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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/06/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 19 giugno 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3893/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: annullamento indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità della richiesta di restituzione della somma di euro 2061,72 avanzata dall' resistente a titolo di indebita CP_1
percezione di ratei di assegno sociale.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto l'avvenuto annullamento dell'indebito con successiva ricostituzione del trattamento in godimento con comunicazione di riliquidazione del 9 giugno 2025,
1 concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In sede di note di udienza, parte ricorrente si è associato alla richiesta, concludendo per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza da motivazione contestuale.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione
CP_ della materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso, l' ha provveduto all'annullamento dell'indebito mediante successiva ricostituzione del trattamento in godimento, circostanza questa dedotta dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, l'annullamento dell'indebito in sede amministrativa, avvenuto in corso di giudizio, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente alla notifica del ricorso,
CP_ induce a compensare per un quinto le spese di lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerato il tenore delle questioni trattate ed esclusa ogni attività istruttoria .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 368,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 20 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 19 giugno 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3893/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva
RESISTENTE
Oggetto: annullamento indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della illegittimità della richiesta di restituzione della somma di euro 2061,72 avanzata dall' resistente a titolo di indebita CP_1
percezione di ratei di assegno sociale.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto l'avvenuto annullamento dell'indebito con successiva ricostituzione del trattamento in godimento con comunicazione di riliquidazione del 9 giugno 2025,
1 concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In sede di note di udienza, parte ricorrente si è associato alla richiesta, concludendo per la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza da motivazione contestuale.
***
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione
CP_ della materia del contendere. Successivamente al deposito del ricorso, l' ha provveduto all'annullamento dell'indebito mediante successiva ricostituzione del trattamento in godimento, circostanza questa dedotta dalla stessa parte ricorrente, la quale oggi ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, l'annullamento dell'indebito in sede amministrativa, avvenuto in corso di giudizio, fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento. Tuttavia, il comportamento dell'amministrazione convenuta, che ha provveduto alla liquidazione della provvidenza economica sia pure successivamente alla notifica del ricorso,
CP_ induce a compensare per un quinto le spese di lite. Il residuo viene posto a carico dell' e si liquida come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerato il tenore delle questioni trattate ed esclusa ogni attività istruttoria .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa per un quinto le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 368,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Così deciso in Nola, il 20 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
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