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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8725 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Vinelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/09/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
LE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/09/1997 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di LE, anno 1997, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 06.09.1997 in LE (CI); matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di LE all'Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1997.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di LE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Entrambi i figli maggiorenni verranno mantenuti in via diretta e paritaria da entrambi i genitori e decideranno consapevolmente e volontariamente la propria collocazione e residenza.
4) Il signor si obbliga a trasferire, a mezzo di compravendita e/o Pt_1 permuta e/o a mezzo di altro atto da individuare con il notaio prescelto, il proprio 50% di comproprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Giba alla via Principe di Piemonte n. 233, distinto al catasto alla sezione D, foglio 1, mappale 76, in favore della signora entro il termine del CP_1
30/04/2026 (tale data sarà anticipata o posticipata in relazione all'ottenimento del mutuo fondiario da parte della signora per un CP_1 importo pari ad € 55.900,00 (somma che comprende anche l'importo di € 5.900,00 per lo smaltimento eternit e rifacimento tetto, che verrà rimborsato anticipatamente dalla come da accordo di luglio 2025). CP_1
Le spese del predetto atto saranno a carico della Signora CP_1
La signora si obbliga a trasferire, a mezzo di donazione e/o CP_1 permuta e/o a mezzo di altro atto da individuare con il notaio prescelto, entro termine e modalità di cui al punto che precede, in favore del signor Parte_1
il 50% di comproprietà del fondo sito in Giba, distinto al catasto
[...] terreni al foglio 402, particella 1250, a titolo di donazione.
Le spese del predetto atto saranno a carico del signor Pt_1
Entrambi i predetti atti traslativi risultano imprescindibili ai fini della risoluzione della conflittualità e della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La data concordata del 30.04.2026 è indicativa poiché potrà essere anticipata
o posticipata in relazione all'ottenimento ed erogazione del mutuo fondiario da parte della signora la quale, anche col presente atto, dichiara di CP_1 obbligarsi ad anticipare il rogito al momento in cui la banca erogherà il mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussiste alcun obbligo alla corresponsione dell'assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8725 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/10/1967, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Vinelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 06/09/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
LE.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/09/1997 tra e trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di LE, anno 1997, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 06.09.1997 in LE (CI); matrimonio trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di LE all'Atto n. 8, Parte II, Serie A, Anno 1997.
Pag. 2 di 3 2) Ordinare al Comune di LE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Entrambi i figli maggiorenni verranno mantenuti in via diretta e paritaria da entrambi i genitori e decideranno consapevolmente e volontariamente la propria collocazione e residenza.
4) Il signor si obbliga a trasferire, a mezzo di compravendita e/o Pt_1 permuta e/o a mezzo di altro atto da individuare con il notaio prescelto, il proprio 50% di comproprietà dell'immobile, già casa coniugale, sito in Giba alla via Principe di Piemonte n. 233, distinto al catasto alla sezione D, foglio 1, mappale 76, in favore della signora entro il termine del CP_1
30/04/2026 (tale data sarà anticipata o posticipata in relazione all'ottenimento del mutuo fondiario da parte della signora per un CP_1 importo pari ad € 55.900,00 (somma che comprende anche l'importo di € 5.900,00 per lo smaltimento eternit e rifacimento tetto, che verrà rimborsato anticipatamente dalla come da accordo di luglio 2025). CP_1
Le spese del predetto atto saranno a carico della Signora CP_1
La signora si obbliga a trasferire, a mezzo di donazione e/o CP_1 permuta e/o a mezzo di altro atto da individuare con il notaio prescelto, entro termine e modalità di cui al punto che precede, in favore del signor Parte_1
il 50% di comproprietà del fondo sito in Giba, distinto al catasto
[...] terreni al foglio 402, particella 1250, a titolo di donazione.
Le spese del predetto atto saranno a carico del signor Pt_1
Entrambi i predetti atti traslativi risultano imprescindibili ai fini della risoluzione della conflittualità e della definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
La data concordata del 30.04.2026 è indicativa poiché potrà essere anticipata
o posticipata in relazione all'ottenimento ed erogazione del mutuo fondiario da parte della signora la quale, anche col presente atto, dichiara di CP_1 obbligarsi ad anticipare il rogito al momento in cui la banca erogherà il mutuo fondiario per l'acquisto dell'immobile.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non sussiste alcun obbligo alla corresponsione dell'assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3