un concreto giudizio di pericolosità sociale che supera l’interesse a permanere sul territorio nazionale e a mantenere i legami con i familiari ivi stabiliti.
Non sono pertanto condivisibili le argomentazioni sviluppate nel ricorso, secondo cui, come detto, la decisione avversata sarebbe frutto di un automatismo collegato alla sussistenza dei precedenti penali.
Si deve quindi ribadire l’infondatezza della censura in esame.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.
Essendosi l’Amministrazione difesa con una mera memoria di stile, può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LE ZZ, Presidente, Estensore
OC Vampa, Primo Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ST LE ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.