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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/10/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 6951/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 9/9/2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
Controparte_1
l'Avv. Pasquale Vassallo per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data 5.9.2025
l'Avv. Maria Dulvi Corcione per parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data
8.9.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 6951/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6951 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1991 e residente in [...], rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Pasquale Vassallo, C.F. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in alla Via L.S. Cagnazzi n. 31 CP_1
- ricorrente e
, (C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti P.IVA_2 dall'Avv. Maria Dulvi Corcione, (C.F. , elettivamente domiciliata presso la C.F._3 sede legale dell'Ente
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., agiva al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni da responsabilità medico-professionale dell' , in Controparte_2 particolare del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, a seguito dell'intervento dell'11 marzo
2017 di riduzione cruenta di frattura del femore a destra con chiodo bloccato CTF. 2 In particolare, parte ricorrente deduceva che: il giorno 12 marzo 2017 veniva ricoverata presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con prognosi di frattura scomposta diafisaria terzo mediale prossimale femore destro;
in data 14 marzo 2017 sottoposta ad intervento di riduzione della frattura con chiodo midollare e dimessa, in data 20 marzo 2017, con la diagnosi di “Frattura diafisaria di femore dx”; in seguito all'intervento praticava cure e controlli di routine come prescritti dai sanitari;
successivamente, in data 16 aprile 2018, veniva ricoverata presso l' Controparte_3
con la seguente diagnosi da accettazione: “RMS in esiti frattura femore dx 14 marzo 2017
[...]
(cartella clinica n. 3925 n. reg. ricoveri 187); in data 24 aprile 2018 sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione vite di blocco distale: “paziente in decubito supino, si opera a sinistra.
Preparazione sterile del campo chirurgico. Incisione sulla pregressa cicatrice in sede distale laterale di coscia, incisione fascia. Si reperta vite di blocco e la si rimuove. Sinostosi. Sutura per strati.
Medicazione. Bendaggio”, veniva dimessa il 10.05.2018; effettuava visita Ortopedica presso il dott.
, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, emergeva che “11.03.2017 Incidente Persona_1 stradale in macchina, frattura diafisaria terzo medio prossimale femore destro. Femore curato con chiodo endomidollare una vite distale tolto dopo 1 anno. RX femore di settembre evidenziano ancora una pseudoartrosi atrofica del femore con completo riassorbimento del callo iniziale diastasi tra i monconi e assottigliamento della corticale atrofica generale dell'osso. Clinicamente con la prova di stress si evidenzia un movimento preternaturale del femore. Il femore non si sposta solo perché
c'è il chiodo. Serio rischio di rottura del chiodo. Necessario in tempi brevi intervento di rimozione del chiodo endomidollare e applicazione fissatore circolare di ZA con cruentazione del focolaio percutaneo, probabile allungamento distale”; in data 02 novembre 2020, effettuava presso Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna visita ortopedica: “prima visita 28 anni. Viene per valutazione specialistica per persistenza di dolore alla coscia destra in esiti di frattura femore di 3 anni fa trattata mediante chiodo endomidollare, dinamizzato 2 anni fa. La paziente lamenta persistenza di dolore a tutta la coscia destra, esacerbato dalla deambulazione. Si visiona RX femore destro che mostra quadro di pseudoartrosi terzo medio di femore. Clinicamente deambulazione concessa.
Cicatrici chirurgiche in ordine. Anche libere nelle rotazioni. Forza medio gluteo conservata. No eterometria arti inferiori. Si discute la possibilità di intervento chirurgico di rimozione mezzi di sintesi, rivitalizzazione focolaio e nuova sintesi con chiodo endomidollare. La paziente bene edotta sui rischi e benefici dell'intervento, accetta e viene inserita in lista di attesa”; in data 01 giugno
2021, veniva ricoverata presso la di Controparte_4
Bologna con la seguente diagnosi: “Pseudoartrosi femore destro, rimozione chiodo endomidollare
+ compressione e inchiodamento endomidollare” (c.c. ), sottoposta ad ulteriore P.IVA_3
3 intervento, veniva di poi dimessa con la diagnosi di “Pseudoartrosi in esiti osteosintesi con chiodo endomidollare del femore destro”.
Ripercorse a grandi linee la vicenda scaturita dall'intervento dell'11.03.2017, l'attrice ha ricondotto alla responsabilità dei sanitari, che eseguirono il detto intervento di riduzione cruenta di frattura del femore a destra con chiodo bloccato CTF, le conseguenze negative subite, cioè il ritardo di consolidazione e poi la pseudoartrosi. Difatti, affermava la ricorrente una più prudente ed accorta corretta strategia chirurgica le avrebbe certamente consentito:
- di conseguire una guarigione certa o quantomeno con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica o scientifica;
- di evitare le lesioni subite;
- di evitare tutte le successive cure;
- di evitare l'insorgenza delle menomazioni oggi residuate.
Infine, allegava la ricorrente di aver subito postumi di natura permanente, che incidevano sia sulla sua integrità psico-fisica (cd danno biologico o alla salute) , sia sulla sua capacità lavorativa, da valutare nella misura del 28%, considerando anche il danno psichico.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'imperizia, imprudenza e negligenza della equipe medica che ebbe in assistenza la ricorrente, e la sussistenza del nesso causale tra la malpractice perpetrata ed il danno biologico patito dalla ricorrente;
per
l'effetto condannare la , in persona del direttore p.t., quale responsabile della Controparte_1 gestione del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, al risarcimento, in favore della sig.ra
, della somma di euro 213.456,00, più 497,00 di spese mediche documentate, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore, che
l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa;
condannare, inoltre, la resistente alla refusione di onorari e spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio l' , eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità della Controparte_1 domanda, e l'infondatezza della medesima, sia in punto di an che di quantum debeatur.
All'udienza di comparizione delle parti, in considerazione degli esiti della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di A.T.P., la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
Nel merito
Nel merito al fine di giungere alla definizione della presente controversia occorre stabilire: a) se vi
è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che ebbero in cura Sig.ra Pt_1
4 Napoletano, in occasione dell'intervento di riduzione della frattura con chiodo midollare eseguito in data 14 marzo 2017 presso il Presidio Ospedaliero di Pozzuoli le terapie Controparte_3 eseguite e l'evento lesivo lamentato;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza “dell'homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche, per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008,
n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
5 Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ciò premesso, nel merito la domanda è infondata e va disattesa.
Difatti, secondo le valutazioni e conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CCTTU, Dott. dott.
e Dott. nominati nel corso del procedimento per ATP, “dalla Persona_2 Persona_3 disamina della documentazione sanitaria prodotta, dai rilevati anamnestici e clinici di diretta acquisizione, unitamente alle risultanze dell'esame obiettivo, risulta che , a seguito Parte_1 dell'infortunio, verificatosi in data 12/03/2017, è affetta da: “lievi esiti algo-disfunzionali di frattura medio-diafisaria chiusa di femore destro (operata di riduzione cruenta ed osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato con successiva dinamizzazione dell'apparato) ed esitata in pseudartrosi
(rioperata di rimozione del mezzo di sintesi, rivitalizzazione del focolaio e nuova sintesi con chiodo endomidollare)”.
Venne effettuata un'osteosintesi applicando un chiodo endomidollare bloccato CTF.
Il tipo di intervento era adeguato a trattare la frattura conseguente al sinistro. In occasione del I ricovero non era necessario eseguire ulteriori accertamenti. successivi controlli specialistici nonché i successivi esami strumentali evidenziavano una buona guarigione della ferita chirurgica ed un ritardo di consolidazione, immutato nel tempo.
Nel mese di aprile 2018 i sanitari visto il ritardo di consolidazione ritennero opportuno rimuovere la vite di blocco distale.
Furono programmati controlli ambulatoriali a stretto giro, per verificare lo stato della ferita e contestualmente fu prescritta l'esecuzione di cicli di fkt per rinforzare la muscolatura degli arti inferiori (resa ipotrofica dal disuso) con particolare riguardo al m. quadricipite.
Le condizioni della ricorrente non erano tali da essere equiparate ad una situazione di particolare difficoltà.
In occasione del I intervento le prestazioni fornite dai medici sono state inappuntabili e comunque improntate ad una condotta diligente perita e prudente.
I sanitari hanno eseguito un intervento chirurgico appropriato a trattare quel tipo di frattura ed invero ciò è indicato anche nella consulenza di parte a firma del dottor . Per_4
Oltretutto, in un secondo momento (aprile 2018, ovvero 13 mesi dopo il primo intervento) i sanitari tentarono di eseguire un intervento migliorativo rimuovendo la vite di blocco distale.
6 La pseudoartrosi, motivo per il quale parte attorea sostiene vi siano condotte censurabili, è addebitabile non certo ad imperizia dell'operatore bensì a fattori di altra natura.
In dettaglio i fattori che predispongono alla pseudoartrosi sono: carenza vitamina D, le disfunzioni della tiroide, paratiroidi e surreni, il fumo, antimetaboliti, infezioni subcliniche, utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e di farmaci volti ad aumentare la densità ossea (bisfosfonati).
Alterazioni biologiche quali: effetti ischemici locali, la malnutrizione, le patologie metastatiche, le gravi neuropatie ed il diabete.
L'unica possibilità chirurgica è rappresentata dal danno biologico conseguente al processo di consolidazione durante il primo intervento chirurgico.
Esso può derivare da una stabilizzazione ossea non adeguata e da una chirurgia eseguita senza rispettare il tessuto osseo ed i tessuti molli.
Nel caso di specie non emerge alcun danno conseguente al processo di consolidazione il che impedisce di muovere addebiti alla condotta dei sanitari del Parte_2
Oltretutto pur volendo ammettere un ipotetico insulto vascolare periosteo va segnalato che era una complicanza accettata dalla paziente nel modulo di consenso informato, sottoscritto prima della procedura chirurgica eseguita nel marzo 2017.
Di riflesso la causa della pseudoartrosi va individuata in uno dei fattori sopra indicati “carenza vitamina D, le disfunzioni della tiroide, paratiroidi e surreni, il fumo, antimetaboliti, infezioni subcliniche, utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e farmaci per aumentare la densità ossea (bisfosfonati)”.
Per mera completezza espositiva si precisa che l'unico appunto da muovere ai sanitari del PO di
Pozzuoli è quello di aver atteso troppo prima di eseguire l'intervento di rimozione della vite di blocco distale.
Di norma è preferibile effettuare questa procedura a distanza di 90 giorni;
nel caso di specie sono trascorsi 13 mesi.
Si tratta di un appunto che non può superare il parametro di riferimento “del più probabile che non” specie se si tiene in debita considerazione che la paziente non ha aderito in modo puntuale alle prescrizioni dei sanitari.
Difatti dal dato documentale si evince che ella si è rivolta a molteplici specialisti che le hanno prescritto determinati trattamenti che puntualmente l'istante non ha eseguito.
Tale condotta ha condizionato/complicato il decorso clinico della frattura”.
In conclusione, come affermato dai Consulenti, non vi sono addebiti da muovere ai sanitari del P.O.
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, né si ravvedono profili di colpa e responsabilità a carico dei medesimi.
7 Il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale, in considerazione della idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata. Né sono idonee a scalfire le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTU le censure mosse dal consulente di parte. Difatti, il collegio peritale ha risposto in modo esaustivo, completo ed esauriente alle osservazioni critiche formulate dal CTP e, dunque, non si rende necessario rinnovare le operazioni peritali.
La domanda, pertanto, va disattesa.
Sulle spese di lite
La peculiarità del caso concreto integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce della disciplina che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 9/9/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 6951/2024
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 9/9/2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
c/
Controparte_1
l'Avv. Pasquale Vassallo per parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta in data 5.9.2025
l'Avv. Maria Dulvi Corcione per parte resistente ha depositato note di trattazione scritta in data
8.9.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 6951/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6951 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto responsabilità professionale, vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1991 e residente in [...], rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Pasquale Vassallo, C.F. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in alla Via L.S. Cagnazzi n. 31 CP_1
- ricorrente e
, (C.F. e P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa come da procura in atti P.IVA_2 dall'Avv. Maria Dulvi Corcione, (C.F. , elettivamente domiciliata presso la C.F._3 sede legale dell'Ente
- resistente
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., agiva al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_1 danni da responsabilità medico-professionale dell' , in Controparte_2 particolare del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, a seguito dell'intervento dell'11 marzo
2017 di riduzione cruenta di frattura del femore a destra con chiodo bloccato CTF. 2 In particolare, parte ricorrente deduceva che: il giorno 12 marzo 2017 veniva ricoverata presso l'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con prognosi di frattura scomposta diafisaria terzo mediale prossimale femore destro;
in data 14 marzo 2017 sottoposta ad intervento di riduzione della frattura con chiodo midollare e dimessa, in data 20 marzo 2017, con la diagnosi di “Frattura diafisaria di femore dx”; in seguito all'intervento praticava cure e controlli di routine come prescritti dai sanitari;
successivamente, in data 16 aprile 2018, veniva ricoverata presso l' Controparte_3
con la seguente diagnosi da accettazione: “RMS in esiti frattura femore dx 14 marzo 2017
[...]
(cartella clinica n. 3925 n. reg. ricoveri 187); in data 24 aprile 2018 sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione vite di blocco distale: “paziente in decubito supino, si opera a sinistra.
Preparazione sterile del campo chirurgico. Incisione sulla pregressa cicatrice in sede distale laterale di coscia, incisione fascia. Si reperta vite di blocco e la si rimuove. Sinostosi. Sutura per strati.
Medicazione. Bendaggio”, veniva dimessa il 10.05.2018; effettuava visita Ortopedica presso il dott.
, Specialista in Ortopedia e Traumatologia, emergeva che “11.03.2017 Incidente Persona_1 stradale in macchina, frattura diafisaria terzo medio prossimale femore destro. Femore curato con chiodo endomidollare una vite distale tolto dopo 1 anno. RX femore di settembre evidenziano ancora una pseudoartrosi atrofica del femore con completo riassorbimento del callo iniziale diastasi tra i monconi e assottigliamento della corticale atrofica generale dell'osso. Clinicamente con la prova di stress si evidenzia un movimento preternaturale del femore. Il femore non si sposta solo perché
c'è il chiodo. Serio rischio di rottura del chiodo. Necessario in tempi brevi intervento di rimozione del chiodo endomidollare e applicazione fissatore circolare di ZA con cruentazione del focolaio percutaneo, probabile allungamento distale”; in data 02 novembre 2020, effettuava presso Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna visita ortopedica: “prima visita 28 anni. Viene per valutazione specialistica per persistenza di dolore alla coscia destra in esiti di frattura femore di 3 anni fa trattata mediante chiodo endomidollare, dinamizzato 2 anni fa. La paziente lamenta persistenza di dolore a tutta la coscia destra, esacerbato dalla deambulazione. Si visiona RX femore destro che mostra quadro di pseudoartrosi terzo medio di femore. Clinicamente deambulazione concessa.
Cicatrici chirurgiche in ordine. Anche libere nelle rotazioni. Forza medio gluteo conservata. No eterometria arti inferiori. Si discute la possibilità di intervento chirurgico di rimozione mezzi di sintesi, rivitalizzazione focolaio e nuova sintesi con chiodo endomidollare. La paziente bene edotta sui rischi e benefici dell'intervento, accetta e viene inserita in lista di attesa”; in data 01 giugno
2021, veniva ricoverata presso la di Controparte_4
Bologna con la seguente diagnosi: “Pseudoartrosi femore destro, rimozione chiodo endomidollare
+ compressione e inchiodamento endomidollare” (c.c. ), sottoposta ad ulteriore P.IVA_3
3 intervento, veniva di poi dimessa con la diagnosi di “Pseudoartrosi in esiti osteosintesi con chiodo endomidollare del femore destro”.
Ripercorse a grandi linee la vicenda scaturita dall'intervento dell'11.03.2017, l'attrice ha ricondotto alla responsabilità dei sanitari, che eseguirono il detto intervento di riduzione cruenta di frattura del femore a destra con chiodo bloccato CTF, le conseguenze negative subite, cioè il ritardo di consolidazione e poi la pseudoartrosi. Difatti, affermava la ricorrente una più prudente ed accorta corretta strategia chirurgica le avrebbe certamente consentito:
- di conseguire una guarigione certa o quantomeno con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica o scientifica;
- di evitare le lesioni subite;
- di evitare tutte le successive cure;
- di evitare l'insorgenza delle menomazioni oggi residuate.
Infine, allegava la ricorrente di aver subito postumi di natura permanente, che incidevano sia sulla sua integrità psico-fisica (cd danno biologico o alla salute) , sia sulla sua capacità lavorativa, da valutare nella misura del 28%, considerando anche il danno psichico.
Tanto premesso, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'imperizia, imprudenza e negligenza della equipe medica che ebbe in assistenza la ricorrente, e la sussistenza del nesso causale tra la malpractice perpetrata ed il danno biologico patito dalla ricorrente;
per
l'effetto condannare la , in persona del direttore p.t., quale responsabile della Controparte_1 gestione del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, al risarcimento, in favore della sig.ra
, della somma di euro 213.456,00, più 497,00 di spese mediche documentate, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, o a quella somma, maggiore o minore, che
l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà giusta ed equa;
condannare, inoltre, la resistente alla refusione di onorari e spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio l' , eccepiva l'inammissibilità e/o improponibilità della Controparte_1 domanda, e l'infondatezza della medesima, sia in punto di an che di quantum debeatur.
All'udienza di comparizione delle parti, in considerazione degli esiti della C.T.U. espletata nel corso del procedimento di A.T.P., la causa ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la presente sentenza.
Nel merito
Nel merito al fine di giungere alla definizione della presente controversia occorre stabilire: a) se vi
è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni dei sanitari che ebbero in cura Sig.ra Pt_1
4 Napoletano, in occasione dell'intervento di riduzione della frattura con chiodo midollare eseguito in data 14 marzo 2017 presso il Presidio Ospedaliero di Pozzuoli le terapie Controparte_3 eseguite e l'evento lesivo lamentato;
b) se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza “dell'homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso.
La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
Anche nell'illecito civile la cosiddetta “causalità materiale” trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della “condicio sine qua non” riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche, per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo.
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008,
n 581).
Come chiarito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
5 Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Ciò premesso, nel merito la domanda è infondata e va disattesa.
Difatti, secondo le valutazioni e conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CCTTU, Dott. dott.
e Dott. nominati nel corso del procedimento per ATP, “dalla Persona_2 Persona_3 disamina della documentazione sanitaria prodotta, dai rilevati anamnestici e clinici di diretta acquisizione, unitamente alle risultanze dell'esame obiettivo, risulta che , a seguito Parte_1 dell'infortunio, verificatosi in data 12/03/2017, è affetta da: “lievi esiti algo-disfunzionali di frattura medio-diafisaria chiusa di femore destro (operata di riduzione cruenta ed osteosintesi con chiodo endomidollare bloccato con successiva dinamizzazione dell'apparato) ed esitata in pseudartrosi
(rioperata di rimozione del mezzo di sintesi, rivitalizzazione del focolaio e nuova sintesi con chiodo endomidollare)”.
Venne effettuata un'osteosintesi applicando un chiodo endomidollare bloccato CTF.
Il tipo di intervento era adeguato a trattare la frattura conseguente al sinistro. In occasione del I ricovero non era necessario eseguire ulteriori accertamenti. successivi controlli specialistici nonché i successivi esami strumentali evidenziavano una buona guarigione della ferita chirurgica ed un ritardo di consolidazione, immutato nel tempo.
Nel mese di aprile 2018 i sanitari visto il ritardo di consolidazione ritennero opportuno rimuovere la vite di blocco distale.
Furono programmati controlli ambulatoriali a stretto giro, per verificare lo stato della ferita e contestualmente fu prescritta l'esecuzione di cicli di fkt per rinforzare la muscolatura degli arti inferiori (resa ipotrofica dal disuso) con particolare riguardo al m. quadricipite.
Le condizioni della ricorrente non erano tali da essere equiparate ad una situazione di particolare difficoltà.
In occasione del I intervento le prestazioni fornite dai medici sono state inappuntabili e comunque improntate ad una condotta diligente perita e prudente.
I sanitari hanno eseguito un intervento chirurgico appropriato a trattare quel tipo di frattura ed invero ciò è indicato anche nella consulenza di parte a firma del dottor . Per_4
Oltretutto, in un secondo momento (aprile 2018, ovvero 13 mesi dopo il primo intervento) i sanitari tentarono di eseguire un intervento migliorativo rimuovendo la vite di blocco distale.
6 La pseudoartrosi, motivo per il quale parte attorea sostiene vi siano condotte censurabili, è addebitabile non certo ad imperizia dell'operatore bensì a fattori di altra natura.
In dettaglio i fattori che predispongono alla pseudoartrosi sono: carenza vitamina D, le disfunzioni della tiroide, paratiroidi e surreni, il fumo, antimetaboliti, infezioni subcliniche, utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e di farmaci volti ad aumentare la densità ossea (bisfosfonati).
Alterazioni biologiche quali: effetti ischemici locali, la malnutrizione, le patologie metastatiche, le gravi neuropatie ed il diabete.
L'unica possibilità chirurgica è rappresentata dal danno biologico conseguente al processo di consolidazione durante il primo intervento chirurgico.
Esso può derivare da una stabilizzazione ossea non adeguata e da una chirurgia eseguita senza rispettare il tessuto osseo ed i tessuti molli.
Nel caso di specie non emerge alcun danno conseguente al processo di consolidazione il che impedisce di muovere addebiti alla condotta dei sanitari del Parte_2
Oltretutto pur volendo ammettere un ipotetico insulto vascolare periosteo va segnalato che era una complicanza accettata dalla paziente nel modulo di consenso informato, sottoscritto prima della procedura chirurgica eseguita nel marzo 2017.
Di riflesso la causa della pseudoartrosi va individuata in uno dei fattori sopra indicati “carenza vitamina D, le disfunzioni della tiroide, paratiroidi e surreni, il fumo, antimetaboliti, infezioni subcliniche, utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e farmaci per aumentare la densità ossea (bisfosfonati)”.
Per mera completezza espositiva si precisa che l'unico appunto da muovere ai sanitari del PO di
Pozzuoli è quello di aver atteso troppo prima di eseguire l'intervento di rimozione della vite di blocco distale.
Di norma è preferibile effettuare questa procedura a distanza di 90 giorni;
nel caso di specie sono trascorsi 13 mesi.
Si tratta di un appunto che non può superare il parametro di riferimento “del più probabile che non” specie se si tiene in debita considerazione che la paziente non ha aderito in modo puntuale alle prescrizioni dei sanitari.
Difatti dal dato documentale si evince che ella si è rivolta a molteplici specialisti che le hanno prescritto determinati trattamenti che puntualmente l'istante non ha eseguito.
Tale condotta ha condizionato/complicato il decorso clinico della frattura”.
In conclusione, come affermato dai Consulenti, non vi sono addebiti da muovere ai sanitari del P.O.
Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, né si ravvedono profili di colpa e responsabilità a carico dei medesimi.
7 Il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale, in considerazione della idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata. Né sono idonee a scalfire le conclusioni cui sono pervenuti i CCTTU le censure mosse dal consulente di parte. Difatti, il collegio peritale ha risposto in modo esaustivo, completo ed esauriente alle osservazioni critiche formulate dal CTP e, dunque, non si rende necessario rinnovare le operazioni peritali.
La domanda, pertanto, va disattesa.
Sulle spese di lite
La peculiarità del caso concreto integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, alla luce della disciplina che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 9/9/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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