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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11893/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTESI Parte_1 C.F._1
FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA A. ALBERTAZZI 2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTESI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATERNOSTER Controparte_1 C.F._2
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. PATERNOSTER ANDREA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vicolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.05.2010 a Bologna (atto n. 159 parte 1) in regime di comunione legale dei beni deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti pagina 1 di 2 di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 del Giudice
Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto il 09.05.2010 a Bologna (atto n. 159 parte 1) tra
, nato/a il 21/06/1971 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 20/05/1964 a FOIANO DELLA CHIANA (AR) Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 del Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11893/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTESI Parte_1 C.F._1
FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA A. ALBERTAZZI 2 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTESI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATERNOSTER Controparte_1 C.F._2
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO 12 BOLOGNA presso il difensore avv. PATERNOSTER ANDREA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vicolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.05.2010 a Bologna (atto n. 159 parte 1) in regime di comunione legale dei beni deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti pagina 1 di 2 di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 del Giudice
Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto il 09.05.2010 a Bologna (atto n. 159 parte 1) tra
, nato/a il 21/06/1971 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e nato/a il 20/05/1964 a FOIANO DELLA CHIANA (AR) Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 del Giudice Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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