Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 29.04.25, nella causa di cui al n. 889/24 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniela Graziani per parte ricorrente e l'avv. Franco Maria
Foramiti per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniela Graziani contesta tutto quanto dedotto in fatto e in diritto da controparte e conclude come in ricorso.
L'avv. Franco Maria Foramiti si riporta alla memoria di costituzione e risposta.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 889/2024
Promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Graziani
-ricorrente- contro
(C. F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo BONETTI e Luca IERO
-resistente-
oggetto: “fondo elettrici”
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.;
- per l'effetto, condannarsi l' resistente, in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_2 tempore: a) a ricalcolare il tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione
Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; b) a riliquidare la pensione del ricorrente, secondo il citato criterio dell'onnicomprensività; c) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti, nel rispetto, per i ratei già maturati e corrisposti, del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio.
- Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
CP_1
In via pregiudiziale: Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso (23.10.2024).
Nel merito, in via principale: Rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Con la rifusione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.24 , premesso di essere stato dipendente Parte_1
Enel dal 2.4.91 al 30.9.15, di aver ottenuto la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati dall'1.05.73, quando operava per altri datori di lavoro, e di fruire di pensione di vecchiaia n. 063- CP_ 8600-00439550 dal mese di ottobre 2015 presso il Fondo Elettrici ha convenuto in giudizio
CP_ l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/96.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_2 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/63 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 3.04.24 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione, rimasta tuttavia senza riscontro.
Pertanto, parte ricorrente si era vista costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, eccepito preliminarmente la decadenza triennale ex art. 47 del CP_1
DPR n. 639/70 o, quanto meno, la prescrizione quinquennale delle ipotetiche differenze sui ratei liquidati, nonché l'indeterminatezza della domanda, non avendo parte ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta. L' ha ribadito inoltre nel merito la piena correttezza del proprio operato, insistendo per il CP_2
rigetto del ricorso.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 29/04/25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.R.P. n. 639/70 e, in subordine, di prescrizione quinquennale.
L'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L. n.
111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza CP_2
del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le
Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
Ciò posto, va peraltro osservato che lo stesso ricorrente riconosce l'applicazione della decadenza mobile citata per i ratei già maturati per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nel rispetto dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, risultando così assorbito anche l'esame della ulteriore eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dall' CP_1
in via subordinata.
Passando, quindi, oltre nella trattazione del ricorso, è opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone:
“L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto
1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_1
imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di Enel s.p.a. ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69.
Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione.
Sul punto è, invece, l' che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_1 CP_2
allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente contestato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, non curandosi al contempo di dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, vi è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l' abbia calcolato il CP_2
considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data dall'1.01.97 ed Parte_2 abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo CP_ Elettrici, perché è quanto si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998 (doc.
6 allegato al ricorso), che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle Parte_2
retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi. Il ricorrente ha anche chiarito il proprio interesse a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione, potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_2
pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_1
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_3
a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Parte i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito, poi, che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2,
CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' quest'ultimo deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione Parte_1 della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del
1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' al pagamento delle differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. condanna l' all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1
ricorrente, spese che liquida in €. 43,00 per contributo unificato ed in € 1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Udine, 29/04/25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia