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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2433/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
TARTARA PIERA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
DA RE ALESSANDRO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31 gennaio 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “Nel merito:
1- Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé nei seguenti tempi e modalità:
▪ nei week-end –a fine settimana alternati– dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
▪ dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina nelle settimane in cui non avrà il figlio con sé nel week-end; ▪ dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina nelle settimane in cui avrà il figlio con sé nel week-end; ▪ metà
vacanze natalizie e pasquali con alternanza delle festività comandate;
▪ per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Controparte_2
potrà parimenti tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive. Le vacanze estive andranno concordate tra i
CONIUGI entro il 31 maggio di ogni anno. Modifiche del sopraesposto calendario potranno comunque essere concordate dai CONIUGI per iscritto di comune accordo.
2- Accertato l'intervenuto mutamento della situazione reddituale di , disporre che lo stesso versi l'importo di EURO CP_1
800,00* mensili a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore
, fino alla sua autosufficienza economica, da corrispondere entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a (IBAN Controparte_2
[...]) e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
3- Disporre che le spese straordinarie per il figlio siano Per_1
poste a carico dei genitori in giusta metà e disciplinate dal Protocollo in uso al
Tribunale di Pordenone, copia del quale verrà consegnata ad entrambe le
PARTI e dalle stesse sottoscritta. In deroga a quanto appena previsto, il costo dell'Istituto “E. Vendramini” per il ciclo di istruzione secondaria di primo grado del figlio sia interamente posto a carico di . Le Per_1 CP_1
spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate.
4- Gli assegni familiari e le detrazioni per il figlio a carico saranno imputati –ove possibile–
al 50% tra i genitori.
5- L'appianamento del debito, maturato da
[...]
nei confronti di in relazione alla casa di Uccle, CP_2 CP_1
2 ammontante alla data del 27 aprile 2023, ad EURO 46.417,19*, avverrà con le modalità già disciplinate nella separazione consensuale: dedotto il costo dell'estinzione del mutuo e nell'ipotesi di realizzazione di un saldo attivo, la quota parte di (30%) verrà imputata a totale/parziale Controparte_2
scomputo del debito maturato verso ed utilizzata da quest'ultimo CP_1
per l'accensione di un libretto di risparmio/conto vincolato a nome del figlio
, finalizzato a coprire i suoi costi di studio e d'istruzione, così come Per_1
ogni ulteriore pagamento effettuato da per l'estinzione del Controparte_2
Cont suo residuo debito verso il sarà utilizzato da quest'ultimo sempre nell'interesse del figlio e con le stesse modalità.
6- Le PARTI, in relazione al figlio minore , si diano reciproco assenso al rilascio dei documenti per Per_1
l'espatrio.
7- Le PARTI si impegnino reciprocamente a non ostacolare la vita di relazione dell'altro ex coniuge nel rispetto del benessere del minore.
8- Spese
integralmente rifuse con accessori legali, tenendo anche conto del contegno processuale di e del fatto che la stessa non abbia aderito Controparte_2
all'invito alla negoziazione assistita. In via istruttoria: ▪ accogliere le istanze istruttorie richieste da , con i testi già indicati. ▪ respingere le CP_1
istanze istruttorie richieste dal , per le ragioni espresse nella Controparte_2
memoria ex art. 183/6° comma n. 3 c.p.c..”
per parte resistente “Nel merito: • Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e CP_1 Controparte_2
in data 2.7.2011, registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Pordenone Anno 2011 – Parte 2 – Sere A – Atto n. 25; • Respingersi ogni e qualsivoglia domanda del reclamante di modifica delle condizioni concordate dai coniugi con l'Accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione personale del 29.1.2021, ed in particolare di modifica in pejus del contributo al mantenimento del figlio e di diversa Per_1
suddivisione delle spese straordinarie per esso, con condanna del Sig. CP_1
a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente versato e quanto
[...]
3 doveva versare in base agli accordi di separazione, così come anche confermati con l'Ordinanza del Presidente f.f. di Codesto Tribunale dd.
13.10.2023; • Confermarsi tutte le correlative condizioni di cui all'Accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione personale del 29.1.2021, prodotto in atti e da intendersi come qui integralmente riportate, ad eccezione del punto 12 (pendenze economiche,
residuando un credito della Sig.ra per quanto non corrisposto dal CP_2
Con Sig. per le spese straordinarie del figlio ), ed accettando invece il Per_1
punto 5 delle condizioni proposte in reclamo (suddivisione di assegni familiari e detrazioni per il figlio a carico al 50%); • Disporsi che il padre ricorrente, nella gestione del figlio , si attenga ai suoi obblighi Per_1
genitoriali anche in relazione allo svolgimento dei compiti durante il weekend, e che inoltre garantisca al medesimo apposito percorso, con spese a
Con carico del Sig. , con uno psicologo per abituarsi gradualmente a dormire ogni tanto nella nuova casa in cui andrà a vivere e con la nuova compagna
. In ogni caso: Spese ed onorari di lite rifusi”. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 725/2023 pubblicata il 12.12.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie, occorre osservare quanto segue: non vi è contendere tra i coniugi circa l'affido del figlio minore , di anni 12, ad entrambi i Per_1
4 genitori, così come non vi è contendere sulla sua collocazione prevalente presso la madre e che i tempi di frequentazione con il padre siano gli stessi definiti in sede di separazione. Vista l'assenza di contenzioso sul punto,
superfluo è stato considerato l'ascolto del minore;
non vi sono ragioni per non confermare tale gestione dell'affido anche in questa sede, sussistendo il superiore interesse del minore alla bigenitorialità, e per tali ragioni di provvederà in conformità in dispositivo.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma,
L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in Pordenone, Via
Enrico Toti n. 14/b, condotta in locazione dalla madre, deve essere assegnata a
, quale genitore collocatario del figlio minore, non essendovi Controparte_2
contendere neanche su questo aspetto.
Le conclusioni delle parti, poi, sono convergenti anche sull'equa ripartizione dell'assegno unico universale e sulle detrazioni fiscali e, pertanto, anche su questo aspetto si provvederà in conformità.
Vi è anche conferma da parte di entrambe le parti dell'accordo assunto in sede di separazione circa rapporti di credito/debito tra i coniugi in relazione all'immobile in comproprietà sito in Belgio, ma di tali dichiarazioni il
Tribunale si limita a prenderne atto, in quanto trattasi di negozio giuridico stipulato tra i coniugi in occasione della separazione, con l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, e non può costituire materia del contendere nel processo di divorzio per difetto di connessione, come è stato rilevato alla prima udienza.
Per quanto concerne le altre dichiarazioni di parte ricorrente circa il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio e all'impegno a non ostacolare la vita di relazione dell'altro coniuge, nonché le dichiarazioni di parte resistente circa l'impegno del padre di far svolgere i compiti al figlio e accompagnarlo con supporto psicologico alla conoscenza della nuova compagna, anche rispetto a queste il Tribunale prende atto, non risultando l'allegazione in corso
5 di causa (con attinenti prove) di alcun un contrasto circa il diritto di espatrio del minore oppure sul limite alla vita di relazione dell'altro coniuge o, ancora,
sull'adeguato esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, nè
vi è specifica domanda di assunzione di provvedimenti volti a dirimere un conflitto su tali temi.
Rimangono questioni controverse:
1. il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio;
2. la ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, fatta eccezione per la retta relativa alla scuola privata frequentata dal minore, sulla quale vi è accordo tra le parti affinché sia sostenuta esclusivamente dal padre.
2.1. Contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio.
Al tempo dell'udienza presidenziale, il marito ha documentato di aver percepito nei tre anni di imposta precedenti un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.400,00 circa (nell'ultimo anno di imposta ha goduto inoltre di un credito di imposta di 5.161,00 euro annui), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
da queste risultano anche redditi da immobile all'estero e investimenti/attività estere di natura finanziaria;
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, in particolare, risulta, oltre alla casa in Belgio in comproprietà con la coniuge, una polizza assicurativa con valore finale di euro 50.602,00 e tre conti correnti/depositi esteri (con valori finali di euro
5.791,00, 1.234,00 e 671,00; in corso di causa ha dichiarato che si sono
“azzerati”, cioè sono incapienti); ha documentato di essere obbligato per contratto di locazione con canone mensile di euro 580,00, oltre oneri condominiali;
in corso di causa ha dichiarato di essere comproprietario di beni ereditari (meglio specificati nei documenti allegati) dai quali non ricava reddito;
ha dichiarato di aver chiuso due conti correnti cointestati con la madre, versando i relativi saldi in parte alla madre stessa, per far fronte a spese relative agli immobili ereditati, e in parte a sé stesso;
è proprietario di autovettura.
6 Per quanto concerne l'attività lavorativa, ha dichiarato in corso di causa che nell'anno 2023 ha lavorato come lavoratore autonomo a partita IVA in regime forfettario, per ATRA RL, per e per AL RL, CP_4
fatturando il complessivo importo lordo di EURO 60.032,78, che –assoggettato il 78% dell'importo al 25,78% per la gestione separata INPS e al 15% per la tassazione– porta ad un reddito netto di euro 40.937,31 (coerente con la relativa dichiarazione dei redditi allegata). Ha dichiarato che tutti i contratti sono terminati il 31.12.2023, quello con ATRA RL non verrà rinnovato, mentre quelli e AL RL sono stati rinnovati per l'anno 2024 CP_4
(come documentato in atti).
Con La convenuta ha sostenuto la sussistenza di partecipazione societaria del ,
smentita dall'istruttoria espletata. Inammissibili, ai fini del decidere, le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta circa la collaborazione prestata dal ricorrente ad una pubblicazione, in quanto esplorative.
La moglie ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto medio di circa 2.300,00 negli anni di imposta 2019 e 2020 e di euro 2.800,00 nell'anno di imposta 2021; ha prodotto busta paga del mese di Gennaio 2023 da cui risulta una trattenuta per cessione del quinto dello stipendio;
tale trattenuta,
pari ad euro 316,00, è terminata nell'anno 2024, come dichiarato in atti.
E' obbligata per il versamento di un canone di locazione pari ad euro 800,00.
Le parti sono comproprietarie, come già sopra menzionato (il ricorrente per il
70% e la resistente per il 30%), di immobile sito in Belgio;
il ricorrente ha dichiarato in corso di causa che l'immobile non è più locato;
sono coobbligate nella medesima proporzione per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 1.200,00; il ricorrente ha dichiarato di adempiere esclusivamente a tale obbligazione (fermo il diritto di rivalsa nei confronti della resistente).
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, se ne deduce che entrambi i redditi dei coniugi sono migliorati (quello del ricorrente perché è stato registrato un
7 aumento del reddito netto nel 2023, quello della resistente perché non è più
gravata dalla cessione del quinto dello stipendio); allo stesso tempo, appare pacifico, da quanto dichiarato in atti e dalla documentazione allegata dal ricorrente, che le parti non percepiscono più rendita locatizia dall'immobile,
ma tale constatazione non può valorizzarsi a favore di una o di entrambe le parti se si considera che vi è documentazione in atti che attesta che entrambi sono stati destinatari di ingiunzione di pagamento preliminare al pignoramento immobiliare, da parte della Banca belga che ha mutuato la somma per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, il che vuol dire che non sono state adempiute le rate del mutuo per cui ambedue le parti sono obbligate.
In definitiva, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio, di anni
12, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 850,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Non essendovi accordo sul mantenimento delle modalità di pagamento come determinata in sede di separazione (e cioè la corresponsione della somma destinata al mantenimento al terzo, locatore della madre), si riportano in dispositivo le modalità previste dalla legge in caso di obbligo al mantenimento e, cioè, il pagamento al genitore collocatario prevalente.
2. Contributo paterno alle spese straordinarie.
Per le medesime ragioni riportate nel paragrafo precedente sulla ricostruzione della capacità economica delle parti, considerato che il miglioramento
8 sopraggiunto per entrambe la parti non pare aver modificato l'equilibrio consolidato in sede di separazione consensuale, appare equo confermare la medesima ripartizione delle spese straordinarie così come stabilita in sede di separazione.
3. Spese di lite.
Considerato che su varie questioni non vi è stato contendere tra le parti, che il ricorrente ha offerto un maggior contributo al mantenimento del figlio con il miglioramento delle proprie condizioni economiche, mentre sulle due questioni controverse vi è stata la soccombenza del ricorrente, appare opportuno compensare le spese di lite per 2/3, mentre per 1/3 sarà CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di , Controparte_2
spese che liquida in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore , in atti generalizzato ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Pordenone, via Enrico Toti n. 14/b;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso
9 accordo, con le seguenti modalità: ▪ nei week-end –a fine settimana alternati–
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
▪ dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina nelle settimane in cui non avrà il figlio con sé nel week-end; ▪
dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina nelle settimane in cui avrà il figlio con sé nel week-end; ▪ metà vacanze natalizie e pasquali con alternanza delle festività comandate;
▪ per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. potrà parimenti tenere con sé il figlio Controparte_2
durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive. Le vacanze estive andranno concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
Modifiche del sopraesposto calendario potranno comunque essere concordate dai coniugi per iscritto di comune accordo;
determina in euro 850,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento del figlio minore, da corrispondersi a presso il Controparte_2
di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che il padre contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data
22 febbraio 2018, fatta eccezione per la retta relativa alla scuola privata frequentata dal minore, sulla quale vi è accordo tra le parti affinché sia sostenuta esclusivamente dal padre;
compensa le spese di lite per 2/3, mentre per il restante 1/3 condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida
[...] Controparte_2
in complessivi euro 2.530,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 22/05/2025
10 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2433/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
TARTARA PIERA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
DA RE ALESSANDRO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 31 gennaio 2025 e cioè
1 per parte ricorrete “Nel merito:
1- Disporre l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1
con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé nei seguenti tempi e modalità:
▪ nei week-end –a fine settimana alternati– dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
▪ dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina nelle settimane in cui non avrà il figlio con sé nel week-end; ▪ dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina nelle settimane in cui avrà il figlio con sé nel week-end; ▪ metà
vacanze natalizie e pasquali con alternanza delle festività comandate;
▪ per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Controparte_2
potrà parimenti tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive. Le vacanze estive andranno concordate tra i
CONIUGI entro il 31 maggio di ogni anno. Modifiche del sopraesposto calendario potranno comunque essere concordate dai CONIUGI per iscritto di comune accordo.
2- Accertato l'intervenuto mutamento della situazione reddituale di , disporre che lo stesso versi l'importo di EURO CP_1
800,00* mensili a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore
, fino alla sua autosufficienza economica, da corrispondere entro il Per_1
giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato a (IBAN Controparte_2
[...]) e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
3- Disporre che le spese straordinarie per il figlio siano Per_1
poste a carico dei genitori in giusta metà e disciplinate dal Protocollo in uso al
Tribunale di Pordenone, copia del quale verrà consegnata ad entrambe le
PARTI e dalle stesse sottoscritta. In deroga a quanto appena previsto, il costo dell'Istituto “E. Vendramini” per il ciclo di istruzione secondaria di primo grado del figlio sia interamente posto a carico di . Le Per_1 CP_1
spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate.
4- Gli assegni familiari e le detrazioni per il figlio a carico saranno imputati –ove possibile–
al 50% tra i genitori.
5- L'appianamento del debito, maturato da
[...]
nei confronti di in relazione alla casa di Uccle, CP_2 CP_1
2 ammontante alla data del 27 aprile 2023, ad EURO 46.417,19*, avverrà con le modalità già disciplinate nella separazione consensuale: dedotto il costo dell'estinzione del mutuo e nell'ipotesi di realizzazione di un saldo attivo, la quota parte di (30%) verrà imputata a totale/parziale Controparte_2
scomputo del debito maturato verso ed utilizzata da quest'ultimo CP_1
per l'accensione di un libretto di risparmio/conto vincolato a nome del figlio
, finalizzato a coprire i suoi costi di studio e d'istruzione, così come Per_1
ogni ulteriore pagamento effettuato da per l'estinzione del Controparte_2
Cont suo residuo debito verso il sarà utilizzato da quest'ultimo sempre nell'interesse del figlio e con le stesse modalità.
6- Le PARTI, in relazione al figlio minore , si diano reciproco assenso al rilascio dei documenti per Per_1
l'espatrio.
7- Le PARTI si impegnino reciprocamente a non ostacolare la vita di relazione dell'altro ex coniuge nel rispetto del benessere del minore.
8- Spese
integralmente rifuse con accessori legali, tenendo anche conto del contegno processuale di e del fatto che la stessa non abbia aderito Controparte_2
all'invito alla negoziazione assistita. In via istruttoria: ▪ accogliere le istanze istruttorie richieste da , con i testi già indicati. ▪ respingere le CP_1
istanze istruttorie richieste dal , per le ragioni espresse nella Controparte_2
memoria ex art. 183/6° comma n. 3 c.p.c..”
per parte resistente “Nel merito: • Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e CP_1 Controparte_2
in data 2.7.2011, registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Pordenone Anno 2011 – Parte 2 – Sere A – Atto n. 25; • Respingersi ogni e qualsivoglia domanda del reclamante di modifica delle condizioni concordate dai coniugi con l'Accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione personale del 29.1.2021, ed in particolare di modifica in pejus del contributo al mantenimento del figlio e di diversa Per_1
suddivisione delle spese straordinarie per esso, con condanna del Sig. CP_1
a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente versato e quanto
[...]
3 doveva versare in base agli accordi di separazione, così come anche confermati con l'Ordinanza del Presidente f.f. di Codesto Tribunale dd.
13.10.2023; • Confermarsi tutte le correlative condizioni di cui all'Accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in materia di separazione personale del 29.1.2021, prodotto in atti e da intendersi come qui integralmente riportate, ad eccezione del punto 12 (pendenze economiche,
residuando un credito della Sig.ra per quanto non corrisposto dal CP_2
Con Sig. per le spese straordinarie del figlio ), ed accettando invece il Per_1
punto 5 delle condizioni proposte in reclamo (suddivisione di assegni familiari e detrazioni per il figlio a carico al 50%); • Disporsi che il padre ricorrente, nella gestione del figlio , si attenga ai suoi obblighi Per_1
genitoriali anche in relazione allo svolgimento dei compiti durante il weekend, e che inoltre garantisca al medesimo apposito percorso, con spese a
Con carico del Sig. , con uno psicologo per abituarsi gradualmente a dormire ogni tanto nella nuova casa in cui andrà a vivere e con la nuova compagna
. In ogni caso: Spese ed onorari di lite rifusi”. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Con sentenza parziale n. 725/2023 pubblicata il 12.12.2023, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Nel caso di specie, occorre osservare quanto segue: non vi è contendere tra i coniugi circa l'affido del figlio minore , di anni 12, ad entrambi i Per_1
4 genitori, così come non vi è contendere sulla sua collocazione prevalente presso la madre e che i tempi di frequentazione con il padre siano gli stessi definiti in sede di separazione. Vista l'assenza di contenzioso sul punto,
superfluo è stato considerato l'ascolto del minore;
non vi sono ragioni per non confermare tale gestione dell'affido anche in questa sede, sussistendo il superiore interesse del minore alla bigenitorialità, e per tali ragioni di provvederà in conformità in dispositivo.
Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c., richiamato dall'art.6, secondo comma,
L.898/70 e successive modifiche, la casa coniugale sita in Pordenone, Via
Enrico Toti n. 14/b, condotta in locazione dalla madre, deve essere assegnata a
, quale genitore collocatario del figlio minore, non essendovi Controparte_2
contendere neanche su questo aspetto.
Le conclusioni delle parti, poi, sono convergenti anche sull'equa ripartizione dell'assegno unico universale e sulle detrazioni fiscali e, pertanto, anche su questo aspetto si provvederà in conformità.
Vi è anche conferma da parte di entrambe le parti dell'accordo assunto in sede di separazione circa rapporti di credito/debito tra i coniugi in relazione all'immobile in comproprietà sito in Belgio, ma di tali dichiarazioni il
Tribunale si limita a prenderne atto, in quanto trattasi di negozio giuridico stipulato tra i coniugi in occasione della separazione, con l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, e non può costituire materia del contendere nel processo di divorzio per difetto di connessione, come è stato rilevato alla prima udienza.
Per quanto concerne le altre dichiarazioni di parte ricorrente circa il consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio e all'impegno a non ostacolare la vita di relazione dell'altro coniuge, nonché le dichiarazioni di parte resistente circa l'impegno del padre di far svolgere i compiti al figlio e accompagnarlo con supporto psicologico alla conoscenza della nuova compagna, anche rispetto a queste il Tribunale prende atto, non risultando l'allegazione in corso
5 di causa (con attinenti prove) di alcun un contrasto circa il diritto di espatrio del minore oppure sul limite alla vita di relazione dell'altro coniuge o, ancora,
sull'adeguato esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre, nè
vi è specifica domanda di assunzione di provvedimenti volti a dirimere un conflitto su tali temi.
Rimangono questioni controverse:
1. il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio;
2. la ripartizione delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, fatta eccezione per la retta relativa alla scuola privata frequentata dal minore, sulla quale vi è accordo tra le parti affinché sia sostenuta esclusivamente dal padre.
2.1. Contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio.
Al tempo dell'udienza presidenziale, il marito ha documentato di aver percepito nei tre anni di imposta precedenti un reddito mensile netto medio pari ad euro 2.400,00 circa (nell'ultimo anno di imposta ha goduto inoltre di un credito di imposta di 5.161,00 euro annui), quale media delle dichiarazioni dei redditi prodotte;
da queste risultano anche redditi da immobile all'estero e investimenti/attività estere di natura finanziaria;
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2021, in particolare, risulta, oltre alla casa in Belgio in comproprietà con la coniuge, una polizza assicurativa con valore finale di euro 50.602,00 e tre conti correnti/depositi esteri (con valori finali di euro
5.791,00, 1.234,00 e 671,00; in corso di causa ha dichiarato che si sono
“azzerati”, cioè sono incapienti); ha documentato di essere obbligato per contratto di locazione con canone mensile di euro 580,00, oltre oneri condominiali;
in corso di causa ha dichiarato di essere comproprietario di beni ereditari (meglio specificati nei documenti allegati) dai quali non ricava reddito;
ha dichiarato di aver chiuso due conti correnti cointestati con la madre, versando i relativi saldi in parte alla madre stessa, per far fronte a spese relative agli immobili ereditati, e in parte a sé stesso;
è proprietario di autovettura.
6 Per quanto concerne l'attività lavorativa, ha dichiarato in corso di causa che nell'anno 2023 ha lavorato come lavoratore autonomo a partita IVA in regime forfettario, per ATRA RL, per e per AL RL, CP_4
fatturando il complessivo importo lordo di EURO 60.032,78, che –assoggettato il 78% dell'importo al 25,78% per la gestione separata INPS e al 15% per la tassazione– porta ad un reddito netto di euro 40.937,31 (coerente con la relativa dichiarazione dei redditi allegata). Ha dichiarato che tutti i contratti sono terminati il 31.12.2023, quello con ATRA RL non verrà rinnovato, mentre quelli e AL RL sono stati rinnovati per l'anno 2024 CP_4
(come documentato in atti).
Con La convenuta ha sostenuto la sussistenza di partecipazione societaria del ,
smentita dall'istruttoria espletata. Inammissibili, ai fini del decidere, le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta circa la collaborazione prestata dal ricorrente ad una pubblicazione, in quanto esplorative.
La moglie ha documentato di aver percepito un reddito mensile netto medio di circa 2.300,00 negli anni di imposta 2019 e 2020 e di euro 2.800,00 nell'anno di imposta 2021; ha prodotto busta paga del mese di Gennaio 2023 da cui risulta una trattenuta per cessione del quinto dello stipendio;
tale trattenuta,
pari ad euro 316,00, è terminata nell'anno 2024, come dichiarato in atti.
E' obbligata per il versamento di un canone di locazione pari ad euro 800,00.
Le parti sono comproprietarie, come già sopra menzionato (il ricorrente per il
70% e la resistente per il 30%), di immobile sito in Belgio;
il ricorrente ha dichiarato in corso di causa che l'immobile non è più locato;
sono coobbligate nella medesima proporzione per la ripetizione di somma ricevuta a titolo di mutuo, con rata mensile pari ad euro 1.200,00; il ricorrente ha dichiarato di adempiere esclusivamente a tale obbligazione (fermo il diritto di rivalsa nei confronti della resistente).
Pertanto, da tutto quanto sopra esposto, se ne deduce che entrambi i redditi dei coniugi sono migliorati (quello del ricorrente perché è stato registrato un
7 aumento del reddito netto nel 2023, quello della resistente perché non è più
gravata dalla cessione del quinto dello stipendio); allo stesso tempo, appare pacifico, da quanto dichiarato in atti e dalla documentazione allegata dal ricorrente, che le parti non percepiscono più rendita locatizia dall'immobile,
ma tale constatazione non può valorizzarsi a favore di una o di entrambe le parti se si considera che vi è documentazione in atti che attesta che entrambi sono stati destinatari di ingiunzione di pagamento preliminare al pignoramento immobiliare, da parte della Banca belga che ha mutuato la somma per l'acquisto dell'immobile in comproprietà, il che vuol dire che non sono state adempiute le rate del mutuo per cui ambedue le parti sono obbligate.
In definitiva, in ordine al mantenimento della prole minorenne, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze del figlio, di anni
12, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento del minore;
il padre dovrà dunque corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 850,00, dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Non essendovi accordo sul mantenimento delle modalità di pagamento come determinata in sede di separazione (e cioè la corresponsione della somma destinata al mantenimento al terzo, locatore della madre), si riportano in dispositivo le modalità previste dalla legge in caso di obbligo al mantenimento e, cioè, il pagamento al genitore collocatario prevalente.
2. Contributo paterno alle spese straordinarie.
Per le medesime ragioni riportate nel paragrafo precedente sulla ricostruzione della capacità economica delle parti, considerato che il miglioramento
8 sopraggiunto per entrambe la parti non pare aver modificato l'equilibrio consolidato in sede di separazione consensuale, appare equo confermare la medesima ripartizione delle spese straordinarie così come stabilita in sede di separazione.
3. Spese di lite.
Considerato che su varie questioni non vi è stato contendere tra le parti, che il ricorrente ha offerto un maggior contributo al mantenimento del figlio con il miglioramento delle proprie condizioni economiche, mentre sulle due questioni controverse vi è stata la soccombenza del ricorrente, appare opportuno compensare le spese di lite per 2/3, mentre per 1/3 sarà CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di , Controparte_2
spese che liquida in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa), di tutte le fasi, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
affida il figlio minore , in atti generalizzato ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è
esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
dispone che il minore sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita in Pordenone, via Enrico Toti n. 14/b;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, in difetto di diverso
9 accordo, con le seguenti modalità: ▪ nei week-end –a fine settimana alternati–
dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
▪ dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina nelle settimane in cui non avrà il figlio con sé nel week-end; ▪
dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina nelle settimane in cui avrà il figlio con sé nel week-end; ▪ metà vacanze natalizie e pasquali con alternanza delle festività comandate;
▪ per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. potrà parimenti tenere con sé il figlio Controparte_2
durante le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive. Le vacanze estive andranno concordate tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
Modifiche del sopraesposto calendario potranno comunque essere concordate dai coniugi per iscritto di comune accordo;
determina in euro 850,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento del figlio minore, da corrispondersi a presso il Controparte_2
di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che il padre contribuisca nella misura del 70% alle spese straordinarie per il figlio, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data
22 febbraio 2018, fatta eccezione per la retta relativa alla scuola privata frequentata dal minore, sulla quale vi è accordo tra le parti affinché sia sostenuta esclusivamente dal padre;
compensa le spese di lite per 2/3, mentre per il restante 1/3 condanna CP_1
al pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida
[...] Controparte_2
in complessivi euro 2.530,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 22/05/2025
10 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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