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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°25206 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Esofaco, , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo Studio sito in Napoli alla Via Jannelli 23/M;
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzo Naccarato, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli alla Via San
Tommaso d'Aquino n. 36
APPELLATO
E
Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle parti appellate, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
10346/2021, depositata in cancelleria il 12.04.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto ruolo e la cartella esattoriale n.
07120190078292954000, compensando integralmente le spese tra le parti.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, chiedeva di condannare le parti appellate, eventualmente in solido, alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Massimiliano Esofaco dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata che Controparte_1 contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellato
Controparte_2
All'udienza del 03.12.2024 la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 92 comma II c.p.c. In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.
Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rileva come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rinvenirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” vanno, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e
“funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costituzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò posto, ritiene questo giudice che tale situazione ricorra proprio nel caso di specie, avendo il Giudice indicato correttamente le ragioni che integrano i gravi ed eccezionali motivi atti a consentire la compensazione delle spese.
Invero, la motivazione addotta dal giudice di prime cure ai fini della compensazione delle spese e segnatamente il richiamo ai contrasti giurisprudenziali in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sottende una questione processuale di particolare rilevanza: quella dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in via c.d. “preventiva” con un'azione di accertamento negativo finalizzata alla dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione.
In altri termini, pur ravvisando materialmente l'esistenza di un siffatto interesse pronunciandosi nel merito, il giudice di prime cure ha recuperato i dubbi circa l'ammissibilità di tale interesse sotto il profilo del governo delle spese di lite, escludendo la possibilità di una condanna delle parti convenute. E' stato in definitiva valorizzato, come giustificazione della statuizione di compensazione, il fatto che il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in tema di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo sia stato oggetto di contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, risolti solo definitivamente dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26283/2022 del
06 settembre 2022.
Ed infatti, giova esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022: sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art 19
D.l.vo 546/92, operata in materia tributaria dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 19704/2015, la cui portata applicativa è stata chiarita e declinata nel processo civile con le sentenze n. 20618 del 13 ottobre 2016 e n. 22946 del 10 novembre
2016 della Corte di Cassazione, un cospicuo filone della giurisprudenza di legittimità ammetteva l'impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale non validamente notificati, dei quali il contribuente fosse venuto a conoscenza tramite l'auto-acquisizione dell'estratto ruolo, non ammettendone, tuttavia, la generica impugnabilità, ma affermando, piuttosto, l'impugnabilità della cartella esattoriale di cui il contribuente, stante l'irregolarità del procedimento notificatorio, sia venuto a conoscenza solo tramite l'estratto ruolo, anche auto-acquisito, sussistendo in tal caso un evidente interesse ad agire della parte.
La ratio di tale orientamento era quella di fornire al contribuente una tutela anticipata: questi non è tenuto necessariamente ad aspettare l'adozione di un atto successivo dall'Agente della Riscossione da impugnare, ma può direttamente impugnare la cartella di cui è venuto a conoscenza tramite l'estratto ruolo nel rispetto dei termini decorrenti dalla conoscenza dell'estratto ruolo. In seno alla giurisprudenza di merito si registravano anche orientamenti diversi che invece sostenevano la sussistenza, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella, di un interesse ad agire del contribuente quando impugnava un estratto di ruolo.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invece, si è fugato ogni dubbio circa l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, tanto nel caso di rituale notifica della cartella quanto in quello di irregolarità e/o omissione della stessa, portando ad un incisivo mutamento giurisprudenziale in ordine alla questione.
Ciò posto, non v'è dubbio che il contrasto giurisprudenziale segnalato in materia, sia idoneo ad integrare una grave ed eccezionale ragione nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., atteso che trattasi di situazione che – involgendo la posizione delle parti ed il canone di
“certezza” del diritto – giustifica una deroga al principio di causalità che sovrintende il regolamento delle spese di lite.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 25206/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore di che Controparte_1 liquida in euro 662,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A..
3. Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Napoli, 10.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa Laura Martano
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°25206 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Esofaco, , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo Studio sito in Napoli alla Via Jannelli 23/M;
APPELLANTE
E
, , rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Vincenzo Naccarato, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Napoli alla Via San
Tommaso d'Aquino n. 36
APPELLATO
E
Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2024 i procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato alle parti appellate, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
10346/2021, depositata in cancelleria il 12.04.2021 dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso l'estratto ruolo e la cartella esattoriale n.
07120190078292954000, compensando integralmente le spese tra le parti.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compensazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, chiedeva di condannare le parti appellate, eventualmente in solido, alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Massimiliano Esofaco dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellata che Controparte_1 contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Benché regolarmente citato, sceglieva di restare contumace l'appellato
Controparte_2
All'udienza del 03.12.2024 la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in violazione dell'art. 92 comma II c.p.c. In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.
Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rileva come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla sopravvenienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rinvenirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” vanno, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e
“funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il testo dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costituzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Ciò posto, ritiene questo giudice che tale situazione ricorra proprio nel caso di specie, avendo il Giudice indicato correttamente le ragioni che integrano i gravi ed eccezionali motivi atti a consentire la compensazione delle spese.
Invero, la motivazione addotta dal giudice di prime cure ai fini della compensazione delle spese e segnatamente il richiamo ai contrasti giurisprudenziali in materia di impugnabilità dell'estratto di ruolo, sottende una questione processuale di particolare rilevanza: quella dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in via c.d. “preventiva” con un'azione di accertamento negativo finalizzata alla dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione.
In altri termini, pur ravvisando materialmente l'esistenza di un siffatto interesse pronunciandosi nel merito, il giudice di prime cure ha recuperato i dubbi circa l'ammissibilità di tale interesse sotto il profilo del governo delle spese di lite, escludendo la possibilità di una condanna delle parti convenute. E' stato in definitiva valorizzato, come giustificazione della statuizione di compensazione, il fatto che il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in tema di autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo sia stato oggetto di contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito, risolti solo definitivamente dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26283/2022 del
06 settembre 2022.
Ed infatti, giova esaminare il quadro normativo e giurisprudenziale precedente alla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022: sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art 19
D.l.vo 546/92, operata in materia tributaria dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza n. 19704/2015, la cui portata applicativa è stata chiarita e declinata nel processo civile con le sentenze n. 20618 del 13 ottobre 2016 e n. 22946 del 10 novembre
2016 della Corte di Cassazione, un cospicuo filone della giurisprudenza di legittimità ammetteva l'impugnabilità del ruolo e della cartella esattoriale non validamente notificati, dei quali il contribuente fosse venuto a conoscenza tramite l'auto-acquisizione dell'estratto ruolo, non ammettendone, tuttavia, la generica impugnabilità, ma affermando, piuttosto, l'impugnabilità della cartella esattoriale di cui il contribuente, stante l'irregolarità del procedimento notificatorio, sia venuto a conoscenza solo tramite l'estratto ruolo, anche auto-acquisito, sussistendo in tal caso un evidente interesse ad agire della parte.
La ratio di tale orientamento era quella di fornire al contribuente una tutela anticipata: questi non è tenuto necessariamente ad aspettare l'adozione di un atto successivo dall'Agente della Riscossione da impugnare, ma può direttamente impugnare la cartella di cui è venuto a conoscenza tramite l'estratto ruolo nel rispetto dei termini decorrenti dalla conoscenza dell'estratto ruolo. In seno alla giurisprudenza di merito si registravano anche orientamenti diversi che invece sostenevano la sussistenza, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella, di un interesse ad agire del contribuente quando impugnava un estratto di ruolo.
Con la menzionata pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invece, si è fugato ogni dubbio circa l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo, tanto nel caso di rituale notifica della cartella quanto in quello di irregolarità e/o omissione della stessa, portando ad un incisivo mutamento giurisprudenziale in ordine alla questione.
Ciò posto, non v'è dubbio che il contrasto giurisprudenziale segnalato in materia, sia idoneo ad integrare una grave ed eccezionale ragione nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., atteso che trattasi di situazione che – involgendo la posizione delle parti ed il canone di
“certezza” del diritto – giustifica una deroga al principio di causalità che sovrintende il regolamento delle spese di lite.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte.
Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 25206/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1 processuali in favore di che Controparte_1 liquida in euro 662,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A..
3. Condanna l'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Napoli, 10.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano