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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5221 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14488/2019 R.G.
promossa da:
(C.F. , in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Paternò (CT), c/da Iaconanni, elettivamente domiciliata in Randazzo, via Coclite
83, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagio Caruso (C.F.: ) che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice - opposta
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca
n. 483/B presso lo studio dell'Avv. Carmelo Tresca (C.F.: che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto - opponente
E NEI CONFRONTI DI
(c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Milano Piazza Gae Aulenti 3 tower a – 20154 Milano
Terzo pignorato - contumace
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615,2^ comma c.p.c.
All'udienza del 11.04.2025 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ex art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato telematicamente il 27.09.2019, la società ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2^ comma c.p.c., allora proposta dall'odierno convenuto , in relazione alla procedura esecutiva presso Controparte_1 terzi iscritta al n. 2899/2018 R.G.E. avviata ai danni del , la cui fase sommaria si è CP_1 conclusa con ordinanza resa dal G.E. in data 08.07.2019.
A fondamento dell'opposizione il , preliminarmente, chiedeva la sospensione della CP_1 procedura esecutiva e, nel merito, deduceva (in sintesi) la sussistenza di un controcredito opponibile in favore dello stesso e, per l'effetto, chiedeva venisse disposta la compensazione con il credito vantato dalla nascente da due titoli giudiziali Parte_1
(sentenza n. 858/2012 del Tribunale di Catania e n. 1561/2017 della Corte d'Appello di
Catania) azionati con l'atto di pignoramento mobiliare in oggetto.
L'opponente assumeva che il credito portato dalla sentenza n. 858/2012 fosse stato già pagato, giusta ordinanza di conversione del pignoramento del 25.09.2014 nel procedimento n. 5266/2012 R.G.E. del Tribunale di Catania. Prospettava, altresì, che egli stesso fosse creditore della società opposta di una somma ben maggiore (giusta sentenza n. 2992/2015 del Tribunale di Catania, che condanna la società al pagamento di una somma ammontante ad euro 128.000,00 oltre spese legali liquidate in euro 8.000,00) rispetto a quella oggetto di esecuzione, invocando l'operatività della compensazione tra i due crediti.
In sede sommaria il G.E., con ordinanza resa in data 08.07.2019, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo della fase di merito, la , nella persona del Parte_1 suo liquidatore p.t., eccepisce che il non sia più creditore di alcunché Controparte_1 nei confronti della dal momento che il credito scaturente dalla sentenza n. Parte_1
2992/2015 avrebbe già, in passato, costituito interamente oggetto di compensazione. Il debitore esecutato avrebbe, difatti, condotto in locazione un'unità immobiliare di cui la
è proprietaria, per il canone di euro 15.000,00 annui, compensando la somma di Parte_1 cui era creditore verso la società, con i canoni di locazione dovuti alla stessa.
L'attore, quindi, con l'atto introduttivo della fase di merito, ha chiesto al Tribunale di volere:
“- accertare e dichiarare che il convenuto è debitore nei confronti della Controparte_1
della somma di euro 175.627,75 di cui 140.000,00 quale Parte_1 corrispettivo dei canoni di locazione scaduti e non versati alla a fronte del Parte_1 contratto di locazione stipulato il 29.03.2010 ed automaticamente rinnovato alla scadenza oltre ad euro 35.672,72 per le condanne al pagamento delle spese di lite di cui alle sentenze
858 del 2012 e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 1561 del 2017;
- Accertare e dichiarare che il convenuto è creditore nei confronti della Controparte_1 della somma di euro 139.580,00 (salvo migliori conteggi) di cui 128.000,00 a Parte_1 fronte della sentenza n.ro 2992/2015 (incluso condanna alle spese) ed il resto di 11.580,00 per il condannatorio ivi contenuto;
- compensare le corrispondenti partite dare avere per i motivi in narrativa spiegati e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Parte_1 Controparte_1 della residua somma di euro 36.092,75 e/o la maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della richiesta ctu contabile;
- con vittoria di spese e compensi di causa con condanna ex art 96 cpc.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta depositando la comparsa con cui ha preliminarmente eccepito che l'accertamento del controcredito vantato dalla società e scaturente dai canoni di locazione non pagati sarebbe inammissibilmente demandato al giudice dell'opposizione, poiché fondato “su una mera allegazione della parte”.
Concludeva chiedendo “che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e dichiarata l'inammissibilità delle argomentazioni dedotte,
- dichiari illegittima l'esecuzione promossa da per la insussistenza Parte_1 del credito vantato, e quindi rigetti le domande avanzate dalla stessa società con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- condanni la società attrice al pagamento delle spese del giudizio.”
All'udienza del 11.04.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
^^^^^^^^^^
- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in lite Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
In via altrettanto preliminare è opportuno precisare che quando l'atto introduttivo della causa di merito è predisposto dall'opposto, attore in senso formale/convenuto in senso sostanziale, esso ha ad oggetto la formulazione di una domanda di accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dall'opponente, convenuto in senso formale/attore in senso sostanziale, ma tale inversione delle posizioni processuali non produce alcun effetto sul piano della ripartizione degli oneri probatori.
Verranno, pertanto, esaminati i motivi di opposizione formulati dall'opponente, odierno convenuto, con l'atto introduttivo della fase cautelare, come eventualmente ampliati o modificati con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
Orbene, nulla quaestio sul primo motivo di opposizione cui l'opponente – implicitamente - rinuncia in questa sede.
Nel merito, infatti, l'opponente non ha riproposto la prospettazione circa l'avvenuto pagamento delle spese processuali portate dalla sentenza n. 858/2012, invocando il dictum dell'ordinanza di conversione del pignoramento resa nel procedimento n.
5266/2012 R.G.Es. Sulla prospettata sussistenza di un controcredito facente capo all'opponente e sulla conseguente chiesta compensazione con il credito portato dai titoli esecutivi azionati occorre, invece, rilevare quanto segue.
All'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo concesso a favore del , CP_1 sorto a seguito di contestazione circa la natura di un'erogazione fatta dal alla CP_1
nell'affermare che questa andasse considerata come “un vero e proprio Parte_1 finanziamento-prestito in ragione del quale i soci vantano un diritto di rimborso equivalente a quello degli altri creditori sociali”, il Tribunale di Catania con sentenza n.
2992/2015 resa il 07.07.2015, condannava la società al pagamento della complessiva somma di euro 128.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo in favore di CP_1
, nonché al rimborso spese di lite ammontanti ad euro 8.000,00.
[...]
Tale controcredito è fondato, dunque, su un titolo giudiziale divenuto definitivo.
È evidente, come rileva dalle produzioni di parte, che il credito suddetto non abbia mai costituito oggetto di pagamento da parte della società onerata.
L'odierna attrice, invero, non contestando ed anzi riconoscendo il debito a suo carico, eccepisce che il presente debito abbia già, a sua volta, formato oggetto di compensazione con altro debito del nascente da canoni di locazione da lui mai pagati, alla luce CP_1 della conduzione di un immobile di titolarità della di cui si produce il relativo Parte_1 contratto.
Orbene, se è indubbio che i titoli azionati con il pignoramento opposto, nonché il maggior controcredito vantato dal nascente dalla sentenza n. 2992/2015 siano dotati dei CP_1 requisiti chiesti dalla legge affinché operi la compensazione, ossia la certezza, liquidità ed esigibilità, altrettanto non può dirsi del credito costituito dai canoni di locazione asseritamente non versati (poiché compensati) dal debitore esecutato.
Dagli atti di causa si evince che la società opposta non abbia mai agito in via monitoria per la soddisfazione del già menzionato credito e non risulta prova (contrariamente a quanto sostenuto da parte creditrice riferendosi ad un tale allegato 11, non presente tra le produzioni) che il debitore “ebbe già ad invocare la compensazione del canone di affitto con il credito scaturente dalla sentenza [2992/2015]”.
Occorre, quindi, dare seguito all'univoco orientamento della Suprema Corte secondo cui la compensazione tra crediti è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda (Cass. n. 4073/1998).
Dall'esame complessivo degli atti prodotti e delle deduzioni riportate si desume che, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile del , nei confronti della società CP_1 opposta, costituito da una sentenza esecutiva (passata anche in giudicato), non corrisponde un controcredito della certo e liquido. Parte_1 Ragion per cui, quest'ultima, dovrà munirsi di titolo esecutivo per la riscossione dei canoni di locazione opposti in compensazione al controcredito vantato oggi dal debitore esecutato.
Inammissibilmente, dunque, i conteggi operati in virtù di una compensazione dei crediti sono fatti valere dinanzi a questo decidente.
Nel merito, dunque, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è ammissibile e fondata.
Stante la compensazione del credito portato dai titoli esecutivi azionati e del maggior credito opposto dal , va dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione promossa da CP_1
nei confronti di . Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta (che non ha implicato lo svolgimento di attività istruttoria) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14488/2019 R.G., così statuisce:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara che non sussiste il diritto di a Parte_1 procedere esecutivamente nei confronti di in forza della sentenza n. Controparte_1
858/2012, emessa dal Tribunale di Catania e della sentenza n. 1561/2017 della Corte
d'Appello di Catania;
- condanna la parte opposta ( al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Controparte_1
Iva e C.p.a.
Così deciso in Catania il 25/10/2025
Il G.E.
Dott. Sergio Centaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Sergio Centaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14488/2019 R.G.
promossa da:
(C.F. , in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Paternò (CT), c/da Iaconanni, elettivamente domiciliata in Randazzo, via Coclite
83, presso lo studio dell'Avv. Claudio Biagio Caruso (C.F.: ) che la C.F._1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Attrice - opposta
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca
n. 483/B presso lo studio dell'Avv. Carmelo Tresca (C.F.: che lo C.F._3 rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto - opponente
E NEI CONFRONTI DI
(c.f in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Milano Piazza Gae Aulenti 3 tower a – 20154 Milano
Terzo pignorato - contumace
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615,2^ comma c.p.c.
All'udienza del 11.04.2025 la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, ex art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato telematicamente il 27.09.2019, la società ha Parte_1 introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2^ comma c.p.c., allora proposta dall'odierno convenuto , in relazione alla procedura esecutiva presso Controparte_1 terzi iscritta al n. 2899/2018 R.G.E. avviata ai danni del , la cui fase sommaria si è CP_1 conclusa con ordinanza resa dal G.E. in data 08.07.2019.
A fondamento dell'opposizione il , preliminarmente, chiedeva la sospensione della CP_1 procedura esecutiva e, nel merito, deduceva (in sintesi) la sussistenza di un controcredito opponibile in favore dello stesso e, per l'effetto, chiedeva venisse disposta la compensazione con il credito vantato dalla nascente da due titoli giudiziali Parte_1
(sentenza n. 858/2012 del Tribunale di Catania e n. 1561/2017 della Corte d'Appello di
Catania) azionati con l'atto di pignoramento mobiliare in oggetto.
L'opponente assumeva che il credito portato dalla sentenza n. 858/2012 fosse stato già pagato, giusta ordinanza di conversione del pignoramento del 25.09.2014 nel procedimento n. 5266/2012 R.G.E. del Tribunale di Catania. Prospettava, altresì, che egli stesso fosse creditore della società opposta di una somma ben maggiore (giusta sentenza n. 2992/2015 del Tribunale di Catania, che condanna la società al pagamento di una somma ammontante ad euro 128.000,00 oltre spese legali liquidate in euro 8.000,00) rispetto a quella oggetto di esecuzione, invocando l'operatività della compensazione tra i due crediti.
In sede sommaria il G.E., con ordinanza resa in data 08.07.2019, ha disposto la sospensione della procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo della fase di merito, la , nella persona del Parte_1 suo liquidatore p.t., eccepisce che il non sia più creditore di alcunché Controparte_1 nei confronti della dal momento che il credito scaturente dalla sentenza n. Parte_1
2992/2015 avrebbe già, in passato, costituito interamente oggetto di compensazione. Il debitore esecutato avrebbe, difatti, condotto in locazione un'unità immobiliare di cui la
è proprietaria, per il canone di euro 15.000,00 annui, compensando la somma di Parte_1 cui era creditore verso la società, con i canoni di locazione dovuti alla stessa.
L'attore, quindi, con l'atto introduttivo della fase di merito, ha chiesto al Tribunale di volere:
“- accertare e dichiarare che il convenuto è debitore nei confronti della Controparte_1
della somma di euro 175.627,75 di cui 140.000,00 quale Parte_1 corrispettivo dei canoni di locazione scaduti e non versati alla a fronte del Parte_1 contratto di locazione stipulato il 29.03.2010 ed automaticamente rinnovato alla scadenza oltre ad euro 35.672,72 per le condanne al pagamento delle spese di lite di cui alle sentenze
858 del 2012 e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 1561 del 2017;
- Accertare e dichiarare che il convenuto è creditore nei confronti della Controparte_1 della somma di euro 139.580,00 (salvo migliori conteggi) di cui 128.000,00 a Parte_1 fronte della sentenza n.ro 2992/2015 (incluso condanna alle spese) ed il resto di 11.580,00 per il condannatorio ivi contenuto;
- compensare le corrispondenti partite dare avere per i motivi in narrativa spiegati e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Parte_1 Controparte_1 della residua somma di euro 36.092,75 e/o la maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito della richiesta ctu contabile;
- con vittoria di spese e compensi di causa con condanna ex art 96 cpc.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta depositando la comparsa con cui ha preliminarmente eccepito che l'accertamento del controcredito vantato dalla società e scaturente dai canoni di locazione non pagati sarebbe inammissibilmente demandato al giudice dell'opposizione, poiché fondato “su una mera allegazione della parte”.
Concludeva chiedendo “che il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, e dichiarata l'inammissibilità delle argomentazioni dedotte,
- dichiari illegittima l'esecuzione promossa da per la insussistenza Parte_1 del credito vantato, e quindi rigetti le domande avanzate dalla stessa società con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- condanni la società attrice al pagamento delle spese del giudizio.”
All'udienza del 11.04.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
^^^^^^^^^^
- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in lite Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.
In via altrettanto preliminare è opportuno precisare che quando l'atto introduttivo della causa di merito è predisposto dall'opposto, attore in senso formale/convenuto in senso sostanziale, esso ha ad oggetto la formulazione di una domanda di accertamento negativo della fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dall'opponente, convenuto in senso formale/attore in senso sostanziale, ma tale inversione delle posizioni processuali non produce alcun effetto sul piano della ripartizione degli oneri probatori.
Verranno, pertanto, esaminati i motivi di opposizione formulati dall'opponente, odierno convenuto, con l'atto introduttivo della fase cautelare, come eventualmente ampliati o modificati con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio.
Orbene, nulla quaestio sul primo motivo di opposizione cui l'opponente – implicitamente - rinuncia in questa sede.
Nel merito, infatti, l'opponente non ha riproposto la prospettazione circa l'avvenuto pagamento delle spese processuali portate dalla sentenza n. 858/2012, invocando il dictum dell'ordinanza di conversione del pignoramento resa nel procedimento n.
5266/2012 R.G.Es. Sulla prospettata sussistenza di un controcredito facente capo all'opponente e sulla conseguente chiesta compensazione con il credito portato dai titoli esecutivi azionati occorre, invece, rilevare quanto segue.
All'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo concesso a favore del , CP_1 sorto a seguito di contestazione circa la natura di un'erogazione fatta dal alla CP_1
nell'affermare che questa andasse considerata come “un vero e proprio Parte_1 finanziamento-prestito in ragione del quale i soci vantano un diritto di rimborso equivalente a quello degli altri creditori sociali”, il Tribunale di Catania con sentenza n.
2992/2015 resa il 07.07.2015, condannava la società al pagamento della complessiva somma di euro 128.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo in favore di CP_1
, nonché al rimborso spese di lite ammontanti ad euro 8.000,00.
[...]
Tale controcredito è fondato, dunque, su un titolo giudiziale divenuto definitivo.
È evidente, come rileva dalle produzioni di parte, che il credito suddetto non abbia mai costituito oggetto di pagamento da parte della società onerata.
L'odierna attrice, invero, non contestando ed anzi riconoscendo il debito a suo carico, eccepisce che il presente debito abbia già, a sua volta, formato oggetto di compensazione con altro debito del nascente da canoni di locazione da lui mai pagati, alla luce CP_1 della conduzione di un immobile di titolarità della di cui si produce il relativo Parte_1 contratto.
Orbene, se è indubbio che i titoli azionati con il pignoramento opposto, nonché il maggior controcredito vantato dal nascente dalla sentenza n. 2992/2015 siano dotati dei CP_1 requisiti chiesti dalla legge affinché operi la compensazione, ossia la certezza, liquidità ed esigibilità, altrettanto non può dirsi del credito costituito dai canoni di locazione asseritamente non versati (poiché compensati) dal debitore esecutato.
Dagli atti di causa si evince che la società opposta non abbia mai agito in via monitoria per la soddisfazione del già menzionato credito e non risulta prova (contrariamente a quanto sostenuto da parte creditrice riferendosi ad un tale allegato 11, non presente tra le produzioni) che il debitore “ebbe già ad invocare la compensazione del canone di affitto con il credito scaturente dalla sentenza [2992/2015]”.
Occorre, quindi, dare seguito all'univoco orientamento della Suprema Corte secondo cui la compensazione tra crediti è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta liquidazione, con la conseguenza che la mancanza di tale condizione obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda (Cass. n. 4073/1998).
Dall'esame complessivo degli atti prodotti e delle deduzioni riportate si desume che, a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile del , nei confronti della società CP_1 opposta, costituito da una sentenza esecutiva (passata anche in giudicato), non corrisponde un controcredito della certo e liquido. Parte_1 Ragion per cui, quest'ultima, dovrà munirsi di titolo esecutivo per la riscossione dei canoni di locazione opposti in compensazione al controcredito vantato oggi dal debitore esecutato.
Inammissibilmente, dunque, i conteggi operati in virtù di una compensazione dei crediti sono fatti valere dinanzi a questo decidente.
Nel merito, dunque, l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente è ammissibile e fondata.
Stante la compensazione del credito portato dai titoli esecutivi azionati e del maggior credito opposto dal , va dichiarata l'illegittimità dell'esecuzione promossa da CP_1
nei confronti di . Parte_1 Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta (che non ha implicato lo svolgimento di attività istruttoria) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14488/2019 R.G., così statuisce:
- in accoglimento dell'opposizione dichiara che non sussiste il diritto di a Parte_1 procedere esecutivamente nei confronti di in forza della sentenza n. Controparte_1
858/2012, emessa dal Tribunale di Catania e della sentenza n. 1561/2017 della Corte
d'Appello di Catania;
- condanna la parte opposta ( al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Controparte_1
Iva e C.p.a.
Così deciso in Catania il 25/10/2025
Il G.E.
Dott. Sergio Centaro