Art. 9.
Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli articoli 4, 5, 6 e 7 che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.
In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Acerbo - Di Crollalanza.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli articoli 4, 5, 6 e 7 che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.
In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Acerbo - Di Crollalanza.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.