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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2183/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2183/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCIANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI -Voglia l'On.le Tribunale adito di Como ogni contraria istanza ed eccezione reietta in riforma dell'impugnata sentenza rimettere la causa al Giudice di Pace di che ha pronunciato CP_1 l'estinzione del processo
-Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. Onorari da liquidarsi anticipatamente dallo Stato, trattandosi di appellante ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Prefettura di proponeva CP_1 Parte_1
appello all'ordinanza emessa all'udienza del 18/6/2024, tenuta nel giudizio ex art. 13 D. Lgs. 286/1998 dal Giudice di pace di che, senza verificare i depositi effettuati nel PCT, preso atto dell'assenza CP_1
delle parti, aveva dichiarato estinto il giudizio, per cui chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di rimettere la causa davanti al Giudice di Pace di che aveva pronunciato l'estinzione del processo. CP_1
All'udienza del 19/12/2024 tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'atto di appello è stata impugnata l'ordinanza di estinzione del giudizio, resa all'udienza del
18/6/2024 dal GdP di Como, che ha posto fine al giudizio ex art 13 D Lgs 286/1998, introdotto dall'appellante a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione (ord. n. 9610/2024).
Il provvedimento con cui un giudice monocratico dichiara che il processo si è estinto poiché
“determina la conclusione del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente
pagina 1 di 2 al processo, ha natura di sentenza, anche se emessa in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione” (Cass. 27311/2017).
Il giudizio ex art 13 D Lgs 286/1998 è regolato dall'art 18 D Lgs 150/2011, che al co 9 stabilisce che
“la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Il testo originario della norma, che prevedeva come provvedimento conclusivo l'ordinanza anziché la sentenza, è stato modificato dall'art. 15, comma 3, lett. i), n. 2), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28/2/2023, per cui i procedimenti iniziati prima di tale data si concludono con ordinanza, come quello introdotto dall'appellante, che ha impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di CP_1
del 2/2/2023, concluso con ordinanza depositata il 24/5/2023, poi impugnata in Cassazione
Con le note da ultimo depositate l'opponente ha sostenuto che l'art 18 D Lgs 150/2011, nel testo vigente all'epoca di introduzione del giudizio, prevedeva l'ordinanza come atto conclusivo del giudizio, per cui avendo quella impugnata valore di sentenza, l'appello sarebbe ammissibile.
Tale conclusione non è condivisibile.
L'assimilazione di un'ordinanza di estinzione del giudizio a una sentenza dipende dall'essere questa la tipologia di atto che normalmente definisce il giudizio, per cui si rende necessaria, per consentirne l'impugnazione, equipararla a una sentenza.
Invece, nel caso in cui la definizione del giudizio avvenga con ordinanza, non vi è necessità di qualificare in modo diverso l'ordinanza di estinzione, perché determinando la conclusione del giudizio con una pronuncia di rito, anziché di merito, resta soggetta agli stessi mezzi d'impugnazione previsti per quest'ultima, con esclusione pertanto dell'appello.
Di conseguenza un'ordinanza di estinzione del giudizio, così come quella di merito, resa nel giudizio ex art 18 D Lgs 150/2011, nel testo vigente fino al 28/2/2023, deve ritenersi non appellabile.
Nulla sulle spese di giudizio, essendo la rimasta contumace. CP_1
PQM
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla sulle spese.
Como, 30/12/2024
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2183/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCIANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI -Voglia l'On.le Tribunale adito di Como ogni contraria istanza ed eccezione reietta in riforma dell'impugnata sentenza rimettere la causa al Giudice di Pace di che ha pronunciato CP_1 l'estinzione del processo
-Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio. Onorari da liquidarsi anticipatamente dallo Stato, trattandosi di appellante ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Prefettura di proponeva CP_1 Parte_1
appello all'ordinanza emessa all'udienza del 18/6/2024, tenuta nel giudizio ex art. 13 D. Lgs. 286/1998 dal Giudice di pace di che, senza verificare i depositi effettuati nel PCT, preso atto dell'assenza CP_1
delle parti, aveva dichiarato estinto il giudizio, per cui chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di rimettere la causa davanti al Giudice di Pace di che aveva pronunciato l'estinzione del processo. CP_1
All'udienza del 19/12/2024 tenutasi con modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con l'atto di appello è stata impugnata l'ordinanza di estinzione del giudizio, resa all'udienza del
18/6/2024 dal GdP di Como, che ha posto fine al giudizio ex art 13 D Lgs 286/1998, introdotto dall'appellante a seguito di rinvio disposto dalla Cassazione (ord. n. 9610/2024).
Il provvedimento con cui un giudice monocratico dichiara che il processo si è estinto poiché
“determina la conclusione del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente
pagina 1 di 2 al processo, ha natura di sentenza, anche se emessa in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione” (Cass. 27311/2017).
Il giudizio ex art 13 D Lgs 286/1998 è regolato dall'art 18 D Lgs 150/2011, che al co 9 stabilisce che
“la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Il testo originario della norma, che prevedeva come provvedimento conclusivo l'ordinanza anziché la sentenza, è stato modificato dall'art. 15, comma 3, lett. i), n. 2), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28/2/2023, per cui i procedimenti iniziati prima di tale data si concludono con ordinanza, come quello introdotto dall'appellante, che ha impugnato il decreto di espulsione del Prefetto di CP_1
del 2/2/2023, concluso con ordinanza depositata il 24/5/2023, poi impugnata in Cassazione
Con le note da ultimo depositate l'opponente ha sostenuto che l'art 18 D Lgs 150/2011, nel testo vigente all'epoca di introduzione del giudizio, prevedeva l'ordinanza come atto conclusivo del giudizio, per cui avendo quella impugnata valore di sentenza, l'appello sarebbe ammissibile.
Tale conclusione non è condivisibile.
L'assimilazione di un'ordinanza di estinzione del giudizio a una sentenza dipende dall'essere questa la tipologia di atto che normalmente definisce il giudizio, per cui si rende necessaria, per consentirne l'impugnazione, equipararla a una sentenza.
Invece, nel caso in cui la definizione del giudizio avvenga con ordinanza, non vi è necessità di qualificare in modo diverso l'ordinanza di estinzione, perché determinando la conclusione del giudizio con una pronuncia di rito, anziché di merito, resta soggetta agli stessi mezzi d'impugnazione previsti per quest'ultima, con esclusione pertanto dell'appello.
Di conseguenza un'ordinanza di estinzione del giudizio, così come quella di merito, resa nel giudizio ex art 18 D Lgs 150/2011, nel testo vigente fino al 28/2/2023, deve ritenersi non appellabile.
Nulla sulle spese di giudizio, essendo la rimasta contumace. CP_1
PQM
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla sulle spese.
Como, 30/12/2024
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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