Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1480 del R.G.A.C. dell'anno 2021, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Cupelli;
Parte_1
Attore
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Elena Massaro;
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
citava in giudizio la dinanzi a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento delle relative responsabilità e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti dal fabbricato di sua proprietà sito in San
Marco Argentano (CS), alla località Pannizzaro, distinto al catasto al Foglio di mappa n.23, particelle 483 e 67-267, in relazione alle continue infiltrazioni di acqua in alcuni locali della sua proprietà, generati da un non più adeguato sistema di deflusso delle acque meteoriche presente lungo la Strada Provinciale n.270.
La resisteva in giudizio, eccependo la nullità della citazione per Controparte_1 mancanza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e chiedeva il rigetto della domanda.
Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. non può trovare accoglimento, atteso che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164,
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Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, la convenuta si è difesa puntualmente su tutte le eccezioni contenute nell'atto introduttivo.
Ancora in via preliminare, occorre rilevare che l'eccepita prescrizione non si è verificata. Infatti, la portata applicativa dell'art. 2947 c.c., là dove prevede che il termine prescrizionale di cinque anni decorre dal "giorno in cui il fatto si è verificato", è stata ad opera della giurisprudenza adeguata in ragione della natura di illecito civile commesso e ciò al fine di individuare, secondo un parametro di ragionevolezza, il momento a partire dal quale il singolo possa agire per la tutela dei propri diritti.
Sul punto, occorre soffermarsi, anzitutto, sulla distinzione tra illeciti istantanei con effetti permanenti e illeciti permanenti in senso stretto.
Per quanto concerne gli illeciti istantanei ad effetti permanenti (si pensi, in via esemplificativa, al danno derivante da emotrasfusioni infette), la giurisprudenza della
Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che il dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale coincide non con il momento in cui il fatto (della trasfusione infetta) si è verificato nella sua realtà fenomenica, bensì nel diverso momento in cui il privato ha avuto conoscenza del danno e della sua oggettiva riconducibilità causale al fatto illecito commesso (Cass., S.U., n. 576/2008). Spostando in avanti in tal modo il dies a quo del termine prescrizionale, si realizza un equo contemperamento tra l'interesse dell'ordinamento alla certezza dei rapporti processuali e la tutela del diritto alla effettività della tutela del privato;
diritto che, nel caso di danni cd. lungo-latenti (i cui effetti, cioè, si manifestano a distanza di un considerevole lasso di tempo dalla verificazione del fatto) verrebbe altrimenti pregiudicato. Distinti dagli illeciti istantanei con effetti permanenti sono poi gli illeciti permanenti, caratterizzati
2 dalla continuità della condotta antigiuridica: il riferimento, a titolo esemplificativo, è al danno ambientale, in cui la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento nell'ambiente delle condizioni di danneggiamento (tra le altre, Cass. n. 9012/2015 e
Cass. n. 3259/2016).
Anche in tal caso, si ravvisa uno spostamento in avanti del dies a quo rispetto alla verificazione del "fatto" nella sua dimensione storico-materiale; dies a quo che coincide, come più volte affermato da questa Corte, con la cessazione della condotta antigiuridica, che nel caso di illeciti commissivi consiste in un'attività di non facere e nel caso di illeciti omissivi - come nella richiamata ipotesi del danno ambientale - impone un'attività di facere, avente ad oggetto l'adempimento delle misure di neutralizzazione del danno così come imposte dalla legge.
Ciò posto, il dies a quo del termine prescrizionale del diritto al risarcimento dei "danni da infiltrazioni" va individuato a partire da ogni nuovo fenomeno infiltrativo verificatosi, secondo i principi innanzi rammentati, atteso che ogni nuovo fenomeno infiltrativo postula la reiterazione della condotta antigiuridica (Cassazione civile sez. III,
25/10/2023, (ud. 25/09/2023, dep. 25/10/2023), n.29641), tanto più che, nel caso di specie, per come si vedrà appresso, la c.t.u. ha rilevato che “la facciata lato strada (ndr dell'immobile di cui trattasi) presenta evidenti segni di degrado dei materiali dovuti all'umidità di risalita e all'acqua che, le auto passanti su strada, schizzano in facciata”, per cui, non risultando che la strada sia chiusa al traffico veicolare, secondo la comune esperienza il passaggio di auto deve ritersi avvenuto pressochè giornalmente.
Nel merito, osserva il giudicante che la fattispecie in esame deve essere inquadrata nella responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salva la prova del caso fortuito.
Presupposti per l'applicazione della relativa disciplina sono le prove inerenti la relazione del custode con la cosa, il danno prodotto e il nesso causale tra cosa custodita e danno.
Nel caso in esame, il nominato c.t.u. ha riscontrato “SINTESI DELLE CRITICITÀ
RISCONTRATE IN FASE DI SOPRALLUOGO:
- MANTO STRADALE: si sono potute apprezzare numerosissime lesioni longitudinali e trasversali del manto, sintomi di un cinematismo attivo.
3 - PENDENZA DELLA CARREGGIATA: circa 70 m a monte dell'abitazione del sig.
la pendenza della carreggiata cambia direzione. Dacché la pendenza dell'asse Pt_1
stradale convoglia le acque superficiali verso la cunetta stradale, cambia e va in direzione opposta, lasciando defluire le acque liberamente verso valle.
- CUNETTA STRADALE: in pessimo stato di manutenzione, colma di terreno, erbacce e sterpaglie. Non consente lo smaltimento delle acque superficiali provenienti da monte.
- POZZETTO DI CACCIATA CON GRIGLIA: quasi completamente ostruito, con difficoltà si scorge la presenza della griglia.
- FOSSO SOTTOSTRADA: la sezione idraulica del fosso necessita di ripristino, le briglie in pietrame sono in pessimo stato, muro di sostegno in pietrame sottostrada presenta una rotazione in avanti” (cfr pag. 8 della relazione di perizia).
Il perito ha altresì confermato l'esistenza di danni all'immobile del , tuttavia Pt_1
specificando che, in ragione delle rilevate irregolarità nella realizzazione del fabbricato attoreo, “non è possibile ricondurre le lesioni presenti sul fabbricato alla sola presenza dell'umidità causata dall'inefficiente sistema di regimentazione delle acque di scorrimento provenienti dalla strada provinciale o alla sua cattiva realizzazione e manutenzione del tratto stradale.
Causa scatenante degrado facciata e umidità di risalita: persistenza di acqua sulla sede stradale e cattiva e inadeguata regimazione.
I soli danni lamentati dalla parte attrice sull'immobile che possono essere sicuramente ricondotti alla scarsa manutenzione e all'inefficienza del sistema di smaltimento acque nonché alla cattiva realizzazione del tratto stradale sono l'avanzato stato di degrado della facciata e la presenza di umidità da risalita capillare” (cfr. pag. 25 della relazione di perizia).
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provato l'an del danno.
Risulta, altresì, individuato dal c.t.u. il quantum, posto che, individuati i lavori consistenti nel “ripristino facciata e impermeabilizzazione: preparazione del fondo con spicconatura, primerizzazione con fissativo, realizzazione di intonachino idrorepellente, pittura silossanica idrorepellente e ripristino infissi in ferro (antiruggine e verniciatura);
5. Rifacimento del marciapiede con guaina impermeabilizzante” (cfr. pag. 25 della relazione di perizia), gli stessi sono stati quantificati in euro 3.327,89 per il ripristino della facciata ed euro 3.724,25 per il rifacimento del marciapiede con sistema
4 impermeabilizzante, per cui deve ritenersi che il danno cagionato corrisponda al valore dei lavori per ripristinare lo status quo ante.
Le risultanze delle relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, che non hanno mosso specifiche contestazioni in ordine agli accertamenti compiuti dal consulente, tanto più che la contestazione operata dall'ente convenuto riguarda principalmente la dedotta abusività dell'immobile, sebbene il c.t.u., dopo aver analiticamente descritto come l'orografia dei luoghi incida sulle condizioni dell'immobile, ha espressamente escluso dal computo dei danni ristorabili quelli connessi alla presenza di elementi di difformità, ritenendo che “i soli danni lamentati dalla parte attrice sull'immobile che possono essere sicuramente ricondotti alla scarsa manutenzione e all'inefficienza del sistema di smaltimento acque nonché alla cattiva realizzazione del tratto stradale sono l'avanzato stato di degrado della facciata e la presenza di umidità da risalita capillare”, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, come avvenuto nel caso di specie, in cui non si è tenuto conto dei danni prodotti in relazione alla condotta del danneggiato, considerato che la parte di edificio non interessata da difformità è quella prospiciente la strada provinciale.
Di conseguenza si ritiene congruo liquidare la somma di euro 7.052,14, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
5 - Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
, in p.l.r.p.t., al pagamento di euro 7.052,14 in favore di Controparte_1
, oltre rivalutazione ed interessi;
Parte_1
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dal , che Pt_1 si liquidano in complessivi € 1.269,25 per compensi, oltre spese forfetarie e
CPA ed IVA, da corrispondersi all'Erario, attesa l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
Cosenza, 12.1.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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