Ordinanza presidenziale 11 giugno 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto dalla società Fim s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano e Guglielmo Pettograsso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Di Giovine e Leandra Fiacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 243 (n. prot. 80131 del 08.11.2022) emessa in data 08.11.2022 e notificata in data 09.11.2022 dal Comune di Campobasso – Area Operativa Sviluppo del Territorio, Sezione Urbanistica e Politiche del Territorio, Servizio Edilizia Privata e Abusi e SUE;
- del verbale di “ vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del 01.10.2020 a firma dell’istruttore tecnico comunale Dott. Daniele Marchesani ” n. prot. 12563 del 25.02.2021;
- della nota n. prot. 3864 del 19.01.2022 notificata il 21.01.2022, con la quale veniva comunicato l’avvio del procedimento previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per l’emissione del provvedimento sanzionatorio relativo agli abusi edilizi oggetto del giudizio;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. UI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio la società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 243 dell’8.11.2022, notificatale il 9.11.2022, con la quale il Comune di Campobasso ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzata in via Neri e Viale Principe di Piemonte, così individuate: “ Realizzazione/trasformazione di una struttura circolare smontabile ad uso temporanea in una stabile e permanente eseguita in assenza di Permesso di Costruire ”.
Si tratta di una sorta di torretta dalla copertura di forma circolare, che accede ad un complesso edilizio più ampio e si sviluppa in altezza per più piani, in adiacenza al muro di contenimento della strada pubblica soprastante.
L’interessata ha contestato l’ordinanza adducendo che la struttura sarebbe stata regolarmente sanata nell’ambito del condono edilizio del 2004 (D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, e L.R. Molise n. 25/2004), in relazione al quale sarebbe stata anche corrisposta l’oblazione, all’esito del quale sarebbe stato rilasciato il Permesso di Costruire in Sanatoria n. 242/c del 26.06.2006, oltre a successivi titoli edilizi integrativi, tra i quali il permesso n. 177/2012 per l’installazione di pannelli fotovoltaici e la SCIA del 2020 per completamento lavori (SCIA sulla quale è ancora aperto il procedimento).
L’impugnazione è stata affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DEL AT; DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ’ MANIFESTA »;
II- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R.380/2001 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL’ART. 11 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ’ MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DEL AT; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA »;
III- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10 - BIS LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.; DIFETTO DI MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE »;
IV- « ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE NEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-NONIES DELLA L. N. 241/1990 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI BUON ANDAMENTO ART. 97 COST .».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
a) “ nell’istanza di condono e negli allegati tecnici alla stessa - nella piena disponibilità dell’Amministrazione - risultava ben rappresentato e descritto il manufatto oggetto del presente giudizio e, all’epoca, oggetto di richiesta di sanatoria. Inoltre e ad emendamento di altro profilo di travisamento dei fatti da parte dell’Ufficio tecnico comunale, il manufatto non è stato giammai dichiarato temporaneo bensì, sia nella relazione tecnica che negli elaborati grafici, la FIM S.r.l. rimarcava il carattere “smontabile” dello stesso, specificando altresì come tale caratteristica costruttiva fosse riferibile esclusivamente alla sola copertura dell’opera (cfr “copertura in ferro e legno smontabile”) (cfr. il ricorso alle pagine 3 e 8) e “non era affatto necessario presentare una istanza di condono per una struttura non permanente” (cfr. il ricorso a pag. 9, motivo I);
b) l’ordinanza impugnata sarebbe stata emanata in assenza dei requisiti richiesti, in violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, stante la presenza di valido titolo edilizio, in particolare:
- “ l’Amministrazione procedente omette di considerare come il manufatto ben sia stato assentito, e precisamente con il Permesso di costruire rilasciato in sanatoria n. 242/c del 23.6.2006. Infatti, l’opera arbitrariamente ritenuta illegittima, a dire il vero, risulta indicata nell’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 09.12.2004 prot. n. 28606, nella quale il manufatto veniva segnalato sia nell’oggetto della relazione tecnica (foto o comunque nella descrizione: “due strutture smontabili in legno e ferro – fabbricato ad uso residenziale e commerciale”), sia nelle tavole depositate congiuntamente alla prima” (pag. 12) e “ sull’istanza di condono null’altro veniva stabilito dall’Amministrazione, la quale non provvedeva ad escludere la struttura circolare dalla sanatoria ” (pag. 9); inoltre “ è manifesto come il Permesso di costruire in sanatoria n. 242/c del 23.6.2006 vada riferito anche all’opera oggetto dell’ordinanza impugnata, posto che la stessa era raffigurata negli elaborati grafici confluiti nel PdC, titolo che risulta “confermato” dai successivi atti adottati dall’Amministrazione, dal momento che, anche nel seguente Permesso di costruire n. 177 del 2012 e nella conseguenziale SCIA del 2020, la FIM S.r.l. includeva a corredo delle rispettive domande un prospetto tecnico in cui risulta chiaramente raffigurata la struttura circolare ” (cfr. il ricorso a pag. 14);
- “ l’Amministrazione si è determinata nella scelta di uno strumento, quello dell’ordinanza, sì previsto, ma da adottare in presenza di altri presupposti fattuali, non già nel caso di specie, in cui, a tutto voler concedere, la stessa avrebbe dovuto operare in autotutela, motivando adeguatamente le ragioni di una siffatta eventuale scelta e se ancora nei termini di legge ” (cfr. il ricorso a pag. 15, motivo II);
c) sarebbe stato violato l’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, in quanto dopo che era stato data comunicazione di avvio del procedimento, l’interessata avrebbe fatto pervenire le sue osservazioni, di cui però l’Amministrazione avrebbe completamente omesso di tener conto (motivo III);
d) sarebbe stato altresì violato l’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto ove “ l’Amministrazione avesse effettivamente ritenuto che l’opera fosse stata realizzata in maniera illegittima non si sarebbe certamente potuta limitare ad ordinare la demolizione, ma avrebbe dovuto dapprima agire in autotutela al fine di eliminare i titoli edilizi ritenuti illegittimi. L’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 prevede che per procedere all’annullamento l’Amministrazione debba innanzi tutto accertare l’illegittimità dell’atto, motivarne la sussistenza dell’interesse pubblico, nonché agire in un termine ragionevole e, comunque, non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dell’atto stesso ” (cfr. il ricorso a pag. 16, motivo IV).
2. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Campobasso, il quale ha eccepito l’infondatezza complessiva del gravame.
3. Alla Camera di consiglio del 22.02.2023 l’affare cautelare è stato abbinato al merito su richiesta della parte ricorrente.
4. Nel successivo corso del giudizio sono state depositate ulteriori memorie e documenti.
5. All’udienza pubblica del 28.01.2026, dato atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente depositata dalla parte ricorrente e udita la difesa comunale ribadire la sua posizione come da verbale d’udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto.
7. Giova cominciare la disamina dall’analisi del contenuto dell’ordinanza impugnata.
L’ordinanza in contestazione è stata adottata sul presupposto che il manufatto non fosse compreso nella pratica di condono a suo tempo attivata dall’interessata ed è stata motivata per relationem con rinvio al verbale della Polizia Municipale di contestazione di abuso edilizio n. 12563 del 25.02.2021.
Va subito rilevato che sia l’ordinanza di demolizione che il verbale della Polizia Municipale hanno identificato l’opera abusiva quale “ struttura circolare ”, senza specificare se con ciò si intendesse fare riferimento alla sola copertura dell’edificio (che risulta, appunto, di forma circolare) o anche alla struttura edilizia sottostante: circostanza non irrilevante, tenuto conto del fatto che nella pratica di condono la sola struttura definita come “ amovibile ” era stata la copertura del manufatto, mentre la sottostante parte dell’edificio, realizzata a chiusura del porticato sottostante, era stata espressamente rappresentata come chiusura con “ vetrate e tompagnatura ”.
Secondo il verbale della Polizia Municipale “ Questa struttura non è stata autorizzata con uno specifico titolo edilizio ma viene annoverata nell’elenco delle opere da sanare con la richiesta di CO … cui è seguito il rilascio del Permesso di costruire in Sanatoria… In questo titolo edilizio, tuttavia, l’elenco delle opere assentite riporta esclusivamente “la chiusura del porticato al piano terra a locale commerciale, la chiusura del porticato al piano rialzato ad ufficio ed il cambio di destinazione da autorimessa a locale commerciale” senza indicare la struttura circolare ” (cfr. il verbale a pag. 5).
Non senza contraddizione, però, lo stesso verbale della Polizia Municipale ha poi riconosciuto che “ Nella descrizione delle opere da sanare riportata nella relazione tecnica allegata alla richiesta di condono … questa costruzione circolare viene descritta come una semplice “struttura smontabile in legno e ferro ” (cfr. il verbale a pag. 6).
Ciò che la Polizia Municipale ha contestato è che “ All’atto del sopralluogo, invece, la struttura risulta essere stabilmente e permanentemente infissa al suolo, si presenta completamente chiusa con elementi in muratura e la copertura è stata rivestita con guaina impermeabilizzante di colore verde ” (pag. 6 del citato verbale), tuttavia senza indicare in che modo la struttura sia stata “infissa al suolo” in modo permanente, né che tipo di indagini i verbalizzanti avessero svolto sul punto.
8. Siccome l’impugnativa è stata basata sull’assunto secondo il quale il manufatto di cui si discute sarebbe stato sanato con il rilascio di un Permesso di Costruire in sanatoria, è utile muovere le mosse dai contenuti progettuali della pratica di condono del 2004, a suo tempo attivata dall’interessata.
È dall’analisi della pratica di condono, infatti, che emergerà la fondatezza delle censure avanzate dal ricorso.
Il progetto in sanatoria presentato dalla Fim s.r.l. nel novembre del 2004 è stato diretto al condono di quattro opere, elencate a pag. 1 del progetto nello stesso oggetto della domanda.
Al punto 2 dell’oggetto del progetto in sanatoria ci si è riferiti alla “ CHIUSURA DI DUE PORTICI ”/ “ CHIUSURA DI DUE PORTICI PER TRASFORMAZIONE IN LOCALE COMMERCIALE, UFFICIO E SERVIZI ”: opere meglio descritte a pagina 2 del progetto, dove è stato specificato che “ I portici sottorampa ed i servizi, al piano terra ed al 1^, sono stati chiusi in parte con vetrate e in parte con tompagnatura, al fine di ottenere dei vani adibiti ad attività commerciale ed un ufficio con relativi servizi ” (cfr. pagine 1 e 2 del progetto in sanatoria, all. n. 4 alla produzione della parte ricorrente del 27.01.2023).
Gli interventi oggetto di sanatoria sono stati poi indicati nelle apposite tavole di condono, nelle quali è possibile distinguerli grazie alla legenda riportata in basso a destra: si tratta di quattro piantine relative al complesso edilizio in questione.
La terza e la quarta tavola, riferite rispettivamente a “ IA LI “1” – NO MO ” e a “ IA LI “2” – NO SECONDO ” (le altre due sono riferite a “ IA LI “0” – NO RA ”) consentono di individuare, tra i manufatti oggetto di intervento, anche la struttura circolare oggetto del presente ricorso, espressamente definita come “ COPERTURA RR LE NT ”, riportata all’estrema destra della piantina.
E se nelle suddette tavole terza e quarta viene raffigurata la copertura circolare del manufatto, nelle altre due tavole sono raffigurati i due livelli della struttura sottostante, dalla legenda qualificate in termini di “ area porticata, chiusa e destinata a locale commerciale ” (cfr. le tavole di condono, riportate nel citato all. 4).
Dall’elaborato grafico emerge anche la presenza di scale di collegamento tra i diversi livelli.
In pratica, dalle tavole di condono emerge che l’intera struttura di cui si discute era stata inserita come specifico oggetto del progetto di condono del 2004, composta da due livelli “ area porticata, chiusa e destinata a locale commerciale ” e da una “ COPERTURA RR LE NT ”.
E sulla domanda di condono edilizio del 2004, il Comune di Campobasso ha effettivamente rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria n. 242/c del 23.06.2026 (cfr. all. n. 6 alla citata produzione della parte ricorrente).
9. Quanto sopra illustrato già avvia ad acclarare la fondatezza del primo motivo di ricorso, appuntato sulla mancata considerazione della circostanza che l’opera di cui si tratta risultava assentita dal Permesso di Costruire in sanatoria n. 242/c del 23.06.2026 per come rappresentata nelle tavole di condono del 2004: come detto composta da due livelli “ area porticata, chiusa e destinata a locale commerciale ” e da una “ COPERTURA RR LE NT ”.
9.1. L’ordinanza impugnata ha rilevato la “ Realizzazione/trasformazione di una struttura circolare smontabile ad uso temporanea in una stabile e permanente eseguita in assenza di Permesso di Costruire ”, basandosi sui rilievi formulati dal verbale della Polizia Municipale secondo i quali la “ struttura circolare ” non sarebbe stata “ autorizzata con uno specifico titolo edilizio ma viene annoverata nell’elenco delle opere da sanare con la richiesta di CO … cui è seguito il rilascio del Permesso di costruire in Sanatoria… In questo titolo edilizio, tuttavia, l’elenco delle opere assentite riporta esclusivamente “la chiusura del porticato al piano terra a locale commerciale, la chiusura del porticato al piano rialzato ad ufficio ed il cambio di destinazione da autorimessa a locale commerciale” senza indicare la struttura circolare ” (cfr. il verbale a pag. 5).
La stessa Polizia Municipale aveva riconosciuto che “ Nella descrizione delle opere da sanare riportata nella relazione tecnica allegata alla richiesta di condono … questa costruzione circolare viene descritta come una semplice “struttura smontabile in legno e ferro ” (cfr. il verbale a pag. 6), pur rilevando che “ All’atto del sopralluogo, invece, la struttura risulta essere stabilmente e permanentemente infissa al suolo, si presenta completamente chiusa con elementi in muratura e la copertura è stata rivestita con guaina impermeabilizzante di colore verde ” (pag. 6 del citato verbale).
Con l’ordinanza di demolizione in contestazione, il Comune di Campobasso ha ritenuto che “ l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un’attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 ” (cfr. l’ordinanza impugnata).
Ma l’ordine di demolizione risulta basato unicamente sul verbale della Polizia Municipale, senza che l’Ufficio Tecnico comunale abbia condotto alcuna ulteriore attività istruttoria sul punto della riconducibilità delle opere alla pratica di condono del 2004, in relazione alla quale è stato rilasciato il Permesso di Costruire in sanatoria n. 242/c del 23.06.2026.
Un simile deficit istruttorio risulta aggravato dalla contraddittorietà insita al verbale della Polizia Municipale, nel quale da una parte si riferiva che la struttura circolare non risultasse “ autorizzata con uno specifico titolo edilizio” , dall’altra riconosceva che la suddetta opera “ viene annoverata nell’elenco delle opere da sanare con la richiesta di CO ”.
Altrettando contraddittoriamente, il verbale della Polizia Municipale ha erroneamente rilevato che la pratica di condono era stata redatta “senza indicare la struttura circolare ” (cfr. il verbale a pag. 5) pur ammettendo che “ Nella descrizione delle opere da sanare riportata nella relazione tecnica allegata alla richiesta di condono … questa costruzione circolare viene descritta come una semplice “struttura smontabile in legno e ferro ” (cfr. il verbale a pag. 6).
Ebbene, rispetto a simili contraddizioni l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto accertare se effettivamente il manufatto circolare fosse o meno presente nella pratica di condono e, soprattutto, circoscrivere l’ordine di demolizione alla sola porzione del fabbricato che, eventualmente, non poteva ritenersi abilitato in forza del Permesso di Costruire in sanatoria n. 242/c del 23.06.2026.
La pratica di condono, in realtà, conteneva la specifica indicazione dell’edificio in questione, composto da due livelli, oltre che della copertura definita in termini di “ COPERTURA RR LE NT ” senza alcun riferimento alla natura temporanea o permanente della costruzione.
Ma nessuna valutazione istruttoria risulta essere stata compiuta sul punto specifico della “smontabilità” della copertura in questione, essendosi soffermata l’attenzione della Polizia Municipale sulla caratteristica della “non temporaneità” della costruzione.
L’ordinanza di demolizione ha sanzionato la “ Realizzazione/trasformazione di una struttura circolare smontabile ad uso temporanea in una stabile e permanente eseguita in assenza di Permesso di Costruire ” come se il Permesso di Costruire in sanatoria avesse abilitato una costruzione temporanea, mentre il condono non aveva menzionato la natura temporanea della copertura, limitandosi a predicarne la “smontabilità”.
Ma l’azione amministrativa in contestazione non ha svolto alcuna valutazione, né approfondimento istruttorio, sul punto della non “smontabilità” dell’opera.
Né sul punto possono valere i rilievi della Polizia Municipale secondo i quali “ la struttura risulta essere stabilmente e permanentemente infissa al suolo ”, poiché non viene specificata la consistenza dell’ancoraggio al suolo né le attività istruttorie che avevano condotto a questa conclusione.
D’altra parte, accanto al deficit istruttorio e motivazionale appena evidenziato, l’ordinanza impugnata si presenta irrimediabilmente carente sul punto dell’esatta individuazione delle opere abusive oggetto dell’ingiunzione demolitoria: ci si riferisce, infatti, del tutto genericamente alla “struttura circolare”, senza specificare se si tratti della sola copertura o dell’intero edificio.
Circostanza non irrilevante, tenuto conto del fatto che nella pratica di condono la sola struttura definita come “ amovibile ” era stata la copertura del manufatto, mentre la sottostante parte dell’edificio, realizzata a chiusura del porticato sottostante, era stata espressamente rappresentata come chiusura con “ vetrate e tompagnatura ”.
In questa parte l’ordinanza di demolizione è sicuramente illegittima per non aver valutato e istruito a sufficienza la riconducibilità delle opere a quelle assentite con il Permesso di Costruire in sanatoria, ma anche perché ha sanzionato genericamente l’intera struttura circolare, quando l’ipotetica criticità avrebbe potuto riguardare al più la sola copertura circolare dell’edificio.
Non guasta aggiungere che, invece di ordinare l’integrale demolizione del manufatto, si sarebbe dovuto ingiungere al più il ripristino allo stato autorizzato: ossia a quello di copertura smontabile.
Onde la fondatezza del primo motivo di ricorso.
9.2. Da quanto appena illustrato discende altresì la fondatezza del secondo motivo di ricorso, appuntato sulla violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
L’opera in questione non era affatto priva di titolo, essendo stata assentita con il Permesso di Costruire in sanatoria n. 242/c del 23.06.2026.
9.3. Per converso, ove l’Amministrazione avesse riscontrato una difformità tra quanto dichiarato nella pratica di condono con riguardo alla “smontabilità” della copertura e la reale consistenza del manufatto, la stessa avrebbe dovuto procedere, ove ne ricorressero i presupposti, all’annullamento in autotutela del titolo già rilasciato in sanatoria, con i poteri di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990: era, infatti, in sede di sanatoria che l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare che l’opera realizzata rispettasse le caratteristiche di amovibilità indicate nell’istanza di condono.
Da qui la fondatezza, in parte qua , anche del quarto mezzo.
9.4. Infine, anche se non era dovuto il preavviso di rigetto trattandosi di un procedimento avviato d’ufficio, il terzo motivo di ricorso risulta fondato nella misura in cui ha contestato la circostanza che l’Amministrazione, nell’adottare l’ordinanza di demolizione in contestazione, non ha effettivamente tenuto conto delle osservazioni rese dall’interessata nel corso del procedimento, nelle quali era stato già rappresentato che la struttura circolare era espressamente indicata nella documentazione tecnica allegata alla pratica di condono edilizio (cfr. all. n. 11 alla citata produzione della parte ricorrente).
Questa doglianza conferma l’esistenza di un deficit istruttorio che ha irrimediabilmente inficiato l’azione amministrativa in contestazione, in quanto, al cospetto di simili osservazioni, l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere una ben più esaustiva attività istruttoria sul tema della riconducibilità dell’opera alla pratica di condono sfociata nel rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria.
Anche il terzo motivo risulta, perciò, sotto questo profilo fondato.
10. In conclusione, acclarata la fondatezza delle censure veicolate dall’impugnativa, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata.
11. Le spese processuali, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione impugnata.
Condanna il Comune di Campobasso al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in misura complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio BE, Presidente
UI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UI AL | Orazio BE |
IL SEGRETARIO