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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4101 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati POLISELLI FRANCESCO e TRANCHINO EMANUEL
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avvocati MONDINI ALESSANDRO e MONDINI FEDERICA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da verbale di udienza del
05/02/2025.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) in data
21/10/2000 e dalla loro unione sono nati i figli in data 19/04/2002, Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e in data 30/03/2011. Pt_1
I coniugi si sono separati in data 11/04/2023, mediante la sottoscrizione di accordo di separazione personale ex art. 6 del D.L. 132/2014, raggiunto a seguito di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena, dott. Luca Masini, in data 18/04/2023.
2. Con ricorso depositato in data 08/08/2024, , ha chiesto: di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di stabilire a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 300,00 in favore del figlio minore con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento Persona_2 del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, con conferma dell'attribuzione esclusiva alla ricorrente dell'assegno unico e universale per i figli a carico;
di confermare l'attribuzione della casa familiare alla ricorrente e le altre condizioni di separazione stabilite tra le parti.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 05/12/2024, CP_1
associandosi alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio e, chiedendo, invece. una differente regolamentazione per ciò che concerne l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario a favore del figlio minore per euro 150,00 mensili, da aggiornarsi secondo l'aumento del costo Pt_1 della vita rilevato dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche documentate, nonché di confermare integralmente le altre condizioni di separazione già stabilite tra le parti.
4. All'udienza del 05/02/2025, presenti entrambe le parti, il Giudice ha esperito il tentativo di conciliazione. Le parti hanno dichiarato di concordare sul mantenimento delle condizioni stabilite in sede di separazione anche con riguardo al mantenimento del figlio minore Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio Pt_1 per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
pagina 2 di 6 §
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle altre domande, le parti hanno dato positivamente seguito al tentativo di conciliazione esperito dal Giudice all'udienza del 05/02/2025, concordando sulla pronuncia di divorzio alle medesime condizioni stabilite in sede di separazione, anche con riguardo al mantenimento del figlio minore (cfr documento in atti: Pt_1 accordo dell'11/04/2023 di separazione personale ex art. 6 D.L. 132/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Modena, dott. Luca Masini, in data 18/04/2023), che di seguito si trascrivono integralmente:
(A) Le condizioni di separazione con riguardo ai figli
Il figlio oggi è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il figlio (minorenne) rimarrà affidato in modalità condivisa ad entrambi i Pt_1
genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre. Ciò consentirà ad entrambi i genitori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con esso, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale in modo che la potestà sia esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse saranno esercitate dai genitori di comune accordo tenendo conto delle propria capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre la potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria condizione della vita della stessa invece sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale o con cui si troverà di volta in volta.
La gestione del figlio sarà coordinata da entrambi i genitori di comune Pt_1
accordo di volta in volta.
Pertanto, con riguardo degli impegni del signor della signora CP_1 Pt_1
e del figlio , verrà di volta volta deciso il calendario per la miglio tutela e Pt_1
pagina 3 di 6 gestione del figlio minore.
(B) Le condizioni di separazione con riguardo agli aspetti economici
Dato li proprio stato patrimoniale il signor potrà contribuire al CP_1
mantenimento del figlio corrispondendo alla moglie in via anticipata Persona_3
entro il giorno 25 di ogni mese per dodici mensilità annue la somma di euro 150,00-
(centocinquanta/00) mediante accredito sul c/c bancario intestato alla signora Pt_1
([...]S7615).
[...]
Preme sottolineare che la quantificazione di tale somma è stabilita di comune accordo tra le parti.
Il pagamento del contributo continuerà ad essere versato come fatto dalla data di omologa di separazione. L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per famiglie di operi ed impiegati della provincia di Modena a decorrere dall'anno successivo della omologa del verbale di separazione.
Sempre in merito al mantenimento del figlio, il padre si Controparte_1
impegnerà a concorrere in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena che si riporta qui di seguito:
= spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche del Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
= spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
= spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di pagina 4 di 6 specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sedo universitaria;
= spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
= spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche o pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Tali voci di spesa dovranno essere versate pro quota da ciascuno dei genitori con congruo anticipo sulla scadenza dei termini per il pagamento delle suindicate prestazioni.
La signora se e in quanto possibile, richiederà l'erogazione all'ente Pt_1
preposto di assegno unico universale.
Con la sottoscrizione del presente atto e nel rispetto dei patti e condizioni ivi previsti i coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver risolto di comune accordo tra loro ogni pregressa questione di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e/o qui non previsto, titolo o ragione.
Le parti dichiarano reciprocamente di nulla avere a pretendere l'una nei confronti dell'altra e di rinunciare a qualsivoglia diversa ed ulteriore pretesa reciproca anche relativa alle attività svolte in passato o attualmente svolte dalle stesse ovvero relativa a qualsivoglia altra fonte di reddito;
Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, i coniugi si impegnano, reciprocamente, a prestarsi leale collaborazione.
Per tutto ciò che non è stato espressamente disciplinato dai precedenti punti i coniugi concordemente decideranno il da farsi ogni qual volta se ne presenti in necessità.
(omissis)”.
Stante quanto innanzi, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti e lo recepisce poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pagina 5 di 6 pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 21/10/2000 in NAPOLI (NA) da (nata a [...]_1
(NA) il 27/02/1976) con (nato a [...] il Controparte_1
04/10/1971), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
NAPOLI, atto n. 256, parte II, serie A, anno 2000;
2. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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