Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2024, n. 5079
CASS
Sentenza 5 febbraio 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha esaminato il ricorso proposto da TR avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, la quale aveva confermato la condanna inflitta dal GUP di Brindisi per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309/1990. La vicenda traeva origine dall'arresto in flagranza dell'imputato, a seguito di perquisizione che aveva portato al sequestro di marijuana e hashish, rinvenuti sia addosso all'imputato che presso la sua abitazione e luogo di lavoro, unitamente a un bilancino di precisione e grinder. La difesa dell'imputato aveva dedotto, in primo luogo, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta finalità di spaccio, sostenendo che la sostanza fosse destinata all'uso personale, come dichiarato fin da subito dall'imputato, e che le modalità di rinvenimento e l'assenza di denaro contante non fossero incompatibili con tale destinazione. In secondo luogo, aveva lamentato un vizio di motivazione della Corte di Appello per essersi limitata a un richiamo per relationem della sentenza di primo grado, senza considerare le specifiche deduzioni difensive.

Il ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte, che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, considerato assorbente, accogliendo la doglianza difensiva circa la violazione di legge nella ritenuta sussistenza del fine di spaccio. È stato sottolineato come la Corte di Appello avesse sottovalutato elementi significativi quali la conoscenza dell'imputato come consumatore saltuario, l'iscrizione al SERT dal 1992 con disponibilità a un programma riabilitativo, il fatto che la sostanza non fosse suddivisa in dosi e l'assenza di denaro contante. Le modalità di custodia sono state ritenute compatibili con l'uso personale, e la mera disponibilità di un bilancino di precisione non è stata considerata prova univoca di spaccio. La Corte ha ribadito il principio secondo cui l'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa, e non sull'imputato quello di provare la destinazione all'uso personale. Nel caso di specie, la finalità di spaccio non è stata provata, mentre le dichiarazioni dell'imputato sono apparse compatibili con l'acquisto per uso personale, anche come scorta. Il dato ponderale della sostanza è stato considerato solo indiziario, e l'erroneo impiego di massime di esperienza da parte dei giudici di merito ha evidenziato la mancanza assoluta di prova di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, rendendo superfluo il rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2024, n. 5079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5079
    Data del deposito : 5 febbraio 2024

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