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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4818/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4818/2022 promossa da:
), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. BALLO GIANLUCA
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTA
e
CP_2 CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
e
(P.IVA ; C.F. QUALE Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
MANDATARIA DI SOCIETA' , Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. LANA ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 4 dicem- bre 2024:
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che l'incidente stradale accaduto in
Via Gattamelata di Padova il 16 gennaio 2020, alle ore 17.15 circa, si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del signor e, per l'effetto – visto l'art. CP_3
2054 c.c. e gli artt. 144, 145 e 148 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, vista la riser- va di maggiore o minore quantificazione del danno all'esito dell'istruttoria, espressa in atto di citazione del 13 luglio 2022 ed in prima memoria ex art. 183, VI ° comma,
c.p.c., del 16 gennaio 2023 – condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, subiti da , nella misura e Parte_1 mediante pagamento all'attore dell'importo capitale di € 11.495,95 così determina- to in base alle risultanze della ctu medico.legale del dr. ed anali- Controparte_5 ticamente composto come segue:
Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 50 % per 20 gg (€ 54,80 x 50 % x
20) = 548,00
- 2 - Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 25 % per 20 gg (€ 54,80 x 25 % x
20) = 274,00
Danno non patrimoniale permanente in misura pari a 3 % (48 a.): € 883,02 x 3 =
2.649,06
Danno non patrimoniale nella componente della sofferenza (1/3 su € 3.471,06) =
1.157,02
Danno patrimoniale temporaneo per 20 gg. al 50 % (reddito annuo 53.815 : 365 x 50
% x 20) = 1.147,40
Danno patrimoniale temporaneo per 20 gg. al 25 % (reddito annuo 53.815 : 365 x 25
% x 20) = 737,19
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (visite specialistiche ed esami radiografici) =
972,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (visita neurochirurgica) = 182,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (5 protocolli antalgici per 60 euro ciascuno)
- 300,00 Spese mediche ritenute congrue dal ctu (1 singola seduta posturale) =
50,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (cure farmacologiche) = 188,13
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (ticket Pronto Soccorso) = 61,15
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (consulenza tecnica medico legale di parte ante causam) = 400,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (assistenza peritale in corso di causa) =
1.000,00
Onorario liquidato per consulenza tecnica medico legale d'ufficio (dr. Persona_1
) = 1.830,00
[...]
Totale dovuto in linea capitale = €. 11.495,95
o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, con com- puto di ogni componente di pregiudizio di cui alla narrativa dell'atto di citazione del
13 luglio 2022 e di quelle ulteriori e diverse che si considereranno essere state ac- certate in corso di causa ed applicato, se ritenuto opportuno e per quelle voci di danno così liquidabili, il combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. e, comun- que, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme ri-
- 3 - valutate dal momento del sorgere del credito e sino al saldo effettivo. Oltre ai com- pensi di avvocato, maggiorati di accessori di legge, come da nota spese che si depo- siterà”.
La convenuta ha concluso come da note scritte del 5 Controparte_4 dicembre 2024:
“nel merito, in via principale: dato atto che non viene contestata la responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale del 16.1.2020 per cui è causa, nonché dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 500,00 già corrisposto all'attore da in sede stragiudiziale, nonché l'importo di Controparte_4 euro 6.000,00 corrisposto in corso di causa, respingersi ogni ulteriore pretesa atto- rea poiché infondata in fatto e in diritto;
e, in via subordinata: nella denegata, e co- munque non creduta, ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande attoree, mante- nersi l'obbligazione risarcitoria di e quindi della Controparte_6 Parte_2 sua mandataria nei termini di una quantificazione dei Controparte_4 danni da operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso con ampio ridimensionamento delle avverse pretese e comunque detraendosi dal dovuto l'importo di € 6.500,00 già complessivamente corrisposto all'attore da
[...]
Controparte_7
con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato per l'udienza del 5 dicembre 2022,
[...]
conveniva in giudizio Parte_3 Controparte_8 [...]
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, quanti- CP_2 CP_3 ficati nell'importo di euro 28.289,56, asseritamente patiti dallo stesso attore in con- seguenza di un incidente stradale occorso in data 16 gennaio 2020. Affermava
l'attore che alle ore 17,15 circa si trovava a percorrere via Gattamelata, in Padova, alla guida della Jeep Compass targata FR978NJ di sua proprietà ed assicurata per la responsabilità civile con allorchè veniva tamponato Controparte_4 dal veicolo Fiat Punto, targato DD171HJ di proprietà di condotto da CP_2 [...]
e assicurato per la responsabilità civile con Per_2 Controparte_9
[...]
Si costituiva in giudizio quale rappresentante di Reale Controparte_4
Mutua di Assicurazioni in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza dichia-
- 4 - rando di non ritenere in contestazione la responsabilità di nella de- CP_3 terminazione dell'incidente stradale del 16 gennaio 2020, ma contestando ferma- mente la quantificazione dei danni richiesti dal signor oiché assolutamente Pt_1 esosa e non corredata da idoneo supporto probatorio. dava altresì atto di CP_4 aver corrisposto al signor n sede stragiudiziale l'importo di € 500,00 con il Pt_1 quale riteneva di aver adempiuto ad ogni possibile obbligazione derivante dal sini- stro in questione. Depositate le memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. (pre riforma Cartabia), il Giudice ammetteva CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni preci- sate dalle parti con note scritte per l'udienza del 12 dicembre 2024. Nelle more, a far data dall'1.1.2025, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di
[...] in che contestualmente ha assunto la nuo- Controparte_4 Controparte_10 va denominazione di (o, in forma abbreviata, per Controparte_11 CP_10 CP_4 atto a rep. 81492-racc. 53003 notaio di Bologna. Persona_3
Il Tribunale preliminarmente prende atto che non viene contestata la responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale del 16.1.2020 per cui è causa, nonché prende atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 500,00 già corrisposto all'attore da in sede stragiudiziale, nonché Controparte_4 dell'importo di euro 6.000,00 corrisposto in corso di causa, dovendosi quindi ritene- re confermata l'obbligazione risarcitoria gravante su “ Controparte_12
(e, per essa, sulla mandataria “ ).
[...] Controparte_4
Alla stregua della ctu medico.legale del dr. risulta riconosciuto Controparte_5
(pag. 9 della propria relazione) “che il danno al veicolo fu di modesta entità e che l'efficacia lesiva non fosse del tutto idonea a determinare lesioni in un soggetto sa- no”; tuttavia il CTU ha ritenuto di riconoscere in capo all'attore, affetto da una pato- logia preesistente (lombosciatalgia sinistra cronica) un danno biologico permanente del 2-3% e, ha rilevato la compatibilità delle lesioni personali subite dal dr. Pt_1 on l'evento sinistro del 16 gennaio 2020 (cfr. ctu dr. sub conclu-
[...] CP_5 sioni: “…nell'occorso del 16/01/2020 il periziando riportò un trauma…a carico del rachide lombo – sacrale. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'incidente”.
Segnatamente si è accertato un danno analiticamente composto come segue: Dan- no non patrimoniale temporaneo parziale al 50 % per 20 gg (€ 54,80 x 50 % x 20) =
548,00 Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 25 % per 20 gg (€ 54,80 x 25
% x 20) = 274,00 Danno non patrimoniale permanente in misura pari a 3 % (48 a.): €
883,02 x 3 = 2.649,06 Danno non patrimoniale nella componente della sofferenza
(1/3 su € 3.471,06) = 1.157,02 Danno patrimoniale temporaneo per 20 gg. al 50 %
(reddito annuo 53.815 : 365 x 50 % x 20) = 1.147,40 Danno patrimoniale tempora-
- 5 - neo per 20 gg. al 25 % (reddito annuo 53.815 : 365 x 25 % x 20) = 737,19 Spese me- diche ritenute congrue dal ctu (visite specialistiche ed esami radiografici) = 972,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (visita neurochirurgica) = 182,00 Spese me- diche ritenute congrue dal ctu (5 protocolli antalgici per 60 euro ciascuno) = 300,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (1 singola seduta posturale) = 50,00 Spese mediche ritenute congrue dal ctu (cure farmacologiche) = 188,13 Spese mediche ri- tenute congrue dal ctu (ticket Pronto Soccorso) = 61,15 Spese mediche ritenute congrue dal ctu (consulenza tecnica medico legale di parte ante causam) = 400,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (assistenza peritale in corso di causa) =
1.000,00 Onorario liquidato per consulenza tecnica medico legale d'ufficio (dr.
[...]
) = 1.830,00 . Persona_4
Pertanto, sulla base delle conclusioni del ctu dr. , tenuto conto Controparte_5 dei profili in contestazione, l'attore avrà diritto al ristoro del “danno biologico” sof- ferto, nella sua componente temporanea e permanente (oggi “danno non patrimo- niale nella sua componente di lesione dell'integrità psico.fisica”) la cui risarcibilità trova fondamento nell'art. 32 Cost. (posto a tutela del diritto del bene salute) e ne- gli artt. 2043 e 2054 c.c. (atteso che lo stesso pregiudizio configura un “danno even- to” da atto illecito).
Da qui, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986, la considerazione che il danno biologico (oggi “danno non patri- moniale nella sua componente di lesione dell'integrità psicofisica”) costituisce l'essenza del danno alla persona, risarcibile in ogni caso e, comunque, comprovato in giudizio sulla scorta degli accertamenti medici effettuati dal ctu. Quanto alla li- quidazione del “danno non patrimoniale nella sua componente di lesione dell'integrità psico.fisica”, soccorre l'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005 ed i successivi aggiornamenti effettuati con decreto ministeriale (da ultimo, con riferimento al momento di stabilizzazione del danno di cui è causa, con il DM 16 ottobre 2023, che ha aggiornato a novecentotrentanove euro e settantotto centesimi l'importo relati- vo al valore del primo punto di invalidità e a cinquantaquattro euro e ottanta cente- simi l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta. Per la quantificazione è così dettagliato l'importo di cui al risarcimento: danno non patrimoniale tempora- neo parziale al 50 % per 20 gg (€ 54,80 x 50 % x 20) = 548,00; danno non patrimo- niale temporaneo parziale al 25 % per 20 gg (€ 54,80 x 25 % x 20) = 274,00; danno non patrimoniale permanente in misura pari a 3 % (48 a.): € 883,02 x 3 = 2.649,06.
Infine, il ctu dr. ha stimato congrua la ripetizione in favore dell'attore CP_5 [...] di spese mediche, comprensive delle spese medico legali sostenute Parte_4 ante causam, per importo pari ad € 1.181,28 (dettagliatamente indicate come se- gue: visite specialistiche ed esami radiografici = € 972,00 + visita neurochirurgica =
- 6 - 182,00 + 5 protocolli antalgici per 60 euro ciascuno = 300,00 + 1 seduta posturale =
50,00 + cure farmacologiche = 188,13 + ticket p.s. = € 61,15 + visita medico legale ante causam = 400,00) ed ha riconosciuto inoltre la congruità ed il diritto dell'attore di ripetere le spese sostenute in corso di causa per assistenza medico legale in fase di consulenza tecnica d'ufficio, per un ammontare di € 1.000,00 (cfr. ancora ctu sub conclusioni) e pertanto in totale € 2.181,28
Quanto alla richiesta di ristoro per la componente della sofferenza (ex danno mora- le) parte attrice chiede addirittura la liquidazione dell'importo pari ad 1/3 del danno biologico permanente e temporaneo. A riguardo si rileva come lo stesso CTU abbia accertato un danno di sofferenza lieve non solo nel cronico, ma anche nella fase acuta della malattia. Consolidato orientamento giurisprudenziale nega ogni automa- tismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni. Con la senten- za n. 14364/2019, la Corte di Cassazione ha infatti ulteriormente puntualizzato che lungi dal potersi affermare che il danno alla salute comprenda pregiudizi dinamico- relazionali dovrà dirsi piuttosto che il danno alla salute è un danno dinamico- relazionale, giacchè, se non avesse conseguenze dinamico-relazionali, la lesione del- la salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuri- dicamente risarcibile. Ne deriva, pertanto, che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico" Non solo: la Corte è entrata ancor più nel cuore della questione, affermando che in presenza di una lesione della salute, po- tranno sì aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teorica- mente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le per- sone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e mag- giore rispetto ai casi consimili. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemen- te, costituiscono un danno non patrimoniale, resta inteso che la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, lad- dove la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. In definitiva, quindi, non risulta in alcuno modo provato l'asserito pregiudizio del “danno morale”, essendosi l'attore limitato a richiederne il ristoro tramite il mero inserimento del “danno morale” nella lista delle diverse la- mentate voci di danno. In altre parole, parte attrice nulla a riguardo ha allegato, an- cor prima che provato, cosicché niente dovrà essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alla richiesta di risarcimento del “danno patrimoniale temporaneo” l'attore aveva l'onere di dimostrare puntualmente non solo l'incapacità a svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo in conseguenza dell'incidente stradale, ma anche le conseguenze economiche di tale assenza da la-
- 7 - voro, senza che gli fosse concesso accedere a qualsivoglia tipo di presunzione. Inve- ro, come conferma giurisprudenza costante: “A seguito di sinistro stradale che abbia comportato, per il danneggiato, un periodo più o meno lungo di degenza, ai fini del- la relativa richiesta risarcitoria l'esistenza di un periodo di incapacità lavorativa non rappresenta motivo sufficiente per il riconoscimento del danno da lucro cessante, posto che il fondamento della pretesa è rappresentato non dalla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, ma dalla conseguente ed effettiva diminuzione del guadagno correlata all'inabilità, in relazione alla quale l'onere della prova incombe sul danneggiato” (Tribunale Torino sez. IV, 09/09/2022, n.3538). E ancora, “La risar- cibilità del danno patrimoniale di natura reddituale, quale conseguenza della lamen- tata lesione, impone la specifica dimostrazione del pregiudizio subito. In tal senso, mentre nel caso in cui la lesione sia stata di particolare gravità e abbia comportato l'esistenza di postumi permanenti di entità rilevante, la ripercussione di essa sulla capacità di produzione del reddito da parte del danneggiato può essere, in certa mi- sura presunta e il ristoro del pregiudizio affidato a una liquidazione equitativa, nella diversa ipotesi in cui, come nella specie, la lesione sia modesta e non abbia compor- tato postumi, occorre che il soggetto danneggiato, il quale eserciti un'attività lavora- tiva produttiva di reddito e sostenga che a causa della lesione la sua capacità di guadagno abbia subito una contrazione, deve fornire la prova positiva del periodo di inabilità conseguente alla lesione, determinante una effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, trattandosi di un mancato guadagno, nonché degli elementi di fatto necessari alla sua quantificazione. La carenza della richiamata pro- va determina, nella fattispecie, la reiezione della domanda” (“Corte appello Firenze sez. II, 08/02/2010, n.155). L'attore, socio di una farmacia, avrebbe dunque dovuto dimostrare non solo di essersi effettivamente assentato dal lavoro il che, per un li- bero professionista, è tutt'altro che scontato, ma anche le conseguenze economiche di tale assenza da lavoro. Nulla invece ha allegato, né tanto meno provato, parte at- trice anche sotto questo punto di vista, limitandosi a chiedere il risarcimento per ben 40 giorni di inabilità lavorativa (mai riconosciuti dal CTU) producendo solo le denunce dei redditi dei tre anni precedenti al sinistro senza così dimostrare in con- creto l'asserita diminuzione di reddito. Invero, l'art. 137 del Codice delle Assicura- zioni rubricato “danno patrimoniale” esordisce in questi termini: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro co- munque qualificabile (..)”. È evidente quindi che anche per il Legislatore non è suffi- ciente che vi sia una inabilità temporanea al lavoro per vedersi riconosciuto il dan- no, ma è necessario che tale inabilità abbia inciso sul reddito del danneggiato, e in questo si sostanzia la differenza con il danno biologico. Il signor on ha subi- Pt_1 to alcuna effettiva perdita di guadagno dalla propria (tutta da dimostrare) assenza
- 8 - dal lavoro e quindi, anche da questo punto di vista, la sua richiesta dovrà essere ri- gettata.
Invero la Cassazione ritiene che nella liquidazione del danno biologico: “gli interessi cosiddetti compensativi che vengono riconosciuti per indennizzare il possibile - ma non certo - danno da ritardo, ben possono essere assorbiti dalla liquidazione effet- tuata alla stregua dei valori monetari attuali”. In altre parole, nel caso di specie, ove a fronte di un sinistro del 2020 il danno non patrimoniale nella sua componente permanente e temporanea verrà liquidato in base agli importi rivalutati dal D.M. 16 luglio 2024 e non sarà necessario liquidare un importo relativo agli interessi. Tanto premesso, del tutto destituita di fondamento e comunque inammissibile in quanto tardiva è la richiesta formulata solo in comparsa conclusionale da parte attrice di vedersi riconosciuti altresì gli interessi moratori e gli interessi remunerativi. Tanto più che alle pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale, parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note di trattazione per l'udienza del
12 dicembre 2024 ove il riconoscimento dei suddetti interessi non è stato richiesto.
Secondo le poste riconosciute ( euro 2649,06+548,00+274,00+2181,28)a titolo di danno l'attore ha diritto a vedersi risarcita la complessiva somma di euro 5652,34 con rigetto di ogni ulteriore domanda;
avendo già incassato la somma complessiva di euro 6.5000,00 la tessa risulta ampiamente satisfativa di ogni pretesa.
In considerazione dell'esito della lite tenuto conto della reciproca parziale soccom- benza sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite
Le spese di CTU vanno poste a definitivo e totale carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta e dichiara che l'incidente stradale accaduto in Via Gattamelata di Padova il
16 gennaio 2020, alle ore 17.15 circa, si è verificato per colpa e responsabilità esclu- siva del signor e, per l'effetto – visto l'art. 2054 c.c. e gli artt. 144, 145 CP_3
e 148 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, dato atto che non viene contestata la re- sponsabilità nella determinazione dell'incidente stradale del 16.1.2020 per cui è causa, nonché dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 500,00 già cor- risposto all'attore da in sede stragiudiziale, nonché Controparte_4
l'importo di euro 6.000,00 corrisposto in corso di causa, dichiara ampiamente sati- sfativa di ogni pretesa la somma corrisposta con rigetto di ogni ulteriore domanda attorea.
- 9 - Spese compensate.
Pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a definitivo e totale carico di parte convenuta.
Padova, 18-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4818/2022 promossa da:
), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'avv. BALLO GIANLUCA
ATTORE
contro
Controparte_1
CONVENUTA
e
CP_2 CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
e
(P.IVA ; C.F. QUALE Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
MANDATARIA DI SOCIETA' , Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. LANA ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta del 4 dicem- bre 2024:
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare che l'incidente stradale accaduto in
Via Gattamelata di Padova il 16 gennaio 2020, alle ore 17.15 circa, si è verificato per colpa e responsabilità esclusiva del signor e, per l'effetto – visto l'art. CP_3
2054 c.c. e gli artt. 144, 145 e 148 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, vista la riser- va di maggiore o minore quantificazione del danno all'esito dell'istruttoria, espressa in atto di citazione del 13 luglio 2022 ed in prima memoria ex art. 183, VI ° comma,
c.p.c., del 16 gennaio 2023 – condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i conseguenti danni, patrimoniali e non, subiti da , nella misura e Parte_1 mediante pagamento all'attore dell'importo capitale di € 11.495,95 così determina- to in base alle risultanze della ctu medico.legale del dr. ed anali- Controparte_5 ticamente composto come segue:
Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 50 % per 20 gg (€ 54,80 x 50 % x
20) = 548,00
- 2 - Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 25 % per 20 gg (€ 54,80 x 25 % x
20) = 274,00
Danno non patrimoniale permanente in misura pari a 3 % (48 a.): € 883,02 x 3 =
2.649,06
Danno non patrimoniale nella componente della sofferenza (1/3 su € 3.471,06) =
1.157,02
Danno patrimoniale temporaneo per 20 gg. al 50 % (reddito annuo 53.815 : 365 x 50
% x 20) = 1.147,40
Danno patrimoniale temporaneo per 20 gg. al 25 % (reddito annuo 53.815 : 365 x 25
% x 20) = 737,19
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (visite specialistiche ed esami radiografici) =
972,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (visita neurochirurgica) = 182,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (5 protocolli antalgici per 60 euro ciascuno)
- 300,00 Spese mediche ritenute congrue dal ctu (1 singola seduta posturale) =
50,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (cure farmacologiche) = 188,13
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (ticket Pronto Soccorso) = 61,15
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (consulenza tecnica medico legale di parte ante causam) = 400,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (assistenza peritale in corso di causa) =
1.000,00
Onorario liquidato per consulenza tecnica medico legale d'ufficio (dr. Persona_1
) = 1.830,00
[...]
Totale dovuto in linea capitale = €. 11.495,95
o di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, con com- puto di ogni componente di pregiudizio di cui alla narrativa dell'atto di citazione del
13 luglio 2022 e di quelle ulteriori e diverse che si considereranno essere state ac- certate in corso di causa ed applicato, se ritenuto opportuno e per quelle voci di danno così liquidabili, il combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. e, comun- que, con computo di rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme ri-
- 3 - valutate dal momento del sorgere del credito e sino al saldo effettivo. Oltre ai com- pensi di avvocato, maggiorati di accessori di legge, come da nota spese che si depo- siterà”.
La convenuta ha concluso come da note scritte del 5 Controparte_4 dicembre 2024:
“nel merito, in via principale: dato atto che non viene contestata la responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale del 16.1.2020 per cui è causa, nonché dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 500,00 già corrisposto all'attore da in sede stragiudiziale, nonché l'importo di Controparte_4 euro 6.000,00 corrisposto in corso di causa, respingersi ogni ulteriore pretesa atto- rea poiché infondata in fatto e in diritto;
e, in via subordinata: nella denegata, e co- munque non creduta, ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande attoree, mante- nersi l'obbligazione risarcitoria di e quindi della Controparte_6 Parte_2 sua mandataria nei termini di una quantificazione dei Controparte_4 danni da operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, in ogni caso con ampio ridimensionamento delle avverse pretese e comunque detraendosi dal dovuto l'importo di € 6.500,00 già complessivamente corrisposto all'attore da
[...]
Controparte_7
con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato per l'udienza del 5 dicembre 2022,
[...]
conveniva in giudizio Parte_3 Controparte_8 [...]
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, quanti- CP_2 CP_3 ficati nell'importo di euro 28.289,56, asseritamente patiti dallo stesso attore in con- seguenza di un incidente stradale occorso in data 16 gennaio 2020. Affermava
l'attore che alle ore 17,15 circa si trovava a percorrere via Gattamelata, in Padova, alla guida della Jeep Compass targata FR978NJ di sua proprietà ed assicurata per la responsabilità civile con allorchè veniva tamponato Controparte_4 dal veicolo Fiat Punto, targato DD171HJ di proprietà di condotto da CP_2 [...]
e assicurato per la responsabilità civile con Per_2 Controparte_9
[...]
Si costituiva in giudizio quale rappresentante di Reale Controparte_4
Mutua di Assicurazioni in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza dichia-
- 4 - rando di non ritenere in contestazione la responsabilità di nella de- CP_3 terminazione dell'incidente stradale del 16 gennaio 2020, ma contestando ferma- mente la quantificazione dei danni richiesti dal signor oiché assolutamente Pt_1 esosa e non corredata da idoneo supporto probatorio. dava altresì atto di CP_4 aver corrisposto al signor n sede stragiudiziale l'importo di € 500,00 con il Pt_1 quale riteneva di aver adempiuto ad ogni possibile obbligazione derivante dal sini- stro in questione. Depositate le memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. (pre riforma Cartabia), il Giudice ammetteva CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni preci- sate dalle parti con note scritte per l'udienza del 12 dicembre 2024. Nelle more, a far data dall'1.1.2025, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di
[...] in che contestualmente ha assunto la nuo- Controparte_4 Controparte_10 va denominazione di (o, in forma abbreviata, per Controparte_11 CP_10 CP_4 atto a rep. 81492-racc. 53003 notaio di Bologna. Persona_3
Il Tribunale preliminarmente prende atto che non viene contestata la responsabilità nella determinazione dell'incidente stradale del 16.1.2020 per cui è causa, nonché prende atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 500,00 già corrisposto all'attore da in sede stragiudiziale, nonché Controparte_4 dell'importo di euro 6.000,00 corrisposto in corso di causa, dovendosi quindi ritene- re confermata l'obbligazione risarcitoria gravante su “ Controparte_12
(e, per essa, sulla mandataria “ ).
[...] Controparte_4
Alla stregua della ctu medico.legale del dr. risulta riconosciuto Controparte_5
(pag. 9 della propria relazione) “che il danno al veicolo fu di modesta entità e che l'efficacia lesiva non fosse del tutto idonea a determinare lesioni in un soggetto sa- no”; tuttavia il CTU ha ritenuto di riconoscere in capo all'attore, affetto da una pato- logia preesistente (lombosciatalgia sinistra cronica) un danno biologico permanente del 2-3% e, ha rilevato la compatibilità delle lesioni personali subite dal dr. Pt_1 on l'evento sinistro del 16 gennaio 2020 (cfr. ctu dr. sub conclu-
[...] CP_5 sioni: “…nell'occorso del 16/01/2020 il periziando riportò un trauma…a carico del rachide lombo – sacrale. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'incidente”.
Segnatamente si è accertato un danno analiticamente composto come segue: Dan- no non patrimoniale temporaneo parziale al 50 % per 20 gg (€ 54,80 x 50 % x 20) =
548,00 Danno non patrimoniale temporaneo parziale al 25 % per 20 gg (€ 54,80 x 25
% x 20) = 274,00 Danno non patrimoniale permanente in misura pari a 3 % (48 a.): €
883,02 x 3 = 2.649,06 Danno non patrimoniale nella componente della sofferenza
(1/3 su € 3.471,06) = 1.157,02 Danno patrimoniale temporaneo per 20 gg. al 50 %
(reddito annuo 53.815 : 365 x 50 % x 20) = 1.147,40 Danno patrimoniale tempora-
- 5 - neo per 20 gg. al 25 % (reddito annuo 53.815 : 365 x 25 % x 20) = 737,19 Spese me- diche ritenute congrue dal ctu (visite specialistiche ed esami radiografici) = 972,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (visita neurochirurgica) = 182,00 Spese me- diche ritenute congrue dal ctu (5 protocolli antalgici per 60 euro ciascuno) = 300,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (1 singola seduta posturale) = 50,00 Spese mediche ritenute congrue dal ctu (cure farmacologiche) = 188,13 Spese mediche ri- tenute congrue dal ctu (ticket Pronto Soccorso) = 61,15 Spese mediche ritenute congrue dal ctu (consulenza tecnica medico legale di parte ante causam) = 400,00
Spese mediche ritenute congrue dal ctu (assistenza peritale in corso di causa) =
1.000,00 Onorario liquidato per consulenza tecnica medico legale d'ufficio (dr.
[...]
) = 1.830,00 . Persona_4
Pertanto, sulla base delle conclusioni del ctu dr. , tenuto conto Controparte_5 dei profili in contestazione, l'attore avrà diritto al ristoro del “danno biologico” sof- ferto, nella sua componente temporanea e permanente (oggi “danno non patrimo- niale nella sua componente di lesione dell'integrità psico.fisica”) la cui risarcibilità trova fondamento nell'art. 32 Cost. (posto a tutela del diritto del bene salute) e ne- gli artt. 2043 e 2054 c.c. (atteso che lo stesso pregiudizio configura un “danno even- to” da atto illecito).
Da qui, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 14 luglio 1986, la considerazione che il danno biologico (oggi “danno non patri- moniale nella sua componente di lesione dell'integrità psicofisica”) costituisce l'essenza del danno alla persona, risarcibile in ogni caso e, comunque, comprovato in giudizio sulla scorta degli accertamenti medici effettuati dal ctu. Quanto alla li- quidazione del “danno non patrimoniale nella sua componente di lesione dell'integrità psico.fisica”, soccorre l'art. 139 del D. Lgs. n. 209/2005 ed i successivi aggiornamenti effettuati con decreto ministeriale (da ultimo, con riferimento al momento di stabilizzazione del danno di cui è causa, con il DM 16 ottobre 2023, che ha aggiornato a novecentotrentanove euro e settantotto centesimi l'importo relati- vo al valore del primo punto di invalidità e a cinquantaquattro euro e ottanta cente- simi l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta. Per la quantificazione è così dettagliato l'importo di cui al risarcimento: danno non patrimoniale tempora- neo parziale al 50 % per 20 gg (€ 54,80 x 50 % x 20) = 548,00; danno non patrimo- niale temporaneo parziale al 25 % per 20 gg (€ 54,80 x 25 % x 20) = 274,00; danno non patrimoniale permanente in misura pari a 3 % (48 a.): € 883,02 x 3 = 2.649,06.
Infine, il ctu dr. ha stimato congrua la ripetizione in favore dell'attore CP_5 [...] di spese mediche, comprensive delle spese medico legali sostenute Parte_4 ante causam, per importo pari ad € 1.181,28 (dettagliatamente indicate come se- gue: visite specialistiche ed esami radiografici = € 972,00 + visita neurochirurgica =
- 6 - 182,00 + 5 protocolli antalgici per 60 euro ciascuno = 300,00 + 1 seduta posturale =
50,00 + cure farmacologiche = 188,13 + ticket p.s. = € 61,15 + visita medico legale ante causam = 400,00) ed ha riconosciuto inoltre la congruità ed il diritto dell'attore di ripetere le spese sostenute in corso di causa per assistenza medico legale in fase di consulenza tecnica d'ufficio, per un ammontare di € 1.000,00 (cfr. ancora ctu sub conclusioni) e pertanto in totale € 2.181,28
Quanto alla richiesta di ristoro per la componente della sofferenza (ex danno mora- le) parte attrice chiede addirittura la liquidazione dell'importo pari ad 1/3 del danno biologico permanente e temporaneo. A riguardo si rileva come lo stesso CTU abbia accertato un danno di sofferenza lieve non solo nel cronico, ma anche nella fase acuta della malattia. Consolidato orientamento giurisprudenziale nega ogni automa- tismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente “morale” del danno, che va pur sempre allegata e provata, anche per presunzioni. Con la senten- za n. 14364/2019, la Corte di Cassazione ha infatti ulteriormente puntualizzato che lungi dal potersi affermare che il danno alla salute comprenda pregiudizi dinamico- relazionali dovrà dirsi piuttosto che il danno alla salute è un danno dinamico- relazionale, giacchè, se non avesse conseguenze dinamico-relazionali, la lesione del- la salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuri- dicamente risarcibile. Ne deriva, pertanto, che l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico" Non solo: la Corte è entrata ancor più nel cuore della questione, affermando che in presenza di una lesione della salute, po- tranno sì aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teorica- mente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le per- sone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e mag- giore rispetto ai casi consimili. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemen- te, costituiscono un danno non patrimoniale, resta inteso che la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, lad- dove la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. In definitiva, quindi, non risulta in alcuno modo provato l'asserito pregiudizio del “danno morale”, essendosi l'attore limitato a richiederne il ristoro tramite il mero inserimento del “danno morale” nella lista delle diverse la- mentate voci di danno. In altre parole, parte attrice nulla a riguardo ha allegato, an- cor prima che provato, cosicché niente dovrà essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alla richiesta di risarcimento del “danno patrimoniale temporaneo” l'attore aveva l'onere di dimostrare puntualmente non solo l'incapacità a svolgere la propria attività lavorativa per un determinato periodo di tempo in conseguenza dell'incidente stradale, ma anche le conseguenze economiche di tale assenza da la-
- 7 - voro, senza che gli fosse concesso accedere a qualsivoglia tipo di presunzione. Inve- ro, come conferma giurisprudenza costante: “A seguito di sinistro stradale che abbia comportato, per il danneggiato, un periodo più o meno lungo di degenza, ai fini del- la relativa richiesta risarcitoria l'esistenza di un periodo di incapacità lavorativa non rappresenta motivo sufficiente per il riconoscimento del danno da lucro cessante, posto che il fondamento della pretesa è rappresentato non dalla perdita totale o parziale della capacità lavorativa, ma dalla conseguente ed effettiva diminuzione del guadagno correlata all'inabilità, in relazione alla quale l'onere della prova incombe sul danneggiato” (Tribunale Torino sez. IV, 09/09/2022, n.3538). E ancora, “La risar- cibilità del danno patrimoniale di natura reddituale, quale conseguenza della lamen- tata lesione, impone la specifica dimostrazione del pregiudizio subito. In tal senso, mentre nel caso in cui la lesione sia stata di particolare gravità e abbia comportato l'esistenza di postumi permanenti di entità rilevante, la ripercussione di essa sulla capacità di produzione del reddito da parte del danneggiato può essere, in certa mi- sura presunta e il ristoro del pregiudizio affidato a una liquidazione equitativa, nella diversa ipotesi in cui, come nella specie, la lesione sia modesta e non abbia compor- tato postumi, occorre che il soggetto danneggiato, il quale eserciti un'attività lavora- tiva produttiva di reddito e sostenga che a causa della lesione la sua capacità di guadagno abbia subito una contrazione, deve fornire la prova positiva del periodo di inabilità conseguente alla lesione, determinante una effettiva compromissione della capacità di produrre reddito, trattandosi di un mancato guadagno, nonché degli elementi di fatto necessari alla sua quantificazione. La carenza della richiamata pro- va determina, nella fattispecie, la reiezione della domanda” (“Corte appello Firenze sez. II, 08/02/2010, n.155). L'attore, socio di una farmacia, avrebbe dunque dovuto dimostrare non solo di essersi effettivamente assentato dal lavoro il che, per un li- bero professionista, è tutt'altro che scontato, ma anche le conseguenze economiche di tale assenza da lavoro. Nulla invece ha allegato, né tanto meno provato, parte at- trice anche sotto questo punto di vista, limitandosi a chiedere il risarcimento per ben 40 giorni di inabilità lavorativa (mai riconosciuti dal CTU) producendo solo le denunce dei redditi dei tre anni precedenti al sinistro senza così dimostrare in con- creto l'asserita diminuzione di reddito. Invero, l'art. 137 del Codice delle Assicura- zioni rubricato “danno patrimoniale” esordisce in questi termini: “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro co- munque qualificabile (..)”. È evidente quindi che anche per il Legislatore non è suffi- ciente che vi sia una inabilità temporanea al lavoro per vedersi riconosciuto il dan- no, ma è necessario che tale inabilità abbia inciso sul reddito del danneggiato, e in questo si sostanzia la differenza con il danno biologico. Il signor on ha subi- Pt_1 to alcuna effettiva perdita di guadagno dalla propria (tutta da dimostrare) assenza
- 8 - dal lavoro e quindi, anche da questo punto di vista, la sua richiesta dovrà essere ri- gettata.
Invero la Cassazione ritiene che nella liquidazione del danno biologico: “gli interessi cosiddetti compensativi che vengono riconosciuti per indennizzare il possibile - ma non certo - danno da ritardo, ben possono essere assorbiti dalla liquidazione effet- tuata alla stregua dei valori monetari attuali”. In altre parole, nel caso di specie, ove a fronte di un sinistro del 2020 il danno non patrimoniale nella sua componente permanente e temporanea verrà liquidato in base agli importi rivalutati dal D.M. 16 luglio 2024 e non sarà necessario liquidare un importo relativo agli interessi. Tanto premesso, del tutto destituita di fondamento e comunque inammissibile in quanto tardiva è la richiesta formulata solo in comparsa conclusionale da parte attrice di vedersi riconosciuti altresì gli interessi moratori e gli interessi remunerativi. Tanto più che alle pagg. 8 e 9 della comparsa conclusionale, parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle note di trattazione per l'udienza del
12 dicembre 2024 ove il riconoscimento dei suddetti interessi non è stato richiesto.
Secondo le poste riconosciute ( euro 2649,06+548,00+274,00+2181,28)a titolo di danno l'attore ha diritto a vedersi risarcita la complessiva somma di euro 5652,34 con rigetto di ogni ulteriore domanda;
avendo già incassato la somma complessiva di euro 6.5000,00 la tessa risulta ampiamente satisfativa di ogni pretesa.
In considerazione dell'esito della lite tenuto conto della reciproca parziale soccom- benza sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite
Le spese di CTU vanno poste a definitivo e totale carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Padova definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta e dichiara che l'incidente stradale accaduto in Via Gattamelata di Padova il
16 gennaio 2020, alle ore 17.15 circa, si è verificato per colpa e responsabilità esclu- siva del signor e, per l'effetto – visto l'art. 2054 c.c. e gli artt. 144, 145 CP_3
e 148 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, dato atto che non viene contestata la re- sponsabilità nella determinazione dell'incidente stradale del 16.1.2020 per cui è causa, nonché dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 500,00 già cor- risposto all'attore da in sede stragiudiziale, nonché Controparte_4
l'importo di euro 6.000,00 corrisposto in corso di causa, dichiara ampiamente sati- sfativa di ogni pretesa la somma corrisposta con rigetto di ogni ulteriore domanda attorea.
- 9 - Spese compensate.
Pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a definitivo e totale carico di parte convenuta.
Padova, 18-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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