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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 807/2023,
TRA nato a Roccalumera il 2/2/1968 (Codice fiscale: [...] Parte_1
C.F. 1 ) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Puglisi presso il cui studio in Messina Via Nino Bixio n° 33 è elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
P.IVA_1 con sede legale in Messina, Piazza Unione Controparte_1 c.f.
Europea, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco D'Arrigo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Messina, Via Romagnosi n. 7 giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 14/02/2023 il sig.
Parte_1 chiedeva condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di €
2.084,53 a titolo di indennità per ferie non godute.
Premetteva il ricorrente, già dipendente del Comune di Messina a tempo determinato, di essere stato assunto in data 29/12/2016 dal Comune di Messina con contratto a tempo indeterminato part-time, con le mansioni (già in precedenza disimpegnate) ed il profilo professione di istruttore tecnico categoria C (matricola 7793). Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato che veniva a scadere il 13/9/2017, il Parte_1 maturava per l'anno 2016 n. 23 giorni di ferie che chiedeva di poter fruire entro il 30/4/2017 come da istanza in atti.
Come detto, in data 29/12/2016 il ricorrente veniva assunto dall'ente resistente con contratto a tempo indeterminato.
Stante quanto sopra il Parte_1 inoltrava istanza per la monetizzazione delle ferie precedentemente maturate e non godute nel corso del contratto a tempo determinato. Il Controparte_1 tuttavia, rigettava l'istanza ritenendo che la mancata fruizione fosse dipesa da fatto e colpa del dipendente che ne aveva chiesto il differimento al 2017.
Rimaste inevase le successive diffide al ricorrente non restava che adire le vie legali a tutela dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, sosteneva che la mancata fruizione delle ferie fosse da addebitare a fatto e colpa esclusivi del Parte_1 il quale ne aveva chiesto il differimento al 2017.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione della monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego è disciplinata da un complesso quadro normativo.
L'art. 5, co. 8, del D.
1. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 1. n. 135 del 2012,
stabilisce che: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Tale disposizione mira a garantire che il diritto alle ferie sia esercitato effettivamente, evitando la prassi della monetizzazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
A livello europeo, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sancisce il diritto di ogni lavoratore a
“ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane", precisando che "il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”. Tale disposizione è volta a garantire il riposo effettivo del lavoratore, riconoscendo la possibilità di un ristoro economico nell'ipotesi in cui la fruizione delle ferie non sia più possibile a causa della cessazione del rapporto di lavoro. La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 31, paragrafo 2, prevede che:
"ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite".
Tale principio sottolinea l'importanza del diritto al riposo quale elemento essenziale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ulteriormente chiarito l'interpretazione di tali disposizioni.
Nella causa C-218/22, la Corte ha affermato che "il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto".
Pertanto, se il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per motivi indipendenti dalla sua volontà, egli ha diritto a un'indennità compensativa al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Analogamente la sentenza C-684/16, ha stabilito che il datore di lavoro non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie senza aver prima dimostrato di aver fatto tutto il possibile affinché il dipendente fosse effettivamente in condizione di fruirne.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 8, del D.
1. n. 95/2012, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio o per cause imputabili all'amministrazione, al lavoratore spetti la corresponsione di un'indennità sostitutiva. La Corte ha sottolineato che "il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale, strettamente connesso alla tutela della salute del lavoratore, e che la sua effettività deve essere garantita anche mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva, qualora la fruizione delle ferie non sia stata possibile per cause non imputabili al lavoratore". In particolare, la Consulta ha evidenziato che il divieto di monetizzazione non opera nei casi in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, come malattia o altre situazioni che impediscono la fruizione del riposo annuale.
Il TAR Friuli Venezia Giulia con recente pronuncia ha focalizzato la sua attenzione sulla questione della corretta informazione e sollecitazione del dipendente pubblico in merito alla fruizione delle ferie.
Il Collegio ha ritenuto che il mancato godimento delle ferie non possa determinare automaticamente la loro perdita senza una previa ed effettiva messa in condizione del lavoratore di fruirne, secondo il principio di effettività delineato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nel caso di specie il Controparte_1 sostiene che la mancata fruizione delle ferie sia da imputare al ricorrente, il quale ne avrebbe chiesto il differimento all'anno successivo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto prevalente la doglianza del ricorrente relativa alla mancata precisa e trasparente informazione da parte dell'Amministrazione circa le conseguenze della richiesta di fruizione differita delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto a tempo determinato.
Sul punto occorre rilevare che tale evento determinava la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'estinzione dello stesso e di tutte le situazioni giuridiche ad esso legate compreso il diritto alle ferie.
Secondo la Corte di Giustizia dell'UE (causa C-218/22), il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e non può essere negata la monetizzazione in assenza di un'effettiva possibilità per il lavoratore di godere di tali giorni.
La Corte ha anche chiarito che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver
"assicurato concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore fosse in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite", informandolo chiaramente e per tempo circa il rischio di perdita del diritto e che “se questi non dimostra di aver posto il lavoratore nella condizione di godere delle ferie, la perdita del diritto è illegittima" (Corte di Giustizia UE, C-684/16).
II TAR ha richiamato anche la recente giurisprudenza amministrativa nazionale, la quale si è conformata a tali principi europei. Il Tribunale ha fatto riferimento alla pronuncia del TAR
Lombardia n. 2872/2024 e TAR Sicilia, Palermo, n. 1625/2024 e 1756/2024, le quali hanno affermato che la perdita delle ferie non può avvenire automaticamente senza che il lavoratore sia stato preventivamente informato e messo nella condizione di esercitare il proprio diritto.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il ricorrente, del tutto legittimamente, in costanza del rapporto a tempo determinato (che sapeva scadere nel settembre 2017) aveva chiesto di fruire delle ferie maturate nell'anno successivo.
In seguito, a causa della sua stabilizzazione, con estinzione del rapporto in corso e costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato, il Parte_1 si è trovato nella condizione di non poter più fruire delle ferie a suo tempo maturate.
Tale circostanza di fatto, indipendente dalla sua volontà, non può in alcun modo ledere il suo diritto a vedersi indennizzate le ferie non godute.
La citata pronuncia ha sancito l'onere della pubblica amministrazione di fornire al dipendente una chiara ed esaustiva informazione circa le conseguenze del mancato godimento delle ferie. Tale obbligo, come ribadito dalla CGUE, costituisce un presupposto imprescindibile affinché
l'eventuale mancata fruizione possa essere ritenuta imputabile al lavoratore. La decisione si pone, dunque, in continuità con la giurisprudenza che ha progressivamente affermato la necessità di tutelare il diritto alle ferie annuali retribuite, impedendone l'automatica estinzione senza un'effettiva possibilità di esercizio.
Nel caso di specie, il CP_1 CP_1 in vista della cessazione del rapporto a tempo "
determinato e della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo contezza delle ferie non ancora godute avrebbe dovuto adeguatamente e tempestivamente informare il delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie maturate.Parte_1
Non avendo provveduto in tal senso nessun addebito può essere mosso al ricorrente il quale non è stato messo nella condizione di revocare l'istanza di differimento al fine di poter fruire delle ferie residue entro l'anno 2016.
In quanto alla determinazione dell'indennizzo, stante la mancata contestazione da parte del degli importi richiesti a tale titolo, le somme quantificate dal ricorrenteControparte_1 devono essere considerate congrue e corrette senza necessità di ulteriori accertamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della celere definizione del giudizio e della limitatissima attività istruttoria.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 807/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso;
2)Condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
2.084,53 quale indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre accessori di legge.
3)Condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite quantificate in €
1.313,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge e contributo unificato se versato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 26/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. r.g. 807/2023,
TRA nato a Roccalumera il 2/2/1968 (Codice fiscale: [...] Parte_1
C.F. 1 ) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Puglisi presso il cui studio in Messina Via Nino Bixio n° 33 è elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
P.IVA_1 con sede legale in Messina, Piazza Unione Controparte_1 c.f.
Europea, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco D'Arrigo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Messina, Via Romagnosi n. 7 giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 14/02/2023 il sig.
Parte_1 chiedeva condannarsi il Controparte_1 al pagamento della somma di €
2.084,53 a titolo di indennità per ferie non godute.
Premetteva il ricorrente, già dipendente del Comune di Messina a tempo determinato, di essere stato assunto in data 29/12/2016 dal Comune di Messina con contratto a tempo indeterminato part-time, con le mansioni (già in precedenza disimpegnate) ed il profilo professione di istruttore tecnico categoria C (matricola 7793). Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato che veniva a scadere il 13/9/2017, il Parte_1 maturava per l'anno 2016 n. 23 giorni di ferie che chiedeva di poter fruire entro il 30/4/2017 come da istanza in atti.
Come detto, in data 29/12/2016 il ricorrente veniva assunto dall'ente resistente con contratto a tempo indeterminato.
Stante quanto sopra il Parte_1 inoltrava istanza per la monetizzazione delle ferie precedentemente maturate e non godute nel corso del contratto a tempo determinato. Il Controparte_1 tuttavia, rigettava l'istanza ritenendo che la mancata fruizione fosse dipesa da fatto e colpa del dipendente che ne aveva chiesto il differimento al 2017.
Rimaste inevase le successive diffide al ricorrente non restava che adire le vie legali a tutela dei propri diritti.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, sosteneva che la mancata fruizione delle ferie fosse da addebitare a fatto e colpa esclusivi del Parte_1 il quale ne aveva chiesto il differimento al 2017.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La questione della monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego è disciplinata da un complesso quadro normativo.
L'art. 5, co. 8, del D.
1. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla 1. n. 135 del 2012,
stabilisce che: "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. Tale disposizione mira a garantire che il diritto alle ferie sia esercitato effettivamente, evitando la prassi della monetizzazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
A livello europeo, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sancisce il diritto di ogni lavoratore a
“ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane", precisando che "il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”. Tale disposizione è volta a garantire il riposo effettivo del lavoratore, riconoscendo la possibilità di un ristoro economico nell'ipotesi in cui la fruizione delle ferie non sia più possibile a causa della cessazione del rapporto di lavoro. La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 31, paragrafo 2, prevede che:
"ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché a ferie annuali retribuite".
Tale principio sottolinea l'importanza del diritto al riposo quale elemento essenziale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ulteriormente chiarito l'interpretazione di tali disposizioni.
Nella causa C-218/22, la Corte ha affermato che "il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto".
Pertanto, se il lavoratore non ha potuto fruire delle ferie per motivi indipendenti dalla sua volontà, egli ha diritto a un'indennità compensativa al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Analogamente la sentenza C-684/16, ha stabilito che il datore di lavoro non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie senza aver prima dimostrato di aver fatto tutto il possibile affinché il dipendente fosse effettivamente in condizione di fruirne.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 8, del D.
1. n. 95/2012, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio o per cause imputabili all'amministrazione, al lavoratore spetti la corresponsione di un'indennità sostitutiva. La Corte ha sottolineato che "il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale, strettamente connesso alla tutela della salute del lavoratore, e che la sua effettività deve essere garantita anche mediante la corresponsione di un'indennità sostitutiva, qualora la fruizione delle ferie non sia stata possibile per cause non imputabili al lavoratore". In particolare, la Consulta ha evidenziato che il divieto di monetizzazione non opera nei casi in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, come malattia o altre situazioni che impediscono la fruizione del riposo annuale.
Il TAR Friuli Venezia Giulia con recente pronuncia ha focalizzato la sua attenzione sulla questione della corretta informazione e sollecitazione del dipendente pubblico in merito alla fruizione delle ferie.
Il Collegio ha ritenuto che il mancato godimento delle ferie non possa determinare automaticamente la loro perdita senza una previa ed effettiva messa in condizione del lavoratore di fruirne, secondo il principio di effettività delineato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Nel caso di specie il Controparte_1 sostiene che la mancata fruizione delle ferie sia da imputare al ricorrente, il quale ne avrebbe chiesto il differimento all'anno successivo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto prevalente la doglianza del ricorrente relativa alla mancata precisa e trasparente informazione da parte dell'Amministrazione circa le conseguenze della richiesta di fruizione differita delle ferie maturate prima della cessazione del rapporto a tempo determinato.
Sul punto occorre rilevare che tale evento determinava la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'estinzione dello stesso e di tutte le situazioni giuridiche ad esso legate compreso il diritto alle ferie.
Secondo la Corte di Giustizia dell'UE (causa C-218/22), il diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e non può essere negata la monetizzazione in assenza di un'effettiva possibilità per il lavoratore di godere di tali giorni.
La Corte ha anche chiarito che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver
"assicurato concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore fosse in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite", informandolo chiaramente e per tempo circa il rischio di perdita del diritto e che “se questi non dimostra di aver posto il lavoratore nella condizione di godere delle ferie, la perdita del diritto è illegittima" (Corte di Giustizia UE, C-684/16).
II TAR ha richiamato anche la recente giurisprudenza amministrativa nazionale, la quale si è conformata a tali principi europei. Il Tribunale ha fatto riferimento alla pronuncia del TAR
Lombardia n. 2872/2024 e TAR Sicilia, Palermo, n. 1625/2024 e 1756/2024, le quali hanno affermato che la perdita delle ferie non può avvenire automaticamente senza che il lavoratore sia stato preventivamente informato e messo nella condizione di esercitare il proprio diritto.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il ricorrente, del tutto legittimamente, in costanza del rapporto a tempo determinato (che sapeva scadere nel settembre 2017) aveva chiesto di fruire delle ferie maturate nell'anno successivo.
In seguito, a causa della sua stabilizzazione, con estinzione del rapporto in corso e costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato, il Parte_1 si è trovato nella condizione di non poter più fruire delle ferie a suo tempo maturate.
Tale circostanza di fatto, indipendente dalla sua volontà, non può in alcun modo ledere il suo diritto a vedersi indennizzate le ferie non godute.
La citata pronuncia ha sancito l'onere della pubblica amministrazione di fornire al dipendente una chiara ed esaustiva informazione circa le conseguenze del mancato godimento delle ferie. Tale obbligo, come ribadito dalla CGUE, costituisce un presupposto imprescindibile affinché
l'eventuale mancata fruizione possa essere ritenuta imputabile al lavoratore. La decisione si pone, dunque, in continuità con la giurisprudenza che ha progressivamente affermato la necessità di tutelare il diritto alle ferie annuali retribuite, impedendone l'automatica estinzione senza un'effettiva possibilità di esercizio.
Nel caso di specie, il CP_1 CP_1 in vista della cessazione del rapporto a tempo "
determinato e della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo contezza delle ferie non ancora godute avrebbe dovuto adeguatamente e tempestivamente informare il delle conseguenze della mancata fruizione delle ferie maturate.Parte_1
Non avendo provveduto in tal senso nessun addebito può essere mosso al ricorrente il quale non è stato messo nella condizione di revocare l'istanza di differimento al fine di poter fruire delle ferie residue entro l'anno 2016.
In quanto alla determinazione dell'indennizzo, stante la mancata contestazione da parte del degli importi richiesti a tale titolo, le somme quantificate dal ricorrenteControparte_1 devono essere considerate congrue e corrette senza necessità di ulteriori accertamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e 147/22 come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi in ragione della celere definizione del giudizio e della limitatissima attività istruttoria.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 807/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso;
2)Condanna il Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
2.084,53 quale indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre accessori di legge.
3)Condannare il Controparte_1 al pagamento delle spese di lite quantificate in €
1.313,00 oltre spese generali, cpa e iva come per legge e contributo unificato se versato, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 26/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando