Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09483/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9483 del 2021, proposto da
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
- della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. -OMISSIS- dell’8.7.2021 (notificata alla ricorrente via PEC in data 2.8.2021), recante “Ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “-OMISSIS-”) per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6, del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177”, con la quale l’AGCOM ha irrogato a carico della ricorrente una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 62.500,00;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e in particolare: della nota della Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. -OMISSIS- del 16.3.2021, recante “Contestazione nei confronti della Società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “-OMISSIS-”) per la presunta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”; nonché, ove occorra, della segnalazione del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione -OMISSIS- del 28.12.2020 avente per oggetto “Segnalazione puntata ‘-OMISSIS-’ del -OMISSIS- e richiesta rimozione da RaiPlay” e, ancora, degli esiti del monitoraggio d’ufficio del 10.3.2021 (prot. AGCom n. -OMISSIS-) e dell’11.3.2021 (prot. AGCom n. -OMISSIS-).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGCOM;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Marcello Polimeno, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dall’AGCOM e udito per parte ricorrente il difensore comparso come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la delibera impugnata l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato alla società ricorrente di pagare la sanzione amministrativa di euro 62.500,00 (al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto) per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 2 e 6, del D. Lgs. 177/2005.
La violazione di tali disposizioni è stata contestata dall’AGCOM in ragione della messa in onda da parte della società ricorrente in data -OMISSIS- (dalle ore 10:16 alle ore 11:54 circa) sul canale “-OMISSIS-” della puntata del programma “-OMISSIS-” nell’ambito della quale è stato trattato (dalle ore 10:34 alle ore 11:00 circa) il caso di un minorenne di -OMISSIS- (comune della provincia di -OMISSIS- in -OMISSIS-) vittima di ripetuti abusi da parte dei genitori e di una zia (quest’ultima ritenuta la mente di quello che da lei stessa era definito “un metodo educativo”).
A fondamento della valutazione di avvenuta violazione delle suddette disposizioni l’Autorità ha evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- “ se pur del bambino non sono rivelati il nome e il cognome e non sono diffuse immagini che lo ritraggono, nel corso della puntata esaminata di “-OMISSIS-” emergono diversi elementi che possono condurre al suo riconoscimento. Ne viene per esempio resa nota l’età (aveva -OMISSIS- “quando è stato liberato”, cioè il 26 giugno 2019, data in cui il bambino ha chiamato i Carabinieri), viene rivelata la circostanza che sia figlio unico, molto vivace e di intelligenza superiore a quella dei suoi coetanei, nonché riferiti dati sensibili riconducibili al suo stato di salute, cioè la malnutrizione in cui versava, la dermatite di origine sconosciuta e l’alopecia da cui è affetto. Viene inoltre espressamente menzionato il luogo di residenza del minore, ove sono avvenuti i maltrattamenti (-OMISSIS-), e sono proposte riprese che indugiano più volte sui luoghi e sulla sua abitazione, teatro dei drammatici fatti narrati (viene inquadrata la finestra della sua camera, i dettagli dell’abitazione, del vicinato e della strada di accesso, ivi compreso il cancello, che conduce alla villetta del bambino). Si porta inoltre a conoscenza del pubblico e dei telespettatori il fatto che il bambino quotidianamente appuntava il suo calvario (che durava da 6 anni) in tre diari, le cui copie sono mostrate in video dall’avvocato difensore del minore. Un ospite in studio ne caldeggia persino la pubblicazione (“quale monito contro l’orrore”), se pur in forma anonima (!), verosimilmente non immaginando gli effetti che sul minore stesso possa provocare il solo pensiero che i suoi diari, ostentati dall’avvocato anche in presenza di altre persone, possano essere stati letti e che addirittura si caldeggi la loro pubblicazione.
Va sottolineato che la stessa conduttrice del programma conclude lo spazio riservato alla trattazione del caso affermando di essere curiosa di leggerli, auspicandone la pubblicazione. È evidente che tali diari, che custodiscono i segreti più intimi del bambino, anche connessi ai gravi maltrattamenti subiti, non avrebbero dovuto essere neanche nominati in una trasmissione televisiva, quantomeno per il rispetto dovuto nei suoi confronti, nonché per la salvaguardia della sua dignità e dei suoi diritti. Vengono poi descritte esplicitamente alcune forme di maltrattamento perpetrate nei confronti del minore (picchiato con tubo di gomma, costretto a vivere in una cameretta senza letto, chiuso a chiave e lasciato al buio con un secchio per fare i bisogni, soggetto a privazioni alimentari, a docce fredde anche d’inverno, costretto di notte ad ascoltare messaggi terribili con voce camuffata, demoniaca). Viene raccontato il ruolo di “regista” delle violenze svolto da una zia - presunta “moglie di un fratello del padre” (non quello intervistato nel corso del servizio) - e riferito delle lunghe assenze da scuola, nonostante le quali il rendimento scolastico del bambino si attestava a livelli alti, in ragione della sua brillante intelligenza. È poi intervistato uno zio del bambino non visibile in viso, che si dichiara “fratello del papà”, la cui voce non è mascherata elettronicamente. Nel corso della puntata, si riferisce inoltre che la famiglia, anche se viveva ad -OMISSIS-, svolgeva la vita ad -OMISSIS-, dove peraltro vive la zia “buona” - che si specifica essere “la sorella della madre” - zia che il bambino cercava proprio quella sera in cui è riuscito a chiamare i Carabinieri. Va segnalato come nel corso della puntata le tragiche vicende, che hanno visto come vittima il bambino, siano oggetto di approfondimento, di dibattito, di giudizi, di accuse, di condanne e prese di posizione che - lontano dall’assolvere funzione informativa e, soprattutto, di protezione del minore, risultando, al contrario, a lui lesive - sembrano non tenere conto del fatto che su tali tragiche vicende sono aperti procedimenti giudiziari presso il Tribunale per i Minorenni, organo qualificato ad effettuare, attraverso una rigorosa disciplina del rito atta a garantire l’interesse superiore del minore e il rispetto dei suoi diritti quali quello alla riservatezza, le proprie valutazioni specialistiche al fine di individuare i possibili interventi a tutela del bambino, anche in funzione dell’opportunità di attivazione di un eventuale regime di affidamento ”;
- “ il fatto che, secondo la parte, il programma abbia diffuso notizie ed elementi asseritamente già noti al pubblico in quanto oggetto di articoli a stampa o che l’acquisizione di tali notizie sia ancor oggi possibile navigando in rete, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità del programma oggetto di contestazione alla disciplina applicabile ai servizi di media audiovisivi ”;
- “ il fatto che, secondo quanto dichiarato dalla società, il programma sia stato mandato in onda in fascia oraria di “televisione per tutti” e che si presume che possa essere stato fruito da minori accompagnati da adulti delle cui esigenze informative occorre tener in debito conto e per i quali le imprese televisive debbano garantire i necessari approfondimenti e dibattiti in relazione a fatti di cronaca, non esclude di per sé la sussistenza di profili di violazione delle norme poste a tutela dei minori. È noto, infatti, che nel bilanciamento di opposti valori costituzionali, la tutela dei minori sia sempre da considerarsi preminente … I necessari approfondimenti e dibattiti in relazione ai fatti di cronaca si sarebbero potuti comunque svolgere omettendo tutta una serie di informazioni e immagini (descritte nel dettaglio nell’atto di contestazione), omissioni che avrebbero salvaguardato la dignità e la persona del minore, garantendo, allo stesso tempo, il legittimo esercizio del diritto di cronaca. In tal senso, l’eventuale presenza di avviso, peraltro non formalizzato nel caso di specie (trattandosi di mera copertina audio video che ha preceduto il servizio e non di avviso circa la non idoneità ad un pubblico di minori), non avrebbe comunque potuto giustificare la messa in onda dei contenuti contestati in violazione delle norme poste a tutela dei minori anche nei casi di straordinario valore sociale e informativo, tenuto conto che le informazioni, le descrizioni e le immagini diffuse nel corso della puntata non sono giustificate dal perseguimento di un interesse oggettivo del minore e non hanno effettivamente giovato allo stesso, anzi hanno suscitato in lui grave turbamento e sofferenza, come attestato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione -OMISSIS- … il giornalista avrebbe dovuto responsabilmente considerare il danno che la diffusione dei contenuti contestati, in fascia oraria di “televisione per tutti”, avrebbe provocato sul minore maltrattato ”;
- “ … non rilevano tanto, nel caso di specie, gli intenti del conduttore e degli ospiti o l’eventuale messaggio di condanna asseritamente veicolato nel corso della trasmissione, quanto gli effetti nocivi sull’ascoltatore minorenne (in particolare il bambino oggetto di abuso) di talune particolareggiate descrizioni, dei numerosi elementi identificativi forniti e delle immagini mandate in onda, ritraenti finanche l’abitazione del minore e la finestra della sua camera ” ;
- “ … non può invero non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali contenuti possono avere avuto sul minore in questione che non solo è stato reso identificabile dai suoi compagni e dalla collettività, quantomeno quella relativa ai suoi contesti di riferimento o frequentati, ma nel rivedere le immagini della sua “casa-prigione” e nell’ascoltare le notizie, dettagliatamente riferite nel corso della puntata, relative ai maltrattamenti subìti si è egli stesso riconosciuto, con inevitabile riproposizione del trauma, anche tenuto conto della mancata adozione di accorgimenti e cautele che avrebbero potuto offrire maggiori garanzie di anonimato. Tale circostanza non può invero non tenersi conto degli effetti pregiudizievoli che la diffusione di tali contenuti possono avere avuto sul minore in questione che non solo è stato reso identificabile dai suoi compagni e dalla collettività, quantomeno quella relativa ai suoi contesti di riferimento o frequentati, ma nel rivedere le immagini della sua “casa-prigione” e nell’ascoltare le notizie, dettagliatamente riferite nel corso della puntata, relative ai maltrattamenti subìti si è egli stesso riconosciuto, con inevitabile riproposizione del trauma, anche tenuto conto della mancata adozione di accorgimenti e cautele che avrebbero potuto offrire maggiori garanzie di anonimato ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 30.9.2021 e depositato in pari data) la società ricorrente ha chiesto l’annullamento di questa delibera e degli altri atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA ”;
la società ricorrente ha prima di tutto censurato come generica e approssimativa la contestazione posta in essere dall’Autorità di violazione dell’art. 34, commi 2 e 6, del D. Lgs. 177/2005, nonché dei paragrafi 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, poiché non sarebbero state specificate le precise ragioni per le quali l’Autorità ha ritenuto violate tale disposizioni;
vi sarebbe quindi un difetto di motivazione, pure tenuto conto della necessità di una motivazione rafforzata in caso di provvedimenti sanzionatori;
la delibera impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali il programma in questione sarebbe nocivo per l’integrità e lo sviluppo psichico / morale dei minori;
le particolareggiate descrizioni mandate in onda non sarebbero state idonee di per sé a mettere in pericolo il benessere psichico dei minori; del resto, questi ultimi, seguendo le modalità consigliate dalla RAI, avrebbero dovuto essere allontanati o opportunamente seguiti dagli adulti durante la visione, dovendo altrimenti concludersi che nessun caso di cronaca giudiziaria possa essere trattato nella fascia oraria di cui si discute;
nel senso della necessità di motivare puntualmente in ordine al pregiudizio per l’integrità e lo sviluppo del minore sarebbe anche la delicatezza del bilanciamento da operare tra tutela del soggetto minore e diritto di cronaca costituzionalmente tutelato;
neppure sarebbero state illustrate le ragioni per le quali l’Autorità non ha ritenuto che gli accorgimenti adottati dalla ricorrente non siano stati idonei a garantire l’anonimato del minore coinvolto, pure tenuto conto della notorietà di tali fatti;
ancora, la delibera impugnata sarebbe censurabile nella misura in cui si sarebbe unicamente fondata su di una segnalazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della -OMISSIS-, senza tenere conto della genericità della stessa e della mancanza di riscontri oggettivi in ordine al fatto che il minore vittima dei fatti suddetti avrebbe seguito la trasmissione riconoscendo sé stesso, nonostante lo stesso fosse sottoposto a percorso assistito e la trasmissione fosse andata in onda in orario in cui avrebbe dovuto essere a scuola e non impegnato nella visione di programmi televisivi;
II) “ VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 1 E 2.3 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, DELL’ART. 34, COMMI 2 E 6, DEL D.LGS. 177/2005 – VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEL CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA, DELLA CARTA DI TREVISO E DELLA CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA – VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 1989 SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, RATIFICATA CON L. 176/1991 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO ”;
- in primo luogo, non vi sarebbe stata alcuna violazione della lettera a) del par. 1.2. del Codice di autoregolamentazione;
la società ricorrente avrebbe pienamente rispettato il Codice di autoregolamentazione, in quanto avrebbe garantito l’anonimato del minore, non essendo stata fatta menzione nel corso della trasmissione del nome e cognome della vittima o degli autori dei misfatti, della professione degli stessi, dell’indirizzo di residenza, né tantomeno sarebbero state mostrate immagini del volto di persone direttamente o indirettamente coinvolte;
in ordine alla collocazione geografica dell’episodio i fatti sarebbero stati tristemente noti da molti mesi ed i relativi elementi identificativi sarebbero già stati in precedenza forniti da altri organi di stampa e comunque reperibili online ; in sostanza, quanto contestato dall’Autorità non coglierebbe nel segno, trattandosi di fatti notori;
gli elementi che possono condurre al riconoscimento del minore vittima sui quali si è soffermata l’Autorità nella delibera impugnata (vale a dire l’età, la condizione di figlio unico, il carattere, lo stato di salute, il diario tenuto dal bambino ed il ruolo svolto dalla zia) non sarebbero idonei a consentire realmente l’identificazione dello stesso e dei di lui parenti;
la puntata della suddetta trasmissione non avrebbe svelato alcun ulteriore elemento significativo nell’ottica del telespettatore estraneo alla vicenda e neppure avrebbe contribuito ad aumentare la notorietà del fatto a livello locale, già pienamente conosciuto; in effetti, tale servizio sarebbe solo l’ultimo in termini cronologici rispetto ad altri approfondimenti precedentemente realizzati e diffusi;
- in secondo luogo, neppure sarebbero stati integrati gli estremi della seconda fattispecie contemplata dal par. 2.3. del Codice di autoregolamentazione relativa al divieto per le emittenti di diffondere “sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore”, nonché “notizie che possano nuocere all’integrità psichica o morale dei minori”;
la notizia data non avrebbe potuto recare nocumento all’integrità psichica o morale dei minori, trattandosi di trasmissione che sarebbe stata rivolta alla rappresentazione di un modello pedagogico, sociale e culturale positivo a confronto con quello oggetto di condanna da parte del giudice penale;
l’AGCOM non avrebbe poi tenuto conto che il par. 2.3 del Codice di autoregolamentazione persino nei casi di sequenze particolarmente crude, brutali o scioccanti sancirebbe una regola di contemperamento per bilanciare in maniera ragionevole il valore della tutela dei minori con quello altrettanto fondamentale del diritto di informazione;
nel caso di specie la notizia riportata avrebbe rivestito uno straordinario valore sociale o informativo e l’approfondimento ed il dibattito in relazione al fatto di cronaca sarebbero stati necessari per poter denunciare i fatti e i modelli comportamentali proposti dal terrificante fatto di cronaca;
l’Autorità non potrebbe sostituirsi al giornalista, imponendo allo stesso determinate modalità per offrire la notizia al pubblico; una tesi di questo tipo sarebbe inconciliabile sia con il nostro ordinamento, sia con la CEDU, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea in merito;
neppure corrisponde al vero che il filmato abbia creato pregiudizio tanto per il minore vittima, quanto per gli altri minori in ascolto; invece, il racconto della vicenda avrebbe offerto un modello comportamentale positivo per aiutare altri minori vittima di maltrattamenti a denunciare gli stessi; inoltre, essendo stato il filmato mandato in onda nella fascia mattutina della “televisione per tutti” il minore dovrebbe essere normalmente accompagnato nella visione dai familiari adulti, i quali sarebbero in grado di discernere quali programmi possano essere visionati dal minore e quando, se del caso, cambiare canale;
la società ricorrente avrebbe poi fornito un avvertimento per rendere edotte le famiglie che il tema trattato avrebbe potuto essere scioccante e creare turbamento per i più piccoli; in effetti, il servizio sarebbe stato preceduto da una copertina audio-video che preavvisava con chiarezza gli utenti in ascolto dei temi trattati;
ancora, gli ascoltatori sarebbero stati a conoscenza dei contenuti tipici del programma “-OMISSIS-” (in onda sin dal 2018) e dei temi dallo stesso trattati; vale a dire che la natura stessa del programma non avrebbe reso necessari avvisi particolari in favore dei telespettatori;
non vi sarebbe poi stata violazione della “Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai «Minori e soggetti deboli»” richiamata dal par. 2.3. del Codice di autoregolamentazione, poiché il minore non sarebbe stato identificato e lo scopo ed il risultato dell’informazione sarebbero stati la sensibilizzazione dell’opinione pubblica nell’ottica dell’elevazione della soglia di tutela dei minori;
- in terzo luogo, neppure vi sarebbe stata la violazione dei commi 2 e 6 dell’art. 34 del D. Lgs. 177/2005;
nel caso di specie l’Autorità non avrebbe in alcun modo dimostrato che il programma abbia recato nocumento allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, avendo anzi la messa in onda del filmato avuto quale obiettivo di tutelare in misura più elevata i minori;
del resto, l’AGCOM neppure avrebbe acquisito in sede istruttoria pareri o apporti tecnici di esperti nel settore della psicologia dell’età evolutiva in grado di supportare la tesi sostenuta dall’Autorità;
ad ogni buon conto, la trasmissione sarebbe stata preceduta da copertina audio-video tale da rendere i telespettatori edotti dei temi che sarebbero stati trattati, con conseguenze esclusione della sanzionabilità della condotta in base al comma 2 dell’art. 34;
- l’illegittimità della delibera impugnata risulterebbe altresì dalla considerazione degli artt. 13 e 17 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo in ordine ai rapporti tra mass media e minori;
nel caso di specie non verrebbe in rilievo alcuna delle fattispecie tassative di possibile limitazione del diritto del fanciullo ad essere informato;
la Convenzione di New York sarebbe volta a proteggere e non già a censurare programmi come quello di cui si discute, volti ad informare i minori e le famiglie, a migliorare la condizione sociale dei minori ed a prepararli ad essere cittadini responsabili.
III) “ IN SUBORDINE: VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLA L. 689/1981 – VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA CEDU – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA ”;
in via subordinata, anche a ritenere che la ricorrente abbia violato le suddette norme poste a tutela dei minori sarebbe comunque censurabile il quantum della sproporzionata sanzione pecuniaria irrogata, la quale andrebbe rideterminata nella misura edittale minima di € 25.000,00;
la valutazione posta in essere dall’Autorità in ordine al quantum sarebbe stata erronea, illogica ed in violazione dei parametri indicati dall’art. 11 della L. 689/1981, poiché: quanto alla gravità della violazione non sarebbe stato preso in considerazione l’elemento soggettivo in capo alla ricorrente, la quale ha posto in essere la condotta nell’esercizio del diritto di cronaca e, quindi, nell’esplicazione del disposto di cui all’art. 21 Cost., con conseguente assenza di colpa in capo alla stessa; in ordine all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione l’AGCOM avrebbe dovuto tenere conto che la società ricorrente avrebbe provveduto a rimuovere celermente, a seguito della segnalazione, il contenuto in parola, per rispetto del minore e a dimostrazione della propria totale buona fede (pur al di fuori di uno specifico vincolo giuridico e men che meno di riconoscimento di alcuna responsabilità); sempre rispetto a tale profilo non sarebbe stata presa in considerazione la condotta collaborativa tenuta dalla RAI nell’ambito dell’istruttoria procedimentale per mezzo della presentazione di due memorie.
3. Si è costituita l’AGCOM, la quale ha concluso per la reiezione del ricorso proposto, diffusamente replicando a quando dedotto dalla società ricorrente.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7.3.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. Prima di procedere oltre va evidenziato che nel caso di specie l’Autorità ha ravvisato la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.2 lett. a) e 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’art. 34, commi 2 e 6, del D. Lgs. 177/2005.
Orbene, l’art. 34 nella formulazione vigente al tempo della commissione dei fatti di causa dispone(va):
al comma 2: “ Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile ”;
al comma 6: “ Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni ”.
Il codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29.11.2002 “ delinea talune regole di condotta a carico dell’emittente televisiva, la cui inosservanza, integrando la commissione di un illecito, è sanzionabile dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Detto Codice, in particolare, da un lato, fissa delle fasce orarie di protezione per il pubblico minorenne, dall’altro, prevede taluni accorgimenti tecnici da applicare nell’ambito delle fasce di protezione, al fine di evitare che la trasmissione si riveli concretamente idonea a pregiudicare le esigenze di tutela del pubblico minorenne.
In particolare, per quanto più interessa ai fini del presente giudizio, avuto riguardo all’orario di trasmissione, il codice detta speciali accorgimenti per la protezione dell’utenza nella fascia oraria 7.00-22.30, qualificata come “televisione per tutti” (paragrafo 2), in relazione alla quale prevede:
a) la necessità di dare esauriente e preventiva informazione relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull’intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto;
b) l’adozione di sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all’inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata.
Relativamente ai programmi di informazione, il Codice prevede l’impegno delle imprese televisive:
- ad evitare la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie;
- a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30: a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore; b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.
Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il Codice prevede la necessità che il giornalista televisivo avvisi gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole non sono adatte ai minori.
Nel caso in cui l’informazione giornalistica riguardi episodi coinvolgenti i minori, inoltre, il Codice richiede l’impegno delle imprese televisive al pieno rispetto e all’attuazione delle norme indicate nello stesso Codice e nella Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai “Minori e soggetti deboli” ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 1 dicembre 2022, n. 10573).
7. Ciò posto, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.
In effetti, l’assunto della società ricorrente di genericità della contestazione mossa dall’Autorità Garante risulta nettamente smentito oltre che dall’ampia motivazione contenuta nella delibera impugnata, tale da calare nel caso concreto le disposizioni di cui è stata indicata la violazione, anche dalle stesse doglianze svolte dalla società ricorrente, volte alla diffusa contestazione di tale apparato motivazionale e degli elementi a sostegno della ricostruzione offerta dall’Autorità intimata.
Quanto all’asserita mancata spiegazione delle ragioni di nocività per lo sviluppo dei minori del programma di cui si discute, fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo, nella presente vicenda la narrazione dei fatti suddetti, accompagnata da una serie di particolari relativi alla situazione personale del minore, alle sue condizioni di salute ed al luogo di residenza, nonché dalle riprese dell’abitazione e dei dintorni e dal riferimento ai diari dallo stesso tenuti, si rivelano notizie particolarmente impattanti sull’impressionabile psiche dei minori (e soprattutto di bambini preadolescenti). Ne consegue che la valutazione dell’Autorità Garante per cui le stesse possono nuocere allo sviluppo dei minori non è in alcun modo irragionevole o illogica e risulta motivata anche per mezzo del riferimento a tali particolari. Tenuto conto della difficoltà di determinare il reale impatto di una notizia non solo su di un singolo minore, bensì su di una platea indeterminata di minori (ciascuno con le proprie specifiche caratteristiche e più o meno spiccate sensibilità) vi è senza dubbio la necessità di interpretare in modo rigoroso le suddette disposizioni in modo tale da fornire un elevato livello di tutela in favore dei minori.
Rispetto poi all’asserita necessità di allontanare i minori dalla visione del programma o ancora che questi siano sempre seguiti dagli adulti durante la visione ciò non vale a negare la portata dell’art. 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, il quale prevede espressamente che nella fascia oraria nella quale è stato diffuso il programma suddetto (vale a dire quella dalle ore 07:00 alle ore 22:30) non vadano diffuse “ notizie che possano nuocere alla integrità pischica o morale dei minori ”.
In ordine poi alla copertina audio – video che ha preceduto le notizie di cui si discute (e che ad avviso della società ricorrente renderebbe non sanzionabile la condotta posta in essere) neppure tale rilievo è centrato, poiché è mancata la specifica prova che durante tutto il corso della trasmissione vi sia stata la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, secondo quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. 177/2005. Tale osservazione vale a superare anche analoghe doglianze reiterate nel secondo motivo di ricorso.
Arrivando poi alla critica mossa a quella parte della delibera fondata sulla segnalazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della -OMISSIS- neanche questa doglianza merita condivisione. La circostanza che tale minore sia stato sottoposto a percorso assistito o ancora l’orario mattutino della messa in onda non sono in alcun modo idonee ad escludere la responsabilità della società ricorrente, ben potendo in orario mattutino i minori trovarsi a casa perché impediti alla frequenza scolastica per le più svariate ragioni (malattie, visite mediche già svolte o da svolgersi, chiusura transitoria dell’istituto scolastico ecc.) e non essendo in alcun modo prevista una deroga agli obblighi di legge in orario di frequenza scolastica.
8. Si può quindi passare ad esaminare il secondo motivo di ricorso, che è stato articolato dalla ricorrente in svariati gruppi di doglianze.
8.1. Iniziando dal primo gruppo di censure (legate all’asserito rispetto da parte della società ricorrente del diritto all’anonimato del minore e, quindi, della lett. a del par. 1.2. del Codice di autoregolamentazione) risulta meritevole di condivisione la valutazione espressa dall’Autorità Garante in ordine alla violazione dell’assoluto anonimato del minore vittima di reato.
Il fatto che nel corso della suddetta trasmissione non siano stati fatti nome e cognome della vittima, degli imputati, dell’indirizzo di residenza di questi e che non siano state mostrate immagini del loro volto non è in alcun modo valso a garantire l’anonimato assoluto del minore. Tale forma di anonimato non è stata affatto garantita, poiché: nel corso della trasmissione sono state discusse svariate informazioni personali del minore che vanno correttamente valutate in modo globale e non artificiosamente frazionato; tali informazioni sono divenute ancor più idonee a rivelare l’identità personale del minore alla luce del limitato contesto di riferimento geografico nel quale il minore viveva con la famiglia (ben diverso da quello proprio di città di medie e grandi dimensioni) e dalle riprese dell’abitazione del minore e dei dintorni della stessa; si è pure trattato dei diari tenuti dal minore e del tempo nel corso del quale il minore ha tenuto tali diari.
Come correttamente evidenziato dall’Autorità Garante il fatto che alcune di tali informazioni fossero state già rivelate da parte degli organi di stampa in precedenza non vale in alcun modo a smentire l’integrazione dell’illecito da parte della società ricorrente, pena l’assurda affermazione che una volta violato l’anonimato di un minore da parte di un soggetto qualunque altra testata o emittente potrebbe nuovamente violarlo senza alcuna conseguenza sanzionatoria e/o rimedio, con conseguente chiaro vulnus ai beni giuridici tutelati da tali disposizioni.
8.2. Passando al secondo gruppo di critiche mosse dalla ricorrente esse si sovrappongono in parte con doglianze svolte tanto nel primo motivo di ricorso, quanto in altre parti del secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, si è già detto sulle ragioni per cui la valutazione dell’Autorità Garante di idoneità potenziale delle notizie trattate a nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori non è in alcun modo irragionevole o illogica e risulta motivata anche per mezzo del riferimento ai suddetti particolari.
La volontà di proporre modelli positivi di pedagogia non poteva portare a strumentalizzare il minore vittima di reati (del quale, come si è già detto, non è stato garantito l’assoluto anonimato) e comunque tali modelli positivi ben potevano essere offerti anche senza diffusi riferimenti al caso concreto.
Quanto poi all’argomento per cui in relazione ad una determinata trasmissione (come il programma “-OMISSIS-”) il pubblico dovrebbe attendersi determinati contenuti (poiché tipici dello stesso) a confutare la validità di questo ragionamento basta il riferimento al suddetto disposto del comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. 177/2005. La portata di tale disposizione sarebbe chiaramente del tutto frustrata laddove si creasse una deroga di questo tipo in via interpretativa. Peraltro, risulta pure non esigibile da parte del pubblico la conoscenza di ogni trasmissione e della tipologia delle notizie trattate in ciascuna di esse.
In ordine poi all’invocata violazione della CEDU è sufficiente osservare che tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali ogniqualvolta vengono a contrapporsi o comunque ad interferire tra loro richiedono una delicata opera di bilanciamento che con riferimento a fattispecie come la presente è già stata operata dal legislatore per mezzo delle disposizioni rilevanti nel caso di specie con particolare riferimento alla necessità di apprestare tutela in favore dei minori e del loro corretto sviluppo psico – fisico.
I timori palesati dalla società ricorrente rispetto a possibili indebite compressioni del diritto di cronaca si rivelano privi di fondamento alla luce delle eccezioni presenti nelle regole poste a tutela dei minori, eccezioni che però non ricorrono nel caso di specie.
In effetti, neppure possono ritenersi integrati nella presente vicenda gli estremi dell’eccezione dei casi di “ straordinario valore sociale e informativo ” che consente la trasmissione di notizie che possono nuocere all’integrità psichica o morale dei minori (v. comma 3 del par. 2.3. del Codice di autoregolamentazione), sia perché tale eccezione non può comunque giustificare la violazione dell’assoluto anonimato del minore vittima di reati (oggetto del par. 1.2. del Codice), sia perché è comunque mancata la specifica prova che durante tutto il corso della trasmissione vi sia stata la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, secondo quanto prescritto dal comma 2 dell’art. 34 del D. Lgs. 177/2005.
8.3. Non risulta poi condivisibile neanche il terzo gruppo di censure contenute nel secondo motivo di ricorso e relative all’avvenuta emissione della delibera impugnata in assenza di prova vera e propria del nocumento recato allo sviluppo del minore dalla trasmissione di cui si discute ed in mancanza di acquisizione di appositi pareri o apporti di esperti nel settore della psicologia dell’età evolutiva.
Questo Collegio condivide e fa proprio sul punto quanto osservato dalla giurisprudenza secondo cui:
non è configurabile l’obbligo in capo all’Autorità Garante di acquisire pareri promananti da “ soggetti di alta specializzazione (conoscitori della psiche dei minori) ” (v. par. 16.1. Consiglio di Stato, VI Sez., 1 dicembre 2022, n. 10573);
“ come osservato dalla Corte di cassazione (Sez. I, 6 aprile 2004, n. 6759) in un giudizio introdotto dall’odierna appellante e definito oltre cinque anni prima dei fatti di causa (con conseguente necessità di ritenere i relativi principi giurisprudenziali conoscibili dalla Rai al tempo della trasmissione per cui è causa), “il legislatore, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori", intende riferirsi specificamente a quei programmi, che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalita' della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti (ad es., bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto), nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalita' del minore sia come individuo sia come "cittadino", e che devono essere adeguatamente supportati sul piano emotivo, intellettivo e morale: a tal ultimo proposito, per esempio, la "mera" narrazione o rappresentazione di un evento particolarmente traumatico o di un crimine efferato non possono che ritenersi nocivi per lo sviluppo del minore, proprio perché', sotto tale profilo, il medium radiotelevisivo, di per se solo, è strutturalmente inidoneo a fornire un supporto siffatto ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 1 dicembre 2022, n. 10573).
Del resto, nel caso di specie alla stregua di tutte le considerazioni sinora illustrate l’istruttoria e l’apparato motivazionale poste a fondamento dell’impugnato provvedimento risultano ampiamente adeguate.
Nella presente vicenda la mera narrazione dei suddetti fatti, certamente particolarmente traumatici per l’impressionabile psiche dei minori (e soprattutto di bambini preadolescenti) non potevano che ritenersi nocivi per lo sviluppo del minore, pure tenuto conto dell’elevata soglia di tutela da garantire in favore dei minori.
Peraltro, alla stregua di tutto quanto sinora osservato non si poteva in alcun modo ritenere che il programma avesse quale scopo l’elevazione della soglia di tutela dei minori. Per la verità, non risultava in alcun modo necessaria al fine di offrire un modello pedagogico positivo rispetto agli altri minori né l’esposizione delle suddette plurime circostanze in maniera tale da rendere evidente nel contesto di riferimento chi fosse il minore vittima di maltrattamenti, né la narrazione di questo episodio specifico con morbosa attenzione su taluni dettagli (ad esempio, i diari del minore e gli esterni dell’abitazione dello stesso).
8.4. Arrivando al quarto gruppo di doglianze relativa alla valenza della Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo a ben vedere le previsioni citate dalla società ricorrente non ostano in alcun modo alla legittimità della regolamentazione contenuta nel nostro ordinamento (per la verità neanche seriamente messa in discussione dalla società ricorrente). Del resto, richiamato quanto già sopra osservato in ordine al necessario bilanciamento tra diversi diritti, le regole suddette risultano giustificate anche alla stregua delle previsioni pattizie suddette e, in particolare, dalla previsione contenuta nell’art. 13 della Convenzione che consente la limitazione del diritto a ricevere informazioni laddove tale limitazione sia necessaria per la salvaguardia della salute (concetto nell’ambito del quale ben si può far rientrare la tutela del corretto sviluppo psico – fisico del minore a fronte della divulgazione di determinate notizie particolarmente impressionanti).
Peraltro, se il programma di cui si discute fosse stato autenticamente volto, come sostenuto dalla ricorrente, soltanto all’elevazione del livello di tutela dei minori non sarebbe stata in alcun modo necessaria la diffusione di determinati particolari (già sopra illustrati), né tantomeno l’attenzione sui diari tenuti dal minore per documentare quanto subito.
9. Infine, neanche il terzo motivo di ricorso relativo all’entità della sanzione irrogata è meritevole di recepimento.
Va prima di tutto giudicata in alcun modo irragionevole la valutazione dell’Autorità per cui la gravità della violazione nel caso di specie va ritenuta di elevata entità, rapportandola al pregiudizio per lo sviluppo dei minori in ascolto.
Va poi richiamato “ il principio per cui nelle sanzioni amministrative è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa giacché l’art. 3 L. n. 689/81 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6063) ” (Consiglio di Stato, VI Sez., 1 dicembre 2022, n. 10573).
Orbene, nel caso di specie le contestazioni svolte dalla ricorrente in relazione alla mancata corretta considerazione dell’elemento soggettivo si scontrano proprio con la sicura presenza della coscienza e volontà della condotta attiva. Peraltro, la stessa circostanza più volte sottolineata nel ricorso dell’anteposizione alla trasmissione di una copertina audio – video per avvertire di ciò che si sarebbe discusso vale ad ulteriormente comprovare la presenza di tale coscienza e volontà.
In ordine poi all’avvenuta rimozione dal servizio Raiplay della trasmissione di cui si discute tale condotta non vale certamente ad elidere la gravità della condotta già posta in essere in violazione delle disposizioni suddette.
Ancora, quanto alla condotta collaborativa che sarebbe stata prestata dalla società ricorrente in sede procedimentale a ben vedere la partecipazione al procedimento mediante l’invio di memorie costituisce estrinsecazione dello stesso interesse del privato a fornire all’amministrazione elementi in proprio favore, al fine di evitare pregiudizi alla propria sfera giuridica, e non può ritenersi di per sé sola idonea a ridurre l’ammontare della sanzione da infliggere, tenuto conto dei doveri di collaborazione e buona fede gravanti sempre e comunque nell’ambito del procedimento amministrativo tanto sul privato, quanto sull’amministrazione.
Infine, tenuto conto della cornice edittale (pagamento di una somma da € 25.000 ad € 350.000) l’ammontare concretamente determinato dall’Autorità Garante, inferiore di € 100.000 alla media tra minimo e massimo, può giudicarsi congruo in relazione alla gravità dei fatti contestati, alle condizioni economiche dell’agente (perfettamente in grado di sopportare l’entità della sanzione) ed alla sua personalità, dovendo ritenersi che la società ricorrente fosse dotata di una struttura organizzativa più che adeguata a prevenire la commissione di illeciti del tipo di quello in contestazione.
10. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la RAI al pagamento in favore dell’AGCOM delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento di qualsiasi dato (anche di luogo) idoneo a rivelare l’identità del minore citato nella presente sentenza e le sue condizioni di salute.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.