Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 730/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,730/2024 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDIA POLACCHI RICORRENTE E
( ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. VALERIA CARDARELLI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con in Ischia di Castro in data 8.9.2012, Controparte_1 dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898.
Costituendosi in giudizio, parte resistente, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso del giudizio le parti, in un'ottica di conciliazione, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che di seguito si trascrivono:
“ 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ischia di Castro il 08.09.2012 e trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune al n. 3 parte II serie A anno 2012. Ordinare per l'effetto all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ischia di Castro di procedere alle dovute annotazioni;
2) Ciascun ex coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) I figli minori nato il [...] e nato il [...] sono Persona_1 Persona_2 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre in Vitorchiano.
4) Il signor verserà quale contributo al mantenimento dei figli alla signora Parte_1 della somma di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascun figlio) da rivalutare CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il 15 di ogni mese con bonifico bancario. L'assegno unico erogato dall' verrà percepito nella misura del 50% ciascuno CP_2 tra i genitori che si impegneranno a produrre la documentazione necessaria per l'attestazione ISEE da depositare all' ogni anno. CP_2
5) Le spese straordinarie, così come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Viterbo, cui si rimanda, saranno ripartite al 50% tra i signori e per evitare contrasti tra le Pt_1 CP_1 parti si stabilisce fino ad ora che le spese straordinarie per la retta della relativa attività sportiva già praticata sino ad oggi dai figli verrà ripartita al 50 % tra i genitori. Inoltre nel fine settima di spettanza ciascun genitore si occuperà di corrispondere ai figli le spese necessarie per le uscite, feste, compleanni e tutto quanto necessario.
6) I genitori rilasciano autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti di identità e passaporto dei minori.
7) La casa coniugale sita in Vitorchiano, Via Monviso 13 già assegnata alla signora CP_1
è in comproprietà al 50% tra gli ex coniugi ed il signor cederà alla
[...] Parte_1 signora la sua quota del 50% dell'abitazione familiare sita in Vitorchiano Via CP_1
Monviso 13 con annesso garage (identificata al NCEU del Comune di Vitorchiano Foglio 20 p.lla 806 sub. 17 cat. A/2 classe 4 vani 5 RCE 451,90 e sub 9 C/6 mq 21 RCE 27,11) e gravata da mutuo ipotecario mediante accollo. L'atto notarile per il trasferimento sarà stipulato entro il 31.12.2025 dinanzi a Notaio scelto dalla signora che si assume il pagamento delle CP_1 spese. Contestualmente al trasferimento della quota del 50% di proprietà dell'immobile suddetto la signora assume per intero su di sé l'impegno a pagare il residuo del CP_1 mutuo ipotecario, gravante sull'immobile e liberando conseguentemente dalle obbligazioni assunte con l'istituto di credito il signor . Il trasferimento e l'accollo liberatorio Parte_1 sono sottoposte a condizione sospensiva dell'accettazione della Banca che dovrà deliberare l'accollo liberatorio del residuo mutuo da parte della signora CP_1
Le parti danno atto che il predetto trasferimento immobiliare costituisce condizione indispensabile per la composizione della controversia relativa alla definizione dei loro rapporti e sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8) La signora si impegna a corrispondere per intero l'importo della rata del muto e CP_1 del finanziamento per l'acquisto della pergotenda a far data dal primo marzo 2025; il signor si impegna invece a trasferire la residenza entro e non oltre giorni 10 dalla Pt_1 sottoscrizione del presente accordo.
9) Le parti dichiarano che alla data di sottoscrizione del presente accordo non hanno null'altro a pretendere per quanto riguarda le spese straordinarie ad oggi anticipate nell'interesse dei figli minori.
10) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11) Spese di lite compensate”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione del deposito di conclusioni congiunte e di apposita richiesta è stato disposto la trasformazione del rito, dovendo, pertanto questo Tribunale procedere ai sensi dell'art. dell'art. 473 bis51 cpc.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi;
- ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate;
- tenuto conto che se le parti hanno concordato trasferimenti immobiliari, la sentenza è esclusivamente costitutiva del divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) restando escluso che la stessa possa costituire titolo per i detti trasferimenti, né accertamento della consistenza degli immobili, né della loro trasferibilità, né della validità degli accordi;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il Controparte_1
06/05/1989, atto celebrato in Ischia di Castro il 08.09.2012 e trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune al n. 3 parte II serie A anno 2012, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco