Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6711 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06711/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2023, proposto da
AR TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lascio, Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale del 7 novembre 2022 prot. 10810 avente ad oggetto la inammissibilità e/o improcedibilità delle “istanze del sig. TT” in tema di riconoscimento di titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Vista la nota del 26 novembre 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa CE LL BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 10810 del 7 novembre 2022, avente ad oggetto l’inammissibilità e l’improcedibilità delle proprie istanze in tema di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito all’estero.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 74 del D.P.R. n. 382 del 1980 ”;
- “ 2) Incompetenza ”.
2. In data 8 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando documenti.
3. Con atto notificato e depositato in data 26 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
4. All’udienza del 13 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il Collegio ritiene che, alla luce del formale atto di rinuncia, predisposto secondo le modalità stabilite dall’art. 84, c.p.a., debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
6. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
CE LL BA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CE LL BA | IT CO |
IL SEGRETARIO