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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. LO MADDALONI Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO ROMA 76 28021 BORGOMANERO presso lo studio dell'avv.
SOZIO LORENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CICCARELLI LUIGI ( ) VIA DE SANCTIS, 41 20141 C.F._1
MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL CP_1 P.IVA_2
CARMINE 4 PAVIA presso lo studio dell'avv. RAMPULLA ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO pagina 1 di 5 OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarati ricorrenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 2041 c.c., condannare al pagamento, in favore Pt_2 dell'attrice, della somma di €13.146,80; Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per CP_2
in riferimento all'appello principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: Nel merito:
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, in quanto totalmente
[...] infondato in fatto ed in diritto;
in riferimento all'appello incidentale: Voglia la S.V. Ill.ma, disatteso ogni contrario assunto, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1539 / 2024 del Tribunale di Busto Arsizio (R.G. n. 2932 / 2023 – Giudice, dott. Angelo Farina) pronunciata il 23.12.2024 e depositata in pari data e mai notificata, così giudicare: Nel merito: per tutte le motivazioni esposte in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'erroneità della liquidazione delle spese di lite, e per l'effetto quantificare i compensi nell'importo di € 5.077,00, oltre 15% Spese Generali, CPA ed IVA come per legge o in quella minor o maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre Spese Generali 15%, CPA ed IVA come per legge anche di primo grado;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. assumeva quanto segue: Parte_1
-di aver edificato tre villette unifamiliare nel comune di Vergiate (Va);
– al fine di collegare le stesse alla rete idrica si era resa necessaria l'ampliamento di quella preesistente;
- concessionaria della gestione del servizio idrico integrato -fra cui rientrava anche il CP_2 comune di Vergiate-, in forza di convezione stipulata con l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese a seguita di richiesta di eseguiva i lavori di Parte_1 ampliamento della rete idrica necessaria per realizzare l'allaccio alla stessa delle villette, ma anziché eseguire i suddetti lavori a proprie spese come avrebbe dovuto in attuazione dell'art. 7, comma quarto, lett. d) della convenzione che prevedeva che “ tenuta a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni pagina 2 di 5 patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio”, poneva i costi dell'opera, pari a € 13.146,80, a carico della richiedente. Pertanto, citava in giudizio per sentirla condannare al pagamento Parte_1 CP_2 della predetta somma a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., posto che l'opera realizzata a spese dell'attrice era di proprietà del concessionario come previsto dalla convenzione in atto con la Provincia. eccepiva l'inammissibilità dell'azione proposta stante la sussistenza della giusta causa della CP_2 prestazione eseguita in attuazione dell'art. 10 della carta dei servizi correlata alla convenzione che prevedeva che i costi necessari per l'urbanizzazione dell'area, fra cui quelli di acquedotto e fognatura fossero a carico del cliente con scomputo degli stessi dagli oneri di urbanizzazione da corrispondere al Eccepiva, altresì, l'inammissibilità della azione proposta per difetto del requisito della CP_3 sussidiarietà e il proprio difetto di legittimazione passiva.
2. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1539/24 pubblicata in data 23.12.2024, ha dichiarato improponibile la domanda, per difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione proposta, in quanto, CP_ nel caso di specie, avrebbe potuto esperire nei confronti di l'azione di Parte_1 ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., avendo eseguito, nella prospettazione attorea, un pagamento non dovuto a un soggetto -Alfa- che non era titolare di alcun credito nei suoi confronti. Inoltre, sotto un secondo profilo, difetta anche la legittimazione ad agire di , Parte_1 in quanto estranea alla convenzione invocata a giustificazione dell'asserito arricchimento indebito di CP_ di cui potrebbe, al limite, dolersi l'ente pubblico che aveva stipulato con la medesima la predetta convenzione.
3. ha proposto appello articolato in unico motivo con il quale deduce: a) sotto Parte_1 un primo profilo, l'erroneità della conclusione del tribunale che, nel caso specifico, ha ritenuto non esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto: i) la medesima presuppone un pagamento non dovuto, mentre la società appellante ha sostenuto un costo non dovuto;
ii) non
CP_ sussiste un rapporto contrattuale diretto fra e che giustifichi l'azione di Parte_1
CP_ ripetizione dell'indebito; ii) è divenuta proprietaria dell'opera realizzata;
b) sotto un secondo profilo, la sussistenza della legittimazione attiva dell'appellante, in quanto il tribunale ha erroneamente interpretato la convenzione ritenendo che l'onere economico dell'estensione della rete
CP_ idrica non ricadesse sul gestore ma su ATO, quando, invece. l'art. 7, comma 4, lett.d) della
CP_ convenzione fra ATO e prevede che il gestore sia tenuto a realizzare a proprie spese le estensioni della rete necessarie a garantire il servizio e l'opera realizzata divenga di proprietà del gestore -che così ha acquisito l'indebito arricchimento senza sopportarne i costi-.
CP_
4. ha proposto appello incidentale censurando la liquidazione nei minimi delle spese processuali operata dal tribunale “stante la non complessità della controversia (decisa in applicazione di norme univocamente interpretati e orientamenti pacifici in giurisprudenza), la natura documentale della controversia, l'assenza di significative questioni in fatto e in diritto e la decisione della causa sulla base di una questione pagina 3 di 5 preliminare” -pag. 4 sentenza-, affermando che l'attività difensiva svolta aveva implicato la trattazione del complesso tema degli oneri di urbanizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale deve essere rigettato.
1.1 Il primo profilo del motivo di appello è infondato. I lavori di estensione della rete idrica necessari a collegare le tre villette edificate da Parte_1 CP_
sono stati eseguiti da su richiesta della prima.
[...] CP_
assume che ha preteso dalla medesima il pagamento della somma Parte_1 di € 13.146,80 -docc.2 e 3 per il compimento di tale opera, quando invece, ai sensi dell'art. CP_2 CP_ 7, quarto comma, lett. d) della convenzione fra ATO e era quest'ultima che doveva sopportarne i costi -divenendo anche proprietaria dell'opera realizzata-. Ciò posto, diversamente da quanto prospettato nell'atto di appello, il pagamento senza causa che, astrattamente, giustifica, nel caso di specie, la proponibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito è la dazione della somma di 13.146,80 € avvenuta, asseritamente, senza causa, in CP_ quanto, in tesi, i costi delle opere dovevano essere a carico di –ex plurimis, Cass. n. 10810 del 05/06/2020 L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico;
la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione-. Infatti, l'azione di indebito arricchimento proposta dall'appellante aveva per oggetto la condanna CP_ di al pagamento di questa somma di denaro corrisposta, ma asseritamente non dovuta. Inoltre, è irrilevante se fra le parti si sia realizzato o meno un rapporto contrattuale, posto che l'azione di ripetizione dell'indebito può essere proposta per ottenere la restituzione della somma corrisposta, sia sulla base di un titolo invalido, sia in assenza di alcun titolo – Cass. n. 19902 del 6.10.2015, in motivazione “L'azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito;
sia quando abbia effettuato un pagamento senza alcun titolo, come nel caso di indebito oggettivo. Chi chiede la ripetizione dell'indebito, dunque, a fondamento della propria domanda può prospettare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'una iuxta causa obligationis”-. Quindi, conclusivamente, l'azione di arricchimento senza causa è inammissibile, ex art. 2042 c.c., in quanto il danneggiato poteva esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio lamentato.
1.2 Il secondo profilo del motivo di appello è assorbito.
pagina 4 di 5 2. L'appello incidentale è infondato.
Il tribunale ha diffusamente motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale giustificando l'applicazione dei valori minimi dello scaglione correttamente individuato secondo il disputatum in quello compreso fra 5.200 € e 26.000 € Cass. n. 5798 del 28/02/2019 In tema di liquidazione delle spese di lite, essendo le spese e le spettanze procuratorie stabilite dalla tariffa in misura fissa per ciascuna voce, la relativa liquidazione non può avvenire che con riferimento alla parcella, riscontrando la ricorrenza effettiva delle prestazioni e la rispondenza di queste agli importi tariffari, così da non lasciare margine di discrezionalità; per gli onorari, invece, essendo la tariffa articolata in una serie di scaglioni, in rapporto alla natura e al valore della causa, con alcuni correttivi, entro tali limiti il giudice può procedere discrezionalmente alla Determinazione del compenso;
Cass. n. 33642 del 20/12/2024 In tema di liquidazione delle spese processuali, la determinazione degli onorari di avvocato, secondo valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, non richiede una specifica motivazione poiché l'entità della liquidazione non supera i valori minimi, rientrando così nell'ambito nei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 e del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità-.
3. In relazione al presente giudizio, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1539/24 pubblicata in data 23.12.2024;
3. compensa le spese del presente grado di giudizio;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 CP_2 contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Milano, 8.10.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
LO NI
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